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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils ZB-07-46: Kantonsgericht Graubünden

Der Text handelt von einem Rechtsstreit vor dem Kantonsgericht von Graubünden, bei dem es um die Eigentumsverhältnisse eines Hofes zwischen den Parteien X., A. und B. geht. X. ist Eigentümer eines Teils des Hofes, während A. und B. die angrenzenden Teile besitzen. Es wird festgestellt, dass die Parteien keine gemeinsame Eigentümerschaft an dem Hof haben. Der Richter weist die Klage von X. auf Feststellung einer gemeinsamen Eigentümerschaft ab. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 2'000, und X. muss zusätzlich CHF 800 an die Gegenpartei zahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ZB-07-46

Kanton:GR
Fallnummer:ZB-07-46
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid ZB-07-46 vom 26.11.2007 (GR)
Datum:26.11.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:proprietà fondiaria
Schlagwörter : Attore; Azione; Tribunale; AFCGR; Commissione; Accertamento; Abitazione; Moesa; “O”; Presidente; Sennonché; Edificio; Interesse; Incarto; Grigioni; Ultimo; Nella; Edizione; Unica; Indennità; Impugnato; Presidenza; Attuario; Keller; Iscrizione; Contro; Quanto; Kanton; Zivilprozessrecht; Impugnata
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, Art. 312 OR, 2010

Entscheid des Kantongerichts ZB-07-46

Kantonsgericht von Graubünden

Dretgira chantunala dal Grischun

Tribunale cantonale dei Grigioni
_____

Rif.:
Coira, 26 novembre 2007
Comunicata per iscritto il:
ZB 07 46

Sentenza
Commissione del Tribunale cantonale
Presidenza Presidente
Brunner
Giudici
Rehli e Hubert
Attuario Crameri
——————
Visto il ricorso civile
di X., attore e ricorrente,

contro

la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 settembre 2007,
comunicata il 5 settembre 2007, in re contro A. nonché B . , convenuti e resistenti,
rappresentati dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Rovere-
do,
concernente proprietà fondiaria,

è risultato:



2


A.
X. è proprietario della particella no. K. NT nel RF del Comune di N.,
in zona denominata “O.” su cui sorge la sua casa d’abitazione no. P. dell’AFCGR.
A A. nonchè a B. appartengono i fondi adiacenti no. L. NT, sopraedificato con la
sua casa d’abitazione no. Q., la stalla no. R. e la stalletta no. S. dell’AFCGR, ri-
spettivamente no. M. NT, su cui è ubicata la loro casa d’abitazione no. T.
dell’AFCGR. Tra questi due fondi v’è una corte, delimitata da una parte
dall’abitazione e dalla stalla A. e dall’altra dal giardino e dalla stalletta di
quest’ultimo nonché dall’abitazione B.. La corte termina davanti all’abitazione X..
Essa non risulta iscritta a registro fondiario in quanto particella a sé stante ed indi-
pendente. I confinanti fruiscono della stessa, al centro c’è un sentiero che sfocia
nella strada comunale. La superficie della corte è di mq 38.10, il valore commer-
ciale di fr. 4'600.--.
B.
Il 7 aprile 1986 la Comunione ereditaria fu D., composta da E. e da
X., ha adito la Commissione del Tribunale del Distretto Moesa e chiesto di accer-
tare giudizialmente la proprietà comune della corte. L’azione è stata respinta con
sentenza del 6 dicembre 1989. Statuendo sul ricorso proposto dalla comunione
ereditaria, questa pronuncia è stata protetta dalla Commissione del Tribunale can-
tonale dei Grigioni con giudizio del 6 giugno 1990 (ZB 10/90).
C.
Il 22 aprile 2003 X. ha proposto azione contro A. nonché B. al Presi-
dente del Tribunale distrettuale Moesa ed ha chiesto:
“1. In via principale

È accertato che il passaggio delimitato dai fondi sopraedificati con gli
edifici n. Q., P. e T. AFCGR, il quale si diparte dalla strada comunale a
est, costeggia a destra la casa e stalla A., a sinistra il muro del fondo
del signor A. nonché l’abitazione B. per arrivare alla corte X., sito a N.
in zona denominata “O.”, non è né di proprietà dei convenuti, né di
proprietà dell’attore.

