A._____ und B._____ haben drei Kinder, die derzeit noch minderjährig sind. Nach ihrer Scheidung leben die Kinder in Portugal bei der Mutter. Der Vater ist verpflichtet, monatlich EUR 250,00 als Unterhaltsbeitrag für die Kinder zu zahlen. A._____ hat beim Regionalgericht Moesa eine Mahnung an die Schuldner eingereicht, um den Arbeitgeber von B._____ anzuweisen, den Unterhaltsbeitrag und die Familienzulagen einzubehalten und an die Mutter zu überweisen. Das Gericht hat die Mahnung abgelehnt und A._____ mit CHF 100,00 Gerichtskosten belastet. A._____ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und erfolgreich beantragt, dass der Arbeitgeber von B._____ die Unterhaltsbeiträge einbehalten und an die Mutter überweisen muss. Die Gerichtskosten von CHF 2'000,00 trägt A._____. Die Partei, die verloren hat, ist männlich.
Urteilsdetails des Kantongerichts ZK1 2020 87
Kanton: | GR |
Fallnummer: | ZK1 2020 87 |
Instanz: | Kantonsgericht Graubünden |
Abteilung: | |
Datum: | 21.12.2021 |
Rechtskraft: | |
Leitsatz/Stichwort: | diffida al debitore |
Schlagwörter : | Appellante; Appellato; Tribunale; Appello; Cantone; Grigioni; Istanza; Ufficio; Onorario; Importo; Moesa; Fabrizio; Keller; Sulla; Ammissione; Incarto; Prima; Camera; Laura; Rigato; Comunicazione; Svizzera; Contro; Lappello; Listanza; Inoltro; Ultima; Tenuto; Altro; Obbligo |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Entscheid des Kantongerichts ZK1 2020 87
Sentenza del 21 dicembre 2021
N. d'incarto ZK1 20 87
Istanza Prima Camera civile
Composizione Michael Dürst, presidente
Cavegn e Moses
Rossi, attuaria
Parti A.___
appellante
patrocinata dall'avv. Laura Rigato
Via Gesora 2, 6805 Mezzovico
contro
B.___
appellato
patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller
San Roc, 6537 Grono
Oggetto diffida al debitore
Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 19.06.2020, comunicata il 19.06.2020 (no. d'incarto 135.2020.24).
Comunicazione 21 dicembre 2021
Ritenuto in fatto:
A. Dall'unione tra A.___ e B.___ sono nati tre figli, attualmente ancora minorenni. A seguito del divorzio tra le parti i figli vivono in Portogallo con la madre. Sulla base della decisione di divorzio della Conservatoria del Registro Civile portoghese del 19 gennaio 2016, il padre è tenuto a versare a titolo di contributo alimentare mensili per i tre figli l'importo di EUR 250.00, da pagare entro l'8 di ogni mese.
B. In data 31 gennaio 2020, A.___ ha inoltrato al Tribunale regionale Moesa un'istanza di diffida ai debitori, chiedendo di far ordine al datore di lavoro di B.___ di trattenere dal suo stipendio l'importo di EUR 250.00 - dovuto ai figli quale contributo alimentare mensili così come gli assegni familiari pari a CHF 600.00, e di riversare tali importi alla madre. La madre giustifica l'istanza con i ripetuti ritardi da parte del padre a corrispondere il contributo di mantenimento, e con il fatto di non aver mai ricevuto da parte sua gli assegni familiari.
C. A seguito dell'udienza di dibattimento e delle successive prese di posizione delle parti, con decisione del 19 giugno 2020, comunicata lo stesso giorno, il Tribunale regionale ritenendo non adempiuti i presupposti per l'ammissione di una diffida ai debitori, così come neppure le formalità per dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione di divorzio portoghese ha respinto l'istanza, ponendo a carico di A.___ la tassa di giustizia di CHF 100.00.
D. Contro la predetta decisione A.___ (in seguito: appellante) ha interposto appello in data 2 luglio 2020 (data del timbro postale), postulando quanto segue:
1. L'appello è accolto, di conseguenza:
1.1. La decisione 19.6.2020 del Tribunale regionale di Moesa (incarto 135.20.24) è così modificata:
1. 'L'istanza di diffida ai debitori 31.1.2020 è accolta'
1.1. 'È fatto ordine alla C.___ SA, D.___ (TI), di trattenere CHF 600.mensili e EURO 250.- dal di lui stipendio e di versare tale importo entro il giorno 8 di ogni mese sul conto bancario IBAN n. E.___ intestato a F.___ (bancoctt, G.___) con effetto a partire da febbraio 2020'.
