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Urteil Verwaltungsgericht (GR - S 2022 100)

Zusammenfassung des Urteils S 2022 100: Verwaltungsgericht

Ein minderjähriger Junge mit einer angeborenen Behinderung hat beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden geklagt, um ein Invalidenrentenanspruch zu erhalten. Das Gericht hat entschieden, dass der Junge das Recht auf die Rente hat, da er für die täglichen Aktivitäten regelmässige und erhebliche Hilfe benötigt. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 700.

Urteilsdetails des Verwaltungsgerichts S 2022 100

Kanton:GR
Fallnummer:S 2022 100
Instanz:Verwaltungsgericht
Abteilung:
Verwaltungsgericht Entscheid S 2022 100 vom 13.12.2022 (GR)
Datum:13.12.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:prestazioni assicurative AI (assegno per grandi invalidi per minorenni)
Schlagwörter: Aiuto; Accertamento; Ufficio; Azione; Assicurato; Tribunale; Inoltre; Attività; Incaricata; Invalidità; Schulheim; Secondo; Infine; Assegno; Anche; Importanza; Legge; Assicurazione; Organizzazione; Mangiare; Iperattività; Istruzione; Istituto; Nella; Laiuto; ’assicurato; Assistenza; Accompagnamento; Vestirsi/svestirsi; Alzarsi/sedersi/sdraiarsi
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
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Entscheid des Verwaltungsgerichts S 2022 100

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 100 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Presidenza Racioppi Giudici Pedretti e von Salis Attuario Paganini SENTENZA del 13 dicembre 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente prestazioni assicurative AI (assegno per grandi invalidi per minorenni) I. Ritenuto in fatto: 1. A._____, nato il B._____, domiciliato a C._____, è affetto da un'infermità congenita (disturbo congenito del comportamento senza ridotta capacità intellettiva [cifra 404 OIC-DFI]), per la quale l'Ufficio AI con decisioni 21 febbraio 2019 ha deciso di assumersi i costi di trattamento. Da agosto 2020 egli frequenta un'istruzione scolastica speciale presso l'istituto 'Schulheim E._____'. A A._____ sono stati diagnosticati un disturbo dell'attività e dell'attenzione (ICD-10 F90.0) e una capacità intellettiva ridotta (QI 70-84). 2. Il 3 marzo 2021 D._____ (madre e rappresentante legale di A._____) ha inoltrato richiesta di un assegno per grandi invalidi per minori, indicando in sintesi che suo figlio necessiterebbe di aiuto (diretto e indiretto) per compiere gli atti ordinari della vita a causa del disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). 3. Il 31 gennaio 2022 l'Ufficio AI ha eseguito un accertamento presso la scuola speciale di E._____ in presenza di A._____ e della madre. Inoltre, il 10 marzo 2022 l'incaricata dell'accertamento ha contattato telefonicamente la persona di riferimento della scuola F._____. Nell rapporto del 4 aprile 2022 l'incaricata dell'accertamento ha constatato delle incoerenze tra le indicazioni della madre e quelle della scuola speciale e ha concluso che le condizioni per un diritto a un assegno per grandi invalidi non sarebbero soddisfatte. 4. Il 12 maggio 2022 l'Ufficio AI ha dato un preavviso negativo al diritto a un assegno per grandi invalidi, a cui A._____, rappresentato dalla madre, si è opposto con scritto dell'8 giugno 2022. 5. Con decisione dell'8 settembre 2022 l'Ufficio AI ha confermato il diniego di un diritto a un assegno per grandi invalidi, ritenendo in sintesi che A._____ necessiterebbe dell'aiuto regolare e notevole di terzi solo per il compimento di un atto ordinario della vita, ovvero quello di spostarsi e stabilire contatti (a decorrere da giugno 2018). Stando all'Ufficio AI, non verrebbe descritto nessun aiuto diretto concreto. Per quanto riguarda la sorveglianza personale, l'Ufficio AI afferma che A._____ non sarebbe sorvegliato 24 ore su 24. A casa andrebbe in giro da solo in bicicletta. Secondo il rapporto medico della pedopsichiatra Dr.ssa med. G._____ del 28 aprile 2022 (recte: 2021) A._____ non metterebbe in pericolo né sé stesso né altri. In più, l'Ufficio AI osserva che egli sarebbe in grado di viaggiare da solo con l'autopostale e che la madre in occasione dell'accertamento avrebbe confermato che può lasciare H._____ da solo a casa quando lei p.es. va a fare la spesa. Infine, secondo l'Ufficio AI la differenza nell'indipendenza negli atti ordinari della vita a casa e a scuola sarebbero notevoli e non si spiegherebbero con il danno alla salute di H._____. A casa vi sarebbero fattori della vita di famiglia (situazione di lavoro della madre, ritmo irregolare durante il giorno) che non potrebbero essere presi in considerazione per la valutazione dell'assegno per grandi invalidi. 