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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils SKG-04-54: Kantonsgericht Graubünden

Es geht um einen Rechtsstreit bezüglich Unterhaltszahlungen zwischen A. X. und B. X. gemäss einer Scheidungsvereinbarung. B. X. hat einen Vollstreckungsbefehl gegen A. X. erwirkt, da dieser die Unterhaltszahlungen nicht geleistet hat. Der Präsident des Bezirksgerichts Moesa hat die Opposition von A. X. gegen den Vollstreckungsbefehl abgelehnt. A. X. hat daraufhin beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde eingereicht und die Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten angefochten. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Opposition von A. X. nur teilweise abgewiesen wird und dass A. X. einen Teil der Gerichtskosten tragen muss. Die Entscheidung wurde schriftlich am 07. Dezember 2004 mitgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts SKG-04-54

Kanton:GR
Fallnummer:SKG-04-54
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid SKG-04-54 vom 07.12.2004 (GR)
Datum:07.12.2004
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:rigetto definitivo d’opposizione
Schlagwörter : Opposizione; Tribunale; Commissione; Istanza; Presidente; Moesa; Importo; Grigioni; Assegno; Esecuzione; Impugnata; Indennità; Presidenza; Vicepresidente; Attuario; Opponente; Distretto; Ufficio; Comune; Kommentar; Questa; Essere; Kantonsgericht; Graubünden; Dretgira; Grischun; Coira; Comunicata; Sentenza; Schlenker
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Geiser, Hegnauer, Basler Kommentar ZGB I, Art. 277; Art. 289 ZGB ZG, 2002
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts SKG-04-54

Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun
_____
Rif.:
Coira, 07 dicembre 2004
Comunicata per iscritto il:
SKG 04 54

Sentenza
Commissione del Tribunale cantonale
Presidenza Vicepresidente
Schlenker
Giudici Lazzarini
e Sutter-Ambühl
Attuario Crameri
——————
Visto il ricorso in materia di esecuzione e fallimento
di A. X., opponente all'istanza e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto
A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo,
contro
la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 30 settembre
2004, comunicata il 30 settembre 2004, nella causa di B. X., istante e opponente
al ricorso, rappresentata dall’avvocato Marco Cereda, casella postale 1065, Piaz-
za Simen 6, 6501 Bellinzona, contro l’opponente all'istanza e ricorrente,

concernente rigetto definitivo d’opposizione,

è risultato:



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A.
La cifra 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divor-
zio, stipulata tra A. X. e B. X. il 30 marzo 2001 ed omologata con sentenza del
Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 21 settembre 2001, è del seguen-
te tenore:
“A. X. versa, anticipatamente entro il 5 del mese, la prima volta per il mese
di aprile 2001, a B. X. a titolo di alimenti:

per il figlio C. X. fr. 700.-mensili, escluso l’assegno per figli, percepito dalla
madre, fino al compimento del 16° anno di età; fr. 850.-mensili, escluso
l’assegno per figli, dal 16° e fino al compimento del 18° anno di età o oltre,
in caso di continuazione della formazione, come previsto dall’art. 277 cpv,.
2 CCS.

per la figlia D. X. fr. 700.--, escluso l’assegno per figli, percepito dalla ma-
dre, fino al compimento del 16° anno di età; fr. 850.-mensili, escluso
l’assegno per figli, dal 16° e fino al compimento del 18° anno di età o oltre,
in caso di continuazione della formazione, come previsto dall’art. 277 cpv. 2
CCS.”

