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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils ZB-04-40: Kantonsgericht Graubünden

Die Beschwerdeführer A. und B. haben gegen den Beschwerdegegner C. eine Strafanzeige wegen falschen Zeugnisses erstattet. Nach polizeilichen Vorermittlungen wurde das Verfahren gegen den Beschwerdegegner eingestellt, die Verfahrenskosten wurden auf die Staatskasse genommen. Die Beschwerdeführer legten Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung ein, jedoch wurde diese abgewiesen. Die Gerichtskosten wurden den Beschwerdeführern zur Hälfte auferlegt. Der Beschwerdegegner erhielt keine Entschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts ZB-04-40

Kanton:GR
Fallnummer:ZB-04-40
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid ZB-04-40 vom 29.11.2004 (GR)
Datum:29.11.2004
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:spese processuali e ripetibili
Schlagwörter : Tribunale; Presidente; Commissione; Importo; Istante; Impugnazione; Istanza; Oggetto; Tariffa; Impugnato; Grigioni; Comunione; Circolo; Mesocco; Ordinanza; Attuario; Roveredo; Incarto; Indennità; Impugnativa; Nella; Kantonsgericht; Graubünden; Dretgira; Grischun; Coira; Comunicata; Sentenza; Presidenza; Brunner
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ZB-04-40

Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun
_____
Rif.:
Coira, 29 novembre 2004
Comunicata per iscritto il:
ZB 04 40

Sentenza
Commissione del Tribunale cantonale
Presidenza Presidente
Brunner
Giudici
Rehli e Sutter-Ambühl
Attuario Crameri
——————
Visto il ricorso civile
della Comunione ereditaria fu X., (F., A., e G.,), istante e ricorrente, rappresentata
dal lic. iur. Luca Albertoni, presso avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida,
6535 Roveredo,
contro
la decisione relativa alle spese del Presidente del Circolo di Mesocco del 7 set-
tembre 2004, comunicata il 7 settembre 2004, in re dell’istante e ricorrente contro
E. e D. nonchè Z., tutti A., opponenti all’istanza ed al ricorso, quest’ultimo rappre-
sentato dall’avv. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo,

concernente spese processuali e ripetibili,

è risultato:



2


A.
La Comunione ereditaria fu X. è proprietaria della PPP no. B., sita
sulla particella no. C. del registro fondiario del Comune di A.. A D. e E. appartiene
una PPP sullo stesso fondo. La casa sull’adiacente parcella è di proprietà di Z..
Con istanza di precetto giudiziario del 26 giugno 2002 F. e G. hanno chiesto
al Presidente del Circolo di Mesocco, giusta gli art. 928 - 929 CC, l’impartizione a
E. e D. nonché a Z. dell’ordine di eliminare l’infiltrazione d’acqua proveniente dalle
loro canalizzazioni e i danni da essa causati alle cantine della PPP no. B.. Audite
le parti l’8 luglio 2002, D. e Z. non hanno contestato l’istanza ed hanno accettato
gli interventi di riparazione richiesti.
Con decreto del 24 settembre 2002 il Presidente di circolo ha stralciato dai
ruoli la richiesta di manutenzione (cifra 1 del decreto). La ripartizione delle tasse e
ripetibili nonché le spese della prova a futura memoria sono state sospese e le
parti sono state invitate a notificare al giudice entro 20 giorni eventuali accordi in
merito al loro addossamento. È altresì stato evidenziato che, in caso di mancato
accordo, il Presidente di circolo avrebbe emesso il decreto sulle spese (cifra 2).
Con scritto del 25 aprile 2003 la comunione ereditaria X. ha sollecitato il
Presidente di circolo ad emanare il decreto sulle spese, poiché era impossibile
trovare un’intesa fra le parti. Questa richiesta è stata reiterata il 25 agosto 2004.
Con decreto del 7 settembre 2004 il Presidente di circolo non ha assegnato delle
indennità a titolo di ripetibili (cifra 1) ed ha messo a carico dell’istante le spese e
tasse di giustizia dell’importo di fr. 500.--, anticipate dall’istante (cifra 2).
B.
Contro questo decreto, comunicato lo stesso giorno, il 28 settembre
2004 la comunione ereditaria ha proposto ricorso alla Commissione del Tribunale
cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:
“1. Il ricorso è accolto. La decisione del 7 settembre 2004 è annullata e
l’incarto è rinviato all’autorità inferiore per nuova decisione con spese
processuali a carico in solido del signor Z. e dei signori D. e E., tutti in
A., e il riconoscimento di un’indennità per spese ripetibili di CHF
2'116.50 a carico dei convenuti in ricorso in solido.