2. (richiesta di gratuito patrocinio)
E. Con scritto dell'11 luglio 2020 l'appellante ha poi inoltrato nuova documentazione pervenutagli dal datore di lavoro di B.___ (in seguito: appellato), relativa al tentativo di riscossione degli assegni familiari, così come la disdetta del rapporto di lavoro da parte dell'appellato con effetto dal 1° giugno 2020. L'appellante ha quindi chiesto di impartire un termine all'appellato per indicare il nuovo datore di lavoro per poter realizzare la diffida ai debitori.
F. Con risposta del 15 luglio 2020 l'appellato ha dal canto suo postulato la reiezione dell'appello, allineandosi sostanzialmente con quanto esposto dal Tribunale di prima istanza.
G. In data 8 febbraio 2021 l'appellante ha prodotto ulteriore nuova documentazione, e meglio uno scambio di messaggi in portoghese tra lei e l'appellato e il saldo del suo conto corrente, per rimarcare il mancato pagamento dei contributi, riconfermando la propria richiesta.
H. Con l'appello, rispettivamente con la risposta all'appello, e in seguito con istanze separate del 30 luglio 2020 l'appellante, rispettivamente del 12 agosto 2020 l'appellato, hanno richiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto riguarda la procedura di appello (inc. n. ZK1 20 89 e ZK1 20 94). Per quanto concerne la richiesta dell'appellato, questa è stata accolta con decreto del 20 agosto 2020, concedendogli il gratuito patrocinio a far tempo dall'inoltro dell'istanza, e designando l'avv. Fabrizio Keller quale patrocinatore d'ufficio (decreto del 20 agosto 2020, inc. ZK1 20 94). L'istanza dell'appellante è invece stata accolta con decreto del 15 ottobre 2021, concedendole il gratuito patrocinio a far tempo dall'inoltro dell'istanza, e designando l'avv. Laura Rigato quale patrocinatrice d'ufficio (decreto del 15 ottobre 2021, inc. ZK1 20 89).
Considerando in diritto:
1. La diffida ai debitori per il mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 291 CC è soggetta alla procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, considerata l'entità della richiesta (CHF 600.00 più EUR 250.00, corrispondenti all'incirca a CHF 10'455.00 annuali), così come pure la durata incerta - non prevedendo la decisione di divorzio portoghese alcun limite temporale - (art. 92 cpv. 2 CPC), tale valore litigioso è manifestamente dato. Tenuto conto di quanto precede è inoltre da ritenere che pure il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale è raggiunto (TF 5A_221/2011 del 31.10.2011 consid. 1.2).
Dagli atti risulta che la decisione del 19 giugno 2020 è stata notificata all'appellante il 22 giugno 2020, avendo quest'ultima inoltrato l'appello in data 2 luglio 2020 il termine di 10 giorni è rispettato.
2.1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). Tale provvedimento costituisce una misura d'esecuzione privilegiata sui generis, che si trova in uno stretto legame con il diritto civile (DTF 137 III 193 consid. 1.1). La diffida ai debitori presuppone una trascuranza del pagamento del contributo di mantenimento da parte del debitore e la sussistenza di un titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza passata in giudicato. La colpa del debitore non è necessaria. Essendo la diffida ai debitori una misura particolarmente incisiva, da rispettare è anche il principio della proporzionalità. È quindi richiesta una trascuranza di una certa rilevanza. Essa non si giustifica pertanto se il debitore omette o ritarda sporadicamente di corrispondere il contributo e se non vi è alcuna indicazione che anche in futuro non adempirà il suo obbligo. Il giudice dispone al riguardo di un ampio margine di apprezzamento (TF 5A_479/2018 del 06.05.2019 consid. 5.5.2; TF 5A_173/2014 e 5A_174/2014 del 06.06.2014 consid. 9.3; Margot Michel/Christina Schlatter, in: Büchler/Jakob [edit.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2a ed., Basilea 2018, N. 2 segg. ad art. 291 CC).
