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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils SK2-15-11: Kantonsgericht Graubünden

Ein Rechtsstreit vor dem Kantonsgericht Graubünden betrifft eine schwere Verletzung der Verkehrsregeln durch X._____, einen Anwalt aus Italien. Er wurde zu einer Geldstrafe und einer Geldbusse verurteilt. X._____ legte Einspruch ein, der jedoch als verspätet abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 4'314.00 wurden ihm auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts SK2-15-11

Kanton:GR
Fallnummer:SK2-15-11
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid SK2-15-11 vom 28.10.2015 (GR)
Datum:28.10.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:infrazione grave delle norme della circolazione stradale ai sensi degli
Schlagwörter : Accusa; Tribunale; Posta; Maloja; Procura; Opposizione; Grigioni; Svizzera; Legge; Codice; Seconda; LCStr; Ultimo; Autorità; Camera; Ultima; Organizzazione; Consiglio; Unica; Italia; Estratto; Giusta; Nella; Tuttavia; Ordinanza; Ordinanza; Estero; Polizia; TrackTrace; Imputato
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Art. 48 BGG, 2011
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts SK2-15-11

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

Rif.:
Coira, 28 ottobre 2015
Comunicata per scritto il:
SK2 15 11

3 novembre 2015
Ordinanza
Seconda Camera penale
Presidenza
Pritzi
Giudici
Hubert e Schnyder
Attuario
Rogantini

Nel reclamo penale
di X.___, reclamante, patrocinato dall'avv. A.___, O.1___ (Italia),

contro

l'ordinanza del Tribunale distrettuale Maloja del 3 marzo 2015, comunicata il 9
marzo 2015, in re della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse
17, 7001 Coira, resistente, contro il reclamante,
concernente infrazione grave delle norme della circolazione stradale ai sensi degli
artt. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2, 3 e 4 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr,
è risultato:

I. Fattispecie
A.
X.___ nacque il ___1957 a O.1___ (Italia), è sposato e padre di un
figlio nato nell'anno 2000. Egli è avvocato di professione e titolare, assieme a un
altro associato, dello studio legale Y.___ a O.1___ (Italia). Non ha fornito al-
cune indicazioni sul suo reddito, ha però dichiarato che le sue condizioni patrimo-
niali sarebbero normali e che possederebbe una casa. Secondo l'estratto del suo
casellario giudiziale è incensurato in Svizzera e non figura neanche nel registro
elvetico ADMAS sulle misure amministrative. Ha dichiarato alle autorità inquirenti
di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali e di non avere delle condan-
ne a suo carico in Italia o all'estero (vedi gli act. PP.2.1-PP.2.5).
B.
Con decreto d'accusa del 13 novembre 2013, comunicato il 14 novembre
2013 (act. PP.1.3), la Procura pubblica dei Grigioni pronunciò quanto segue [evi-
denziamenti rimossi]:
"1. X.___ è colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
stradale ai sensi degli artt. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2, 3 e 4 LCStr in unione
all'art. 90 cpv. 2 LCStr.

2.
La persona imputata è punita con una pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere di CHF 230.00, sospesa con la condizionale per un periodo
di prova di 2 anni.

3.
La persona imputata è inoltre punita con una multa di CHF 1000.00.
4.
Le spese procedurali sono addebitate alla persona imputata.
5.
Con ciò la persona imputata è tenuta a pagare:

multa
CHF
1000.00

- disborsi in contanti
CHF
139.00

tasse
CHF
525.00

meno deposito prestato
CHF
1350.00

Importo fatturato
CHF
314.00
6.
(Comunicazioni)"
Per ciò che attiene alla fattispecie, la Procura pubblica dei Grigioni ritenne che il
18 agosto 2013 alle ore 18.15 X.___ sarebbe circolato in sella alla motocicletta
Triumph Speed Triple targata N.1___ (I) sulla strada principale n. 3 in direzione
sud, quando in località di Maloja (Comune di Bregaglia) in zona denominata "Plan
di Mort" si sarebbe apprestato a sorpassare un autoveicolo a una velocità dichia-
rata di ca. 90 km/h, non disponendo di una visuale e un tratto stradale sufficienti
per portare a termine la manovra senza mettere a rischio la vita di altri utenti della
strada. Difatti, un agente di Polizia cantonale dei Grigioni alla guida di un veicolo di
servizio, circolante in quel momento a 75-80 km/h, si sarebbe visto costretto a fre-
pagina 2 — 15

