Sentenza del 9 giugno 2023
N. d'incarto ZK2 21 46
Istanza Seconda Camera civile
Composizione Moses, presidente
Hubert e Bergamin
Rossi, attuaria
Parti A.___
appellante
patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni
via Campo Marzio 7, 6500 Bellinzona
contro
B.___
appellata
patrocinata dall'avv. Augusto Pischedda
ILCS Lawyers SA, Viale Stazione 16, 6817 Maroggia
Oggetto azione creditoria
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa del 01.04.2021, comunicata il 19.08.2021 (no. d'incarto 115-2019-37).
Comunicazione 12 giugno 2023
Ritenuto in fatto:
A. In data 13 merzo 2018 la B.___ ha sottoposto a A.___ il preventivo per la fornitura e la posta di una 'pergola a copertura bioclimatica modello C.___ con lamelle in alluminio a inclinazione variabile, complete di motorizzazione' così come di serramenti in alluminio a taglio termico, per una mercede totale di 'CHF 36'000.00 IVA compresa + porta', il quale lo ha sottoscritto per accettazione. Le prime due fatture del 4 aprile 2018 e del 5 luglio 2018, per complessivi CHF 25'200.00, sono state saldate da A.___. Quest'ultimo si è invece rifiutato di pagare la terza fattura, emessa il 24 luglio 2018, di CHF 11'661.92, dedotti gli acconti. In data 5 ottobre 2018 la ditta ha poi emesso un'ulteriore fattura, concernente dei lavori supplementari per complessivi CHF 4'308.00, la quale è pure rimasta scoperta.
B. Rimasti infruttuosi i tentativi di risolvere bonalmente la questione ed esperito il tentativo di conciliazione, con petizione dell'8 novembre 2019, la B.___ ha convenuto A.___ dinanzi al Tribunale regionale Moesa, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi CHF 15'969.92 oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2018.
C. Con risposta del 20 gennaio 2020 A.___ ha postulato la reiezione della petizione, facendo sostanzialmente valere che l'opera consegnata sarebbe difettosa e che i lavori supplementari fatturati sarebbero in realtà già compresi nel prezzo pattuito con il preventivo. Nel contempo egli ha presentato una domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna della B.___ al pagamento di CHF 28'840.00 a suo favore, per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei difetti riscontrati.
D. Con la replica e risposta alla domanda riconvenzionale del 20 febbraio 2020 la B.___ si è riconfermata nelle proprie domande di causa, chiedendo inoltre la reiezione della domanda riconvenzionale. Sono poi seguite, in data 23 aprile 2020 rispettivamente 26 maggio 2020, la duplica con replica riconvenzionale da parte di A.___, e la duplica riconvenzionale da parte della B.___, con le quali le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.
E. Terminata l'istruttoria – nella quale è in particolare stato effettuato un sopralluogo, sono stati sentiti sei testi e interrogate le parti – le parti hanno di comune accordo rinunciato al dibattimento presentando, in data 9 febbraio 2021 la B.___ e in data 15 febbraio 2021 A.___, le memorie scritte conclusive.
F. Con decisione del 1° aprile 2021, comunicata con motivazione scritta il 19 agosto 2021, il Tribunale regionale – ritenendo che l'opera non fosse difettosa e che parte dei lavori fatturati fossero effettivamente lavori supplementari rispetto a quanto previsto nel preventivo – ha parzialmente accolto la petizione, condannando A.___ a versare alla B.___ CHF 12'307.80 oltre interessi del 5% dal 12 ottobre 2018, e ha integralmente respinto l'azione riconvenzionale. La tassa di giustizia e le spese per la procedura di conciliazione, di complessivi CHF 3'350.00, sono state poste a carico di A.___ in ragione di CHF 2'980.00 e della B.___ in ragione di CHF 370.00. A.___ è inoltre stato condannato a versare alla B.___ l'importo forfettario di CHF 3'000.00 a titolo di ripetibili.
