Das Obergericht des Kantons Zürich hat am 12. Januar 2018 entschieden, dass der Antragsgegner A. aufgrund mehrfacher Drohungen im schuldunfähigen Zustand eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB angeordnet wird. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Antragsgegner auferlegt, jedoch aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse und seines gesundheitlichen Zustandes erlassen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf insgesamt CHF 8'500.00. Die Partei, die verloren hat, ist männlich.
Urteilsdetails des Kantongerichts SK2-11-33
Kanton: | GR |
Fallnummer: | SK2-11-33 |
Instanz: | Kantonsgericht Graubünden |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.11.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | ricusazione (59 cpv. 1 lett. b CPP) |
Schlagwörter : | Tribunale; Vicepresidente; Moesa; Stefano; Istanza; Paola; Müller-Storni; Allora; Commissione; Presidente; Delcò; Imputato; Grigioni; Camera; Istante; Accusa; Nella; Legge; Ordinanza; Mubarak; Gheddafi; Autorità; Giusta; Roveredo; Procura; Ambito; Visto; Ultima; Codice; Tenor |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Entscheid des Kantongerichts SK2-11-33
Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni
_____
Rif.:
Coira, 21 novembre 2011
Comunicata per iscritto il:
SK2 11 33
22 novembre 2011
Ordinanza
II. Camera penale
Presidenza
Bochsler
Giudici
Hubert e Schlenker
Attuario
Rogantini
di A., istante,
contro
lic. iur. Stefano D e l c ò , Presidente, c/o Tribunale distrettuale Moesa, Cima Piaz-
za, 6535 Roveredo, opponente all'istanza, e lic. iur. Paola M ü l l e r - S t o r n i , Vi-
cepresidente, c/o Tribunale distrettuale Moesa, Cima Piazza, 6535 Roveredo, op-
ponente all'istanza,
concernente ricusazione (59 cpv. 1 lett. b CPP),
è risultato:
I. Fattispecie
A.
Il 21 marzo 2011 la Procura pubblica dei Grigioni emise un decreto
d’accusa contro A., dichiarandolo colpevole di usurpazione di diritti giusta l’art. 36i
LPol e danneggiamento di lieve entità giusta l’art. 144 cpv. 1 CP in unione con
l’art. 172ter CP, sanzionandolo con una multa di CHF 300.e addebitandogli le
spese procedurali.
B.
A. fece opposizione contro tale decreto d’accusa in data 4 aprile 2011, so-
stenendo di non aver commesso nessun reato, bensì di essersi comportato in mo-
do del tutto lecito, considerato che il terreno dal quale avrebbe asportato della ter-
ra apparterrebbe alla sua proprietà.
C.
Considerata l’opposizione, la Procura pubblica trasmise l’atto d’accusa al
Tribunale distrettuale Moesa con scritto del 27 aprile 2011, comunicato il 3 maggio
2011, per lo svolgimento della procedura dibattimentale, confermando così il de-
creto d’accusa del 21 marzo 2011.
D.
Con ordinanza del 5 agosto 2011, recapitata allo sportello il 16 agosto
2011, la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa assegnò alle parti un
termine di 30 giorni per presentare e motivare eventuali richieste probatorie.
E.
In agosto 2011 A. ha presentato uno scritto contenente sostanzialmente
un’istanza di ricusazione nei confronti della Vicepresidente Paola Müller-Storni e
del Presidente Stefano Delcò, nel quale paragona gli stessi con degli sgherri di
Mubarak e Gheddafi e altri despoti, chiamando inoltre la Vicepresidente espres-
samente una despota, e ritiene che essi avrebbero calpestato i suoi diritti
nell’ambito di procedure precedenti. Pretende essenzialmente di essere giudicato
da un tribunale indipendente, imparziale e conforme allo stato di diritto Svizzero.
La data precisa dell’istanza è sconosciuta, ma lo scritto è pervenuto al Tribunale
distrettuale Moesa il 6 settembre 2011.
F.