nare bruscamente e a dirigere il veicolo il più possibile sulla destra, al fine di per-
mettere al motociclista il rientro sulla sua corsia.
C.
Con atto scritto del 28 novembre 2013, con timbro postale italiano del 29
novembre 2013 (act. PP.1.4), X.___ sollevò opposizione contro detto decreto
d'accusa, biasimando sotto gli aspetti formali delle violazioni di diritti di difesa, in-
nanzitutto la mancata traduzione di un verbale redatto in tedesco. Nel merito con-
testò la determinazione della velocità della moto da lui condotta, sostenne di aver
effettuato il sorpasso senza alcune condizioni di rischio o insufficienza di spazio e
visibilità e affermò che la vettura della Polizia cantonale non avrebbe affatto dovu-
to rallentare o spostarsi lateralmente per permettere l'effettuazione del sorpasso.
Quest'ultimo difatti sarebbe già avvenuto al momento dell'incrocio. Egli propose
inoltre quali prove la deposizione a verbale di B.___ di O.1___, che allora
avrebbe preceduto immediatamente la sua moto, e del conducente del veicolo
superato.
D.
Il 7 gennaio 2014 la Procura pubblica dei Grigioni emanò un decreto d'aper-
tura dell'istruzione contro X.___ per il reato d'infrazione grave alle norme della
circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr (act. PP.1.5).
E.
Il 10 giugno 2014 la Procura pubblica dei Grigioni rilasciò una comunicazio-
ne alle parti (act. PP.1.7), dichiarando che l'istruzione sarebbe terminata e che
sulla base delle risultanze di fatto e di diritto si prospetterebbe la trasmissione
dell'atto d'accusa al tribunale. Tale trasmissione avvenne poi con scritto del 2 ot-
tobre 2014, comunicato il 6 ottobre 2014 (act. PP.1.8), confermando il decreto
d'accusa del 13 novembre 2013, dopo aver assunto ulteriori prove necessarie al
giudizio sull'opposizione, fra cui il verbale di confronto con il testimone C.___
(act. PP.3.8) e il verbale d'interrogatorio eseguito dalle autorità italiane (act.
PP.3.13). Con questo il decreto d'accusa divenne l'atto d'accusa.
F.
Il 20 ottobre 2014 Tribunale distrettuale Maloja informò X.___ che non
sarebbe chiaro se egli avesse presentato la sua opposizione entro il termine lega-
le e gli concedette un termine per presentare osservazioni in merito. Tale scritto
andò in copia alla Procura pubblica (act. TDM.02).
In risposta X.___ scrisse il 7 novembre 2014 che il decreto d'accusa del 13 no-
vembre 2013 lo avrebbe ricevuto in data 20 novembre 2014 e che di conseguenza
la sua opposizione presentata il 29 novembre 2013 sarebbe da ritenersi efficace
(act. TDM.03 con l'estratto Track&Trace della Posta svizzera per la spedizione del
pagina 3 — 15

decreto d'accusa, dal quale risulta che quest'ultimo fu recapitato il 20 novembre
2013).
Con osservazioni del 19 novembre 2014 la Procura pubblica considerò a suo tur-
no che il decreto d'accusa sarebbe stato recapitato il 20 novembre 2013, il termine
di 10 giorni sarebbe decorso dal 21 novembre 2013 e l'ultima data utile per il reca-
pito [inteso: dell'opposizione] in Svizzera sarebbe stata il 2 dicembre 2013. L'op-
posizione di X.___ sarebbe invece stata recapitata presso il centro lettere a Zu-
rigo il 3 dicembre 2013, perciò sarebbe da ritenersi tardiva (act. TDM.04 con vari
documenti di tracciamento di spedizione dell'opposizione in questione).
G.
Il 25 novembre 2014 il Tribunale distrettuale Maloja citò X.___ al dibatti-
mento previsto per il 3 marzo 2015 (act. TDM.05). A questo punto X.___ scelse
ormai quale patrocinatrice la collega di studio, avv. A.___ (vedi la delega tra-
smessa il 2 marzo 2015 via fax, act. TDM.11), e con scritto dell'11 dicembre 2014
(act. TDM.06) fece ribadire quanto affermato fino ad allora, ampliando considere-
volmente la sua argomentazione.
Nel seguito il Tribunale distrettuale Maloja citò quali testi C.___ (act. TDM.07) e
D.___ (act. TMD.08), entrambi agenti della Polizia cantonale. Con lettera del 27
febbraio 2015 C.___ informò di non poter assistere al dibattimento (act.
TDM.09). Con fax del 2 marzo 2015 alla vigilia del dibattimento - X.___ fece
chiedere di essere dispensato dal comparire personalmente al dibattimento "a
causa di motivi gravi, sopravvenuti e indifferibili", ovvero poiché sarebbe stato elet-
to quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati di O.2___ e dovrebbe "attendere
personalmente agli adempimenti di legge e istituzionali correlati all'istaurazione del
neo-eletto Consiglio" (act. TDM.10). In detto fax fece nuovamente completare la
sua argomentazione.
H.
Il 3 marzo 2015 si tenne l'udienza di primo grado con l'audizione quale teste
di D.___ (vedi il verbale in lingua tedesca, act. TDM.14). Con ordinanza dello
stesso giorno, comunicata per scritto il 9 marzo 2015, il Tribunale distrettuale Ma-
loja pronunciò quanto segue [evidenziamenti rimossi]:
"1. Il Tribunale distrettuale Maloja non entra nel merito dell'opposizione di
X.___ sollevata il 28/29 novembre 2013 contro il decreto d'accusa
emanato dalla Procura pubblica dei Grigioni il 13 novembre 2013.