2.
In via subordinata

2.1. In prima via subordinata è accertato che tutto il tratto di passag-
gio delimitato dai fondi sopraedificati con gli edifici n. Q., P. e T.
AFCGR fino alla corte di proprietà X., sita a N. in zona denomina-
ta “O.”, è in comunione (mano comune) tra le proprietà dei fondi
sopraedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR.


2.2. In seconda via subordinata è accertato che solo il primo tratto
iniziale di passaggio delimitato dal fondo sopraedificato con
l’edificio n. Q. AFCGR e lungo detto fondo, sito a N. in zona de-
nominata “O.”, è in comunione (mano comune) tra i fondi so-
praedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR.


2.3. In terza via subordinata è accertato che tutto il tratto di passaggio
delimitato dai fondi sopraedificati con gli edifici n. Q., P. e T.



3


AFCGR fino alla corte di proprietà X., sito a N. in zona denomina-
ta “O.”, è in comproprietà in ragione di ½ tra i proprietari dei
fondi sopraedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR, eventual-
mente in ragione di 1/3 o in subordine in ragione di ciò che stabi-
lirà il giudice tra i fondi sopraedificati con gli edifici n. Q., P. e T.
AFCGR.


2.4. In quarta via subordinata è accertato che solo il primo tratto ini-
ziale di passaggio delimitato dal fondo sopraedificato con
l’edificio n. Q. e lungo detto fondo, sito a N. in zona denominata
“O.”, è in comproprietà in ragione di ½ tra la proprietà dei fondi
sopraedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR.


2.5. In quinta via subordinata è accertato un diritto reale (limitato) di
proprietà e meglio sono accertati l’estensione ed il contenuto
(carrabile con ogni veicolo ivi transitabile), lunghezza e larghez-
za, a favore della proprietà n. P. AFCGR (fondo beneficiario) ed
a carico del fondo sopraedificato con l’edificio n. T. AFCGR come
pure a carico del fondo sopraedificato n. Q. AFCGR (fondi grava-
ti) oppure solo a carico del fondo sopraedificato con l’edificio n.
T. AFCGR (fondo gravato) e meglio come a piano di situazione
agli atti.

3. In ogni caso, qualora una delle precedenti domande in subordine fosse
accolta, è fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario della bassa Me-
solcina, sito a N., di procedere all’iscrizione a registro fondiario dei dirit-
ti accertati.

4. Spese, tasse e ripetibili relativi alla procedura di conciliazione davanti
alla Presidenza di circolo ed alla presente procedura a carico dei con-
venuti in solido.”

D.
Con sentenza del 17 dicembre 2004 il petito è stato respinto limita-
tamente alle cifre 1, 2.1, 2.2 e 2.5. Su ricorso dell’attore, la Commissione del Tri-
bunale cantonale, con pronuncia del 22 agosto 2006, ha dichiarato irricevibili uni-
camente le cifre 1, 2.1 e 2.2 nonché accolto la cifra 2.5 del petito. Limitato
quest’ultimo al giudizio delle cifre 2.3, 2.4, 2.5, (eventualmente 3) e 4, con senten-
za del 5 settembre 2007, comunicata il 13 settembre 2007, il Presidente del Tribu-
nale distrettuale ha respinto l’azione.
E.
Contro questa pronuncia il 28 settembre 2007 l’attore è insorto di-
nanzi alla Commissione del Tribunale cantonale con ricorso volto ad ottenere, con
protesta di spese e ripetibili, la modifica della sentenza distrettuale nel senso
dell’accoglimento delle cifre 2.3, 2.5, 3 e 4. Alla cifra 2.4 del petito il ricorrente ha
esplicitamente rinunciato.
Con risposta del 22 ottobre 2007 i resistenti hanno proposto, protestando
spese e ripetibili, che il ricorso, per quanto ammissibile, sia respinto.



