Die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich erhob Anklage gegen A. wegen Mordes und später auch wegen weiterer Delikte. Das Bezirksgericht Affoltern vereinigte die Verfahren und führte sie unter einer Geschäftsnummer weiter. A. legte Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich ein, da er eine separate Behandlung der Nachtragsanklage forderte. Das Obergericht entschied, dass die Beschwerde unzulässig ist, da sie sich nur auf Ausstandsgründe bezog. Die Gerichtsgebühr wurde auf CHF 500 festgesetzt.
Urteilsdetails des Kantongerichts ZB-04-46
Kanton: | GR |
Fallnummer: | ZB-04-46 |
Instanz: | Kantonsgericht Graubünden |
Abteilung: | - |
Datum: | 30.11.2004 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | contratto di lavoro |
Schlagwörter : | Attore; Tribunale; Presidente; Moesa; Importo; Commissione; Azione; Istanza; Grigioni; Distretto; Listanza; Impugnata; Attuario; Roveredo; Istante; Comunicazione; Ultimo; Lattore; Questa; Kantonsgericht; Graubünden; Dretgira; Grischun; Coira; Comunicata; Sentenza; Presidenza; Brunner; Giudici; Heinz-Bommer |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Thomas Fingerhuth, Christof Tschurr, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 2002 |
Entscheid des Kantongerichts ZB-04-46
Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun
_____
Rif.:
Coira, 30 novembre 2004
Comunicata per iscritto il:
ZB 04 46
Sentenza
Commissione del Tribunale cantonale
Presidenza Presidente
Brunner
Giudici
Heinz-Bommer e Sutter-Ambühl
Attuario Crameri
——————
Visto il ricorso civile
di X., convenuto e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Mirco Rosa, casella
postale 109, Palazzo del Sole, 6535 Roveredo,
contro
la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 ottobre 2004,
comunicata il 5 ottobre 2004, nella causa Z., attore e opponente al ricorso, rappre-
sentato da Hotel & Gastro Union, Freigutstrasse 10, 8002 Zurigo, contro il conve-
nuto e ricorrente,
concernente contratto di lavoro,
è risultato:
2
A.
Z. è stato alle dipendenze di X., in qualità di cuoco al A. a B.. I rap-
porti tra il datore di lavoro e il dipendente sono stati regolati con contratto di lavoro
scritto del 3 gennaio 2003, concluso a tempo determinato per il periodo dal 15
marzo 2003 al 15 ottobre 2003, con diritto ad un salario mensile lordo di fr. 5'000.--
. Secondo l’art. 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alber-
ghiera e della ristorazione (CCNL), se lo stesso non dispone altrimenti, accordi
divergenti sono ammissibili unicamente a favore del dipendente. Z. ha iniziato la
sua attività il 14 marzo 2003. Con scritto del 28 aprile 2003 ha disdetto il rapporto
di lavoro per il 31 maggio 2003. Il 20 maggio 2003 ha lavorato per l’ultima volta.
B.
Il 5/6 febbraio 2004 Z. ha proposto azione creditoria nei confronti di
X. dinanzi al Presidente del Circolo di Roveredo ed ha chiesto, con protesta di
spese e ripetibili, che sia condannato a pagargli l’importo di fr. 4'004.80, oltre inte-
resse al 5% dal 1° giugno 2003, pari allo stipendio netto del mese di marzo 2003 e
a compenso dei giorni di riposo e di vacanze, non pagati. Il convenuto ha postula-
to che l’azione sia respinta, protestando pure spese e ripetibili. Fallito il tentativo di
conciliazione e rilasciato il libello, in data 10 marzo 2004 l’attore ha proseguito la
causa colle stesse richieste al Presidente del Tribunale del Distretto Moesa. Le
stesse controdomande sono state riproposte anche dal convenuto con risposta
processuale del 19 aprile 2004.
C.