2.
Il decreto d'accusa emanato dalla Procura pubblica dei Grigioni il 13
novembre 2013 nei confronti di X.___ è cresciuto in giudicato.

3.
I costi del procedimento, che si compongono di:
pagina 4 — 15


spese procedurali della Procura pubblica
CHF 1'675.00

- disborsi della Procura pubblica
CHF
139.00

multa
CHF 1'000.00

costi del Tribunale distrettuale Maloja
CHF 1'500.00

Totale
CHF 4'314.00

vanno a carico di X.___. X.___ deve pertanto versare al Tribunale
distrettuale Maloja entro 30 giorni dalla ricezione della presente ordi-
nanza, dopo deduzione del deposito di CHF 1'350.-, l'importo di CHF
2'964.-.

4.
(Indicazione dei mezzi di ricorso)
5.
(Comunicazioni)"
I.
X.___ ha fatto interporre reclamo in data 20 marzo 2015 (act. A.1), for-
mulando i seguenti petiti:
"In via pregiudiziale:
1.
Accertare e dichiarare la regolare e nei termini proposizione dell'oppo-
sizione da parte del Dr. Avv. X.___;

2.
Riformare integralmente la Ordinanza del Tribunale distrettuale di Ma-
loja oggetto del presente reclamo, anche in punto di condanna dell'im-
putato alle spese;

Nel merito:
3.
Assolvere l'imputato per le ragioni in fatto e diritto esposte nel presente
Reclamo nonché nella Opposizione dal medesimo presentata, che si
allega al presente atto.

4.
Con vittoria delle spese di lite."
J.
Con decreto del 26 marzo 2015 (act. D.1) il presidente della Seconda Ca-
mera penale ha invitato la Procura pubblica e il Tribunale distrettuale Maloja a
presentare osservazioni. Il 1° aprile 2015 la prima ha rinunciato per scritto a una
presa di posizione (act. A.2), mentre il secondo si è limitato a trasmettere gli atti
come richiesto (act. D.2), senza formulare osservazioni.
K.
Il 1° aprile 2014 [recte: verosimilmente il 1° aprile 2015] il reclamante ha
fatto trasmettere tre plichi identici con fotocopie di vari atti, i quali figuravano già
agli atti (vedi mappetta blu, act. D.4).
L.
Con lettera dell'8 aprile 2015 il presidente della Seconda Camera penale ha
trasmesso lo scritto della Procura pubblica del 1° aprile 2015, segnalando che non
sarebbe previsto un ulteriore scambio di scritti (act. D.3).
M.
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini
del giudizio - nelle considerazioni di merito che seguono.
pagina 5 — 15