4


La Commissione del Tribunale cantonale considera:
1.
Interposto il 28 settembre 2007 contro la sentenza inappellabile del
Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 settembre 2007, comunicata il
13 settembre 2007, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il
ricorso è ricevibile in ordine (artt. 232 e 233 CPC).
2.1
Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice distrettuale ha
esposto che le discussioni, che da tempo coinvolgevano le parti in merito alla cor-
te, bastavano per riconoscere all’attore il richiesto interesse giuridico e immediato
relativo alle cifre 2.3 e 2.4 del petito (accertamento del diritto di comproprietà delle
parti alla corte). Egli ha poi rammentato che ai sensi dell’art. 646 cpv. 1 CC più
persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti
di divisione, sono comproprietarie, che un rapporto di comproprietà può sorgere
per contratto, per legge o per decisione giudiziale e che la prova della proprietà
rispettivamente della comproprietà incombe all’attore, con la conseguenza che la
mancanza di detta prova porta a respingere l’azione (art. 8 CC). Infine il giudice
precedente ha addotto che l’attore non aveva prodotto nessun titolo giuridico per
dimostrare che le parti o i loro predecessori in diritto avevano acquisito la corte in
regime di comproprietà. A scapito dell’attore militavano anche le circostanze che
su azione del 16 aprile 1969 di F., il predecessore di A., volta ad accertare
l’inesistenza del diritto di un passo di più di tre metri di larghezza a carico della sua
(no. Q.) ed a favore della particella no. P., E., il padre dell’attore, il 16 aprile 1970
aveva intentato azione riconvenzionale e chiesto l’accertamento del diritto di pas-
so veicolare a favore della sua (no. P.) ed a carico della particella no. Q., non del
diritto di comproprietà a quest’ultima (incarto no. 1969/90). In considerazione di
questi motivi il primo giudice ha quindi concluso alla reiezione delle cifre 2.3 e 2.4
del petito.
2.2
Quanto alla cifra 2.5 del petito (accertamento del diritto di passo vei-
colare a favore della particella X. ed a carico delle particelle A. e/o B.) il giudice di
primo grado ha rilevato che l’azione di riconvenzione intentata da E. era rimasta
pendente oltre 33 anni dal ritiro dell’azione principale di F., che l’attore stesso ave-
va poi postulato lo stralcio per mancanza d’interesse giuridico all’azione riconven-
zionale e che di conseguenza all’ora riproposto accertamento giudiziale del diritto
di passo dovrebbe essere negato l’interesse legale.
Indipendentemente dalla questione della ricevibilità o meno della richiesta -
ha proseguito il giudice inferiore per la costituzione di una servitù occorre deter-



5


minare i/il proprietari/o dei/del fondi/o serventi/e, ciò che in concreto non era avve-
nuto. L’attore non aveva fornito la prova della comproprietà rispettivamente della
proprietà alla corte. Non poteva quindi essere stabilito a carico di che fondo/i do-
veva essere iscritto il richiesto diritto di passo. Donde la decisione di respingere
anche la cifra 2.5 del petito.
3.1
Nell’ordine il ricorrente censura che non è stato esperito un sopra-
luogo. Sennonché una prima ispezione del luogo è stata fatta il 14 aprile 2004 ed
una seconda il 19 maggio 2004 (cartella 5). È quindi irrilevante che esse non siano
state esperite direttamente prima dell’udienza principale a cui le parti nel concre-
to caso hanno rinunciato ma nel passato nel corso della stessa procedura, rispet-
tivamente che il sopralluogo non sia stato ammesso quale mezzo probatorio con
decreto sulle prove del 22 gennaio 2007.
3.2
Con questo decreto il giudice di distretto ha ammesso come mezzo
di prova l’edizione, dal Tribunale distrettuale Moesa, dell’incarto no. 115/84 (recte
115/86), che era stato assunto come mezzo probatorio già con decreto del 20 lu-
glio 2004 (cartella 5). Stando al giudice precedente di questo incarto fa parte
l’anzidetta causa no. 1969/90. La questione di sapere se l’edizione dell’incarto no.
1969/90 è sufficiente può rimanere aperta, poiché si tratta di atti di una procedura
propria. Il processo no. 1969/90 è stato condotto dinanzi al Tribunale distrettuale
Moesa ed il suo contenuto è quindi noto al primo giudice. Simili fatti non devono
essere né enunciati né provati e l’edizione degli atti non deve perciò essere men-
zionata nel decreto sulle prove (art. 157 cpv. 2 CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7. Aufl. Bern 2001, 10 Kap. N 17; Leuch/Marbach/Kellerhals/
Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5. Aufl. Bern 2000, Art. 218
N 1c; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1979, S. 320,
161 Anm.6).
3.3
Al giudice di primo grado l’attore ha chiesto di accertare che la corte
“fino alla corte di proprietà X.” è in comproprietà di due o delle tre parti (cifra 2.3 del
petito) rispettivamente che una parte della corte è in comproprietà di due parti (ci-
fra 2.4 del petito). Inoltre ha postulato l’accertamento di un diritto di passo veicola-
re a favore del suo fondo ed a carico solo del fondo B. oppure a carico di questo
fondo come pure del fondo A. (cifra 2.5 del petito). Al giudice dell’impugnazione
egli chiede ora che sia riconosciuta la sua proprietà esclusiva al piccolo cortificio
(recte: cortile) davanti alla sua casa. Sennonché questo petito è nuovo e di conse-
guenza irricevibile (art. 233 cpv. 2 CPC).



