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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils ZF-08-43: Kantonsgericht Graubünden

Die Richter des Kantonsgerichts Graubünden haben über einen Fall von Unterhaltsbeiträgen für eine Tochter nach der Scheidung entschieden. Der Vater wurde verpflichtet, monatliche Beiträge zu zahlen, jedoch wurde ein Teil seiner Forderung abgelehnt. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt. Die Tochter hatte nach Abschluss ihrer Ausbildung keinen Anspruch mehr auf Unterhalt, da sie nicht unmittelbar eine angemessene Beschäftigung gefunden hatte. Der Vater hatte einige Zahlungen geleistet, die teilweise als freiwillige Leistungen betrachtet wurden. Insgesamt wurde der Vater von einem Teil der Unterhaltszahlungen befreit, und die Kosten des Verfahrens wurden entsprechend verteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ZF-08-43

Kanton:GR
Fallnummer:ZF-08-43
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid ZF-08-43 vom 08.12.2008 (GR)
Datum:08.12.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:creditoria per contributi alimentari
Schlagwörter : Appello; Appellante; Attrice; Tribunale; Obbligo; Azione; Importo; Istanza; Moesa; Lappellante; Camera; Presidente; Inghilterra; Impugnata; Grigioni; Assegno; Listanza; Inoltre; Ambito; Educazione; Esser; Attuario; Piazza; Indice; Comunicazione; Contro; Appellata; Kommentar; Hegnauer; Divisione
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Hegnauer, Breitschmid, Basler Kommentar Zivilgesetz- buch I, Art. 277, 2006
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts ZF-08-43

Kantonsgericht
von
Graubünden
Dretgira
chantunala
dal
Grischun

Tribunale cantonale dei Grigioni
_____

Rif.:
Coira, 08 dicembre 2008
Comunicata per iscritto il:
ZF 08 43
Sentenza
Camera civile
Presidenza Presidente
Brunner
Giudici
Riesen-Bienz, Hubert, Zinsli e Michael Dürst
Attuario Crameri
——————
Visto l'appello civile
di X., convenuto, appellante ed appellato adesivo, rappresentato dall'avv. lic. iur.
Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo
e l'appello adesivo
di Y., attrice, appellata ed appellante adesiva, rappresentata dall'avv. Marco Cere-
da, Piazza Simen 6, 6501 Bellinzona,
contro
la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa dell'11 marzo 2008, comunicata il 27
marzo 2008, in re dell'attrice, appellata ed appellante adesiva contro il convenuto,
appellante ed appellato adesivo,
concernente creditoria per contributi alimentari,

è risultato:



2


A.
Con sentenza del 21 settembre 2001 il Presidente del Tribunale di-
strettuale Moesa ha pronunciato il divorzio tra A. e X., omologando la convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio ed obbligando il marito a versare alla
madre, a titolo di alimenti per la figlia Y., fr. 850.-mensili, escluso l’assegno per
figli, percepito dalla madre, dal 16° e fino al compimento del 18° anno di età o ol-
tre, in caso di continuazione della formazione, come previsto dall’art. 277 cpv. 2
CC. I contributi alimentari erano da adeguare una volta l’anno all’indice nazionale
dei prezzi al consumo. L’indice base era quello del mese di emissione del giudizio
di divorzio.
B.
Y. é divenuta maggiorenne l’11 dicembre 2005. Il tirocinio l’ha termi-
nato il 4 agosto 2006. In settembre 2006 essa s’è recata in Inghilterra per un sog-
giorno linguistico. Rientrata a marzo 2007, era poi disoccupata fino alla fine di
maggio 2007. Il padre ha versato i contributi alimentari sino a dicembre 2005
compreso.
C.
Il 14 febbraio 2007 Y. ha intentato un’azione creditoria onde ottenere
dal padre, a titolo di contributo di mantenimento, la somma di fr. 15'933.70 oltre
interessi di mora, relativa al periodo da gennaio 2006 a maggio 2007. Fallito il ten-
tativo di conciliazione, il 15 maggio 2007, il Presidente del Circolo di E. ha notifica-
to il libello coi seguenti petiti:
Di parte attrice:
“1. Il signor X., D., è condannato a pagare alla signorina Y., E., l’importo di
fr. 850.-mensili e meglio: fr. 871.95 mensili (1x) per il 2005, fr. 883.75
mensili (12x) per il 2006 e fr. 891.35 (da gennaio in avanti) per il 2007,
oltre fr. 200.-per ciascuna mensilità a titolo di riversamento
dell’assegno, a far tempo dal 1° dicembre 2005 e fino al mese di tenu-
ta dell’udienza di conciliazione, oltre interessi del 5% su ogni rata
mensile calcolati dal 1° giorno di ogni mese.