6. Avverso questa decisione il 30 settembre 2022 D._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo per conto di A._____ (qui di seguito: ricorrente), chiedendo in via principale che il ricorso sia accolto e che di conseguenza a A._____ sia riconosciuto il diritto all'assegno per grandi invalidi; in via subordinata che gli atti siano ritornati all'Ufficio AI affinché abbia ad esperire gli accertamenti del caso (perizia medico psicologica e verbalizzazione formale di chi si occupa di H._____ presso la scuola, nonché audizione formale della madre) prima di emanare una nuova decisione. Inoltre, il ricorrente ha chiesto il gratuito patrocinio (esenzione dalle spese processuali e assegnazione di un legale d'ufficio). Dal punto di vista formale, il ricorrente ha censurato l'assenza del verbale della telefonata con la persona di riferimento della scuola speciale nonché delle prese di posizione dei medici curanti. Anche nel merito la decisione sarebbe errata perché si fonderebbe su un accertamento sommario e inesatto dei fatti. Il ricorrente sarebbe in grado, sul piano prettamente funzionale, di compiere alcuni atti ordinari della vita, ma non li eseguirebbe o li eseguirebbe solo parzialmente o inadeguatamente se fosse lasciato solo senza una sorveglianza, uno stimolo costante e continuo a compiere l'atto e un controllo da parte di terzi dell'esecuzione corretta dell'atto. La sua versione dei fatti sarebbe condivisa dalla scuola speciale (Schulheim E._____), come emergerebbe dal rapporto del 28 settembre 2022 allegato al ricorso – in cui detta scuola speciale indica l'incapacità del ricorrente di svolgere senza aiuto gli atti ordinari della vita. 7. Nella risposta del 18 ottobre 2022 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. In sostanza, secondo il convenuto in base agli atti l'aiuto della madre non raggiungerebbe la regolarità e l'importanza necessaria per essere riconosciuto come grande invalido. 8. Nella replica del 28 ottobre 2022 il ricorrente si è riconfermato nei petiti del ricorso. 9. Con scritto del 9 novembre 2022 il convenuto ha rinunciato a una duplica mantenendo la sua richiesta di reiezione del ricorso. II. Considerando in diritto: 1. Impugnata è la decisione dell'8 settembre 2022 di negazione di un diritto a un assegno per grandi invalidi minorenni. La competenza territoriale e materiale di questo Tribunale è pacifica (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [LAI; RS 831.20] e art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente (art. 59 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]) è data. Si entra pertanto nel merito del ricorso, peraltro presentato tempestivamente (art. 60 cpv. 1 LPGA) e nella dovuta forma (art. 61 lett. b LPGA). 2. Controverso è se il ricorrente ha diritto a un assegno per grandi invalidi minorenni. 3.1. È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 LPGA). 3.1.1. Conformemente alla prassi consolidata, gli atti ordinari della vita sono suddivisi come segue ai sensi di un elenco esaustivo: 1. vestirsi/svestirsi; 2. alzarsi/sedersi/sdraiarsi; 3. mangiare; 4. pulizia personale; 5. espletare i bisogni corporali e 6. spostarsi (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), stato 1° gennaio 2021, n. 8010). Secondo la giurisprudenza, per gli atti ordinari della vita che includono diverse funzioni parziali non si pretende che l'assicurato necessiti dell'aiuto di terzi per tutte o per la maggior parte di queste funzioni parziali; è invece sufficiente che in una di queste funzioni parziali abbia bisogno regolarmente e in misura notevole dell'aiuto diretto o indiretto di terzi (cfr. DTF 107 V 136 consid. 1c, 117 V 146 consid. 