II. Considerandi
1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) contro i de-
creti, le ordinanze e gli atti procedurali dei tribunali di primo grado può essere in-
terposto reclamo alla giurisdizione di reclamo. Il reclamo va presentato e motivato
per scritto entro dieci giorni direttamente alla giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv.
1 CPP). Nel Cantone dei Grigioni i tribunali distrettuali sono i tribunali penali di
primo grado e per trattare i reclami è competente la Seconda Camera penale del
Tribunale cantonale dei Grigioni (artt. 19 e 22 della Legge d'applicazione del Codi-
ce di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC
350.100] in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tri-
bunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]).
Il reclamo di X.___ è stato formulato il 20 marzo 2015, consegnato alle Poste
italiane lo stesso giorno e alla Posta svizzera il 24 marzo 2015, poi recapitato al
Tribunale cantonale il 25 marzo 2015. Esso è diretto contro l'ordinanza del Tribu-
nale distrettuale Maloja del 3 marzo 2015, comunicata per scritto il 9 marzo 2015 e
recapitata al reclamante il 17 marzo 2015 (vedi l'act. TDM.16 con l'avviso di rice-
vimento firmato e l'estratto Track&Trace della Posta svizzera per la spedizione in
domanda). Il termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP è dunque chiaramente
rispettato. Il reclamo è debitamente motivato, cosicché di principio può essere di-
chiarato ricevibile in ordine (vedi però le considerazioni giuridiche seguenti, soprat-
tutto il consid. 5).
2.
Innanzitutto pare imporsi una spiegazione in merito all'oggetto del reclamo.
La Seconda Camera penale costata che nella fattispecie il Tribunale distrettuale
Maloja ha emesso un'ordinanza, con la quale non è entrata nel merito dell'opposi-
zione di X.___. Atto impugnato può dunque essere soltanto ed esclusivamente
detta ordinanza di non entrata nel merito, e non anche il decreto d'accusa della
Procura pubblica. Conseguentemente, nella misura in cui dovesse essere confer-
mata tale decisione, non si imporrebbe di esaminare la causa nel merito. In caso
contrario, in una costellazione come la presente converrebbe decisamente rinviare
la causa al tribunale di primo grado per il proseguimento della procedura, anziché
fare uso del potere riformatore e prendere una nuova decisione (vedi fra altri MAU-
RO MINI, in Commentario al Codice svizzero di procedura penale, Zurigo/San Gallo
2010 [in seguito: Commentario CPP], n. 3 ad art. 397 CPP).
pagina 6 — 15

3.
Ai termini dell'art. 389 CPP la procedura di ricorso si basa sulle prove as-
sunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di
primo grado (cpv. 1). Vige dunque il principio della mediatezza, la scelta legislativa
essendo basata sui principi di celerità (art. 5 CPP) e di efficienza. Le assunzioni di
prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: sono sta-
te violate norme in materia di prova, sono state incomplete o se i relativi atti ap-
paiano inattendibili (art. 389 cpv. 2 CPP). D'ufficio o a istanza di parte, la giurisdi-
zione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (cpv. 3), partendo dal
principio della verità materiale di cui all'art. 6 CPP e limitando così il principio della
mediatezza, lasciando un'ampia discrezione alla giurisdizione di reclamo compe-
tente (MAURO MINI, op. cit., n. 3 segg. ad art. 389 CPP).
Nella fattispecie i documenti inoltrati con il reclamo sono tutti contenuti già nel fa-
scicolo di prima istanza. Non si pongono dunque problemi nel senso descritto in
merito al diritto sulle prove. I documenti trasmessi possono essere ammessi.
4.
Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e
la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Con questo il reclamo costituisce un mezzo
di ricorso di ampia portata (benché sussidiario rispetto all'appello) e ordinario, in
quanto la giurisdizione di reclamo dispone di pieno potere cognitivo, potendo
esaminare liberamente il fatto e il diritto. È inoltre un mezzo di ricorso con effetto
devolutivo completo che permette in principio di invocare tutti i vizi della decisione
impugnata. Contrariamente all'appello (art. 402 CPP), esso non ha effetto sospen-
sivo se non nei limiti dell'art. 387 CPP, ovvero unicamente su ordine di chi dirige il
procedimento. Nell'esame libero del diritto, la giurisdizione di reclamo può rivedere
la decisione impugnata con riferimento al diritto federale, fra cui segnatamente la
Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS
741.01) e il CPP stesso, al diritto cantonale e al diritto convenzionale, fra cui la
CEDU e il Patto ONU II (vedi per il tutto ad esempio MAURO MINI, op. cit., n. 32
segg. ad art. 393 CPP). Infine per ciò che attiene il diniego di giustizia, esso è sta-
to definito già nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001 (FF 2001 3764 segg.,
pag. 3890) quale "passività di un'autorità, nel senso che l'autorità in questione si
astiene tacitamente o rifiuta espressamente di pronunciare una decisione entro un
congruo termine. Tuttavia, se ciò risulta da una decisione formale, non vi è dene-
pagina 7 — 15