2.2. Il Tribunale federale ha in passato ammesso una diffida ai debitori a fronte di un ripetuto ritardo, tra i tre e i diciannove giorni, nel corrispondere i contributi di mantenimento, non ritenendola sproporzionata. In tale decisione il Tribunale federale ha però lasciato aperta la questione a sapere se prima di procedere con la diffida ai debitori sia necessaria un'interpellazione. In tale fattispecie, sulla base delle circostanze del caso concreto, è infatti stato ritenuto che una precedente diffida nei confronti del debitore alimentare sarebbe comunque stata infruttuosa e quindi in ogni caso non necessaria (TF 5A_771/2012 del 21.01.2013 consid. 2.3). Parte della dottrina ritiene che normalmente, in virtù del principio della proporzionalità, ci si può aspettare che un coniuge non sorprenda semplicemente l'altro con una diffida ai debitori, ma che provveda piuttosto prima a diffidarlo per il pagamento (Rolf Vetterli, in: Schwenzer/Fankhauser [edit.], FamKomm Scheidung, Vol. I., 3a ed., Berna 2017, N 4 ad art. 177 CC e rinvii).
3.1. Il Tribunale regionale ha anzitutto ritenuto che nella presente fattispecie non si possa concludere che l'appellato non adempia i propri obblighi di mantenimento né tanto meno che quest'ultimo lasci intendere che non vi provvederà in futuro. Dalla documentazione agli atti risulterebbe piuttosto che l'appellato ha sempre corrisposto l'importo di EUR 250.00, anche se non sempre lo stesso giorno. A partire dal mese di aprile 2020 egli avrebbe poi disposto presso la H.___ un ordine permanente mensile, da eseguire il 7 del mese. Non risulterebbe poi che l'appellante abbia mai richiamato l'appellato a provvedere pagamenti più regolari o a versare altri importi (AF).
3.2. A mente dell'appellante invece già il ritardo nella corresponsione dei contributi realizzerebbe una violazione dell'ordine di versamento, indicando oltretutto la sentenza di divorzio chiaramente il giorno entro cui il contributo deve essere corrisposto. Il fatto che l'appellato abbia disposto un ordine permanente non garantirebbe poi alcunché, lasciando l'appellante in una situazione tutt'altro che certa e priva di tutela. Con scritto dell'8 febbraio 2021 l'appellante ha poi prodotto nuovi mezzi di prova, attestanti a suo avviso il mancato pagamento dei contributi, e dai quali si evincerebbe chiaramente la volontà dell'appellato di non provvedere al versamento di alcunché.
4.1. In concreto, dalla documentazione agli atti, emerge che l'appellato ha ogni mese corrisposto all'appellante l'importo dovuto quale contributo di mantenimento per i figli. Nei primi mesi del 2019 risulta che egli ha pure corrisposto tale importo in anticipo rispetto alla data stabilita nella sentenza di divorzio. Nel mese di marzo e novembre 2019 egli ha anche versando un importo maggiore, ovvero EUR 350.00 anziché EUR 250.00 (cfr. act. TR III.5 e TR II.4). Vero è che dalla metà del 2019 ad inizio 2020 il contributo di mantenimento è stato corrisposto tra il giorno 14 e il giorno 27 del mese (cfr. act. TR III.5), e quindi con un ritardo di 6 - 19 giorni, rispetto al giorno stabilito nella sentenza di divorzio, ciò che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale menzionata in precedenza, potrebbe comportare una violazione dei propri obblighi e giustificare una diffida ai debitori. Tuttavia, nel caso in esame, vi sono due aspetti da tenere in considerazione e a fronte dei quali la diffida ai debitori non può essere ammessa.
4.1.1. In primo luogo, come rettamente evidenziato dal giudice di prima cure, l'appellato, a seguito della procedura avviata dall'appellante, ha disposto un ordine permanente mensile presso la H.___ a favore dell'appellante per il pagamento dei contributi per i figli, da eseguire entro il 7 del mese (cfr. act. TR III.7). Con tale agire egli non ha quindi dato a vedere che anche in futuro non adempirà il suo obbligo tempestivamente, ma piuttosto il contrario. I nuovi mezzi di prova prodotti dall'appellante con scritto dell'8 febbraio 2021 i quali sono da tenere in considerazione indipendentemente dall'adempimento dei presupposti di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC, trovando in concreto applicazione il principio inquisitorio illimitato, riguardando la diffida ai debitori il contributo di mantenimento dei figli (TF 5A_800/2018 del 09.02.2021 consid. 2.2; DTF 144 III 349 consid. 4.2.1) - non sono atti a confutare quanto precede. Si rileva infatti che lo scambio di messaggi scritti in portoghese, oltre a non essere di chiara comprensione come sostiene invece l'appellante - nemmeno indicano una data (cfr. act. B.4). A prescindere dal loro contenuto, non è quindi nemmeno evincibile a che periodo questi facciano riferimento. Tali messaggi, così come l'estratto conto indicante quale saldo sul conto dell'appellante EUR 4.08 (cfr. act. B.5), non sono quindi atti a comprovare una continua violazione dell'obbligo di mantenimento. Sulla base di ciò non può pertanto essere ritenuto che l'appellato continui a venire meno al suo obbligo di mantenimento e che vi siano indicazioni che continuerà a farlo anche in futuro. Già solo per questo motivo, viene quindi meno un elemento necessario per l'ammissione di una diffida ai debitori.