6


4.1
Nel merito, per quanto riguarda la richiesta d’accertamento dei diritti
di comproprietà sulla corte, come rettamente considerato dal giudice inferiore,
fanno assolutamente difetto delle prove documentali aventi per oggetto che essa è
di proprietà rispettivamente di comproprietà delle parti. Neppure le prove testimo-
niali (cartella 5) possono confermare che sono adempite le premesse della pre-
scrizione acquisitiva straordinaria (art. 662 CC), che realizzano gli istituti di cui agli
artt. 641 segg. e 646 segg. CC. Anzi, la testimonianza di G., l’unica che offre qual-
cosa a livello di contenuto, fa concludere all’uso pubblico della corte (art. 664 cpv.
3 CC, 119 cpv. 1 LICC). Se questa fosse ancora destinata all’uso pubblico, essa
dovrebbe essere considerata proprietà del comune politico (art. 119 cpv. 2 LICC).
4.2
Per di più i giudici cantonali possono riferirsi alla seconda motivazio-
ne del giudice distrettuale. Nel 1970 E. con azione riconvenzionale non ha recla-
mato il diritto di proprietà per sé alla corte, avendo egli chiesto unicamente
l’accertamento di un diritto di passo veicolare a favore del suo ed a carico del fon-
do di F.. Egli ha quindi riconosciuto che la corte era di proprietà di quest’ultimo.
Tale riconoscimento sta in aperto contrasto con quanto ora preteso dall’attore. In
considerazione delle circostanze che l’azione in riconvenzione è rimasta pendente
per anni, che l’attore ha intentato altre azioni, queste volte all’accertamento della
proprietà comune (incarto no. 115/86) nonché di nuovo all’accertamento della pro-
prietà comune ed inoltre della comproprietà alla corte (incarto no. 17.03), corret-
tamente il giudice precedente ha richiamato l’incarto no. 1969/90, tanto più che
l’attore ha ritirato l’azione riconvenzionale solo il 3 maggio 2007.
4.3
Pertanto a buon diritto le cifre 2.3 e 2.4 del petito sono state respinte.
4.4
Quanto alla richiesta d’accertare un diritto di passo veicolare a favore
del fondo dell’attore ed a carico solo del fondo B. oppure a carico di questo fondo
come pure del fondo A., e da mettere in evidenza che il ricorrente stesso espone
che l’accertamento di una servitù prediale è postulato, rispettivamente che al suo
accertamento v’è un interesse legale, unicamente alla condizione che le parti con-
venute provino di essere proprietarie della corte, ma che le prove non sono state
fornite (pag. 18 cpv. 2 e 7 del ricorso). Come è stato esposto (cons. 4.1), a ragione
il primo giudice ha ritenuto che la proprietà o comproprietà dei convenuti alla corte
non è per niente documentata. Che i convenuti non siano proprietari o comproprie-
tari della corte non è da loro contestato. Di conseguenza la cifra 2.5 del petito vie-
ne a cadere fin da principio.