gata o ritardata giustizia" nel senso inteso, bensì una decisione ordinariamente
impugnabile.
Dapprima si costata che il reclamante biasima un diniego di giustizia, riconoscen-
done un tale nel fatto che il Tribunale distrettuale Maloja ha deciso di non entrare
nel merito della sua opposizione per tardività di quest'ultima. Nella misura in cui il
reclamante intende il mero fatto di non essere entrati nel merito, è palese che non
si possa parlare di denegata o ritardata giustizia ai sensi descritti pocanzi, bensì
che si tratti di un normale caso di una decisione formale, la quale è soggetta al
diritto di ricorso mediante reclamo, con piena cognizione della giurisdizione supe-
riore. In tale misura il reclamo non è ammissibile. Come sarà dimostrato nel segui-
to, la censura di diniego di giustizia è però infondata pure nella misura in cui il re-
clamante ritiene che la decisione impugnata sia affetta da formalismo eccessivo.
5.
La procedura del decreto d'accusa è disciplinata dagli artt. 352 segg. CPP.
Per quanto non regolato in modo esplicito dalle norme relative alle procedure spe-
ciali, si applicano le regole generali del CPP (PAOLO BERNASCONI, in Commentario
CPP, n. 5 delle premesse agli artt. 352-378 CPP).
5.1.
Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i
fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il
pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora ritenga sufficiente una del-
le seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 ali-
quote giornaliere (lett. b), un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore (lett.
c) o una pena detentiva non superiore a sei mesi (lett. d). L'imputato può impugna-
re un decreto d'accusa entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico mini-
stero (art. 354 cpv. 1 lett. a CPP), senza [sic!] dover motivare l'opposizione (art.
354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sen-
tenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Se invece è fatta opposizione, il
pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione
medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). L'art. 355 cpv. 3 CPP, poi, delinea il seguito della
procedura, ordinando che, una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide
se: confermare il decreto d'accusa (lett. a), abbandonare il procedimento (lett. b),
emettere un nuovo decreto d'accusa (lett. c) oppure promuovere l'accusa presso il
tribunale di primo grado (lett. d). Se decide di confermare il decreto d'accusa (art.
355 cpv. 3 lett. a CPP), il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tri-
bunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il
decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribu-
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nale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione
(art. 356 cpv. 2 CPP). Ciò dev'essere fatto d'ufficio, trattandosi di presupposti pro-
cessuali. Se l'opposizione è nulla, per esempio per tardività, il tribunale di primo
grado non entra nel merito e si rimane al decreto d'accusa (vedi PAOLO BERNA-
SCONI, op. cit., n. 2 e 4 ad art. 356 CPP). La tempestività non è disciplinata da
questo capitolo di legge, perciò a tale proposito ci si deve rifare alle disposizioni
generali del Codice. Intanto per le regole in merito alla notificazione da parte di
un'autorità penale sia rinviato alle esaurienti e ineccepibili delucidazioni del Tribu-
nale distrettuale Maloja in base all'art. 82 cpv. 4 CPP.
5.2.
Giusta l'art. 354 CPP, come si è visto, il termine per sollevare opposizione
contro un decreto d'accusa è di dieci giorni. Le disposizioni generali contengono
una sezione apposita sui termini e le date d'udienza (artt. 89 segg. CPP). Innanzi-
tutto si ricorda che i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP) e che nel
procedimento penale non vi sono ferie giudiziarie (art. 89 cpv. 2 CPP), cioè i ter-
mini non sono sospesi in determinati periodi dell'anno come lo è invece il caso in
alcune procedure civili. In seguito è stabilito e si tratta di un principio generale di
diritto che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificar-
si di un evento decorrono dal giorno successivo (art. 90 cpv. 1 CPP) e che se l'ul-
timo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo
dal diritto federale o cantonale del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo patrocinatore, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 90 cpv. 2
CPP). Poi il Codice giunge alla domanda di particolare interesse nell'occorrenza,
ovvero quella dell'osservanza dei termini. L'art. 91 cpv. 1 CPP menziona il princi-
pio generale e lo si menziona con particolare enfasi già fin d'ora secondo il
quale il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità
competente al più tardi l'ultimo giorno. Il cpv. 2 di detto articolo dispone che le
istanze o memorie (intese sono ovviamente quelle scritte) devono essere conse-
gnate al più tardi l'ultimo giorno del termine: o direttamente presso l'autorità pena-
le, o all'indirizzo di questa, presso la Posta svizzera, una rappresentanza diploma-
tica o consolare svizzera.
5.2.1. Intanto va mantenuto comunque che il tenore letterale della disposizione in
questione è univoco e chiaro. Non si tratta quindi di un problema interpretativo,
bensì al massimo di una questione di conformità con il diritto gerarchicamente su-
periore, ossia quello costituzionale e internazionale. Il reclamante dubita difatti la
legittimità e la conformità di quest'ultima disposizione in merito al diritto conven-
pagina 9 — 15