2.
Spese, tasse di giustizia e ripetibili protestate.”
E. e D. nonché il Presidente di circolo, questo conforme al senso della sua
presa di posizione, hanno proposto la reiezione del ricorso. Z. ha postulato, con
protesta di spese e ripetibili, in via preliminare che la causa sia sospesa, nel meri-
to che il ricorso sia integralmente respinto.



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La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1.
La Comunione ereditaria di X. ha interposto ricorso contro il decreto
sulle spese del Presidente del Circolo di Mesocco del 7 settembre 2004 in appli-
cazione dell’art. 13 dell’Ordinanza sulle spese di procedura e sulle indennità delle
procedure giudiziarie civili (CSC 320.070) - detta appresso ordinanza senza cu-
rarsi dell’oggetto d’impugnazione. Infatti se è impugnato un decreto sulle spese è
da distinguere se l’impugnativa è rivolta contro la ripartizione dei costi o contro il
calcolo degli stessi. È la ripartizione dei costi oggetto d’impugnazione, è per co-
stante prassi del Tribunale cantonale da scegliere quel rimedio legale, che è dato
anche per la causa principale. Ciò in base alla riflessione, che il decreto sulle spe-
se è parte integrante della sentenza (art. 121 cifra 5 CPC), e come tale sottostà
alle medesime possibilità d’impugnazione della stessa. A seconda dell’istanza
precedente e dell’oggetto della controversia entrano quindi in considerazione di-
versi rimedi legali, come p. es. l’appello al Tribunale cantonale (art. 218 segg.
CPC), il ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale (art. 232 segg. CPC), il
ricorso al Presidente del Tribunale cantonale (art. 152 cpv. 1, 212 cpv. 2 CPC e
art. 12 cpv. 1 LICC) ecc. Un’eccezione della massima secondo cui il decreto sulle
spese soggiace alle stesse possibilità d’impugnazione della decisione principale è
statuita dall’art. 13 dell’ordinanza quanto al calcolo delle spese di procedura. In tal
caso in analoga applicazione degli art. 232 segg. CPC può essere interposto ri-
corso per inosservanza della Tariffa delle procedure giudiziarie civili (CSC
320.075) alla Commissione del Tribunale cantonale (PTC 1996 no. 21).
2. a) Nella misura in cui la comunione ereditaria chiede l’annullamento
dell’impugnato decreto ed il rinvio della causa al giudice inferiore per nuova deci-
sione con spese processuali a carico in solido di E. e D. nonchè di Z., ciò che è la
parte principale dell’impugnativa, essa censura la ripartizione dei costi, vale a dire
il carico degli stessi, che, come testè esposto, non è suscettibile di ricorso ai sensi
dell’art. 232 segg. CPC. Il decreto del 7 settembre 2004, con cui sono state messe
a carico dell’istante spese e tasse dell’importo di fr. 500.--, già da lei anticipate, e
non sono state assegnate indennità a titolo di ripetibili altro non è che la conse-
guenza del problematico agire del Presidente di circolo, che con decreto del 24
settembre 2002 ha stralciato dai ruoli la procedura per turbativa di possesso pro-
mossa dall’istante, ma non ha preso una decisione relativa alle spese ed alle in-
dennità a titolo di ripetibili. A questa mancanza il primo giudice ha dovuto provve-
dere quasi due anni dopo coll’impugnato decreto, mettendo a carico dell’istante
l’importo suesposto di spese e tasse di giustizia e rinunciando all’assegnazione di