G. Avverso tale decisione, in data 23 settembre 2021 (data del timbro postale), A.___ (in seguito: appellante) ha presentato appello al Tribunale cantonale, chiedendo che la decisione del Tribunale regionale venga riformata e la petizione respinta, ponendo le spese e tasse di giudizio della procedura di prima istanza e di appello a carico della B.___, così come che quest'ultima venga condannata a pagare un adeguato importo per le ripetibili.
H. Con risposta del 27 ottobre 2021 la B.___ (in seguito: appellata) ha postulato la reiezione dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale regionale, protestando tasse spese e ripetibili.
Considerando in diritto:
1. Contro le decisioni dei tribunali regionali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere interposto appello (art. 308 cpv. 1 CPC), a condizione che il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è qui senz'altro il caso. L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LACPC (CSC 320.100), entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto l'appello, interposto il 23 settembre 2021, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata ed è pertanto tempestivo. Si può pertanto entrare nel merito dell'appello ammesso che questo sia sufficientemente motivato.
2.1. Nella presente fattispecie è pacifico che il contratto in essere tra le parti si configura quale appalto, contratto con il quale l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede (art. 363 CO). Controverse sono piuttosto le caratteristiche che l'opera commissionata avrebbe dovuto avere e di conseguenza la sussistenza o meno di un difetto, così come pure se i lavori supplementari fatturati dall'appellata siano compresi nel preventivo o meno.
2.2. L'appellante si è infatti rifiutato di saldare le due fatture emesse dall'appellata in data 24 luglio 2018 rispettivamente 5 ottobre 2018, facendo sostanzialmente valere che la pergola commissionata avrebbe dovuto essere impermeabile, non essendolo la veranda sarebbe inservibile e si tratterebbe quindi di un'opera difettosa. In merito ai lavori supplementari fatturati dall'appellata – e meglio CHF 800.00 per il 'kit per rendere motori wireless con telecomando', CHF 3'000.00 per 'la differenza per la porta scorrevole in alluminio a taglio termico', CHF 600.00 per le 'lamiere di ricopertura per vostro errore pavimento inclinato e posta' e CHF 700.00 per la 'siliconatura veranda tra veranda e piastrelle' (act. TR II.4) – ha invece fatto valere che non si tratterebbe di lavori extra bensì di lavori già compresi nell'importo pattuito con il preventivo del 13 marzo 2018, rispettivamente, per quanto concerne la livellazione del pavimento, l'appellata sarebbe venuta meno del proprio obbligo di informazione non avendolo reso attento degli eventuali costi supplementari dovuti alla necessità di correggere differenze di livello del pavimento preparato da lui stesso per la posa della pergola (act. TR I.2 Ad 2, Ad 5 e n. 2; act. TR I.4 Ad 2 e Ad 5; act. TR I.7).
3.1. Il Tribunale regionale ha quindi anzitutto esaminato la questione a sapere se la caratteristica dell'impermeabilità della pergola in questione fosse effettivamente stata pattuita contrattualmente tra le parti o potesse essere presupposta in buona fede dall'appellante. I giudici di prime cure hanno quindi proceduto all'interpretazione del contratto e alla ricerca della reale volontà delle parti, giungendo alla conclusione che le varie dichiarazioni dei testi e delle parti suggerirebbero che l'impermeabilità del manufatto non era tra le caratteristiche richieste dell'opera. Il tribunale di prima istanza ha a tal proposito in particolare indicato che, non essendo sin dall'inizio prevista la porta scorrevole – aggiunta in un secondo momento – i committenti avrebbero preso in considerazione il rischio che la sporcizia potesse entrare nella veranda a seguito del mal tempo. Inoltre, essendosi l'appellante e la moglie prima rivolti a un'altra ditta con l'intento di acquistare un giardino invernale, essi sarebbero stati informati in merito alle caratteristiche intrinseche di un giardino d'inverno, sostanzialmente diverse rispetto alla pergola bioclimatica successivamente commissionata alla qui appellata. Di conseguenza, qualora l'appellante avesse voluto utilizzare la veranda in questione come giardino d'inverno avrebbe dovuto richiedere espressamente una garanzia circa l'impermeabilità del manufatto proposto dall'appellata, in quanto avrebbe dovuto nutrire dei dubbi in merito. Avendo sottoscritto un'offerta con la chiara indicazione del tipo di pergola commissionato, avrebbe dovuto chiedere esplicitamente conferme in tal senso. Tale onere farebbe parte del dovere di informarsi e della responsabilità dedotti dalle regole della buona fede in ambito precontrattuale. Anche le condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti prevedrebbero che spetta al cliente verificare se l'offerta 'rispetta i requisiti acustici e termici richiesti specificatamente secondo l'utilizzo a cui i sopraccitati manufatti sono destinati'. L'impermeabilità non avrebbe potuto nemmeno essere presupposta in buona fede dall'appellante. I giudici di prime cure hanno pertanto ritenuto l'opera priva di difetti (act. TR IV.3 consid. 1.12 seg.).