zionale, innanzitutto alla CEDU. Nel seguito vanno perciò esaminate le sue censu-
re, alla luce di quanto esposto.
5.2.2. Dalla storia legislativa si evince subito che l'art. 91 cpv. 2 CPP non è né una
novella né una disposizione unica al diritto processuale penale. Una delle prime
leggi a contenere espressamente una simile norma fu ad esempio già l'antica
Legge federale del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria federale (Orga-
nizzazione giudiziaria, OG; già 173.110), ormai abrogata, all'art. 41 cpv. 3 OG (FF
1893 I 1107 segg., disponibile online solo in lingua tedesca e francese). Secondo
il Messaggio del Consiglio federale al Parlamento (FF 1892 II 273 segg, pag. 297,
disponibile online solo in lingua tedesca e francese), con la sua introduzione si
seguì i principi sviluppati in base alla prima giurisprudenza del Tribunale federale
sulla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS
281.1), allora contenente una disposizione analoga (art. 32 vLEF; FF 1889 II 445
segg., pag. 452), ormai sostituita dall'art. 143 cpv. 1 del Codice di diritto proces-
suale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS
272) oggi in vigore. L'art. 41 cpv. 3 vOG fu in seguito ripreso dall'art. 32 cpv. 3
vOG nella nuova versione del 16 dicembre 1943 (FF 1944 1 segg., disponibile
online solo in lingua tedesca e francese). Quest'ultima norma fu modificata il 4 ot-
tobre 1991 (RU 1992 I 288 segg., disponibile in forma cartacea solo in lingua te-
desca) in modo tale da permettere anche l'inoltro a una rappresentanza diplomati-
ca o consolare svizzera (vedi il Messaggio del Consiglio federale del 18 marzo
1991, disponibile online in italiano in FF 1991 II 413 segg., innanzitutto pagg. 461
e 510 seg.). La soluzione risultante fu poi ripresa alla lettera dall'art. 48 cpv. 1 del-
la Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), ancora
oggi in vigore, la quale ha sostituito la vecchia OG.
Alla base di tale sviluppo vi era verosimilmente la sentenza principale DTF 97 I 6
del 19 febbraio 1971 che ha introdotto la regola secondo la quale anche laddove
non sia espressamente menzionata la Posta svizzera, qualora nella legislazione si
parli di Posta, sarebbe intesa sempre ed esclusivamente la Posta svizzera. L'ar-
gomento è essenzialmente che di principio un atto scritto va consegnato diretta-
mente all'autorità ad quem. Tuttavia si concederebbe la possibilità di ottemperare
ai presupposti di tempestività anche mediante consegna ai servizi postali, obbli-
gando così i tribunali a tollerare un breve periodo d'insicurezza circa la tempestivi-
tà di una memoria scritta. Per evitare che l'insicurezza perduri troppo tempo però
ciò è ammesso soltanto se si tratta dei servizi postali domestici, cioè della Posta
svizzera (vedi consid. 5.2.3. infra; cfr. KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in Basler
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Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, n. 10 ad art. 48
LTF).
Riassumendo, quindi, l'art. 91 cpv. 2 CPP va visto assieme all'art. 143 cpv. 1 CPC
e in particolare all'art. 48 cpv. 1 LTF che sono di contenuto quasi identico e la giu-
risprudenza li tratta allo stesso modo. Tutte e tre le disposizioni si basano origina-
riamente su un testo legale in vigore da oltre un secolo e sono state promulgate
dal Parlamento nella loro versione attuale dopo la ratifica della CEDU da parte
della Svizzera e la conseguente entrata in vigore il 28 novembre 1974. La loro
adozione e applicazione per quanto sia possibile costatare - non hanno finora
mai dato da discutere in merito alla conformità con la CEDU o altre fonti di diritto
gerarchicamente superiori. In altre parole, non è mai stato accennato un possibile
conflitto con il diritto internazionale.
5.2.3. Nella dottrina è stato ritenuto inoltre che l'art. 91 cpv. 2 CPP faccia riferi-
mento esclusivamente ai servizi prestati dalla La Posta Svizzera SA, società ano-
nima in piena proprietà statale, ai sensi della Legge federale sull'organizzazione
della Posta svizzera del 17 dicembre 2010 (Legge sull'organizzazione della Posta,
LOP; RS 783.1) che la governa (vedi ad esempio CHRISTOF RIEDO, in Basler
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 20
ad art. 91 CPP; cfr. anche KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, op. cit., n. 10 ad art.
48 LTF), e che la consegna a un'altra società o impresa privata non sarebbe suffi-
ciente ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP (cfr. DANIEL STOLL, in Commentaire romand
du Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 12 ad art. 91 CPP; l'unica