4.1.2. Inoltre, come evidenziato dal Tribunale regionale, dalla documentazione agli atti non risulta né che l'appellante abbia mai richiamato l'appellato a provvedere pagamenti più regolari o a versare gli assegni familiari, né che l'appellato sia mai stato diffidato. Ciò non viene peraltro neppure fatto valere dall'appellante. Come detto, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se prima di procedere a una diffida ai debitori sia necessario diffidare il debitore del contributo alimentare, ritendo che in quel caso una diffida sarebbe comunque stata infruttuosa. A mente del Tribunale cantonale essendo la diffida ai debitori una misura particolarmente incisiva, che può avere delle ripercussioni importanti per il debitore alimentare, si giustifica in virtù del principio della proporzionalità seguire la dottrina che lo ritiene necessario. Questo appare ancor più giustificato nei casi in cui il debitore non viene integralmente meno al proprio obbligo, ma piuttosto per un periodo corrisponde il contributo in ritardo, come nella presente fattispecie. Contrariamente alla fattispecie oggetto della menzionata decisione del Tribunale federale (TF 5A_771/2012 del 21.01.2013), nel caso in esame non può poi neppure essere ritenuto che una diffida sarebbe comunque stata infruttuosa e quindi non necessaria, ma anzi piuttosto il contrario. L'appellato infatti, a seguito dell'istanza dell'appellante e del conseguente dibattimento, ha provveduto a disporre un ordine permanente presso la PostFinance, dimostrando così una reazione quando richiamato ai suoi obblighi. Tenuto conto di quanto precede, considerate le circostanze del caso concreto, prima di avviare la procedura di diffida ai debitori l'appellante avrebbe quindi dovuto, nel rispetto del principio della proporzionalità, provvedere a diffidare l'appellato, ciò che non è tuttavia stato fatto.
4.2. Alla luce di quanto precede - non essendovi in concreto alcuna indicazione che lasci intendere che anche in futuro l'appellato non farà correttamente fronte ai propri obblighi di mantenimento, e non avendo l'appellante mai diffidato l'appellato - è da ritenere che in concreto gli estremi per una diffida ai debitori non sono dati. Una diffida ai debitori violerebbe in concreto il principio della proporzionalità.
5.1. In virtù di quanto esposto nei considerandi precedenti le ulteriori censure sollevate dall'appellante in merito al riconoscimento e all'esecutività della sentenza portoghese in Svizzera, così come all'ammissione di una trattenuta salariale per gli assegni familiari non espressamente indicati nella sentenza di divorzio possono rimanere indecise. Infatti, come visto, gli estremi per ammettere una diffida ai debitori non sono in concreto ad ogni modo adempiuti.
5.2. A titolo abbondanziale, per quanto concerne gli assegni familiari va ad ogni modo rilevato che, oltre a non essere questi indicati espressamente nella sentenza di divorzio, dalla documentazione agli atti nemmeno risulta che l'appellato li percepisca. A fronte di ciò, non potrebbe quindi in ogni caso essere fatto ordine al datore di lavoro dell'appellato di trattenere dal suo stipendio un importo che di fatto egli non percepisce.
6.1. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in causa civili (OECC; CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi si giustifica di fissare la tassa di giustizia a CHF 2'000.00. Poiché l'appellante soccombente, la tassa di giustizia per la proceduta d'appello deve essere posta integralmente a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.2. In virtù del decreto del 15 ottobre 2021 (ZK1 20 89), la tassa di giustizia a carico dell'appellante rimane a carico del Cantone dei Grigioni. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.
7.1. Il gratuito patrocinio non esenta dall'obbligo di rifondere le ripetibili alla controparte (artt. 118 cpv. 3 CPC e 122 cpv. 1 CPC), ragion per cui l'appellante patrocinata d'ufficio e integralmente soccombente - è tenuta a rifondere all'appellato i costi di patrocinio a lui cagionati in sede d'appello (art. 105 cpv. 2 CPC). Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3).