Con sentenza del 5 ottobre 2004 il Presidente del Tribunale distret-
tuale Moesa ha giudicato:
“1. L’istanza processuale 10/11 marzo 2004 è parzialmente accolta.
Di conseguenza il signor X., San Vittore, è condannato a versare al si-
gnor Z., Medels, la somma di fr. 3’504.80 oltre interessi al 5% dal 5
febbraio 2004.
2.
La tassa di giustizia di fr. 700.--, di scritturazione di fr. 285.-e le spese
diverse di fr. 119.--, per complessivi fr. 1’104.--, restano a carico del
Tribunale distrettuale Moesa. Il convenuto è obbligato a versare
all’istante l’importo di fr. 300.-a titolo di ripetibili ridotte.
3. (Comunicazione
a)”
D.
Contro questo giudizio, comunicato il 5 ottobre 2004, il 15 ottobre
2004, X. ha proposto ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigio-
ni ed ha chiesto:
“1. Il ricorso è accolto.
3
Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza del Presidente
del Tribunale distrettuale Moesa del 5 ottobre 2004 sono modificati
come segue:
1. L’istanza processuale 10/11 marzo 2004 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- (recte fr.700.--), di scritturazione di
fr. 300.-- (recte fr. 285.--) e le spese diverse di fr. 119.--, per com-
plessivi fr. 719.-- (recte fr. 1'104.--), restano a carico del Tribunale
distrettuale Moesa. L’istante è obbligato a versare al convenuto
l’importo di fr. 1'500.-a titolo di ripetibili.
2.
Con protesta di tasse, spese e ripetibili.”
Il Presidente del Tribunale distrettuale ha rinunciato a prendere posizione.
Z. non ha inoltrato osservazioni.
Dei motivi posti a fondamento dell’impugnata sentenza e del ricorso si dirà
nei
considerandi.
La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1.
Interposto il 15 ottobre 2004 contro la sentenza inappellabile del Pre-
sidente del Tribunale del Distretto Moesa del 5 ottobre 2004, censurate delle vio-
lazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (art. 232 e
233 CPC).
2.
Nell'ambito di ricorsi per violazione di legge ai sensi degli art. 232
segg. CPC l'esame della sentenza impugnata e della procedura che l’ha precedu-
ta è limitato a questioni di diritto materiale e formale. Per la Commissione del Tri-
bunale cantonale le costatazioni di fatto dell'istanza precedente sono vincolanti a
meno che esse siano state fatte violando regole di prova oppure si rivelino arbitra-
rie (art. 235 cpv. 1 e 2 CPC). Regole di prova sono violate se non sono stati con-
siderati mezzi probatori rilevanti. La costatazione dei fatti è reputata arbitraria se la
valutazione delle prove è manifestamente insostenibile, non giustificata da motivi
oggettivi o sta in aperto contrasto col senso di giustizia (DTF 118 Ia 30, 117 Ia
106/139, 116 Ia 88; PTC 1987 Nr. 17, 1981 no. 18).
3. a) Z. sostiene d’aver diritto ad un importo di fr. 4'004.85. A suo dire allo
stipendio pattuito per il periodo dal 14 marzo 2003 al 31 maggio 2003 di fr.
12'999.50 (fr. 166.66 x 78 giorni) devono essere aggiunti fr. 1'283.59 per 7.70
giorni di vacanze e fr. 429.16 per 1.89 giorni di riposo e festivi non pagati, quindi
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complessivamente fr. 1'712.80. Sempre a suo dire alla somma di fr. 14'712.30
vanno dedotti fr. 1'459.30 di oneri sociali (AVS, AD, INF, IPG, ossia il 9,919%), fr.
1’768.-per il vitto e l’alloggio (fr. 26.-x 68 giorni), fr. 4'379.05 di salario del mese
di aprile 2003 e fr. 3'101.10 di salario del mese seguente.
aa)
L’opponente al ricorso contesta d’aver ricevuto lo stipendio per i 18
giorni di lavoro prestati durante il mese di marzo 2003 (dal 14 al 31 marzo). Stan-
do a lui ha quindi diritto a fr. 2'234.40 (fr. 166.66 x 18 giorni) meno fr. 297.60
d’oneri sociali (9,919%) e fr. 468.-- (fr. 26.-x 18 giorni) di vitto e alloggio.