7


4.5
In simili circostanze anche le cifre 3 e 4 del petito (ordine d’iscrizione
a registro fondiario nonché addossamento dei costi di procedura e dell’indennità a
titolo di ripetibili in sede di prima istanza ai convenuti) non hanno più motivo di es-
sere.
5.
Col ricorso il ricorrente non affronta le argomentazioni di merito del
giudice di primo grado, le uniche che sono determinanti per il giudizio della causa.
Le sue censure riguardano per lo più aspetti procedurali, ma sono di primo acchito
infondate.
5.1
Il ricorrente scorge la violazione di disposizioni procedurali e l’arbitrio
nell’omissione di esperire un sopralluogo (pagg. 3 - 8 del ricorso). Sennonché
questa censura la mette in relazione col considerando 2 dell’impugnata sentenza,
pertanto colla questione di sapere se le richieste dell’attore sono state formulate
correttamente. A questo proposito il giudice inferiore ha esposto che l’eccezione
sollevata dai convenuti non appariva priva di fondamento, ma che, visto l’esito del-
la causa, il quesito poteva rimanere irrisolto. La questione non è quindi stata risol-
ta a svantaggio dell’attore, per cui in questo punto non è gravato dall’impugnata
sentenza ed alla censura gli manca l’interesse legale (art. 48 cpv. 2 CPC).
5.2
Il ricorrente contesta il considerando 7 dell’impugnato giudizio ed im-
puta al giudice distrettuale arbitrio nell’apprezzamento delle prove, rispettivamente
non presa in considerazione delle stesse, non avendo questi tenuto conto che il
piccolo cortile davanti alla casa X. è d’esclusiva proprietà dell’attore (pagg. 8 e 9
del ricorso). Il ricorrente chiede quindi di riconoscergli che è proprietario unico del
piccolo cortile. Ma il menzionato considerando ha per oggetto il postulato accer-
tamento di una servitù di passo veicolare a carico della corte, non il riconoscimen-
to del diritto esclusivo di proprietà sul piccolo cortile. Prescindendo dal fatto che
questa richiesta è nuova e quindi irricevibile (art. 233 cpv. 2 CPC), essa in rappor-
to col diritto di passo non ha nessuna importanza, poiché se il piccolo cortile fosse
effettivamente di proprietà esclusiva del ricorrente gli mancherebbe qualsiasi inte-
resse legale alla costituzione giudiziaria di una servitù di passo sullo stesso. Del
resto il considerando dell’impugnato giudizio relativo alle mancanti premesse per
la costituzione di un diritto di passo non è concretamente censurato, per cui i giu-
dici cantonali non devono occuparsi ulteriormente.
5.3
Il ricorrente taccia di arbitrio il giudice precedente, avendo questi ri-
chiamato l’incarto no. 1969/90 senza indicarlo nel decreto sulle prove (pagg. 10 -
12 del ricorso). Sennonché il contenuto di un precedente processo tra le stesse