2 con rimandi). L'aiuto diretto di terzi significa che l’assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da solo gli atti ordinari della vita. L'aiuto indiretto di terzi significa che la persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati se fosse lasciato solo (DTF 133 V 450 consid. 7.2). Per poter essere riconosciuto, l'aiuto indiretto deve raggiungere una certa intensità; una semplice ingiunzione o indicazione non è sufficiente. Non basta ad esempio dover ricordare più volte all'assicurato di andare a fare la doccia. Occorre almeno sorvegliare lo svolgimento dell'azione e, se del caso, poter intervenire. Questa forma di aiuto, che riguarda principalmente gli invalidi psichici e mentali, presuppone la presenza regolare di una terza persona che sorvegli personalmente l'assicurato nelle attività quotidiane in questione, lo solleciti ad agire, gli impedisca di compiere azioni dannose e all'occorrenza l'aiuti (cfr. per tutto CIGI, n. 8018 e 8028 segg.). 3.1.2. Il concetto di sorveglianza personale permanente, invece, non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una prestazione necessaria a causa dello stato di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato (CIGI, n. 8035; sentenza del Tribunale federale 9C_608/2007 del 31 gennaio 2007 consid. 2.2). 3.2. L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi (art. 42 cpv. 1 prima frase LAI). I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto (art. 42bis cpv. 4 prima frase LAI). Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI; nel dettaglio v. art. 37 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]). I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana (art. 42bis cpv. 5 LAI; cfr. anche art. 38 cpv. 1 OAI). 3.3. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI, l'Ufficio AI può, tra l'altro, effettuare accertamenti in loco per esaminare una richiesta di prestazioni. Secondo la giurisprudenza, una relazione sulla valutazione di una grande invalidità (art. 9 LPGA) o del bisogno di assistenza deve soddisfare i seguenti requisiti: il relatore deve essere una persona qualificata che conosca le condizioni locali e territoriali, nonché le limitazioni e le necessità di assistenza derivanti dalle diagnosi effettuate dal medico. In caso di incertezza su disturbi fisici o mentali e/o sui loro effetti sulle attività quotidiane, non solo è lecito, ma è necessario consultare il personale medico specializzato. Inoltre, le informazioni date dalle persone che forniscono assistenza devono essere prese in considerazione e le opinioni divergenti delle persone coinvolte devono essere indicate nel rapporto. In più, il testo della relazione deve essere plausibile, fondato e dettagliato per quanto riguarda i singoli atti ordinari della vita e le esigenze concrete dell'assistenza permanente, la sorveglianza personale e l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Infine, la relazione deve essere conforme alle informazioni raccolte sul posto. A condizione che la relazione costituisca una base decisionale affidabile nel senso appena descritto, il tribunale interferisce con la discrezionalità della persona che effettua la valutazione solo se vi sono errori di valutazione chiaramente identificabili. Ciò è dettato dal fatto che la persona professionalmente competente che effettua la valutazione è più vicina ai fatti concreti del caso rispetto al giudice competente in caso di ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale federale 9C_98/2020 dell'8 aprile 2020 consid. 2.3, 8C_573/2018 dell'8 gennaio 2019 consid. 3.2). 3.4.1. Nel caso di specie non è escluso a priori che l'aiuto di una terza persona (in questo caso della madre del ricorrente) sia permanentemente necessario per il ricorrente. Ciò emerge in particolare dalle indicazioni della madre fatte nella richiesta del 3 marzo 2021 (doc. 29 pag. 5 seg. convenuto) e dal rapporto della scuola speciale (Schulheim E._____) del 28 settembre 2022 (doc. 2 ricorrente). Per l'atto quotidiano 'vestirsi/svestirsi' la madre e la scuola speciale riferiscono che il ricorrente, se sorvegliato e incitato, è sì in grado di svolgere l'atto pratico di vestirsi, ma senza l'aiuto indiretto importante di una terza persona non