Art. 27 LMP dal 2022

Art. 27 Criteri di idoneit
1 Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneit che l’offerente deve adempiere. I criteri devono essere oggettivamente necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico e verificabili.
2 I criteri di idoneit possono in particolare riguardare l’idoneit professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell’offerente, come pure la sua esperienza.
3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.
4 Non può stabilire come condizione il fatto che l’offerente abbia gi ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.