Il 22 settembre 2011 la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa ha
trasmesso lo scritto di A. alla II. Camera penale del Tribunale cantonale quale giu-
risdizione di reclamo in applicazione dell’art. 59 cpv. 1 lett. b CPP, reputandolo
quale istanza di ricusazione. Nella lettera accompagnatoria ha indicato che en-
trambi i giudici sia lei quale Vicepresidente che Stefano Delcò quale Presidente
contesterebbero integralmente i presunti motivi di ricusazione invocati
dall’imputato.
pagina 2 — 8
In una lettera di stessa data il Presidente Stefano Delcò aveva anche lui contesta-
to integralmente i contenuti dello scritto di A., ricordando che nel contesto del di-
battimento penale (inc. n. pen.06.02, Proc. VV.2001.641) celebrato nel novembre
2002 dinanzi all’allora Commissione del Tribunale distrettuale Moesa presieduta
dalla Vicepresidente Paola Müller-Storni a cui si riferirebbe l’imputato, questi a-
vrebbe postulato ed ottenuto la ricusa di Stefano Delcò. In effetti, verosimilmente
negli anni 1995-1997 quale legale egli avrebbe patrocinato una società (ex datrice
di lavoro dell’imputato) in una vertenza extragiudiziaria, in cui la controparte era
l’imputato. Visto il tempo trascorso ci si potrebbe chiedere se tale circostanza pos-
sa ancora rappresentare un valido motivo di ricusazione ex art. 56 CPP, per cui ha
invitato la Vicepresidente ad esaminare la questione e, se del caso, di sottoporla
all’autorità competente.
G.
Con ordinanza del 28 settembre 2011 il presidente della II. Camera penale
ha intimato l’istanza di ricusazione ai due giudici, invitandoli a presentare osserva-
zioni conformemente all’art. 58 cpv. 2 CPP. Ha inoltre precisato che, ritenuta la
dottrina in materia, si tratterebbe di un obbligo e che andrebbe presa posizione in
concreto e singolarmente quanto ai motivi di ricusazione avanzati.
H.
La Vicepresidente Paola Müller-Storni fa valere nelle sue osservazioni dap-
prima che al momento del processo nel 2003 a cui si riferirebbe l’imputato, essa
avrebbe seduto in tribunale da una decina d’anni, per cui avrebbe conosciuto esat-
tamente i limiti dell’operato di giudice e prima ancora di cittadina di una società
democratica. Precisa inoltre che l’allora Commissione del Tribunale distrettuale
Moesa da lei presieduta si sarebbe trovata confrontata con un accusato molto
arrogante e strafottente che insultava gli altri protagonisti e che metteva in dubbio
tutto. Quando sarebbe stata concessa l’ultima parola all’imputato, essa si sarebbe
vista costretta ad invitarlo a lasciare l’aula per il suo comportamento maleducato
e privo di rispetto. Essa non avrebbe invece mai calpestato i diritto del cittadino
A.. La citazione che costui le avrebbe messo in bocca sarebbe inverosimile. Infine
non reputa possano sussistere i dubbi sollevati dall’imputato quanto
all’ottemperamento con rigore ai suoi compiti civili e nella carica quale giudice in
seno al Tribunale distrettuale Moesa.
I.
Nelle sue osservazioni il Presidente Stefano Delcò premette innanzitutto
che non sarebbe prevista la sua partecipazione al procedimento in questione. In
tal senso avrebbe presentato le sue osservazioni a titolo preventivo, qualora
l’istanza di ricusazione nei confronti della Vicepresidente dovesse essere accolta.
Nel merito Stefano Delcò contesta di essere paragonabile agli sbirri tipo Mubarak,
pagina 3 — 8
Gheddafi e altri despoti, e pure di avere interessi politici o personali nell’esercizio
delle sue funzioni di giudice. Contesta infine anche tutte le altre accuse e insinua-
zioni, chiedendo così la reiezione dell’istanza di ricusazione nei suoi confronti, nel-
la misura in cui la stessa sia ricevibile.
J.
Le osservazioni di Stefano Delcò e quelle di Paola Müller-Storni sono state
trasmesse a A. per conoscenza in data 6 ottobre 2011, chiudendo così lo scambio
di scritti.
II. Considerandi
1.
1.1
Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lettere a o f oppure
se una persona che opera in seno a un tribunale di primo grado si oppone alla
domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lettere b-e
CPP, spetta alla giurisdizione di reclamo di decidere senza ulteriore procedura
probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP [RS 312.0]). Nel Cantone
dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la II. Camera penale del Tribunale canto-
nale (art. 22 della Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100] in unione con l’art. 10 cpv. 1
dell’Ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010
[OOTC; CSC 173.100]). Di conseguenza la decisione sulla domanda di ricusazio-
ne di A. compete alla II. Camera penale del Tribunale cantonale.
1.2
La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in
seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi
dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione (art.