sarebbe in grado di vestirsi (e svestirsi) appropriatamente. Soprattutto, egli necessiterebbe aiuto nella scelta appropriata dei vestiti consoni alla stagione, nell'indossare indumenti puliti e nel verso giusto (non al rovescio). A tal proposito si osserva che secondo la CIGI una grande invalidità è data anche quando l'assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso giusto (cfr. CIGI, n. 8014). Lo stesso dicasi per gli atti 'alzarsi/sedersi/sdraiarsi', 'mangiare', 'pulizia personale' ed 'espletare i bisogni corporali ': anche per questi atti la madre e la scuola speciale descrivono delle limitazioni dovute a malattia che richiedono l'aiuto di terzi, perlomeno indiretto (ad es. porzionatura del cibo, sorveglianza a causa dell'iperattività, controllo della pulizia del corpo risp. aiuto diretto nel terminare l'atto, verifica dell'igiene dopo la toilette). Per inciso, è vero che nell'autodichiarazione per il contributo (suppletivo) per l'assistenza del 30 giugno 2021 (doc. 46 convenuto) la madre del ricorrente riguardo agli atti 'mangiare' ed 'espletare i bisogni corporali' ha indicato che il ricorrente non ha bisogno d'aiuto (cfr. autodichiarazione pag. 4). Benché l'istruzione per la compilazione del formulario indichi che nell'apposizione della crocetta nelle attività in cui è richiesto aiuto è indifferente se si tratta di aiuto diretto o indiretto, va notato che la madre nelle osservazioni ha indicato che il ricorrente in tutti gli atti andrebbe stimolato incitato e accompagnato risp. sorvegliato (cfr. autodichiarazione pag. 3 e 4). Va perciò concluso che anche per questi due atti ordinari della vita la madre ritiene necessario un aiuto (indiretto). 3.4.2. Nel rapporto del 4 aprile 2022 (doc. 57 convenuto) l'incaricata dell'accertamento ritiene la necessità d'aiuto negli atti ordinari della vita del ricorrente perlopiù non regolare e non notevole. Le indicazioni fornite dalla madre del ricorrente (cfr. richiesta per l'assegno grandi invalidi del 3 marzo 2021 [doc. 29] pag. 5) vengono relativizzate e le osservazioni dell'accertamento poggiano prevalentemente sulle indicazioni (verosimilmente incomplete, come si vedrà più sotto) riferite dalla scuola speciale. Alla luce del rapporto del 28 settembre 2022 della scuola speciale, inoltrato dalla ricorrente in procedura di ricorso, le conclusioni nel rapporto d'accertamento del 4 aprile 2022 non appaiono convincenti. All'atto ordinario 'vestirsi/svestirsi' nel rapporto d'accertamento si afferma, in base alle informazioni ricevute dalla persona di riferimento per il ricorrente della scuola speciale, che il ricorrente avrebbe bisogni solo di piccoli aiuti, p.es. essere ricordato di cambiare i vestiti. Gli aiuti nel vestirsi e svestirsi non vengono perciò ritenuti notevoli in detto rapporto. Ciò è in chiara contraddizione con quanto esposto dalla madre e dalla scuola speciale nel rapporto del 28 settembre 2022, come considerato sopra. Circa l'atto 'alzarsi/sedersi/sdraiarsi' poi, il rapporto d'accertamento riferisce che il ricorrente si alza e si siede senza aiuto di terzi e apparentemente dorme senza problemi, quando invece nel rapporto della scuola speciale del 28 settembre 2022 si evidenziano le difficoltà nel mettere a letto il ricorrente nonché nell'alternare le attività da seduto al movimento a causa dell'iperattività e quindi l'importanza dell'aiuto indiretto in questo atto quotidiano. Senza svariati richiami, la sorveglianza e la verifica il ricorrente non sarebbe in grado di sedersi e alzarsi in modo coerente con la sua età. Inoltre, all'atto 'mangiare' nel rapporto d'accertamento si sostiene che il ricorrente sappia tenere in mano le posate e tagliare i cibi, mentre la madre ha riferito che egli mangerebbe con le mani e non sarebbe in grado di tagliare i cibi correttamente. Il rapporto della scuola speciale del 28 settembre 2022 conferma le difficoltà riferite dalla madre in questo atto dove si osserva, segnatamente, che il ricorrente non sarebbe in grado di mettere in relazione gli orari con i pasti, se non incitato non mangerebbe, sarebbe esageratamente selettivo e opterebbe per quantitativi e scelte dei cibi spropositate. Se lasciato solo egli non sarebbe in grado di alimentarsi