eccezione vale per il Principato del Liechtenstein, a causa della cooperazione mol-
to stretta fra La Posta Svizzera SA e la Liechtensteinische Post AG). Ciò vale tan-
to più se si tratta di servizi postali esteri, il legislatore avendo voluto espressamen-
te limitare la possibilità d'inoltro tempestivo alternativa alla consegna diretta all'au-
torità ai meri servizi postali domestici, cioè a punto a quelli della Posta svizzera. È
pur chiaro in questo senso che una persona residente in un altro paese non possa
avere accesso diretto ai servizi della Posta svizzera, quest'ultima avendo soltanto
degli uffici postali in Svizzera. Tuttavia ciò non nuoce per nulla al ricorrente estero,
poiché da un lato il termine comincia a decorrere solo l'indomani dopo la presa in
consegna, indipendentemente da dove ciò avvenga (anche all'estero), cosicché ha
anche lui i pieni 10 giorni per inoltrare un'opposizione non necessariamente moti-
vata, e d'altro lato ha la possibilità della consegna a una rappresentanza diploma-
tica o consolare svizzera che, come dichiara apertamente il reclamante stesso,
nella fattispecie per lui è facilmente raggiungibile. La parità di trattamento è dun-
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que interamente rispettata. Già per questo motivo l'argomento del reclamante fa
naufragio.
5.2.4. La giurisprudenza ha avuto più occasioni di esprimersi sull'art. 91 cpv. 2
CPP e le disposizioni analoghe antecedenti (vedi i riferimenti in CHRISTOF RIEDO,
op. cit., n. 21 segg. ad art. 91 CPP). Una delle prime decisioni in italiano, basata
ancora sulla vecchia OG, è la DTF 100 IV 271 del 4 dicembre 1974, cioè emanata
poco dopo l'entrata in vigore della CEDU. In questa sentenza il Tribunale federale
ha dichiarato tardiva una motivazione di un ricorso in materia penale spedita alle
Poste italiane il 19 novembre 1974, ma pervenuta alla Posta svizzera solo il 22
novembre 1974, cioè quando il termine prescritto era già scaduto. Già nel 1974 la
massima Corte elvetica ha dunque applicato alla lettera la regola qui controversa.
Più di recente, nella sentenza 6B_521/2013 del 1° luglio 2013 il Tribunale federale
ha costatato che anche la consegna alla Posta tedesca (e un invio per fax della
stessa memoria scritta) l'ultimo giorno del termine non sarebbe sufficiente per
adempiere il presupposto di tempestività ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LTF che, come
si è visto, è essenzialmente identico all'art. 91 cpv. 2 CPP (vedi anche la sentenza
1B_537/2011 del 16 novembre 2011 consid. 2 che lo conferma esplicitamente),
poiché la lettera non potrebbe essere consegnata alla Posta svizzera entro lo
stesso giorno. Ha ritenuto piuttosto che secondo la legislazione svizzera la memo-
ria scritta deve essere consegnata alla Posta svizzera entro l'ultimo giorno del
termine. Con la sentenza 6B_276/2013 del 30 luglio 2013, al consid. 1.5, il Tribu-
nale federale ha espressamente confermato tale prassi anche per ciò che attiene
al CPP.
5.3.
Riassumendo quanto esposto, si costata dunque che la prassi e la dottrina
sono molto chiare nel affermare che la consegna a un servizio postale estero non
siano sufficienti per l'osservanza dei termini ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP. Tor-
nando al caso di specie e alla sussunzione giuridica di quanto accaduto, per prima
cosa è preso atto che il reclamante stesso concede di aver preso conoscenza del
decreto d'accusa in data 20 novembre 2013. Ciò è del resto anche comprovato
dagli atti (per i riferimenti a documenti concreti vedi la fattispecie presentata so-
pra). Inoltre è incontestato che l'opposizione stessa è datata 28 novembre 2013 e
che la rispettiva busta porta il timbro postale del 29 novembre 2013, corrisponden-
te cioè alla data di accettazione delle Poste italiane (no. di spedizione N.2___,
vedi act. TDM.04). Da quanto si può dedurre dall'estratto Track&Trace della Posta
svizzera, l'opposizione è stata recapitata presso il centro lettere a Zurigo il primo
ufficio postale della Posta svizzera venuto in contatto con la lettera in questione -
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in data 3 dicembre 2013. Di conseguenza il termine non è stato rispettato e l'op-
posizione risulta tardiva.
5.4.
Poco importano le altre censure avanzate dal reclamante riguardo alla tem-
pestività in questa sede. Si costata che come afferma a ragione il reclamante -
nel decreto d'accusa del 13 novembre 2013 (act. PP.1.3) non figura un'indicazione
concreta delle modalità legali d'invio o del computo e l'osservazione del termine