3.2. L'appellante ha contestato tali conclusioni del Tribunale regionale, sollevando che la valutazione degli elementi della procedura sarebbe palesemente errata. A suo avviso dagli atti emergerebbe in modo inequivocabile che la sua richiesta sarebbe stata quella per una copertura impermeabile, qualità che avrebbe dovuto essere presente indipendentemente dalla tipologia di copertura adottata. Compito dell'appellata sarebbe stato quello di rispettare queste richieste e consigliare, proporre e fornire un prodotto adeguato. Non essendo stato così l'opera sarebbe difettosa, in quanto non comprensiva della qualità richiesta dell'impermeabilità (act. A.1 n. 7). Gli atti del procedimento dimostrerebbero infatti che l'appellante, assieme alla moglie, avrebbe in modo espresso indicato che la copertura posata avrebbe dovuto essere una 'struttura chiusa' (act. A.1 n. 2). La qualità dell'impermeabilità sarebbe espressamente stata richiesta e posta a debita conoscenza dell'appellata. La soluzione contrattualmente proposta e accettata dai committenti consisteva inizialmente in una copertura con pergola bioclimatica modello C.___ unita a tre pareti laterali a tenuta stagna. Questa sarebbe stata la soluzione proposta dalla ditta a seguito delle richieste formulate dai committenti. Già da tale proposta si dovrebbe concludere che i committenti potevano ritenere che la loro richiesta di copertura impermeabile fosse stata debitamente presa in considerazione dall'appellata, la quale non avrebbe certo consigliato la posa di una chiusura permettente il passaggio dell'acqua in combinazione con una chiusura laterale ermetica. Sarebbe poi stata l'appellante a consigliare la chiusura dell'unico lato inizialmente previsto come parzialmente aperto, per il tramite di una porta scorrevole. La struttura del locale sarebbe quindi stata prevista con una chiusura nella parte superiore in combinazione con quattro pareti ermetiche laterali. Non potrebbero pertanto esservi dubbi e nemmeno vi sarebbero elementi agli atti che permetterebbero di dedurre che la copertura in questione potesse non essere ermetica (act. A.1 n. 3 e 6). L'appellante contesta poi il fatto che il Tribunale regionale lo abbia ritenuto informato, rispettivamente che avrebbe dovuto informarsi, in merito alle caratteristiche di una pergola bioclimatica e che avrebbe quindi dovuto richiedere una garanzia specifica di impermeabilità. Egli ritiene piuttosto che disponeva di sufficienti elementi e rassicurazioni per ritenere giustificatamente che indipendente dalla sua tipologia, la pergola in questione soddisfacesse le qualità da lui richieste, compresa l'impermeabilità. Tutti gli elementi presenti agli atti e necessari per l'interpretazione del contratto porterebbero a concludere che la caratteristica dell'impermeabilità era una delle caratteristiche contrattualmente vincolanti per i committenti. L'opera sarebbe pertanto difettosa (act. A.1 n. 4).