2.
Con protesta di tasse, spese e ripetibili.”
Di parte convenuta:
“1. L’istanza è integralmente respinta.
2.
Con protesta di tasse, spese e ripetibili.”
D.
Deferita la causa al Tribunale distrettuale Moesa ed udite le parti -
l’attrice non ha più chiesto il versamento dell’assegno ed ha riconosciuto come
avvenuto il pagamento del contributo alimentare per il mese di dicembre 2005,
rinunciando alla relativa pretesa con sentenza dell’11 marzo 2008, comunicata il
27 marzo 2008, è stato giudicato:



3


“1. L’istanza processuale 5 giugno 2007 è parzialmente accolta.

§ Il signor X., D., è obbligato a versare a Y., E., CHF 883.75 oltre inte-
ressi al 5% dal 1° gennaio 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal
1° febbraio 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2006,
CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2006, CHF 883.75 oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5%
dal 1° giugno 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° luglio
2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2006, CHF
265.10 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006, CHF 402.55 oltre
interessi al 5% dal 18 marzo 2007, CHF 891.35 oltre interessi al 5%
dal 1° aprile 2007 e CHF 891.35 oltre interessi al 5% dal 1° maggio
2007, dedotto l’importo di CHF 900.--.

2. La tassa di giustizia di CHF 1'400.--, di scritturazione di CHF 428.-e le
spese diverse di CHF 186.--, per complessivi CHF 2'014.--, sono a ca-
rico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Le ripetibili sono compensate.

3. (Comunicazione
a).”
E.
Contro questo giudizio il convenuto è insorto con appello del 21 apri-
le 2008 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e
ripetibili, che sia accolto, che il dispositivo no. 1 dell’impugnata sentenza sia par-
zialmente annullato, nel senso che nessun contributo alimentare è dovuto a far
tempo dal 1° settembre 2006 a maggio 2007 compreso e che in compensazione
sia dedotta la somma di fr. 2'200.--, anziché di fr. 900.--. Inoltre che le spese di
procedura di cui al dispositivo no. 2 siano ricalcolate proporzionalmente alla soc-
combenza ed al convenuto siano riconosciute congrue ripetibili.
Il 23 aprile 2008 l’attrice ha presentato appello adesivo ed ha postulato, pu-
re protestando spese e ripetibili, che l’appello sia respinto e l’appello adesivo ac-
colto, che di conseguenza, in riforma del dispositivo no. 1 del querelato giudizio,
l’appellante sia obbligato a versarle gl’interi contributi alimentari dal 1° settembre
2006 al 31 maggio 2007, senza deduzione dell’importo di fr. 900.--. Inoltre, che in
riforma del dispositivo no. 2 dell’impugnata sentenza, le spese di procedura della
istanza precedente siano poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di que-
st’ultimo di versare all’appellata fr. 3'500.-per ripetibili.
L’appellante ha proposto la reiezione dell’appello adesivo.
La Camera civile considera :
1.
Dichiarati con proposte formulate il 21 ed il 23 aprile 2008 contro la
sentenza del Tribunale distrettuale Moesa dell’11 marzo 2008, comunicata il 27