per l'opposizione di dieci giorni. È vero anche che sarebbe forse auspicabile che,
per evitare discussioni, procedure e quindi spese inutili, la Procura pubblica indichi
espressamente il contenuto dell'art. 91 cpv. 2 CPP nei suoi decreti d'accusa, anzi-
ché limitarsi a indicare la possibilità di interporre per scritto entro 10 giorni opposi-
zione giusta l'art. 354 CPP. Sia rammentato però pure che il Tribunale federale ha
già avuto l'occasione di trattare una biasima simile da parte di ricorrenti tedeschi
che hanno fatto valere di essere stati indotti in errore. Nella sentenza
2C_754/2008 del 23 dicembre 2008, consid. 2.2 segg., ha statuito che la regola di
cui all'art. 48 cpv. 1 LTF vada applicata rigorosamente, che non rappresenti un
formalismo eccessivo e che non sia contraria al diritto internazionale. Inoltre ha
considerato che da un'avvocata tedesca che intende ricorrere in Svizzera ci si
possa aspettare che consulti adeguatamente la legislazione procedurale apposita,
in particolare la LTF. Con sentenza 4A_305/2010 dell'11 ottobre 2010 ha giudicato
che un'espressa indicazione delle modalità descritte in detta norma non sia impe-
rativa ai sensi della LTF - neanche nel caso di persone senza conoscenze giuridi-
che e che in caso della sua omissione, un ricorrente non potrebbe presumere di
buona fede che per osservare il termine di ricorso sia sufficiente la consegna alla
Posta tedesca. Tale sentenza in materia civile fu confermata anche in campo pe-
nale con la sentenza 1B_116/2012 del 22 marzo 2012, considerando addirittura
manifesta l'inammissibilità del ricorso. È vero che è stato deciso in materia di assi-
curazioni sociali, in applicazione della Legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), che l'amministrazione debba segna-
lare in modo completo e preciso le modalità d'inoltro ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 PA,
corrispondente all'art. 48 cpv. 1 LTF, a persone domiciliate all'estero che non sono
patrocinate da un avvocato in Svizzera (DTF 125 V 65 consid. 4 e la sentenza
1B_190/2012 del 3 luglio 2012 consid. 3). Tuttavia d'un canto ciò concerne solo
l'amministrazione pubblica e non i tribunali, e d'altro canto la giurisprudenza citata
prima in materia penale e civile sotto l'egida del CPP e della LTF è chiara e univo-
ca e non permette un'interpretazione così estensiva anche in campo penale o altre
materie (questa conclusione è condivisa anche dalla dottrina, vedi in questo senso
KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, op. cit., n. 10 ad art. 48 LTF). Nel caso di specie
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inoltre il reclamante è avvocato e addirittura Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di O.2___. La sua patrocinatrice è una sua collega di studio e
porta il titolo di professoressa, oltre che dottoressa. Da loro, entrambi cittadini ita-
liani, può essere atteso che consultino le fonti principali di diritto processuale pe-
nale, perlomeno il CPP quale legge base, disponibile gratuitamente in italiano an-
che online, cioè comodamente accessibile da ovunque senza alcuna spesa. Di
conseguenza, per ciò che attiene all'indicazione dei rimedi legali apposta sul de-
creto d'accusa del 13 novembre 2013, essa deve essere reputata sufficiente ai
sensi della legge e secondo la buona fede al reclamante avvocato di professione
non doveva essere né menzionata esplicitamente né tantomeno spiegata una
norma così chiara come l'art. 91 cpv. 2 CPP.
6.
In conclusione il Tribunale distrettuale Maloja ha dunque deciso a ragione di
non entrare nel merito dell'opposizione perché tardiva e ha correttamente accolla-
to le spese di procedura interamente all'opponente.
7.
Ne segue pure che nella presente procedura di reclamo si debba inevita-
bilmente giungere alla reiezione integrale del reclamo. Non si impone quindi di
esaminare le censure nel merito. Conseguentemente le spese procedurali devono
andare a carico del reclamante quale parte soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Esse sono fissate d'ufficio a CHF 1'500.00.
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III. La Seconda Camera penale ordina:
1.
Il reclamo è respinto, nella misura in cui è ammissibile.
2.
Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'500.00 vanno a carico di
X.___.
3.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai
sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'am-
missibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno
stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
4.
Comunicazione a:


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