3.3. L'appellata dal canto suo si allinea sostanzialmente con quanto ritenuto dai giudici di prime cure, ribadendo che non si tratterebbe di un'opera difettosa avendo fornito esattamente il prodotto che l'appellante le ha commissionato sulla base delle proprie richieste e dei propri desideri (act. A.2 n. 2). L'appellata evidenzia in particolare che ella fornisce e posa sia giardini d'inverno che pergole bioclimatiche, pertanto non si spiegherebbe il motivo per cui se un cliente pretende un giardino d'inverno gli debba fornire un prodotto diverso. Inoltre anche chi non è del mestiere potrebbe benissimo sapere che il primo è una vera e propria costruzione chiusa, provvista di un tetto fisso che non fa entrare l'acqua piovana, mentre la pergola per le caratteristiche costruttive no. Più testimoni avrebbero dichiarato che l'appellante fosse a conoscenza, rispettivamente fosse stato informato della mancata impermeabilità della pergola. Sarebbe quindi evidente che l'impermeabilità del prodotto non fosse condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto. L'opzione di un giardino d'inverno sarebbe stata esclusa dai committenti in quanto sarebbe stato necessario bucare il cappotto protettivo dell'abitazione, e inoltre la moglie voleva a tutti i costi un tetto con le lamelle apribili e non in vetro o comunque fisso. A mente dell'appellata poi il fatto che la ditta abbia consigliato di chiudere con una porta scorrevole l'unico lato rimasto aperto nel progetto iniziale non farebbe altro che confermare che l'appellante con sua moglie non volessero un giardino d'inverno tradizionale – ossia chiuso da tutti i lati – bensì una struttura che restasse aperta. Di conseguenza la perfetta impermeabilità non era un requisito essenziale per il committente, che altrimenti avrebbe optato per una soluzione più performante. Soluzione che non gli avrebbe però permesso di usufruire di una struttura con tetto aprile, requisito invece essenziale per la conclusione del contratto. L'appellata evidenzia infine pure che, come emergerebbe dagli atti, le infiltrazioni sarebbero in larga parte dovute da una evidente mancanza di manutenzione e pulizia delle grondaie e dei tubi della struttura (act. A.2 n. 3 seg. e n. 6 seg.).
3.4. Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 239 consid. 5aa; TF 4A_205/2020 del 13.7.2021 consid. 6; 4A_646/2016 del 8.3.2017 consid. 2.3; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., Zurigo 2019, n. 1356 segg.). Se un'opera difetta di una caratteristica pattuita è da stabilire nel singolo caso tramite l'interpretazione del contratto, con la quale devono essere stabilite anche le tacite volontà delle parti (Gauch, op. cit., n. 1366).
3.4.1. Quanto alle caratteristiche che il committente può in buona fede attendersi, esse riguardano, tra l'altro, le proprietà necessarie o usuali per l'utilizzo pattuito dell'opera (Gauch, op. cit., n. 1406 segg.). In linea di principio, l'opera deve soddisfare i requisiti tecnici e lo scopo per cui è stata pensata dal committente. Se intende utilizzare l'opera per uno scopo insolito, il committente deve informare l'appaltatore (TF 4A_428/2007 del 2.12.2008 consid. 2; 4C.130/2006 dell'8.5.2007 consid. 3.1). Non ha invece tale obbligo se l'uso previsto è abituale; l'opera deve allora corrispondere almeno alle regole dell'arte riconosciute o a uno standard equivalente (TF 4C.130/2006 dell'8.5.2007 consid. 3.1 con rinvii; Gauch, op. cit., n. 1406 segg.).
3.4.2. In applicazione delle norme regolanti il contratto d'appalto l'appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l'onere della prova in merito all'esistenza e all'entità del vantato diritto (Zindel/Schott, in: Widmer Lüchinger/Oser [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed., Basilea 2020, n. 18 ad art. 374 CO). Incombe invece al committente l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del difetto così come anche l'importo da detrarre dalla mercede pattuita per l'opera eseguita a regola d'arte (Zindel/Schott, op. cit., n. 90 e 93 ad art. 368 CO).