58 cpv. 1 CPP). Tenor la giurisprudenza del Tribunale federale che resta appli-
cabile anche sotto il nuovo CPP (vedi Mauro Mini, Codice svizzero di procedura
penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 4 ad art. 58 CPP) in
virtù della buona fede si esige che il motivo sia fatto valere prima del prossimo atto
procedurale (vedi riferimenti a varie DTF nell’opera citata pocanzi, specie DTF 124
I 121 consid. 2).
Nella fattispecie l’ordinanza della Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa
con la quale essa assegnò alle parti un termine di 30 giorni per presentare e moti-
vare eventuali richieste probatorie data del 5 agosto 2011 ed è stata recapitata
allo sportello il 16 agosto 2011. La domanda di ricusazione di A. è contenuta in
uno scritto del agosto 2011 pervenuto allo stesso tribunale il 6 settembre 2011,
pagina 4 — 8
cioè prima dello scadere del termine per presentare richieste probatorie. La do-
manda di ricusazione nei confronti di Paola Müller-Storni può dunque essere rite-
nuta tempestiva.
1.3
Giusta l’art. 8 cpv. 1 della Legge del 19 ottobre 2006 sulle lingue del Canto-
ne dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100) nelle loro memorie e istanze destinate ai
tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scel-
ta. La domanda di ricusazione di A. è quindi ammissibile in lingua tedesca. Giusta
il cpv. 2 di detta norma la lingua della procedura (e quindi della decisione) si con-
forma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata. Analogamen-
te, se non si tratta di un’impugnazione di una decisione di primo grado, ma vi è un
procedimento principale in corso nell’ambito del quale una parte propone una do-
manda di ricusazione, pare coerente e ragionevole che anche per la decisione
sulla domanda di ricusazione ci si rifaccia alla lingua ufficiale usata nel procedi-
mento principale, perciò la presente procedura è da condurre e la sentenza è da
redigere in italiano.
2.
Sotto l’aspetto del merito l’istante che chiede la ricusazione di due giudici
deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la sua domanda (art. 58 cpv. 1 CPP).
2.1
Tenendo conto della motivazione della domanda di A., dei motivi di ricusa-
zione elencati all’art. 56 CPP nel presente caso vengono in considerazione uni-
camente quelli previsti alle lett. a e f. Ai sensi della lett. a chi opera in seno a
un’autorità penale si ricusa se ha un interesse personale nella causa. Giusta la
lett. f una tale persona deve ricusarsi se, per altri motivi che quelli elencati nelle
lett. a-e, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte
o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
2.2
L’istante sostiene che la Vicepresidente Paola Müller-Storni sia prevenuta
perché sarebbe stata coinvolta in un procedimento penale precedente condotto
contro di lui. Cita poi una frase che la Vicepresidente avrebbe espresso in
quell’occasione in sala d’udienza davanti al pubblico e sostiene inoltre che i suoi
diritti sarebbero stati calpestati durante l’udienza in questione, menzionando la
non ammissione di testimoni a suo favore e altro.
2.2.1 Nel caso al quale si riferisce A. si tratta di un procedimento penale nei suoi
confronti celebrato dinanzi all’allora Commissione del Tribunale distrettuale Moesa
nel 2002. La decisione del tribunale di primo grado del 5 novembre 2002, comuni-
cata il 28 maggio 2003, fu impugnata dinanzi all’allora Commissione del Tribunale
cantonale dei Grigioni. Quest’ultima emanò la sua sentenza in data 17 settembre
pagina 5 — 8
2003 (rif. SB 03 33). Come si può desumere dai considerandi di detta sentenza
(vedi consid. 4.b pag. 12), A. fece valere già allora nel suo appello che la Vicepre-
sidente del Tribunale distrettuale Moesa Paola Müller-Storni, che presiedeva il
caso, sarebbe stata prevenuta durante il dibattimento nel procedimento di primo
grado e che non avrebbe dimostrato il dovuto rispetto nei suoi confronti. A tale
merito l’allora Commissione del Tribunale cantonale ritenne che detta obiezione
non trovi nessun fondamento nella documentazione agli atti. In particolar modo
non si potrebbe qualificare come manifestazione di mancanza di rispetto il sempli-
ce fatto che la Vicepresidente gli abbia ordinato di uscire dalla sala causa il suo
comportamento inappropriato e disturbante basandosi sull’art. 108 cpv. 2 della
vecchia Legge del 8 giugno 1958 sulla giustizia penale (LGP; già CSC 350.000,
abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011). Non vi sarebbe inoltre nessun motivo
che giustificherebbe anche solo di prendere in considerazione di far giudicare il
caso da un altro tribunale. Difatti non sarebbero riconoscibili né motivi di ricusa-
zione o di impedimento né altre irregolarità (consid. 4.b pagg. 12 seg.). Si può inol-
tre desumere dai considerandi di detta sentenza che tenor il certificato di buona
condotta della Polizia cantonale dei Grigioni del 18 marzo 2002 A. entra spesso in
conflitto con la popolazione e le autorità locali causa il suo carattere impulsivo,
intollerante ed arrogante, dato che insulta i suoi interlocutori ed è sempre convinto
di essere dalla parte della ragione (consid. 13.b pag. 35).