B.
Su domanda di B. X. l’Ufficio d’esecuzione del Circolo di E., l’11 ago-
sto 2004, ha spiccato nei confronti di A. X. il precetto esecutivo no. 2226/04 per gli
importi di fr. 10'180.80 oltre interesse al 5% a contare dal 1° febbraio 2004 e fr.
100.-- di spese del precetto esecutivo. Il credito si fonda sugli arretrati di contributi
alimentari conformemente alla suesposta omologata convenzione per il periodo
dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2004. C. X. è maggiorenne dal 4 dicembre 2003,
sicchè per lui è richiesta la somma di fr. 11'050.-- (fr. 850.-x 13 mesi). D. X. ha
compiuto i 16 anni l’11 dicembre 2003, sicchè per lei è preteso l’importo di fr.
10'450.-- (fr. 700.-x 4 mesi, fr. 850.-x 9 mesi). Dalla somma complessiva di fr.
21'500.-chiesta sono stati dedotti fr. 10'619.20 incassati dal Comune di E. e fr.
700.-versati dal debitore. Interposta opposizione, la creditrice con istanza del 23
agosto 2004 ne ha postulato il rigetto definitivo per gli importi in escussione.
C.
Con decisione del 30 settembre 2004, comunicata lo stesso giorno, il
Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo. La tassa
di giustizia di fr. 400.-- è stata posta a carico del debitore, che è stato obbligato a
rifondere alla creditrice un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 330.--.
D.
A. X. s’è aggravato con ricorso del 14 ottobre 2004 alla Commissione
del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di tutte le tasse,
spese e ripetibili, in via principale che il ricorso sia accolto e l’impugnata decisione
del 30 settembre 2004 della Presidenza del Tribunale distrettuale Moesa sia an-



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nullata, in via subordinata, che il ricorso sia accolto e l’impugnata decisione rifor-
mata nel senso che il rigetto dell’opposizione venga concesso limitatamente
all’importo di fr. 2'530.80.
Con risposta del 29 ottobre 2004 B. X. ha proposto, protestando spese e ri-
petibili, che il ricorso sia respinto, sia nella domanda principale, sia in quella su-
bordinata. Il Presidente del Tribunale distrettuale ha rinunciato ad inoltrare una
presa di posizione.
La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1.
Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2 OE
della LEF decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto
d’opposizione (art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono esser impugnate per
violazione di diritto entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi alla Commissione
del Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per
analogia le disposizioni degli art. 232 segg. CPC (art. 236 cpv. 3 CPC). Il ricorso
del 14 ottobre 2004 è rivolto contro la decisione del Presidente del Tribunale del
Distretto Moesa del 30 settembre 2004, comunicata lo stesso giorno e ricevuta il 4
ottobre 2004, è tempestivo e motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine.
2.
Conformemente all'art. 80 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere in giu-
dizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito si fonda su una sentenza
esecutiva. Le transazioni giudiziali sono parificate alle sentenze esecutive (art. 80
cpv. 2 cifra 1 LEF). L'esecutorietà presuppone che la sentenza sia stata emanata
dall'istanza competente, che menzioni la causa e l'ammontare del debito nonchè i
rimedi legali, inoltre che sia stata intimata al soggetto. Infine non deve più essere
contestabile con un mezzo d'impugnazione ordinario (Panchaud/Caprez, Die Re-
chtsöffnung, § 109 e 133; PTC 1987 no. 27 cons. 1a, 2, 1986 no. 24 cons. 1). Nel
concreto caso queste premesse manifestamente sono adempite, sicchè la richie-
sta di rigetto definitivo dell’opposizione della creditrice, in applicazione dei disposti
testè citati, avrebbe potuto essere accolta. Se il giudice di divorzio poteva o non
poteva approvare la convenzione delle parti, è questione che nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione non può essere esaminata. Sull’esistenza
materiale del credito il giudice di rigetto dell’opposizione non può pronunciarsi
(Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. Aufla-
ge, Bern 1997, § 19 n. 22; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale
del 18 febbraio 2004 in re K. A. contro M. A., SKG 04 6; DTF 112 II 199).