3.5. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'appellante, il solo fatto che sia stato montato un tetto apribile non totalmente impermeabile al di sopra di quattro pareti a tenuta stagna non è sufficiente per ritenere l'opera difettosa. Come rettamente indicato dai giudici di prime cure determinante per valutare la sussistenza o meno di un difetto è quanto pattuito contrattualmente dalle parti. Sulla base di quanto esposto nel considerando precedente, nella presente fattispecie l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del difetto, e quindi che l'opera difetta di una qualità pattuita, incombe all'appellante.
3.5.1. Pacifico è che le parti hanno concluso un contratto per la posa e fornitura di una pergola bioclimatica modello C.___ con lamelle in alluminio a inclinazione variabile (act. TR II.3 e TR III.1). È inoltre incontestato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. L'appellante neppure ha contestato il fatto che, come indicato dall'appellata, la moglie volesse necessariamente una struttura con il tetto apribile. Incontestato è pure lo scopo indicato dall'appellata per cui l'appellante voleva utilizzare l'opera commissionata, ossia mettervi le piante in inverno per proteggerle dalle intemperie (act. TR I.3 pag. 7 e 9 seg.). Discordanti sono invece le versioni delle parti in merito alla caratteristica dell'impermeabilità.
3.5.2. Va anzitutto osservato che per loro natura le pergole non sono strutture chiuse ed ermetiche. Per la pergola in esame questo è stato indicato sia dall'appellata (act. TR I.1 pag. 8; TR I.3 pag. 6) sia dal tecnico della ditta produttrice D.___ (act. TR VIII.4 domanda 6). Il solo fatto che siano stati previsti dei vetri laterali a tenuta stagna non implica necessariamente che l'appellante abbia effettivamente commissionato un'opera totalmente impermeabile, e che l'impermeabilità rientri quindi tra le qualità pattuite. Pacifico è piuttosto che inizialmente l'appellante voleva unicamente una chiusura su tre lati, lasciando quindi un lato aperto, e solo in un secondo tempo, su proposta dell'appellata è stata aggiunta una porta finestra. Ciò – come evidenziato dai giudici di prime cure e dall'appellata – indica che, contrariamente a quanto fa valere l'appellante, egli non ha richiesto una struttura totalmente ermetica. Già solo sulla base di ciò non può quindi essere ritenuto che la sua richiesta fosse chiaramente quella di avere una struttura totalmente a tenuta stagna.
3.5.3. Si rileva poi che nella presente fattispecie, oltre alle dichiarazioni discordanti dell'appellata e i suoi impiegati da una parte e dell'appellante e sua moglie dall'altra (cfr. act. TR VIII.1-8) non risultano dalla documentazione agli atti ulteriori prove atte a comprovare che la caratteristica dell'impermeabilità fosse effettivamente stata promessa, rispettivamente che fosse una caratteristica essenziale per l'appellante. L'offerta sottoscritta dall'appellante indica espressamente la posa e fornitura di una pergola bioclimatica. L'appellante stesso ha dichiarato di essersi prima rivolto a un'altra ditta, giungendo alla conclusione di optare per un giardino d'inverno, e che quindi già nel momento in cui si è rivolto all'appellata disponeva delle necessarie informazioni circa il prodotto da lui desiderato (act. A.1 n. 4). Vedendosi quindi offerta una pergola bioclimatica e non un giardino d'inverno, avrebbe pertanto potuto capire che si trattasse di un prodotto differente, e chiedere se del caso delle delucidazioni. Ciò non risulta tuttavia essere stato fatto. Il fatto che né lui né la moglie siano tecnici è inoltre irrilevante, disponendo comunque egli – per sua stessa ammissione – delle necessarie informazioni.