2.2.2 Avendo constatato che secondo quanto ritenuto inequivocabilmente
dall’allora Commissione del Tribunale cantonale la direzione del procedimento di
allora da parte della Vicepresidente non aveva lasciato riconoscere nessun motivo
di ricusazione, non è ravvisabile perché ora, quasi nove anni dopo, la direzione del
procedimento di allora condotta dalla Vicepresidente dovrebbe rappresentare un
motivo di ricusazione nell’attuale procedimento. Ciò ancor meno visto considerato
che A. nella sua domanda non avanza nessun fatto nuovo non già conosciuto
all’epoca. Nella misura in cui intende riconoscere tali nuovi fatti nella frase citata
che sostiene sarebbe stata espressa dalla Vicepresidente, gli va risposto che essa
contesta integralmente di aver pronunciato una simile frase e che nella documen-
tazione agli atti non figura nulla a tale proposito. Anche il solo fatto che allora egli
è stato condannato e che l’appello diretto contro la sentenza di condanna è stato
parzialmente accolto dall’allora Commissione del Tribunale cantonale non è suffi-
ciente per poter confermare il sussistere di una prevenzione ai sensi dell’art. 56
CPP in un procedimento penale diretto contro la stessa persona diversi anni dopo.
2.2.3 Per quanto concerne gli altri motivi avanzati dall’istante riguardo alla richie-
sta ricusazione questi sono o irrilevanti per la decisione sulla domanda o comple-
pagina 6 — 8
tamente inappropriati o entrambe le cose. Ciò riguarda in particolar modo le affer-
mazioni sull’allora Comandante di polizia, un funzionario del registro fondiario e la
Commissione notarile, ma anche la comparazione del Presidente e del Vicepresi-
dente del Tribunale distrettuale Moesa con sgherri di Mubarak e Gheddafi e altri
despoti. Non è per nulla ravvisabile in che maniera questi punti dovrebbero costi-
tuire un motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 56 CPP per i due membri del Tribu-
nale distrettuale Moesa nel procedimento penale contro l’istante.
2.3
Per questi motivi la domanda di ricusazione nei confronti della Vicepresi-
dente del Tribunale distrettuale Moesa va respinta. Siccome la Vicepresidente Pa-
ola Müller-Storni rimane competente e mantiene la direzione del procedimento in
causa (inc. n. 515.11.02), non si impone di esaminare la domanda di ricusazione
nei confronti del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, dato che egli non fa
parte del collegio giudicante, come già lui stesso ha indicato nelle sue osservazio-
ni del 5 ottobre 2011 al Tribunale cantonale. A parte questo, i punti avanzati dal
richiedente nei suoi confronti sarebbero comunque stati manifestamente insuffi-
cienti per confermare il sussistere di motivi di ricusa ai sensi dell’art. 56 CPP.
3.
La domanda di ricusazione dell’agosto 2011 va dunque respinta per le ra-
gioni evocate. Visto l’esito della presente procedura, le spese procedurali vanno
addossate al richiedente (art. 59 cpv. 4 CPP). Dato che si tratta di una decisione
della giurisdizione di gravame, le spese procedurali vanno fissate in analoga ap-
plicazione dell’art. 8 dell’Ordinanza del 14 dicembre 2011 sugli emolumenti in cau-
se penali (OECP; CSC 350.210). Tenor tale norma può essere riscosso un emo-
lumento compreso trai i CHF 1'000.e i CHF 5'000.-. Nella fattispecie un emolu-
mento di CHF 1'000.pare appropriato.
pagina 7 — 8
III. La II. Camera penale ordina:
1.
L’istanza è respinta.
2.
Le spese procedurali di CHF 1'000.vanno a carico dell’istante.
3.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai
sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da
inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg.
LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di
ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
4.
Comunicazione a:
pagina 8 — 8
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