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indennità a titolo di ripetibili. Il querelato decreto relativo alle spese è quindi stato
emanato in una procedura di precetto giudiziario giusta gli art. 145 segg. CPC e
contro tali decreti può essere presentato ricorso al Presidente del Tribunale canto-
nale entro 10 giorni dalla loro comunicazione (art. 152 cpv. 1 CPC). Dato che la
causa principale, in concreto il decreto di stralcio, è suscettibile di ricorso al Presi-
dente del Tribunale cantonale, la ricorrente è manifestamente malvenuta a censu-
rare la ripartizione dei costi e delle indennità a titolo di ripetibili dinanzi alla Com-
missione del Tribunale cantonale. Come è stato esposto, se l’oggetto
d’impugnazione è la ripartizione dei costi, essa avrebbe dovuto inoltrare il rimedio
legale dato anche per la causa principale, quindi il ricorso al Presidente del Tribu-
nale cantonale. Di conseguenza in quanto sia censurata la ripartizione dei costi e
delle indennità a titolo di ripetibili, il ricorso alla Commissione del Tribunale canto-
nale ai sensi degli art. 232 segg. CPC è irricevibile. Un trasferimento dello stesso
al Presidente del Tribunale cantonale conformemente all’art. 93 cpv. 4 CPC per
intempestività non entra in linea di conto, poiché il ricorso avrebbe dovuto essere
interposto entro 10 giorni dalla comunicazione dell’impugnato decreto.
b)
Stando alla cifra 1 del petito la censura della comunione ereditaria è
rivolta unicamente contro la ripartizione delle spese processuali e delle indennità a
titolo di ripetibili. Alla pag. 8 dell’istanza di ricorso essa fa però anche valere la vio-
lazione dell’art. 12 cpv. 1 dell’ordinanza e dell’art. 6 della Tariffa delle procedure
giudiziarie civili. Queste eccezioni hanno quindi per oggetto il calcolo delle spese
di procedura, che, come è stato esposto, è suscettibile di ricorso alla Commissio-
ne del Tribunale cantonale.
Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 dell’ordinanza l’importo delle spese, che deve es-
sere versato dalla parte obbligata ad assumerlo, deve essere indicato specifican-
do le tasse e le spese in contanti. Coll’impugnato decreto il Presidente di circolo
non ha osservato questo disposto, poiché a messo a carico dell’istante fr. 500.-- di
spese e tasse di giustizia, senza spiegare esattamente in che consisteva tale im-
porto. Nella presa di posizione alla Commissione del Tribunale cantonale ha indi-
cato che i costi di procedura consistevano nella tassa giudiziaria di fr. 300.-e in
quella di scritturazione di fr. 200.--. Sennonché quanto alla determinazione della
tassa di scritturazione il giudice di prima istanza è incorso in un manifesto errore,
poiché ai sensi dell’art. 8 della Tariffa delle procedure giudiziarie civili le tasse di
scritturazione per la compilazione di decisioni, il verbale di trattamento, le disposi-
zioni nonché la corrispondenza relativa al processo e le citazioni ammontano a fr.
15.-per ogni pagina iniziata. La tassa di scritturazione richiesta dal giudice pre-



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cedente stando all’importo preteso per 13 1/3 di pagine - non è giustificata, già
per il motivo che anche le pagine redatte solo parzialmente sono reputate pagine
complete. A ciò s’aggiunge poi che dall’incarto non risulta che siano state compila-
te in tutto 14 pagine. Comunque sia, anche se la tassa di scritturazione non è sta-
ta calcolata correttamente, una tassa complessiva dell’importo di fr. 500.--(inclusa
quella di scritturazione) si situa al limite inferiore dell’ambito che va da fr. 50.-a fr.
3'500.-per le procedure di precetto giudiziario (cfr. l’art. 4 lett. a della Tariffa delle
procedure giudiziarie civili), può essere messa a carico per la concreta procedura
di precetto giudiziario e di conseguenza non può essere criticata. Per il dispendio
del Presidente di circolo l’importo di fr. 500.-- è nel concreto caso giustificato, an-
che se fosse ritenuto unicamente quale tassa giudiziaria. Ne viene che su questo
punto la critica ricorsuale è infondata, ragione per cui il ricorso deve essere respin-
to.
c)
In simili circostanze nella misura in cui è ricevibile il ricorso va reietto.
3.
La decisione nel merito rende priva d’oggetto la richiesta di sospen-
sione della procedura di Z..
4.
La spese di procedura seguono la soccombenza; l’opponente al ri-
corso Z., assistito da un avvocato, ha diritto ad una congrua indennità a titolo di
ripetibili (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).




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La Commissione del Tribunale cantonale giudica:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
I costi di procedura, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.-ed in
quella di scritturazione di fr. 90.--, quindi dell’importo totale di fr. 1090.--
vanno a carico della ricorrente, che rifonde a Z. un’indennità a titolo di ripe-
tibili di fr. 800.--.
3. Comunicazione
a:
__
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Presidente
L'Attuario


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