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Urteil Kantonsgericht (GR)

Zusammenfassung des Urteils ZK1 2021 15: Kantonsgericht

Der Beschwerdeführer A.________ wurde vom Regionalgericht Berner Jura - Seeland wegen versuchter vorsätzlicher Tötung schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Zusätzlich wurde er für drei Monate in Sicherheitshaft versetzt. Er legte Beschwerde ein und beantragte die Entlassung aus der Sicherheitshaft. Es wurde festgestellt, dass keine Haftgründe gegen den Beschwerdeführer vorliegen, weshalb die Sicherheitshaft aufgehoben und er unverzüglich entlassen wurde. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von CHF 1'500.00 trägt der Kanton Bern.

Urteilsdetails des Kantongerichts ZK1 2021 15

Kanton:GR
Fallnummer:ZK1 2021 15
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ZK1 2021 15 vom 02.05.2023 (GR)
Datum:02.05.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:quesiti peritali
Schlagwörter : Tribunale; Verda; Chiocchetti; Esistenza; Spühler; Edificio; Incarto; Prima; Camera; Moesa; Comunicazione; Assunzione; Registro; Istruttoria; Altro; Contro; ’applicazione; Basilea; Vischer; ’emanazione; Sentenza; Istanza; Composizione; Moses; Bensbih; Parti; Reclamante; Contro; Resistente
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts ZK1 2021 15

Sentenza del 2 maggio 2023
N. d'incarto ZK1 21 15
Istanza Prima Camera civile
Composizione Moses, presidente
Bensbih, attuaria
Parti A.___
reclamante
contro
B.___
resistente
patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller
Via de la Grida 11, 6535 Roveredo GR
Oggetto quesiti peritali
Atto impugnato disposizione ordinatoria del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 22.01.2021 (n. d'incarto 13-2020-91).
Comunicazione 03 maggio 2023