in modo consono alla sua età. Riguardo all'atto 'pulizia personale' nel rapporto d'accertamento si osserva che il bisogno d'aiuto a casa (descritto dalla madre) non coinciderebbe con quella prestato a scuola. Sebbene il ricorrente venga sollecitato, l'incaricata dell'accertamento ritiene autonomo il ricorrente nell'atto dell'igiene personale. Anche questa conclusione è in contraddizione con il rapporto della scuola speciale del 28 settembre 2022 secondo cui il ricorrente non sarebbe in grado di curare il proprio corpo e lavarsi in modo adeguato senza svariati richiami, la presenza di una terza persona e la verifica che l'atto venga compiuto. In particolare, in detto rapporto la persona di riferimento della scuola riferisce che deve entrare più volte in bagno per incitarlo a lavarsi e molte volte deve terminare lei stessa l'atto. Infine, riguardo all'atto 'espletamento dei bisogni corporali' nel rapporto d'accertamento si afferma che la madre non lo aiuterebbe in questo atto e che a scuola non verrebbero riferiti aiuti. Anche questa conclusione è in contrasto con le affermazioni della madre e il rapporto del 28 settembre 2022 secondo i quali senza svariati richiami e senza la presenza all'uscita dal bagno, il ricorrente non si laverebbe le mani e non tirerebbe lo sciacquone. Senza un importante aiuto indiretto egli non sarebbe dunque in grado di andare in bagno in modo appropriato alla sua età. In conclusione, il rapporto della scuola speciale del 28 settembre 2022 smentisce l'affermazione al punto 3 (osservazioni/proposta) del rapporto d'accertamento del 4 aprile 2022 secondo cui le indicazioni della madre e quelle dell'istituto sarebbero incoerenti e che nel tempo di scuola il ricorrente apparirebbe più indipendente che nel tempo passato a casa. Visto quanto sopra considerato per i singoli atti ordinari della vita, non è inoltre condivisibile la conclusione al punto 3 del rapporto d'accertamento in cui si riduce il bisogno d'aiuto del ricorrente a meri bisogni di struttura, promemoria e suggerimenti per completare i compiti quotidiani, e con ciò l'eventuale tentativo di voler classificare l'aiuto necessario al ricorrente soltanto come 'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana' – che da solo, per minorenni come il ricorrente, non dà diritto a un assegno per grandi invalidi (cfr. art. 42bis cpv. 5 LAI). Di conseguenza, accertata l'insufficienza del rapporto d'accertamento, non possono essere valutate in modo esaustivo la regolarità e l'importanza dell'aiuto di cui necessita il ricorrente. Il caso è pertanto rinviato al convenuto per ulteriori accertamenti. È opportuno svolgere un sopralluogo a casa della madre in presenza della stessa, del ricorrente e della responsabile per il ricorrente della scuola speciale di E._____. Le indicazioni fornite durante il sopralluogo vanno verbalizzate. Inoltre, nella nuova decisione il convenuto deve tenere conto del rapporto della scuola di E._____ del 28 settembre 2022. 3.5. Riassumendo, in apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, il convenuto non ha sufficientemente ottemperato all'obbligo d'accertamento dei fatti giusta l'art. 43 LPGA. Il ricorso va dunque accolto nel suo petito eventuale. La decisione impugnata è annullata e il caso è rinviato al convenuto per ulteriori accertamenti e nuova decisione ai sensi dei considerandi. 4. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI i.c.d. con l'art. 61 lett. fbis LPGA la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nell'evenienza, considerato che il dispendio per il presente caso rientra nella media, i costi processuali sono fissati a CHF 700.00. I costi processuali sono posti interamente a carico del convenuto (art. 73 cpv. 1 LGA), dacché secondo prassi il rinvio per ulteriori accertamenti corrisponde a una vincita completa nel quadro della ripartizione di costi e ripetibili (cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'8 settembre 2022 è annullata e il caso è rinviato all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti e nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Ufficio AI. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]
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