A ciò si aggiunge che – come rettamente indicato dai giudici di prime cure – nelle condizioni generali del contratto è in particolare indicato che 'la presente offerta è stata sviluppata secondo i requisiti acustici, termici e di portata da voi richiesti. Vi preghiamo pertanto di verificare se quanto sopra esposto rispetta i requisiti acustici e termici richiesti specificatamente secondo l'utilizzo a cui i sopraccitati manufatti sono destinati, in ottemperanza a quanto richiesto dalle norme e leggi vigenti' (act. TR II.3 e TR III.1). A maggior ragione spettava quindi all'appellante di verificare le caratteristiche della pergola offerta prima di sottoscrivere il contratto.
3.5.4. L'appellante non è stato in grado di dimostrare di aver richiesto una struttura totalmente impermeabile, così come neppure che la ditta fosse a conoscenza di una tale richiesta e che detta caratteristica fosse stata garantita. Egli si è infatti limitato ad asserire di averlo fatto, senza tuttavia addurre alcunché a comprova di ciò o atto a comprovare che l'impermeabilità fosse effettivamente chiaramente una caratteristica essenziale o che egli potesse in buona fede aspettarsi. Contrariamente a quanto da lui ritenuto, dagli atti non risulta che egli disponesse di sufficienti elementi e rassicurazioni per ritenere che indipendentemente dalla sua tipologia, quindi dal tetto apribile, la pergola fosse impermeabile.
3.5.5. Si osserva pure che per l'utilizzo – indicato dall'appellata e non contestato dall'appellante – previsto da quest'ultimo per la pergola, e meglio mettervi le piante d'inverno per ripararle dalle intemperie e dal freddo, la totale impermeabilità neppure risulta essere una caratteristica che poteva in buona fede attendersi. Qualora egli avesse voluto utilizzare la struttura come un giardino d'inverno, e quindi come un locale aggiuntivo totalmente ermetico e utilizzabile tutto l'anno, avrebbe dovuto espressamente indicarlo. Nulla di tutto ciò risulta tuttavia agli atti.
3.6. Alla luce di quanto precede è quindi da ritenere che l'appellante è venuto meno al proprio onere della prova. A giusta ragione i giudici di prime cure hanno pertanto ritenuto che l'opera in esame non è difettosa. La decisione di prima istanza va quindi a tal proposito confermata.
4.1. Per quanto concerne invece le prestazioni avanzate dall'appellata per i lavori supplementari, il Tribunale regionale non ha riconosciuto all'appellata l'importo supplementare di CHF 3'000.00 per la porta scorrevole così come neppure i CHF 700.00 per la siliconatura (act. TR IV.3 consid. 2.1–2.5). I giudici di prime cure hanno invece riconosciuto all'appellata l'importo supplementare di CHF 600.00 relativo alle lamiere di ricopertura a causa del pavimento inclinato, ritenendo che essendosi il convenuto assunto l'onere dei lavori preparatori per portare a livello il pavimento, egli sarebbe anche dovuto partire dal presupposto che eventuali differenza di livello avrebbero comportato dei costi supplementari dovuti alla necessità di correggere tali difetti. Il fatto che il pavimento non fosse a livello sarebbe stato confermato in fase di istruttoria dall'operaio dell'appellata che ha eseguito la posa dell'opera, il quale ha indicato di aver dovuto posare degli spessori rispettivamente delle lamiere di compensazione per ovviare al difetto. Egli ha inoltre specificato che la verifica dello stato del pavimento viene fatta dalla ditta prima di iniziare la posa vera e propria della pergola utilizzando degli strumenti specifici e non ad occhio nudo. I giudici di prime cure hanno quindi ritenuto che non potrebbe esser rimproverato all'appellata di aver omesso di segnalare tale problematica al convenuto (act. TR IV.3 consid. 2.7). Il Tribunale regionale ha poi riconosciuto all'appellata anche l'importo di CHF 800.00 per il sistema wireless di chiusura e apertura delle lamelle della pergola (act. TR IV.3 consid. 2.8).