Ritenuto in fatto:
A. Nell'ambito della causa in materia di rapporti di vicinato promossa con petizione del 23 giugno 2020 introdotta al Tribunale regionale Moesa da A.___ nei confronti di B.___, egli ha chiesto, quale mezzo di prova, l'assunzione di una perizia intesa ad accertare svariati aspetti relativi a una specifica zona di confine tra l'edificio che sorge sul fondo n. C.___ Registro fondiario di D.___ e il fondo n. E.___ Registro fondiario di D.___.
B. Con risposta del 6 agosto 2020, B.___ si è opposta integralmente alla petizione.
C. I rispettivi punti di vista sono stati ribaditi dalle parti con replica del 3 settembre 2020 e duplica del 6 ottobre 2020.
D. Nel contesto dell'istruttoria, con decreto sulle prove del 13 novembre 2020 il presidente del Tribunale regionale ha in particolare ammesso la prova peritale richiesta da A.___. Tale perizia era volta, da un lato, a stabilire il livello originario del terreno del mappale n. E.___, la presumibile altezza del medesimo terreno in prossimità delle tre aperture lungo la facciata est dell'edificio che sorge sul fondo n. C.___, gli eventuali danni alla facciata est e al garage, e, dall'altro, il tipo di arbusti posati in prossimità della facciata est dell'edificio in questione, la distanza dal confine, eventuali danni cagionati dai medesimi alla facciata est dello stabile e il periodo in cui sono stati posati. Nel contempo, alle parti è stato anche assegnato un termine di 20 giorni per segnalare il nominativo dei periti.
E. Non avendo le parti proposto il nominativo dei periti, con disposizione ordinatoria del 16 dicembre 2020 il presidente del Tribunale regionale ha designato l'architetto F.___ dello studio G.___, H.___, quale perito per la perizia 1 e I.___ titolare della ditta L.___, M.___, quale perito per la perizia 2, indicando pure i quesiti peritali da sottoporre loro. Nel contempo, alle parti è stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni/obiezioni in merito ai periti e/o ai quesiti peritali.
F. Con scritto raccomandato del 17 dicembre 2020, B.___ ha comunicato al tribunale di prima istanza di non aver osservazioni né obiezioni da presentare.
G. Con scritto del 4 gennaio 2021, A.___ ha comunicato di non aver obiezioni in merito alla designazione dei periti. Per quanto riguarda invece i quesiti peritali, A.___ ha proposto diverse modifiche e aggiunte ai sensi dell'art. 185 cpv. 2 CPC.
H. Con disposizione ordinatoria del 22 gennaio 2021, preso atto dei citati scritti delle parti, il presidente del Tribunale regionale ha statuito in merito ai quesiti supplementari proposti da A.___, ammettendoli solo parzialmente in quanto non tutti risultavano necessari ai fini del giudizio.
I. Contro la menzionata disposizione ordinatoria, A.___ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo in data 3 febbraio 2021 (data del timbro postale), chiedendo che tale disposizione ordinatoria venga completata con i quesiti peritali supplementari formulati dal reclamante o con adeguati complementi dei quesiti peritali da parte del giudice, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
L. Con scritto del 6 luglio 2021, B.___ (in seguito: resistente) ha rinunciato a produrre una risposta al reclamo.
Considerando in diritto:
1.1. Una perizia può essere ordinata dal giudice d'ufficio o ad istanza di parte (art. 183 cpv. 1 CPC) tramite disposizione ordinatoria. Le disposizioni ordinatorie possono essere impugnate mediante reclamo ai sensi degli artt. 319 segg. CPC dinanzi al Tribunale cantonale (art. 319 lett. b CPC, art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]) nei casi stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).
1.2. Giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC nei casi in cui viene impugnata una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC il termine di reclamo è di 10 giorni. In concreto, essendo la disposizione ordinatoria impugnata stata notificata al reclamante in data 25 gennaio 2021, il reclamo del 3 febbraio 2021 è tempestivo (act. A.1; act. B.1).
1.3. L'art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo secondo l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cfr. DTF 138 III 378 consid. 6.3).
1.4. L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella oggetto del presente gravame, non è espressamente prevista dal Codice di procedura civile. Il reclamante deve pertanto dimostrare l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, qualora tale rischio non sia immediatamente evidente (cfr. per analogia DTF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; 141 III 80 consid. 1.2; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 14 ad art. 319 CPC; Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 12 ad art. 319 CPC). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole (cfr. per analogia DTF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_1029/2021 del 3.1.2022 consid. 6.2). La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC (cfr. Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 319 CPC; Brunner/Vischer, op. cit., n. 13 ad art. 319 CPC; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 74 ad art. 319 CPC). In tal senso, l’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela (PTC 2015 n. 12).
1.5. Occorre rammentare che di principio le decisioni in materia di prove non provocano un pregiudizio difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (cfr. per analogia DTF 141 III 80 consid. 1.2, TF 5A_1029/2021 del 3.1.2022 consid. 6.2; 5A_745/2014 del 16.3.2015 consid. 1.2.2; 4A_425/2014 dell’11.9.2014 consid. 1.3.2; PTC 2015 n. 12; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC;), non quindi con reclamo ex art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC).
D'altronde, ammettere il contrario comporterebbe quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC), mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
In casi eccezionali, come quando ad esempio il mezzo di prova rifiutato rischia di andare perso o una parte è costretta a produrre documenti contenenti dei segreti d'affari o di terzi, senza che il tribunale abbia preso misure idonee a proteggerli, può invece sussistere un pregiudizio irreparabile (TF 5A_1029/2021 del 3.1.2022 consid. 6.2; 4A_425/2014 dell'11.9.2014 consid. 1.3.2 con rinvii; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319 CPC).
2. A mente del reclamante a causa dell'incompletezza dei quesiti peritali disposti dal primo giudice con la disposizione ordinatoria qui impugnata sussisterebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel seguito del procedimento istruttorio (act. A.1, II.a). Secondo il reclamante scopo della prova peritale sarebbe quello di accertare i fatti necessari ai fini del giudizio, accertamento che in concreto avverrebbe in modo insufficiente e manifestamente incompleto causando al reclamante un pregiudizio difficilmente riparabile nel proseguo di procedura (act. A.1, IV.C).
Ora, quanto asserito dal reclamante non è sufficiente per dimostrare l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’argomento così proposto si fonda in ultima analisi sul mero timore di una decisione finale negativa. Come visto sopra (cfr. supra consid. 1.4 seg.), tale ipotesi non configura però il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause (cfr. Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC). In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC la sola eventualità che il primo giudice possa respingere o non accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non provato che la prova avrebbe potuto dimostrare. Un giudizio finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale danno, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva del reclamante.
3. Per quanto riguarda gli argomenti del reclamante, secondo cui il primo giudice, non facendo accertare al perito una fattispecie rilevante per il giudizio, avrebbe applicato in modo errato il diritto e secondo cui le proposte di quesiti peritali sfocerebbero in un accertamento manifestamente errato dei fatti (act. A.1, II.a e IV.A segg.), si rileva che quandanche la disposizione ordinatoria impugnata fosse il frutto di un’applicazione errata del diritto o di un manifestamente errato accertamento dei fatti – che comunque non è qui manifestamente il caso – ciò non comporta eo ipso il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Per il resto si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 2).
4. Visto tutto quanto precede, il reclamante non ha dimostrato l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, sicché in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
5. Manifestamente inammissibile, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).

6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in CHF 1'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]), è posta integralmente a suo carico. Di riflesso, il reclamante non ha diritto a ripetibili. La resistente, che non ha presentato osservazioni, non ha diritto a ripetibili.
La Prima Camera civile pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'000.00, è posta a carico di A.___.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
5. Comunicazione a:
Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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