4


marzo 2008, l’appello e l’appello adesivo adempiono i requisiti formali giusta gli
artt. 218, 219, 220 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza sono ricevibili in ordine.
2. L’istanza
precedente
ha
obbligato il convenuto a versare all’attrice i
contributi alimentari mensili di fr. 883.75 oltre interessi al 5% cadauno per il perio-
do dal 1° gennaio 2006 al 31 agosto 2006. Quest’obbligo di pagamento non è con-
testato dall’appellante. La richiesta dell’appellante adesiva di accogliere l’appello
adesivo ed in riforma del dispositivo no. 1 del querelato giudizio di obbligare
l’appellante a pagare questi contributi è quindi manifestamente infondata.
3.
La vertenza volge poi attorno all’obbligo di versamento dei contributi
alimentari di fr. 883.75 oltre interessi al 5% ciascuno per i mesi da settembre 2006
a dicembre 2006 compreso e di fr. 891.35 oltre interessi al 5% da gennaio 2007 a
maggio 2007 compreso. L’appellante contesta l’obbligo di pagamento di tali con-
tributi mentre che per l’appellante adesiva essi sono dovuti.
3.1
Ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC se il figlio, raggiunta la maggiore età,
non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragio-
nevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare
a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione
possa normalmente concludersi. Appropriata è reputata una formazione, che per-
mette al figlio, nell’ambito delle sue capacità ed inclinazioni, di provvedere al suo
sostentamento e diventare economicamente indipendente (PTC 2005 no. 2 cons.
3b.aa con riferimenti).
Per costante prassi del Tribunale federale l’obbligo di mantenimento dei
genitori dopo la maggiore età del figlio ha natura eccezionale. Ciò è dimostrato
dalla circostanza che il mantenimento è dovuto unicamente se il figlio non ha an-
cora concluso una formazione e questa ha carattere professionale. L’obbligo di
mantenimento dopo la maggiore età c’è poi solo per una formazione professiona-
le. Se in essa sono incluse seconde formazioni e formazioni supplementari dipen-
de dalle circostanze, segnatamente dalle pattuizioni e dall’esigibilità, ma anche dal
corso della formazione professionale (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetz-
buch I, 3. Aufl. Basel 2006, Art. 277 N 12; Hegnauer, Berner Kommentar, Bd.
II/2/2/1, 1997, Art. 277 N 57; DTF 118 II 97 cons. 4a). Infine la formazione deve
corrispondere ad un piano allestito già prima d’aver raggiunto l’età maggiore (DTF
118 II 97 cons. 4a, 115 II 123 cons. 4b).
3.2
L’appellante adesiva fa valere che il corso di lingua inglese, pianifica-
to con la Divisione cantonale ticinese per la formazione professionale e per cui le



5


è stata concessa una borsa di studio da parte del Dipartimento dell’educazione
grigionese e della Fondazione per apprendisti e studenti del Moesano, adempie
manifestamente i requisiti di un perfezionamento linguistico, raccomandato
dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 9
dell’Ordinanza sulla formazione professionale di base parrucchiera/parrucchiere,
RS 412.101.220.20) e destinato ad aumentare le sue possibilità di inserimento nel
mercato del lavoro. A suo dire le migliori opportunità, che il perfezionamento lin-
guistico ha comportato, è requisito per ammettere l’obbligo contributivo del padre
durante tutto il periodo di studio in Inghilterra.
3.3
Con questi argomenti l’appellante adesiva non riesce a giustificare il
suo preteso diritto di mantenimento ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. Mentre il diritto
d’educazione del figlio minorenne secondo l’art. 302 CC nell’ambito delle possibili-
tà date comprende anche la formazione generale, il diritto di mantenimento con-
formemente all’art. 277 cpv. 2 CC volge verso la realizzazione di una formazione
professionale, che come già esposto, permetta al figlio di provvedere al suo so-
stentamento e diventare economicamente indipendente. Anche se la formazione
professionale non deve essere intesa in senso stretto e non comprende unica-
mente la vera e propria formazione professionale, ma anche la specializzazione
professionale, deve sempre trattarsi di una formazione professionale. Quest’ultima
da diritto al mantenimento oltre l’età maggiore, ma dev’essere stata definita, alme-
no in linea fondamentale, nel piano di formazione allestito già prima d’aver rag-
giunto l’età maggiore (DTF 115 II 123 cons. 4b).
3.4
In concreto l’attrice ha concluso il tirocinio il 4 agosto 2006. Il suc-
cessivo corso di lingua inglese non è parte della sua formazione professionale,
anche se conformemente al summenzionato art. 9 dell’Ordinanza sulla formazione
professionale di base l’insegnamento in questa lingua è raccomandato e se è sta-
to sostenuto dalla Divisione cantonale ticinese per la formazione professionale, dal
Dipartimento dell’educazione grigionese e dalla Fondazione per apprendisti e stu-
denti del Moesano. Il perfezionamento linguistico va piuttosto reputato un aggior-
namento volontario della formazione scolastica, onde avere migliori opportunità di
inserimento nel mercato del lavoro. Per sua stessa asserzione, l’attrice, terminato
l’apprendistato, non ha immediatamente trovato lavoro e quindi s’è risolta per un
soggiorno in Inghiterra. Per ammettere il contrario mancano delle indicazioni, se-
condo cui il corso linguistico dopo il tirocinio è stato definito nel piano della forma-
zione professionale dell’attrice. Col conseguimento dell’attestato federale di capa-
cità la formazione di parrucchiera era appropriata e l’attrice non ha preteso cha la
sua formazione fosse insufficiente per l’inserimento nel mercato del lavoro. In



6


queste circostanze essa non ha diritto di completare la sua formazione generale
dopo aver raggiunto l’età maggiore a carico del padre. Ne viene che facendo difet-
to i requisiti per poter riconoscere nell’ambito dell’art 277 cpv. 2 CC il diritto alla
formazione linguistica, l’istanza precedente ha a ragione rifiutato la pretesa della
figlia d’obbligare il padre a versarle i contributi alimentari per il periodo da settem-
bre 2006 a marzo 2007.
3.5
Già in settembre 2006 ed al rientro in marzo 2007 dall’Inghilterra,
l’attrice era disoccupata. Intanto l’obbligo di mantenimento dei genitori dura senza
limiti precisi fino al momento in cui una formazione appropriata, alla quale il figlio
ha diritto, possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Irrilevante è il mo-
mento in cui può essere assunto un impiego. Se il figlio è disoccupato, i genitori
non sono obbligati al mantenimento, bensì al soccorso del figlio ai sensi dell’art.
328 CC (Hegnauer, op. cit., art. 277 n. 62).
Dalle parti non è conteso che in settembre 2006 e marzo 2007 la formazio-
ne professionale dell’attrice era conclusa. Da questo momento la questione non è
più quella del mantenimento, ma del soccorso della figlia, quindi l’art. 277 cpv. 2
CC non è la base legale. Manifestamente l’attrice una pretesa d’assistenza tra
parenti giusta l’art. 328 CC esplicitamente non l’ha fatta valere e mancano pure
delle asserzioni secondo cui sarebbero adempiti i requisiti per esser messa al be-
neficio del soccorso parentale. Stando così le cose, gli svolgimenti delle parti
quanto alla questione di sapere se l’attrice è o non è legittimata a convenire in
giudizio il padre per i contributi di mantenimento (motivazione dell’appello, pag. 6
seg.; risposta all’appello e motivazione dell’appello adesivo, pag. 8) non sono per
niente pertinenti, sicché la questione può rimanere indecisa. Di conseguenza ai
pretesi contributi alimentari per i mesi di settembre 2006 e da marzo 2007 a mag-
gio 2007 compreso l’art. 277 cpv. 2 CC non da diritto. La pretesa dell’attrice è sta-
ta a torto tutelata dai giudici precedenti. Dall’obbligo di versare questi contributi il
convenuto deve perciò essere sciolto.
3.6
Da queste considerazioni risulta, che l’appello, in quanto ricevibile,
va accolto e la cifra 1 del dispositivo dell’impugnata sentenza parzialmente annul-
lata, nel senso che il convenuto non deve i contributi di mantenimento per i mesi di
settembre 2006 e da marzo 2007 a maggio 2007 compreso.
4.
L’appellante contesta altresì che l’istanza inferiore ha respinto la sua
richiesta di compensare il versamento di fr. 1'300.--. Per l’appellante adesiva la
compensazione nella misura di fr. 900.-- è stata a torto ammessa.



7


4.1
Ai primi giudici il convenuto ha chiesto la compensazione della som-
ma di fr. 3200.-per versamenti alla figlia “senza riconoscimento di alcun obbligo
legale”. La richiesta è stata da loro riconosciuta per l’importo di fr. 900.--, ossia per
i versamenti per banca di fr. 300.-- del 25 ottobre 2006 nonché di fr. 200.-- del 1° e
21 febbraio 2007 come pure del 12 marzo 2007. Per il versamento del 2 novembre
2006 di fr. 1'300.-la compensazione è stata respinta, trattandosi di una donazio-
ne della nonna B. alla sua nipote, consegnata al convenuto, che per banca l’ha poi
versata alla figlia (atti 3.2). Pure per un preteso versamento postale di fr. 1'000.--,
non documentato, la richiesta non è stata ammessa.
4.2
L’appellante sostiene che per quanto attiene alla compensazione di
fr. 1'300.-il giudizio dell’istanza precedente si fonda su una testimonianza incon-
sistente. A suo dire la deposizione della teste A. non si basa sulla sua percezione
propria e diretta (art. 186 cpv. 1 CPC), avendo riferito di non essere stata presente
alla consegna dell’importo di fr. 1'300.-- da parte di B. a X., ma in merito a questo
versamento d’esser stata orientata dai figli C. e Y..
4.3
Certo, per avere valore probatorio di testimonianza le deposizioni dei
testi devono fondarsi sulla loro percezione diretta dei fatti in questione. Ma il tribu-
nale vaglia accuratamente la credibilità ed il peso delle deposizioni dei testi in sé e
confrontandole fra loro, tenendo conto di tutte le circostanze, soprattutto dei rap-
porti di dipendenza e di obbligo, che possono ripercuotersi sull’attendibilità dei te-
stimoni (art. 186 cpv. 2 CPC). Ora, tenendo conto del fatto che sulla conferma del
versamento di fr. 1'300.-per banca è stata aggiunta a mano e poi cancellata non
in modo illeggibile la scritta “Nonna B.” (atti 3.2), i giudici precedenti a ragione non
potevano avere dei dubbi sull’attendibilità della testimonianza della ex moglie del
convenuto ed ammettere che l’importo di fr. 1300.-era un dono di B. alla nipote.
Ne viene che la richiesta di compensare questo versamento è stata a ragione re-
spinta.
4.4.
Quanto alla compensazione della somma di fr. 900.--, ammessa dal-
la prima istanza, va rilevato che i versamenti di questo importo sono stati fatti du-
rante il soggiorno della figlia in Inghilterra, quando il padre già da lungo aveva
smesso di pagare i contributi alimentari, essendo dell’opinione che non erano più
dovuti. Ma ora è stato a ragione costatato che l’obbligo di pagarli veniva meno so-
lo dopo il mese d’agosto 2006. Inoltre sono stati versati irregolarmente esigui im-
porti dirimpetto ai contributi di mantenimento. In simili circostanze plausibile è
l’obiezione sollevata coll’appello adesivo, secondo cui il padre ha fatto questi ver-
samenti spontaneamente alla figlia, poiché sapeva che la permanenza all’estero



8


costava e la figlia ancora non guadagnava. La compensazione potrebbe al mas-
simo essere considerata, se il padre durante questo lasso di tempo fosse stato
obbligato al mantenimento. Non essendo ciò il caso è lecito concludere che tratta-
si di liberalità spontanee. Di conseguenza la compensazione dell’importo di fr.
900.-- dev’essere rifiutata. L’appello adesivo va pertanto parzialmente accolto.
5.
Considerato l’esito della procedura d’appello l’appellante ha pieno
successo, mentre che l’appellante adesiva soccombe pressoché totalmente. I co-
sti procedurali e le indennità a titolo di ripetibili delle sedi distrettuale e cantonale
devono perciò essere spartiti proporzionalmente (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). Dirim-
petto alla pretesa dell’attrice dinanzi al Tribunale distrettuale (fr. 16'000.--) ed alla
sentenza (fr. 9'500.--) si giustifica di addossare i costi dell’istanza precedente nella
misura di un terzo al convenuto e di due terzi all’attrice, che rifonde inoltre al con-
venuto una ridotta indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale. I costi della
seconda istanza vanno completamente a carico dell’appellante adesiva la sua
vincita è esigua e per la spartizione degli stessi può essere trascurata che paga
all’appellante una congrua indennità per ripetibili della sede cantonale.



9


La Camera civile giudica:
1.
In quanto ricevibile, l'appello é accolto e la cifra 1 del dispositivo dell’impu-
gnata sentenza è parzialmente annullata, nel senso che per i mesi di set-
tembre 2006 e da marzo 2007 a maggio 2007 compreso i contributi alimen-
tari non sono dovuti.
2.
L'appello adesivo é parzialmente accolto e la cifra 1 del dispositivo
dell’impugnata sentenza è parzialmente annullata, nel senso che la com-
pensazione dell’importo di fr. 900.-- è rifiutata.
3.
I costi di procedura dell’istanza precedente di complessivi fr. 2'014.-vanno
per un terzo a carico del convenuto e per due terzi a carico dell’attrice, che
rifonde al convenuto una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.--.

I costi della procedura d'appello di fr. 2'000.-- (tassa di scritturazione inclu-
sa) sono addossati all'appellata, che paga all'appellante un'indennità di fr.
2'000.-per ripetibili della sede cantonale.
4.
Contro questa decisione con un valore litigioso di meno di fr. 30'000.-può
essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2
lit. a LTF al Tribunale federale, se si pone una questione di diritto
d’importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia
costituzionale giusta gli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio le-
gale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla noti-
ficazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42
seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura
dei ricorsi fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.
5. Comunicazione
a:
__
Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Presidente
L'Attuario



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