Art. 7 LMP dal 2022
Art. 7 Esenzione dall’assoggettamento
1 Se in un mercato settoriale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente dall’assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato.
2 Prima di emanare l’ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l’OiAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d’affari.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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Kommentare zum Gesetzesartikel
| Autor | Kommentar | Jahr |
| Oesch, Zäch | in: Oesch, Weber, Zäch [Hrsg.] | 2011 |