4.2. In questa sede l'appellante ha unicamente contestato i CHF 600.00 riconosciuti dal Tribunale regionale per le lamiere di ricopertura che sarebbero state necessarie a causa di un'inclinazione non corretta del pavimento. A suo avviso l'appellata non gli avrebbe tempestivamente segnalato che a seguito delle verifiche da lei effettuate era risultato che il livellamento del pavimento non era ottimale, ciò che avrebbe causato costi supplementari. Non vi sarebbe agli atti alcun elemento che indichi una tale segnalazione all'appellante, il quale avrebbe potuto a sue spese ovviare al problema. Pertanto anche tale pretesa non dovrebbe essere riconosciuta (act. A.1 n. 5).
4.3. L'appellata si è invece sostanzialmente allineata con quanto ritenuto dai giudici di prime cure (act. A.2 n. 5).
4.4. Giusta l'art. 365 cpv. 3 CO ove durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l'appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare.
4.4.1. Tale avviso ha lo scopo di permettere al committente di prendere le debite decisioni e intraprendere le necessarie azioni per modificare il corso degli eventi. L'appaltatore non deve tuttavia dare alcun avviso al committente se quest'ultimo è responsabile del difetto o se in virtù delle circostanze avrebbe dovuto esserne a conoscenza. In tale caso il committente è o dovrebbe essere già al corrente del difetto e l'appaltatore non è quindi tenuto ad avvisare il committente di qualcosa di cui egli è già a conoscenza (TC GR ZK2 14 5 del 6.11.2017 consid. 9.4.2 e riferimenti ivi citati; Zindel/ Schott, op. cit., n. 17 ad art. 365 CO).
4.4.2. Il mancato o intempestivo avviso può inoltre essere imputato all'appaltatore unicamente se in caso contrario sarebbero stati possibili altri interventi atti a ridurre o addirittura eliminare i costi aggiuntivi. Non è sufficiente il fatto che teoricamente sarebbero state ipotizzabili soluzioni più economiche rispetto a quella effettivamente eseguita, sono piuttosto necessari concreti indizi – da sostanziare da parte del committente – del fatto che egli avrebbe adottato altre misure, le quali avrebbero ridotto i costi rispetto a quelli fatti valere (TC GR ZK2 14 5 del 6.11.2017 consid. 9.5).
4.5. In concreto l'appellante stesso ha riconosciuto di essersi occupato della preparazione del pavimento sul quale è poi stata posata la pergola, così come che per la posa fosse necessario un pavimento perfettamente a livello (act. A.1 n. 5; act. TR I.7 pag. 7). Prima di posare la pergola l'appellata ha comunque verificato il livello del pavimento, e non essendo questo perfettamente a livello ha provveduto a sistemarlo. Dagli atti non emerge se effettivamente l'appellata abbia informato l'appellante di tale questione o meno. Tuttavia, in virtù di quanto esposto nei considerandi precedenti, essendo l'appellante responsabile del difetto in questione – essendosi egli stesso occupato della preparazione del pavimento – l'appellata non era comunque tenuta a informarlo in merito al difetto riscontrato, essendo o perlomeno dovendo egli esserne già a conoscenza. Si osserva poi che in concreto si tratta di un esiguo supplemento – e meglio di CHF 600.00 – e l'appellante, oltre ad aver lamentato la mancata informazione, non ha in alcun modo sostanziato in che modo si sarebbe altrimenti concretamente potuto intervenire per ridurre o addirittura eliminare tale costo aggiuntivo.
Sulla base di quanto precede la decisione di prima istanza è pertanto da confermare anche a tal proposito.
5. Di conseguenza, tenuto conto di tutto esposto in precedenza, l'appello è da respingere integralmente e la decisione qui impugnata da confermare.
6.1. La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.2. Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Avendo l'appellata protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 1'500.00 (spese incluse). L'appellante è quindi tenuta a corrispondere il predetto importo all'appellata.
La Seconda Camera civile pronuncia:
1. L'appello è respinto. Di conseguenza la decisione del Tribunale regionale Moesa del 1° aprile 2021 è confermata.
2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 4'000.00, è posta a carico di A.___.
3. A.___ è tenuto a versare alla B.___ CHF 1'500.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello.
4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.
5. Comunicazione a: