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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils ZF-07-55: Kantonsgericht Graubünden

Das Obergericht des Kantons Zürich hat am 10. April 2014 entschieden, dass der Beschuldigte A. vollumfänglich freigesprochen wird, da er nicht eindeutig als Täter identifiziert werden konnte. Die Anklage konnte die Täterschaft nicht ausreichend beweisen, und es bestanden erhebliche Zweifel an den belastenden Aussagen der Zeugen. Daher wurden die Kosten des Verfahrens, einschliesslich der amtlichen Verteidigung, auf die Gerichtskasse genommen. Die Berufung des Beschuldigten wurde somit angenommen, und es wurden keine Sanktionen festgesetzt. Die Entscheidung kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ZF-07-55

Kanton:GR
Fallnummer:ZF-07-55
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid ZF-07-55 vom 12.11.2007 (GR)
Datum:12.11.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:conseguenze accessorie del divorzio
Schlagwörter : Appellante; Appello; Tribunale; Altro; Poschiavo; Autorità; Bernina; Brusio; Lappellante; Istanza; Importo; Grigioni; Distretto; Autorità; Circoli; Impugnata; Dispositivo; Esercizio; Appellata; Camera; Unione; Appartamento; Ambito; “sentenza; Tirano; Eventuale; Obbligo; Presidente; Inoltre; Indice
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ZF-07-55

Kantonsgericht von Graubünden

Dretgira chantunala dal Grischun

Tribunale cantonale dei Grigioni
_____

Rif.:
Coira, 12 novembre 2007
Comunicata per iscritto il:
ZF 07 55

Sentenza
Camera civile
Presidenza Presidente
Brunner
Giudici
Heinz-Bommer, Riesen-Bienz, Hubert e Zinsli
Attuario Crameri
——————
Visto l’appello civile
di X., appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la
Grida, 6535 Roveredo,

contro

la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 29 marzo 2007, comunicata il 7
maggio 2007, in re Y., appellata, rappresentata dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza,
Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro l’appellante,
concernente conseguenze accessorie del divorzio,

è risultato:



2


A.a
X., nato nel 1962, e Y., nata nel 1961, si sono uniti in matrimonio il
21 marzo 1990. Dall’unione sono nate le figlie A. (17 maggio 1991), e B. (8 ottobre
1996). Nel corso del 2006, su rispettiva richiesta della moglie, udite le parti, che
inoltre hanno chiesto in comune il divorzio, il Presidente del Tribunale del Distretto
Bernina ha ordinato diverse misure a protezione dell’unione coniugale. Ha autoriz-
zato i coniugi a sospendere la comunione domestica ed ha attribuito l’autorità pa-
rentale verso le figlie alla madre, a cui è stato assegnato l’appartamento familiare.
Inoltre al padre è stato riservato il diritto di visita da esercitare secondo dei tempi
definiti ed egli è stato condannato a versare dei contributi alimentari per le figlie e
la moglie.
A.b
Dopo che i rapporti tra A. ed il padre s’erano turbati e dopo che que-
sti l’aveva percossa, l’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo, con decreto
del 17 novembre 2006, ha privato il genitore del diritto di visita nei confronti di am-
bedue le figlie.
A.c
Sentiti i coniugi sulla loro comune richiesta di divorzio e sulle conse-
guenze dello stesso quanto all’attribuzione dell’autorità parentale alla madre le
parti si sono accordate con sentenza del 29 marzo 2007, comunicata il 7 maggio
2007, il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato:
“1. .
2. Le figlie A., nata il 17 maggio 1991, e B., nata l’8 ottobre 1996, vengo-
no sottoposte all’autorità parentale della madre, alla quale sono affida-
te per cura ed educazione.


A X. viene riconosciuto un diritto di visita sorvegliato nei termini, alle
condizioni e secondo le modalità i indicate di volta in volta da parte del
signor C., Servizio sociale Bernina, 7742 Poschiavo, in base ad una
valutazione delle circostanze concrete. All’assistente sociale compete
anche la facoltà di decidere, di volta in volta, sull’opportunità di eserci-
tare il diritto di visita.

3. All’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo, 7742 Poschiavo,
viene esplicitamente affidato l’incarico di prendere le misure necessa-
rie qualora lo ritenesse necessario.

4. X. versa a Y., in anticipo, all’inizio di ogni mese, CHF 1'500.00, asse-
gni familiari inclusi. Di questo importo CHF 600.00 sono dovuti a titolo
di alimenti per ciascuna delle ragazze, e per ciascuna di esse fino al
raggiungimento della maggiore età o della loro indipendenza economi-
ca. Il resto, ossia CHF 300.00, è dovuto a Y. a titolo di contributo al
suo debito mantenimento, fino al raggiungimento del sedicesimo anno
d’età della figlia minore.


L’importo degli alimenti per le figlie nonché quello del contributo al
mantenimento della moglie sono vincolati all’indice del costo della vita,
redatto dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del la-




3


voro, e vengono aggiornati ogni 3 anni tenor le oscillazioni di tale indi-
ce. Quale base di riferimento ci si avvale dello stato dell’indice al mo-
mento della notifica della sentenza di divorzio.

5.
La liquidazione dei rapporti patrimoniali avviene come segue:
a)
.
b)
.

c) A titolo di conguaglio nell’ambito della liquidazione del regime dei
beni X. paga a Y. l’importo di CHF 6'228.10 (CHF 5'499.00 + CHF
729.00) più CHF 6'090.00 a titolo di alimenti arretrati per il 31 gen-
naio 2007, complessivamente CHF 12'318.00.


d) X. restituisce a Y. i due mobili antichi, costituiti da un canterano e
un comodino, a suo tempo trasferiti nell’immobile sito a E., oppure
risarcisce a titolo sostitutivo a Y. l’importo di CHF 1'000.00.

6. .
7. .
8. La tassa giudiziaria di CHF 6'000.00 e la tassa di scrittura di CHF
1'706.00, complessivamente CHF 7'706.00, sono a carico di Y. e X. in
ragione della metà ciascuno. Nell’obbligo delle parti subentra il Comu-
ne di Brusio, al quale è data la facoltà di richiedere il rimborso delle
spese sostenute qualora la situazione delle parti beneficiarie lo doves-
sero permettere. Gli importi menzionati devono essere versati al Tribu-
nale entro 30 giorni dalla presente comunicazione tramite il bollettino di
versamento allegato.

9. Le ripetibili sono compensate. Alle parti è stato concesso il patrocinio
gratuito. Sull’approvazione delle rispettive note d’onorario e il loro ad-
debito al Comune di Brusio viene deciso in sede separata secondo le
disposizioni dell’art. 47 CPC.

10. Comunicazione.”
B.
Contro questo giudizio il marito è insorto con appello del 25 maggio
2007 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:
“A) In via principale

1. L’appello è accolto.

2. Per conseguenza i dispositivi ni. 2 cpv. 2, 3, 4, 5 lett. c) e d) e 8

dell’impugnata sentenza sono cassati e gli atti rinviati al Tribunale

del Distretto Bernina per nuova decisione.

3. È annullato il dispositivo no. 3 della sentenza accessoria
07/08.02.2007.


4. Con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza.
B) In via eventuale

1. L’appello è accolto.

2. Per conseguenza i dispositivi ni. 2 cpv. 2, 3, 4, 5 lett. c) e d) e 8

dell’impugnata sentenza sono cassati e così riformati:



4




2.1 Dispositivo no. 2 cpv. 2




a) A X. viene riconosciuto il seguente diritto di visita:





ogni 15 giorni, da venerdì ore 19 a domenica ore18;


- due settimane consecutive durante le vacanze estive;

alla madre andrà comunicata la relativa data con due
mesi
di
preavviso;





alternativamente una settimana a Natale e una a Pas-





qua, festività compresa.




b) Per l’esercizio del diritto di visita con la figlia A. è



ordinata una sorveglianza specifica, che dovrà favorire e



regolare gradatamente gli incontri padre-figlia. Incaricato

del diritto di visita sorvegliato è il Servizio sociale Bernina,



Poschiavo.


c) Le figlie vanno prese in consegna e riportate al domicilio



della
madre.
2.2
Dispositivo
no.
3


Cassato.
2.3
Dispositivo
no.
4




X. versa mensilmente e praenumerando, entro il 5

di ogni mese, nelle mani della madre per ciascuna figlia l’im-


porto di CHF 500.-quale contributo alimentare. Questo con-


tributo verrà adeguato ogni tre anni sulla base dell’indice na-


zionale dei prezzi al consumo. Quale indice di base fa stato


quello del maggio 2007.




Nessun contributo alimentare è dovuto alla moglie.


2.4 Dispositivo no. 5 lett. c)




A titolo di conguaglio per la liquidazione del regime dei beni



Y. versa a X. l’importo di



CHF
15'261.60 entro 20 giorni dalla crescita in giudicato del-


la sentenza di divorzio.


2.5 Dispositivo no. 5 lett. d)


Cassato.

3. È annullato il dispositivo no. 3 della sentenza accessoria

07/08.02.2007 del Tribunale del Distretto Bernina.

4. Con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istan-
za.”

L’appellata ha postulato:
“1.a A prescindere dalla problematica relativa alla strutturazione del diritto
di visita, l’appello venga respinto sia per quanto concerne il petito
principale che per quello eventuale.


b La convenuta in appello rinuncia a formulare una proposta in relazio-
ne alle contestazioni riguardanti la strutturazione del diritto di visita e



5


si rimette alla decisione del giudice d’appello che, nel rispetto del
principio della massima ufficiale, dovrà tener conto di una situazione
estremamente delicata nel solo ed unico perseguimento dell’interesse
delle ragazze.

2.
L’appellante sia condannato a sostenere le spese giudiziarie e le ripe-
tibili.”

La Camera civile considera :
1.
Dichiarato con proposte formulate il 25 maggio 2007 contro la sen-
tenza del Tribunale del Distretto Bernina del 29 marzo 2007, comunicata il 7 mag-
gio 2007, e motivato con memoria del 14 agosto 2007, l’appello adempie i requisiti
formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in
ordine.
2.
La “sentenza”, stando all’istanza precedente, o la “sentenza acces-
soria” del 7 febbraio 2007, secondo l’appellante, altro non è che un decreto del
tribunale determinante il corso del processo. Dato che prima dell’udienza principa-
le, indetta per il 7 febbraio 2007, il marito aveva inoltrato ulteriori atti e ne aveva
chiesto il rinvio, la domanda è stata accolta, l’udienza principale aggiornata ed
all’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo è stato ordinato di procedere
agli accertamenti necessari e di prendere le misure idonee. Intanto quanto decre-
tato colla cifra 3 della “sentenza accessoria” è lo stesso di quanto giudicato colla
medesima cifra dell’impugnata sentenza, che è ora vagliato. In simili circostanze la
cifra 3 della “sentenza accessoria” è senza alcuna importanza e non deve essere
esaminata, poiché è stata sostituita colla stessa cifra della querelata sentenza.
3.
Contesi sono la regolamentazione del diritto di visita del padre nei
confronti delle due figlie, il contributo di mantenimento a carico del marito, la liqui-
dazione del regime dei beni fra i coniugi ed i costi di procedura nonché le indenni-
tà a titolo di ripetibili di prima istanza, quindi pure il dispositivo no. 9 del querelato
giudizio (“con protesta di ripetibili di prima istanza”). Mentre i primi giudici hanno
delegato la regolarizzazione del diritto di visita, l’appellante propone il suo eserci-
zio secondo dei tempi ben definiti nei confronti di ambedue le figlie ed inoltre sor-
vegliato nei confronti della figlia A.. Egli postula inoltre che il contributo alimentare
sia da versare unicamente alle figlie (fr. 500.-cadauna), al posto di assegnare fr.
600.-a ciascuna delle ragazze e fr. 300.-alla moglie. Infine, sempre secondo
l’appellante, dalla liquidazione del regime dei beni la moglie gli è debitrice di fr.
15'261.75.



6


4.1
Ai sensi dell’art. 133 cpv. 1 CC il giudice attribuisce l’autorità parenta-
le a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti
della filiazione, il diritto alle relazioni personali dell’altro genitore. Per la regolamen-
tazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze impor-
tanti per il bene del figlio; una richiesta comune dei genitori e, nella misura del
possibile, il parere del figlio devono essere presi in considerazione (cpv. 2). Il giu-
dice stesso deve quindi fissare il principio e l’estensione del diritto di visita. Solo il
compito di regolare le modalità dell'esercizio di questo diritto, come la determina-
zione del giorno e dell’orario di visita, l’ordinamento d’eventuali misure di sicurez-
za, onde evitare l’abuso del diritto, può essere lasciato all'autorità tutoria. Ad essa
compete anche la modificazione della regolamentazione delle relazioni personali
(art. 134 cpv. 4 CC). In tal modo tale regolarizzazione può essere adattata nell’in-
teresse di tutti gli interessati più in fretta e senza una dispendiosa procedura giudi-
ziaria alle attuali situazioni. Può quindi essere rinunciato alle soventi schematiche
usuali regolamentazioni. Una regolarizzazione non deve più essere emanata qua-
le soluzione minimale a lungo termine per il caso conflittuale, ma può essere adat-
tata ai bisogni d’attualità. Per contro il giudice non può trasferire all’autorità di tute-
la la competenza per ordinamenti, che corrispondono ad una decisione sul diritto
di visita stesso. Ciò non s’intenderebbe affatto colle menzionate prescrizioni legali
(Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl. 2006, art. 133 n. 10;
Schwenzer, Fam Kommentar Scheidung, Bern 2005, art. 133 n. 16 segg.; Sut-
ter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, art. 133
n. 31).
4.2
L’istanza distrettuale ha riconosciuto al padre il diritto di visita, ma ciò
nell’ambito delle condizioni e modalità determinate di volta in volta dall’assistente
sociale C., che deve anche decidere sul rispettivo esercizio del diritto. Inoltre ha
affidato l’incarico di prendere le misure necessarie all’autorità tutoria. I giudici di
primo grado, malgrado abbiano riconosciuto il diritto del padre alle relazioni perso-
nali, essi in linea di massima non l’hanno disciplinato, ma delegato la loro compe-
tenza. Infatti la facoltà di negare, concedere e se del caso di nuovamente revocare
il diritto di visita è stata conferita sia all’autorità di tutela che all’assistente sociale.
Poiché sta in contrasto coll’art. 133 cpv. 1 CC, quest’ordinamento è illegale e
dev’essere annullato. Dato che l’appello è un rimedio legale devolutivo e per la
regolamentazione del diritto di visita sono stati inoltrati tutti gli atti necessari, per il
giudizio non occorre rinviare la causa all’istanza precedente. In base alle determi-
nanti circostanze i giudici d’appello stessi possono decidere la questione.



7


4.3
Durante la visita del 29 ottobre 2006 in seguito a differenze d’opinioni
ed a provocazioni verbali la figlia A. è stata percossa dal padre (atti IV/3 e 5). Ma-
nifestamente ciò l’ha traumatizzata ed ha avuto per conseguenza che il già distur-
bato rapporto nei confronti del genitore (mancanza di dialogo, reazione del padre
dopo la separazione, pressione per gli incontri) è stato completamente distrutto.
Già dopo la separazione dei genitori la ragazza desiderava staccarsi dal padre per
il momento (atto IV/2). Dirimpetto alle circostanze che questo suo rifiuto di contatti
basa sulle sue proprie esperienze e che ella è sedicenne, la sua decisione è da
prendere sul serio e da accettare. A ciò s’aggiunge che stando alla figlia B. il pa-
dre le aveva detto che non voleva vedere la sua sorella (atto IV/4). Infine la grave
violazione dei doveri da parte del genitore giustifica di negargli il diritto di visita.
Ciò non esclude che egli cerchi di riguadagnare la fiducia della figlia e di prendere
dei contatti con lei. Dato che il rifiuto d’incontrare il padre è temporaneo, un muta-
mento della situazione relazionale nei prossimi anni non è di là d’ogni aspettativa.
In tal caso, premesso che l’età della figlia renda ancora necessaria la modifica
della disciplinata regolamentazione delle relazioni personali, dovrà intervenire
l’autorità tutoria conformemente all’art. 134 cpv. 4 CC.
4.4
Diversa è invece la situazione della figlia B.. Nel surriferito evento
essa non è stata direttamente coinvolta. Tuttavia a questo ha presenziato in una
stanza attigua ed ha vissuto una grande paura. In lei il timore che il padre possa
anche picchiarla è quindi vivo e questa paura accompagna le visite al genitore.
Questi poi l’ha più volte resa responsabile della situazione tra i genitori, che dalla
separazione non si rivolgono più la parola. Ciononostante, malgrado tale rimprove-
ro e il timore delle conseguenze che gli incontri potrebbero avere, la ragazza desi-
dera incontrare il padre e questo suo comportamento ambiguo non è da ascrivere
a pressioni da parte della madre (atto IV/4). Non vi sono quindi dei motivi per ne-
gare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore. La dr.ssa D., psico-
loga-psicoterapeuta, Tirano, è pure del parere che la ragazza può incontrare il pa-
dre, auspica però che le visite siano accompagnate da personale idoneo. Va altre-
sì rilevato che il diritto di visita è effettivamente esercitato presso i nonni a Tirano e
negli incontri la figlia prova piacere (atto IV/5). Tuttavia essa non vuole passare la
notte fuori casa, ciò che dovrebbe accettare, se si considera che ha 11 anni e
dall’evento traumatizzante è trascorso più di un anno. Nei confronti della figlia mi-
nore all’appellante è perciò riconosciuto il diritto di visita da esercitare il primo fine
settimana d’ogni mese da sabato dalle ore 9 a domenica alle ore 18 e durante 3
settimane di vacanze l’anno. A causa del conflitto interiore della figlia per
l’accompagnamento e l’eventuale regolarizzazione più dettagliata delle relazioni



8


personali è ordinato all’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo di nomina-
re a lei un curatore ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC. Riguardo al diritto di visita il
petito dell’appellante è perciò parzialmente accolto.
5.1
L’appellata fa valere che quanto ai contributi alimentari le parti sono
pervenute ad un accordo, che il giudice di protezione dell’unione coniugale ha in-
serito nel decreto del 20 novembre 2006 (cfr. l’impugnata sentenza, pag. 3). Sen-
nonché questo presunto accordo non è firmato dalle parti. La questione di sapere
se il decreto giudiziario basta per documentare il venire in essere di un accordo o
se sarebbe stata necessaria la firma dello stesso da parte dei coniugi può comun-
que rimanere indecisa. Per acquistare validità giuridica l’accordo avrebbe dovuto
essere esaminato ed approvato dal tribunale (art. 140 CC). L’esame giocoforza
doveva essere fatto, poichè da un lato i contributi alimentari ai figli sono degli ele-
menti che devono essere accertati d’ufficio e dall’altro il marito non voleva più at-
tenersi a quanto convenuto e, secondo il senso, ha proposto di non approvarlo. Di
conseguenza i primi giudici hanno esaminato se erano date le premesse per
l’erogazione di contributi di mantenimento ed hanno poi fissato un importo di fr.
1'500.--, come avevano previsto i coniugi. Dato che dell’obbligo di versare tale im-
porto è chiesto l’annullamento, l’esame dev’essere fatto anche dall’istanza canto-
nale.
5.2
Di principio il diritto delle figlie al mantenimento non è conteso
dall’appellante. Del pari dicasi anche di tale diritto della moglie; l’argomento del
marito contro il versamento del contributo alimentare da lei richiesto è che finan-
ziariamente non è in grado di versarlo. Non criticate sono anche la durata dell’ero-
gazione e l’indicizzazione del contributo. Questi punti non devono più essere va-
gliati, se dovesse risultare che l’importo del contributo da versare alla madre per
lei e per le figlie, stabilito dall’istanza precedente, sarebbe giustificato. A ragione
l’appellante contesta però il modo di procedere dei primi giudici, vale a dire che
essi hanno determinato il contributo come nell’ambito della procedura di protezio-
ne dell’unione coniugale, fissando il fabbisogno minimo dei coniugi (quello dei figli
è incluso nel fabbisogno del genitore affidatario), accertando il loro reddito com-
plessivo e ripartendo l’eccedenza (art. 173 e 176 CC), mentre che nell’ambito del-
la procedura di divorzio i contributi di mantenimento a favore dei figli e del coniuge
sono determinati separatamente, concedendo la priorità alle rendite ai figli, e il
fabbisogno minimo dei coniugi è pure calcolato per ciascuno di loro ed all’obbli-
gato sono addizionati i contributi per i figli. Un’eventuale eccedenza va a coprire il
fabbisogno dell’altro coniuge ed un’eccedenza restante caso mai è spartita fra i
coniugi in ragione della metà cadauno (artt. 125, 133, 276 e 285 CC).



9


5.3
Ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CC v’è diritto al mantenimento dopo il di-
vorzio, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé
al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia.
Il cpv. 2 elenca anche se non esaustivamente i criteri determinanti per rispon-
dere a questa domanda, che devono anche essere considerati per la fissazione
del contributo. Il cpv. 3 espone le premesse per eccezionalmente rifiutare o ridurre
un contributo. Il mantenimento dopo il divorzio deve in particolare tener conto dei
cambiamenti causati dal divorzio. Da un lato ogni coniuge per quanto possibile -
deve provvedere da solo al suo mantenimento; dall’altro un coniuge deve delle
prestazioni pecuniarie all’altro, se questi a causa del matrimonio è limitato nella
sua indipendenza economica (DTF 132 III 593 cons. 9.1, 127 III 136 cons. 2a,
ambedue con riferimenti). Dal punto di vista materiale a questo proposito va os-
servato che nell’art. 125 CC l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio è descritto
apertamente ed il tribunale gode di un largo potere d’apprezzamento (art. 4 CC,
DTF 127 III 136 cons. 3a).
5.4
Per la determinazione dei contributi alimentari i giudici precedenti
hanno tenuto conto di un reddito netto mensile del marito di fr. 4'323.-e della mo-
glie di fr. 1'850.--. Inoltre hanno considerato il fabbisogno del marito di fr. 2'494.-e
quello della moglie di fr. 3'284.--. I redditi dei coniugi ed il fabbisogno della moglie
non sono oggetto d’appello. L’appellante contesta unicamente il determinato am-
montare del suo fabbisogno, in cui sono stati inseriti fr. 1'100.-quale importo base
mensile, fr. 850.-per la pigione e le spese accessorie, fr. 384.-per il premio della
cassa malati e fr. 160.-per l’esercizio del diritto di visita. Da lui criticati non sono
l’importo base mensile e il premio della cassa malati, ma quanto a quest’ultimo è
da rilevare che va tenuto conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria, non
anche di quelle suppletive, quindi di circa fr. 50.-- di meno. Per contro egli preten-
de che siano considerati fr. 1'100.-per la pigione e le spese accessorie, fr. 386.40
per l’esercizio del diritto di visita, fr. 50.-per il canone del garage e fr. 207.70 per
le spese professionali indispensabili per la vettura.
Il 3 agosto 2006 l’appellante ha locato a Coldrerio un appartamento di una
stanza e mezza. Il canone di locazione ammontava a fr. 520.--. Con contratto del 2
febbraio 2007 ne ha poi preso in locazione uno di tre stanze e mezza. Egli adduce
a motivo che l’appartamento più grande doveva servire da alloggio per le figlie. Ma
proprio questo motivo da cui egli muove è incomprensibile, poiché allora non go-
deva del diritto di visita e l’esito della procedura di divorzio e quindi anche la rego-
lamentazione della relazioni personali con le figlie era allora incerta. A ciò va ag-
giunto che al momento della stipulazione del contratto di locazione A. rifiutava ogni



10


contatto con il padre e B. lo incontrava dai nonni a Tirano, non a Coldrerio (atto
IV/5). La figlia minore poi non vuole passare le notti fuori casa. Ne viene che per il
motivo addotto dall’appellante un appartamento di tre locali e mezzo non gli è as-
solutamente necessario. Un appartamento meno grande gli basta, sicchè il cano-
ne di fr. 850.-considerato dai giudici di primo grado è adeguato. Del pari dicasi
delle riconosciute spese d’esercizio del diritto di visita (fr. 160.--). Per incontrare la
figlia minore il padre deve trasferirsi a Tirano una volta al mese, non due volte,
come lui assume. Per ciò che concerne le pretese spese fisse e di funzionamento
connesse alla vettura (fr. 257.70) è da osservare che di esse per il calcolo del mi-
nimo d’esistenza ne deve esser tenuto conto unicamente se il veicolo è impigno-
rabile, vale a dire assolutamente indispensabile per raggiungere il posto di lavoro.
Nel concreto caso non è né sufficientemente sostenuto né per niente documentato
che l’appellante necessita forzatamente della vettura per poter andare a lavorare.
Per difetto di prove queste spese non possono essere computate. Di conseguenza
l’ammontare del fabbisogno del marito è stato correttamente fissato dai giudici di
primo grado. Ne discende che opponendo il fabbisogno dell’appellante di fr.
2'494.-al suo reddito di fr. 4'323.-e considerando che gli assegni familiari sono
ritirati dalla moglie, contributi alimentari di fr. 600.-per ciascuna delle figlie sono
stati adeguatamente commisurati. Il fabbisogno del marito passa così da fr. 2'494.-
a fr. 3'694.-e l’eccedenza risulta essere di fr. 629.-- (fr. 4'323.-meno fr. 3'694.--
). Di questo importo l’istanza precedente ha assegnato fr. 300.-alla moglie per il
suo mantenimento. Per se quest’assegnazione è insufficiente, poichè il fabbisogno
della moglie - dopo la deduzione delle spese di mantenimento delle figlie (cfr. la
querelata sentenza, pag. 8) ammonta a fr. 2'305.--. Come è stato esposto il suo
reddito, inclusi gli assegni familiari, è di fr. 1'850.--. Il suo minimo vitale non è
quindi coperto e non lo sarebbe neanche attribuendole l’intera eccedenza. Perlo-
meno quest’ultima avrebbe dovuto esserle corrisposta. Dato però che la moglie
non ha impugnato l’assegnazione di fr. 300.-a tal riguardo il discorso è chiuso.
Quanto all’obbligo di mantenimento il petito dell’appellante è pertanto respinto.
6.1
L’appellante riconosce di dovere alla moglie fr. 12'318.--, ma nei con-
fronti di lei vanta un credito di fr. 27'579.75, quale parte del plusvalore della PPP
no. F., particella no. G., nonché di un terzo delle particelle ni. H. e I.. Ritenendo
che questi beni pervenuti alla moglie per eredità eccedevano la sua quota e che la
parte eccedente, cioè il debito dei beni propri della moglie, è stata pagata cogli
acquisti, egli è del parere d’avere diritto al compenso. A suo dire egli deve poi es-
sere parzialmente compensato anche per il miglioramento della PPP e per il gua-
dagno realizzato colla vendita dei terzi delle due particelle.



11


6.2
Ai sensi dell’art. 206 cpv. 1 CC se un coniuge ha contribuito senza
corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e,
al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzio-
nale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne
risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. Questo dispo-
sto s’allaccia alla fattispecie che un coniuge partecipa finanziariamente all’acqui-
sto, al miglioramento o alla conservazione di un bene dell’altro e questo bene al
momento della liquidazione del regime dei beni ha un plusvalore. A questo plusva-
lore il coniuge non proprietario deve aver parte, se certe premesse sono adempite.
Il pensiero ispiratore della solidarietà coniugale richiede che il coniuge che parte-
cipa all’investimento a favore dell’altro giuridicamente non è trattato come un ter-
zo, poiché al finanziamento si sente più o meno moralmente obbligato. Partecipa-
zione è anche la prestazione gratuita di lavoro a favore del coniuge proprietario. In
tal caso il coniuge non proprietario ha oltre alla pretesa di risarcimento il diritto di
partecipare al plusvalore (Schwenzer, op. cit., art. 206 CC n. 2, 3 e 8). Le prove
delle partecipazioni all’acquisto e al miglioramento di beni dell’altro coniuge devo-
no essere fornite dal coniuge, che vanta il diritto di partecipare al plusvalore (art. 8
CC).
6.3
In concreto è incontestato che sia la PPP no. F. che i terzi delle par-
ticelle ni. H. e I. sono beni propri della moglie ricevuti da eredità. Il plusvalore di
questi fondi è manifesto, ma come rettamente considerato dai giudici precedenti,
non è stato concretamente preteso che durante il matrimonio in questi immobili
sono stati investiti degli acquisti; in ogni caso fanno assolutamente difetto delle
prove aventi per oggetto dei finanziamenti da queste masse patrimoniali. I redditi
dichiarati dai coniugi, che da ultimo s’aggirano sui fr. 70'000.-- (atti II/4 - 6), sono
piuttosto degli indizi che lasciano inferire che loro sia stato impossibile accumulare
dei risparmi. Può perciò essere escluso che per tacitare gli eredi e migliorare
l’appartamento siano stati investiti risparmi. Neanche che il marito abbia poi con-
tribuito con lavoro a titolo gratuito al miglioramento della PPP è sufficientemente
sostanziato; pure questa pretesa circostanza di fatto non è per niente documenta-
ta. È quindi lecito concludere che l’appartamento sia stato finanziato coi prestiti
ottenuti dalla moglie dai suoi familiari, col ricavo dalla vendita dei terzi delle due
particelle e principalmente coi prestiti bancari (atti II/3 - 6). Quest’ultimi non grava-
no gli acquisti, come a torto assume l’appellante, ma la massa patrimoniale a cui
sono materialmente connessi, quindi i beni propri della moglie (art. 209 cpv. 2
CC). Di conseguenza dato che la partecipazione del marito all’acquisto ed al mi-
glioramento dei beni propri della moglie non è documentata, ma che al contrario vi



12


sono degli indizi, che essi non sono stati finanziati cogli acquisti, l’appellante non
ha diritto al compenso del plusvalore. La maggiorazione del valore risultante sen-
za contributo dell’altro coniuge non da diritto alla partecipazione. Nell’evenienza
concreta ciò vale in particolare per i terzi delle particelle ni. H. e I.. Ma anche per la
PPP il plusvalore, che in casu risulta parzialmente dai differenti valori ad essa at-
tribuiti (d’assunzione e venale), va completamente a favore del coniuge proprieta-
rio e rimane un bene proprio. Ne viene che anche la pretesa dell’appellante di par-
tecipare al plusvalore è destituita di fondamento e va respinta.
7.
L’istanza precedente ha condannato il marito a restituire alla moglie
due mobili antichi o a risarcirle la somma di fr. 1'000.--. Interrogato in forma libera
dai primi giudici, il marito ha sostenuto d’averli allontanati (atto I/13). Con ciò egli
riconosce anzitutto l’esistenza di questi mobili. L’appellante non sostiene che il
motivo della sua condanna, vale a dire il suo riconoscimento d’averli allontanati,
sia sbagliato, rispettivamente egli non contesta questo suo riconoscimento. Non
v’è quindi ragione per nutrire dei dubbi sull’accertamento della prima istanza.
L’appellante ha la scelta, o fornire i mobili o pagare il risarcimento. Responsabile
dell’eventuale allontanamento sarebbe il marito, poiché non ha contestato che i
mobili sono beni propri della moglie. Di conseguenza pure la pretesa dell’appellan-
te di annullare la sua condanna alla restituzione dei mobili, rispettivamente al ri-
sarcimento è destinata all’insuccesso.
8.
I giudici distrettuali hanno addossato i costi di procedura alle parti in
ragione della metà cadauna e compensato le indennità a titolo di ripetibili.
L’appellante protesta spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. Tuttavia
non fa valere che dirimpetto all’esito della precedente procedura la ripartizione
delle spese procedurali e delle ripetibili é scorretta. Considerato che i giudici can-
tonali hanno corretto rispettivamente regolamentato unicamente il diritto di visita e
ciò non conformemente alla proposta dell’appellante, sicchè egli non ha avuto pie-
no successo, la ripartizione fatta dai primi giudici può essere lasciata com’è.
9.
Alla luce di tutto quanto esposto solo la pretesa regolamentazione
del diritto di visita si rivela parzialmente fondata, mentre che le altre pretese (con-
tributo alimentare, liquidazione del regime dei beni, protesta di spese e ripetibili di
prima istanza) sono prive di fondamento. La vincita dell’appellante è però esigua. I
costi della procedura d’appello sono perciò addossati per quattro quinti all’appel-
lante e per un quinto al Cantone dei Grigioni. Il carico di costi all’appellata non si
giustifica, non avendo essa postulato la reiezione della pretesa regolarizzazione



13


del diritto di visita, ma lasciato la decisione al potere discrezionale del tribunale.
L’appellata ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).



14


La Camera civile giudica:
1.
L’appello è parzialmente accolto nel senso che la cifra 2 cpv. 2 e la cifra 3
del dispositivo dell’impugnata sentenza sono annullate.
2.
A X. il diritto di visita nei confronti della figlia A., nata il 17 maggio 1991, è
negato.

Nei confronti della figlia B., nata l’8 ottobre 1996, all’appellante è riconosciu-
to il diritto di visita da esercitare il primo fine settimana d’ogni mese da sa-
bato dalle ore 9 a domenica alle ore 18 e durante 3 settimane di vacanze
l’anno.

Per la vigilanza e l’eventuale regolarizzazione più dettagliata delle relazioni
personali è ordinato all’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo di
nominare alla figlia un curatore ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC.
3.
Per il resto l’appello è respinto.
4.
I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr.
5'000.-e di scritturazione di fr. 240.--, quindi di complessivi fr. 5'240.--,
vanno per quattro quinti a carico dell’appellante e per un quinto a carico del
Cantone dei Grigioni. Concessa l’assistenza giudiziaria gratuita, la parte da
sopportare dall’appellante è messa in conto al Comune di Brusio con riser-
va del diritto di regresso giusta l’art. 45 cpv. 2 CPC.

L’appellante paga all’appellata un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 2’421.--
(IVA inclusa).
5.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai
sensi dell’art. 72 LTF al Tribunale federale. Esso è da inoltrare per iscritto
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel mo-
do prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori
presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg.
e 90 segg. LTF.
6. Comunicazione
a:
__
Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Presidente
L'Attuario


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