8


parti rispettivamente gli stessi predecessori delle parti dinanzi allo stesso tribunale
è noto alla corte e contenuti noti al giudice possono essere utilizzati senza indica-
zione nel decreto sulle prove. D’altronde non si può fare a meno di rilevare che il
considerando 6 della querelata sentenza, che il ricorrente contesta, contiene due
motivazioni. Nella prima il giudice inferiore ha stabilito che l’attore non ha dimo-
strato che la comproprietà da lui presunta sia sorta per contratto, legge o sentenza
rispettivamente decisione dell’autorità. Nella seconda motivazione egli ha rilevato
che il padre dell’attore non aveva rivendicato né la proprietà né la comproprietà
sulla corte, ma solo una servitù di passo veicolare. Ora, come è esposto (cons.
4.1), la prima motivazione, che è quella principale, è corretta e il ricorrente non
spende una parola per criticarla. Merita quindi la prima motivazione di essere con-
fermata, l’esame delle critiche rivolte contro la seconda motivazione può essere
omesso (DTF 132 I 13).
5.4 Di nuovo il ricorrente rimprovera al primo giudice arbitrio
nell’apprezzamento delle prove, rispettivamente non presa assolutamente in con-
siderazione delle stesse (pagg. 13 - 15 del ricorso). Ma lui stesso riconosce che
non esistono documenti che comprovano la comproprietà alla corte (pag. 14 del
ricorso). Ciononostante egli s’impunta su degli indizi risalenti a tanto tempo fa, da
cui a suo dire può essere dedotto che i predecessori in diritto erano comproprietari
della corte rispettivamente l’avevano acquistata per prescrizione straordinaria e
quindi lui e i tre vicini hanno “presumibilmente” la comproprietà. La presunzione di
comproprietà può però essere invocata unicamente se mancano le prove, ciò che
in concreto non è il caso. Infatti dalla testimonianza G. può essere concluso che la
corte era d’uso pubblico. Di conseguenza la pretesa presunzione è invalidata da
una prova formale. Dalla deposizione del teste H. il ricorrente poi non può dedurre
che la corte apparteneva a tutti e tre i confinanti. Il teste ha deposto che “mio padre
mi disse che il passaggio qui in discussione era una servitù a cui avevano diritto gli eredi
I., gli eredi J. e mio padre F.”. Prescindendo dal fatto che questa deposizione confuta
l’asserzione del ricorrente, essa non ha valore probatorio di testimonianza. Tale
valore hanno unicamente le deposizioni dei testi, che si basano sulla loro perce-
zione sensoria diretta dei fatti in questione (art. 186 cpv. 1 CPC).
5.5
Il ricorrente censura che il giudice di primo grado gli ha negato - dopo
che aveva ritirato l’azione riconvenzionale intentata da suo padre - un interesse
legale all’accertamento di una servitù di passo veicolare (pagg. 16 - 19 del ricor-
so). Ai giudici cantonali egli postula che gli venga riconosciuto un interesse legale
a chiedere che sia accertato un diritto di passo veicolare, ma solo alla condizione
che sia dimostrato che la corte è di proprietà dei convenuti (pag. 18 cpv. 2 e 7 del



9


ricorso). Sennonché di questa contingenza di fatto in sede di primo giudizio non è
stata fornita la prova e in questa procedura nuovi mezzi di prova sono esclusi. La
condizione che il ricorrente ha posto alla base del suo petito non è quindi soddi-
sfatta, sicchè di esso i giudici cantonali non devono occuparsi o a loro la questione
dell’interesse legale non si pone, come assevera il ricorrente stesso (pagg. 18 cpv.
9, 19 cpv. 1 del ricorso).
5.6
Da ultimo il ricorrente per la terza volta imputa al giudice inferiore ar-
bitrio, per non aver preso in considerazione che la proprietà sulla corte è stata da
lui provata (pag. 19 del ricorso). Ma nello stesso momento egli afferma che a ra-
gione l’impugnato giudizio conclude che i convenuti non sono stati in grado di di-
mostrare che la corte è di loro proprietà (pag. 20 del ricorso). Tuttavia ambo le
parti, cioè né l’attore, né i convenuti hanno fornito la prova della contingenza di
fatto pretesa dal ricorrente. Il giudice di primo grado ha sì ritenuto che non era da-
to un interesse legale al postulato accertamento di una servitù di passo veicolare -
ciò che la Commissione del Tribunale cantonale aveva riconosciuto (cfr. la sen-
tenza del 2 maggio 2005, ZB 05 5) ciononostante ha vagliato la richiesta nel me-
rito e l’ha respinta (pagg. 8 ultimo cpv.). Dal ricorrente la costituzione di un diritto
di passo è però pretesa solo se è documentato che i convenuti sono proprietari
della corte, vale a dire che lui non è comproprietario. Ma ciò non è provato, come
a ragione ha inferito il giudice di distretto. Di conseguenza la cifra 2.5 del petito
viene a cadere fin dall’inizio.
6.
In considerazione di tutto quanto esposto il ricorso va respinto.
Le spese di procedura e l’indennità a titolo di ripetibili seguono la soccom-
benza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).



10


La Commissione del Tribunale cantonale giudica:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
I costi della procedura di ricorso di fr. 2’000.-- (inclusa la tassa di scrittura-
zione) vanno a carico del ricorrente, che rifonde ai resistenti, in solido,
un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--.
3.
Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di meno di
fr. 30'000.-può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt.
72 e 74 cpv. 2 lit. a LTF al Tribunale federale, se si pone una questione di
diritto d’importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in
materia costituzionale giusta gli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il ri-
medio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto
dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e
la procedura dei ricorsi fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e
113 segg. LTF.
4. Comunicazione
a:
__
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Presidente
L'Attuario



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