7.2. Con risposta del 5 luglio 2020 l'appellato ha protestato tasse, spese e ripetibili. Egli non ha tuttavia prodotto alcuna nota di onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, considerato il limitato dispendio a lui causato in sede d’appello, adeguato è ritenere un importo di CHF 960.00 corrispondente a un dispendio orario di 4 ore a una tariffa oraria di CHF 240.00, ai quali è da aggiungere il supplemento forfettario del 3% per gli esborsi e IVA al 7.7%. Si riconoscono pertanto complessivamente spese di patrocinio e quindi ripetibili in favore dell'appellato a carico dell'appellante di CHF 1'064.90.
8.1. Con decreto del 20 agosto 2020 il Tribunale cantonale ha concesso all'appellato il gratuito patrocinio (ZK1 20 94). Poiché l'appellato prevale integralmente, le spese giudiziarie non vanno a suo carico e, come esposto nel considerando precedente, l'appellante è condannata a rifondergli le spese di patrocinio necessarie. Ciò nonostante dev'essere qui stabilita la remunerazione cui il patrocinatore dell'appellato avrebbe diritto in seguito alla concessione del gratuito patrocinio. Il patrocinatore di una parte risultante vincente cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve infatti poter essere adeguatamente remunerato nel caso in cui le ripetibili, al cui versamento la controparte soccombente è stata condannata, non possono essere riscosse (art. 122 cpv. 2 CPC, prima frase, in combinato disposto all'art. 12 cpv. 3 LACPC). Se alla parte debitrice delle spese è stato concesso il gratuito patrocinio, come è qui il caso, il risarcimento delle ripetibili da parte sua è di regola considerato irrecuperabile sin dall'inizio (cfr. TC GR ZK1 20 140 del 02.03.2021 consid. 8.3 con rinvii).
8.2. Per quanto riguarda l'onorario per il patrocinio d'ufficio si applica la tariffa oraria di CHF 200.00; all'onorario risultante vanno sommati gli esborsi riconosciuti e l'IVA al tasso vigente del 7.7% (cfr. art. 5 cpv. 1 OOA). Sulla base del dispendio di tempo di 4 ore l'onorario ammonta a CHF 800.00, per cui l'indennità da versare dalla cassa del Tribunale in caso di irrecuperabilità delle ripetibili va fissata a CHF 887.45, tenuto conto del supplemento spese forfettario di CHF 24.00 (3% di CHF 800.00) e dell'IVA di CHF 63.45 (7.7% di CHF 824.00). A pagamento avvenuto la pretesa passa, nella misura corrispondente, al Cantone (art. 122 cpv. 2 seconda frase CPC).
9.1. In virtù dell'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC, la patrocinatrice dell'appellante a cui è stato concesso il gratuito patrocinio (inc. ZK1 20 89) - deve essere adeguatamente remunerato dal Cantone dei Grigioni, essendo essa risultata soccombente.
9.2. Anche in tal caso trova applicazione l'art. 5 OOA, si rimanda quindi a quanto esposto in precedenza. In concreto, dalla nota d'onorario presentata in data 22 novembre 2021 dalla rappresentante legale dell'appellata, risulta un onorario di 1'382.10, corrispondente a un dispendio orario di 6.35 ore alla tariffa oraria di CHF 200.00, più spese e IVA. Tale dispendio appare adeguato ed è quindi da riconoscere integralmente.
9.3. Da quanto detto discende che la rappresentante legale dell'appellante dev'essere remunerata dal Cantone dei Grigioni con CHF 1'382.10.
10. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.
La Prima Camera civile pronuncia:
1. L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del 19 giugno 2020 del Tribunale regionale Moesa è confermata.
2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 2'000.00 è posta a carico di A.___.
3.1. Per la procedura d'appello A.___ è condannata a versare a B.___ CHF1'064.90 a titolo di ripetibili.
3.2. In virtù del decreto ZK1 20 94 del 20 agosto 2020, al patrocinatore d'ufficio di B.___, avv. Fabrizio Keller, è versato un indennizzo di CHF 887.45 (incluse IVA e spese) a carico dal Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). In tale misura, l'indennità a titolo di ripetibili posta a carico di A.___ passa al Cantone dei Grigioni (art. 122 cpv. 2 CPC).
4. In virtù del decreto ZK1 20 89 del 15 ottobre 2021 la tassa di giustizia posta a carico di A.___ di CHF 2'000.00 come anche la remunerazione della sua patrocinatrice d'ufficio, di CHF 1'382.10 (incluse IVA e spese), è assunta dal Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale).
5. È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.
6. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
7. Comunicazione a:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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