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3. a) Sennonché nel concreto caso una determinante circostanza non è
stata presa in considerazione. L’art. 277 cpv. 2 CC dispone che, se raggiunta la
maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per
quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circo-
stanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in
cui una simile formazione possa normalmente concludersi. L’art. 289 cpv. 1 CC
prescrive poi che i contributi per il mantenimento spettano al figlio. Se è maggio-
renne il diritto deve essere esercitato da lui, che ovviamente può farsi rappresen-
tare (Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar ZGB I, Basel/Genf/München, 2. Aufl.
2002, n. 23 all’art. 277, n. 7 all’art. 289; Hegnauer, Berner Kommentar zum ZGB,
Bd. II, 2. Abt., 2. Teilband 1997, n. 60 all’art. 289). È quindi il figlio di maggiore età,
è unicamente lui che può agire giudizialmente contro il genitore obbligato a presta-
re il contributo alimentare, se sono adempite le premesse del diritto. Questa rego-
larizzazione e le conseguenze che ne derivano per la prestazione alimentare val-
gono anche per i contributi alimentari stabiliti al momento che il figlio era ancora
minorenne per il periodo dopo la maggiore età (art. 133 CC).
b)
Dirimpetto alla suesposta opinione giuridica non vi sono dei dubbi
quanto all’inammissibilità della procedura del Presidente del Tribunale distrettuale.
Segnatamente le disposizioni di diritto non gli concedono nessun potere discrezio-
nale, secondo cui egli sarebbe autorizzato (p. es. per ragioni di opportunità) ad
assegnare contributi alimentari a favore di figli d’età maggiore. Di conseguenza
coll’accoglimento dell’istanza ed il rigetto definitivo dell’opposizione per il richiesto
importo in escussione di fr. 10'180.80 il giudice precedente ha violato il diritto ma-
teriale nel senso anzidetto. Dato che il figlio C. X. il 4 dicembre 2003 ha compiuto i
18 anni, l’opposizione per i contributi alimentari chiesti per lui dalla madre a partire
dalla maggiore età doveva essere mantenuta. Per farli valere essa non era attiva-
mente legittimata. Era il figlio che avrebbe dovuto agire in giudizio in nome proprio
contro il padre, se le premesse dell’art. 277 cpv. 2 CC mancanza di una forma-
zione appropriata (PTC 1990 no.30, 1983 no. 20), esigibilità del contributo alimen-
tare dal genitore (DTF 129 III 375) erano adempite o conferire una procura alla
madre. Dato che ciò non è stato fatto, l’opposizione dev’essere rigettata in via de-
finitiva unicamente per l’importo di fr. 2'530.80. Questa somma è composta di fr.
3’400.-- (fr. 850.-per i mesi da agosto a novembre 2003 per il figlio allora ancora
minorenne), fr. 10'450.-- (fr. 700.-x 4 mesi e fr. 850.-x 9 mesi per la figlia pure
minorenne) meno fr. 10'619.20 incassati dal Comune di E. e fr. 700.-versati dal
debitore.



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c)
Contrariamente a quanto richiesto, gli interessi del 5% non sono do-
vuti dal 1° febbraio 2004, ossia dal periodo intermedio per il calcolo, ma dal giorno
in cui la creditrice ha proceduto in via esecutiva contro il debitore, cioè dall’11
agosto 2004 (art. 105 cpv. 1 CO).
d)
Giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF al credito fondato su una sentenza esecu-
tiva il debitore può opporre unicamente e deve documentare che il debito è estin-
to, che è prescritto o che è stato prorogato il termine di pagamento. Conforme-
mente alla volontà del legislatore le possibilità di difesa del debitore in procedure
di rigetto definitivo d'opposizione sono estremamente limitate onde impedire una
protrazione dell'esecuzione. Il titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può di
conseguenza essere invalidato solo con le controprove dell'estinzione, della pre-
scrizione, della proroga del termine di pagamento. Alla concreta richiesta
d’esecuzione simili eccezioni non sono state opposte.
e)
Stando così le cose, il petito eventuale dell’impugnativa si rivela fon-
dato. Di conseguenza il ricorso dev’essere parzialmente accolto, l’impugnata deci-
sione annullata e l’opposizione di A. X. reietta in via definitiva per l’importo di fr.
2'530.80 oltre interesse al 5% a contare dall’11 agosto 2004.
4.
Le spese giudiziarie e le indennità a titolo di ripetibili del parziale ri-
getto definitivo dell’opposizione di prima e seconda istanza devono perciò essere
ripartite secondo la vincita e la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1
OTLEF).





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La Commissione del Tribunale cantonale giudica:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l’impugnata decisione annullata.
2.
L’opposizione al precetto esecutivo no. 2226/04 dell’Ufficio d’esecuzione di
E. è rigettata definitivamente per l’importo di fr. 2'530.80 oltre interesse al
5% a contare dall’11 agosto 2004.
3.
I costi della procedura di rigetto dell’opposizione di fr. 400.-vanno per ¼ a
carico di A. X. e per ¾ a carico di B. X., che rifonde all’opponente all’istanza
un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 200.--.
4.
I costi della procedura di ricorso di fr. 600.-sono sopportati per ¼ da A. X.
e per ¾ da B. X., che paga al ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr.
500.--.
5. Comunicazione
a:
__
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Vicepresidente
L'Attuario


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