Il Presidente del Tribunale distrettuale s’è basato sulle deposizioni dei te-
stimoni C., D., E., F., e G. C. ha testimoniato che lo stipendio veniva versato in
una busta paga all’ultimo giorno del mese lavorativo o al primo giorno del mese
successivo. La consegna delle buste paghe avveniva per tutti i dipendenti allo
stesso momento. Per il mese di marzo 2003 l’attore era presente alla consegna
delle stesse. Non poteva affermare con certezza di aver visto X. a consegnare
all’attore la sua busta paga. Tuttavia tenuto conto che l’attore era presente il gior-
no della consegna, presumeva che anche lui aveva ricevuto il proprio salario. Alla
consegna delle buste paghe il datore di lavoro aveva invitato i dipendenti a con-
trollare il contenuto delle stesse. In quanto responsabile del personale poteva af-
fermare che per il mese di marzo l’attore non aveva mai reclamato per nessun
motivo (atto no. 3.1). D. ha attestato d’aver visto, almeno una volta, il datore di
lavoro consegnare all’attore la sua busta paga. Ciò era avvenuto con ogni probabi-
lità all’inizio della stagione, cioè in marzo. Con lui l’attore non aveva mai reclamato
per il mancato versamento del salario (atto 3.4). E. ha testimoniato che il 1° aprile
2003 era presente nel A. ed aveva assistito alla consegna di buste a tutto il perso-
nale. L’attore era tra i dipendenti presenti. La consegna era avvenuta da parte di
X., che aveva invitato i presenti a controllare il contenuto delle buste (atto 3.5).F. e
G. hanno attestato di non aver visto il datore di lavoro a consegnare all’attore la
sua busta paga. Inoltre esse hanno testimoniato che non avevano mai nè sentito
nè visto l’attore reclamare con X. per il preteso mancato versamento del salario
(atti 3.2 e 3.3).
L’istanza precedente ha asserito che considerato il principio generale
dell’art. 8 CC, che impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circo-
stanza di fatto di provarla - nella fattispecie l’onere circa l’avvenuta consegna della
busta paga all’attore incombeva alla parte convenuta. Questa aveva sì fornito la
prova d’aver consegnato la busta paga, ma era venuta meno al suo obbligo di do-
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cumentare il contenuto della stessa, vale a dire di quanto in realtà aveva dato al
lavoratore. Dirimpetto alle contestazioni dell’attore di non aver ricevuto nessun
importo (nè di fr. 2'234.40 come da lui richiesto, nè di fr. 3’000.-come preteso dal
convenuto), questi non aveva provato che il dipendente il 1° aprile 2003 aveva
intascato una somma di denaro. Se non che nell’azione ordinaria di accertamento
di un credito incombe sempre al creditore la prova dell’esistenza della sua prete-
sa. E questa prova il creditore non l’ha fornita. Piuttosto dalla documentazione
processuale il primo giudice ha tratto un’ipotesi insostenibile, lesiva di diritto e del
sentimento di giustizia, che non è vincolante per l’istanza di ricorso (art. 235 cpv. 2
CPC). Certo, non tutti i testi interrogati hanno testimoniato d’aver visto il convenuto
a consegnare la busta paga all’attore, ma quelli che a tal riguardo sono stati silen-
ti, hanno attestato che il datore di lavoro ha invitato i dipendenti a controllare il
contenuto delle buste paga e ad annunciare eventuali errori. Dagli atti non risulta
però che l’attore nei confronti del convenuto o degli altri dipendenti il giorno della
retribuzione o in altre occasioni abbia reclamato che la sua busta paga era vuota.
Ne viene che se il giudice di primo grado, fondandosi sulle testè citate testimo-
nianze, ha concluso che la busta paga era stata consegnata all’attore è lecito infe-
rire che è forzatamente improbabile che la stessa era vuota e che l’attore, malgra-
do il sollecito, non abbia immediatamente o nel corso dei due mesi d’occupazione
protestato. Si deve perciò ritenere che colla busta paga è stato consegnato anche
il salario per i 18 giorni di lavoro dal 14 alla fine del mese di marzo 2003. Da nes-
suno dei testimoni è stato con tutta probabilità messo in dubbio che l’importo di fr.
2’234.40 non sia stato versato. Di conseguenza dev’essere concluso che questa
somma è stata corrisposta.
bb)
Dall’ispezione dell’Ufficio di controllo del contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli alberghi, ristoranti e caffè del 15 ottobre 2003 si desume che il
datore di lavoro ha notificato le assenze come pure le ore lavorate del dipendente,
tuttavia queste da esso non sono state controfirmate. L’attore da parte sua non ha
trasmesso nessun dato su eventuali giorni di riposo o ore di lavoro effettuate. Il
conteggio finale si basa pertanto sulle indicazioni del datore di lavoro (atto 2.5).
Per il periodo d’assunzione dal 14 marzo 2003 al 31 maggio 2003 il dipen-
dente aveva diritto a 23.89 giorni di riposo e festivi, ne ha però goduto di soli 22 e
non ha goduto di 7.70 giorni di vacanze. Ora, come risulta dal rapporto di control-
lo, se effettivamente v’è un saldo di fr. 1’712.80 a favore del dipendente è quesito
che può rimanere indeciso, dato che su questo punto la sentenza di prima istanza
non è stata querelata. Questa questione non è perciò oggetto del ricorso.
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cc)
Del pari dicasi del quesito di sapere, se il giudice precedente ha a
ragione o a torto dedotto dalla richiesta dell’attore (fr. 4’004.80) l’importo di fr.
500.--, dato che il 28 aprile 2003 quest’ultimo ha disdetto il rapporto di lavoro di
durata determinata (art. 334 cpv. 1, art. 337d cpv. 1 CO). Anche la questione
dell’abbandono dell’impiego e del conseguente diritto del datore di lavoro ad
un’indennità, non essendo stata impugnata e non essendo quindi oggetto del ri-
corso, può rimanere aperta.
b)
In simili circostanze Z. ha diritto ad una retribuzione di fr. 1'270.40 (fr.
3'504.80 meno fr. 2'234.40). Di conseguenza il ricorso è nella misura postulata
accolto, l’impugnata sentenza annullata ed il ricorrente condannato a versare
all’attore l’importo di fr. 1'270.40 oltre interesse al 5% a contare dal 5 febbraio
2004.
4.
Ai sensi dell’art. 343 cpv. 3 CO in caso di controversie derivanti dal
rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non supera i fr.30'000.--, alle parti non pos-
sono essere imposte nè tasse, nè spese giudiziarie. Le spese delle procedure
vanno perciò a carico del Tribunale distrettuale Moesa rispettivamente cantonale.
L’esito della procedura di ricorso giustifica di assegnare al ricorrente una ridotta
indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale e cantonale.
7
La Commissione del Tribunale cantonale giudica:
1.
Il ricorso è accolto e l’impugnata sentenza annullata.
2.
X. è condannato a versare a Z. l’importo di fr. 1'270.40 oltre interesse al 5%
a contare dal 5 febbraio 2004.
3.
I costi della procedura dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moe-
sa vanno a carico del Distretto Moesa. I costi della procedura di ricorso so-
no sopportati dal Cantone dei Grigioni. Il convenuto in ricorso rifonde al ri-
corrente una ridotta indennità a titolo di ripetibili di complessivi fr. 800.-- del-
la sede distrettuale e cantonale.
4. Comunicazione
a:
__
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Presidente
L'Attuario
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