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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils SK1-16-18: Kantonsgericht Graubünden

Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren vor dem Kantonsgericht von Graubünden, bei dem es um Sachbeschädigung und versuchten Betrug geht. Ein Mann namens X.___ wird beschuldigt, sein Fahrzeug angezündet zu haben. Es gibt verschiedene Zeugenaussagen und Beweise, die darauf hindeuten, dass er der Täter sein könnte. Die Anklage wurde von zwei Privatklägerinnen erhoben, von denen eine ihre Klage zurückzog. Es wird diskutiert, ob die Querelen der Privatklägerinnen rechtzeitig eingereicht wurden. Am Ende wird X.___ freigesprochen.

Urteilsdetails des Kantongerichts SK1-16-18

Kanton:GR
Fallnummer:SK1-16-18
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid SK1-16-18 vom 20.08.2018 (GR)
Datum:20.08.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di...
Schlagwörter : Tribunale; Imputato; Azione; Appello; Moesa; Procura; Accusa; Assicurazione; Grigioni; Camera; Prima; Polizia; Autore; Secondo; Cantone; Corte; Appellante; Udienza; Altro; Avente; Analisi; Basilea; Importo; Incendio; Accaduto; Istruzione; Istanza; Introduzione; Giusta; Accusato
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Praxis, ed., Art. 10 StPO, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts SK1-16-18

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

Sentenza del 20 agosto 2018
N. d'incarto
SK1 16 18
Istanza
Prima Camera penale
Composizione
Pritzi, presidente

Brunner e Schnyder
Rogantini, attuario
Parti
X.___,
appellante
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Ro-
veredo
contro
Y.1___
accusatrice privata e appellata

Y.2___
accusatrice privata e appellata

Procura pubblica dei Grigioni
Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata

Oggetto
danneggiamento e tentata truffa
Atto impugnato
sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 16.12.2015, comunica-
ta il 13.04.2016 (n. d'incarto 515-2015-34).
Comunicazione
30 settembre 2019


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Ritenuto in fatto:
A.
X.___, nato ___ 1970, è agricoltore in proprio e dipendente al 55% pres-
so A.___. È divorziato da B.___ e ha un figlio nato il 2 giugno 2001 in apprendi-
stato, per il quale non paga nessun contributo alimentare. Ha un debito di CHF
24'000.00 per un prestito concessogli da sua madre per l'acquisto di una nuova vet-
tura in seguito ai fatti qui in questione (vedi il contratto agli atti della Procura pubblica
dei Grigioni, proc. n. VV.2014.339, act. PP.6.6). Secondo l'attestato fiscale dell'Am-
ministrazione imposte del Cantone dei Grigioni del 15 dicembre 2015 (vedi il docu-
mento agli atti del Tribunale distrettuale Moesa, oggi Tribunale regionale Moesa, inc.
n. 515-15-34, act. TDM.11.4), ha una sostanza imponibile complessiva di CHF
194'300.00 e un reddito imponibile cantonale di CHF 50'200.00.
Secondo l'estratto del casellario giudiziario del 29 gennaio 2014 (act. PP.2.1), con
decreto d'accusa del Presidente del Circolo di Roveredo del 9 settembre 2004, co-
municato il 19 settembre 2004, X.___ fu ritenuto colpevole per dei delitti di cui
all'art. 19 n. 1 vLStup e l'impiego di una persona straniera senza permesso giusta
l'art. 23 cpv. 4 vLDDS, entrambi delitti commessi fra il 23 settembre 2003 e il 1° otto-
bre 2003. Fu condannato a 3 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale per un
periodo di prova di 2 anni, e a una multa di CHF 2'500.00. Secondo il più recente
estratto del casellario giudiziario del 16 dicembre 2015 (act. TDM.11.3), invece,
X.___ risulta incensurato.
B.
Il 5 gennaio 2009 X.___ acquistò in leasing un pick-up Isuzu D-Max 3.0
nuovo. Il finanziamento era garantito dall'allora C.___, oggi Y.1___. Nel contrat-
to leasing (act. PP.8.3 = act. PP.6.7) fu pattuito che il veicolo rimaneva in proprietà di
detta società quale datrice del leasing. La durata convenuta era di 5 anni, scadendo
quindi il 5 gennaio 2014, e le rate mensili ammontavano a CHF 520.05 l'una. Era
inoltre prevista una percorrenza annua massima di 15'000 km, con una penale di
CHF 0.30 per ogni chilometro supplementare.
C.
In data 24 gennaio 2013 X.___ si recò in O.1___ sul territorio del Comu-
ne di O.2___ attorno alle ore 17.20. Con un veicolo, tale area è raggiungibile uni-
camente utilizzando la strada forestale partendo dal paese di O.2___. Quella sera
X.___ posteggiò detto pick-up targato GR ___ su uno spiazzo sterrato a lato
della citata strada forestale, dove vi era una leggera coltre di neve di 5-7 cm. Chiuse
il pick-up a chiave e raggiunse la stalla n. d'ass. 37C sulla particella n. 478, ormai di
proprietà della sua ex moglie, e le proprie pecore a circa 200 m di distanza dalla vet-
tura. Alle ore 17.52 chiamò i pompieri, annunciando un incendio in corso al veicolo a
lui in uso. All'arrivo del Corpo Pompieri Bassa Mesolcina, la combustione si era esau-
2 / 22

rita da sé. La vettura era ancora chiusa a chiave e il finestrino posteriore sinistro era
aperto a ribalta. I pompieri trovarono X.___ a una ventina di metri dall'automobile e
gli chiesero la chiave per aprirla. All'interno del veicolo fu rinvenuta, sul sedile del
conducente, una bottiglia PET di 1.5 l contenente una sostanza accelerante. La pat-
tuglia della Polizia cantonale dei Grigioni, giunta sul posto dopo i pompieri, non poté
rilevare tracce utili di scarpe né di pneumatici di veicoli terzi, anche perché i pompieri
erano già transitati intorno al veicolo e nelle immediate vicinanze.
X.___ contestò da subito di essere stato lui a incendiare l'automobile. Il danno al
veicolo fu in seguito dichiarato riparabile e stimato in CHF 11'302.45 (IVA inclusa) da
un perito incaricato dall'assicurazione, senza però che questi specificasse minima-
mente come sarebbe giunto a tale importo preciso (vedi l'act. PP.7.2). Il saldo leasing
in quel momento era di un totale di CHF 10'224.45, mentre il valore di riscatto dell'au-
to alla scadenza era di CHF 4'646.85 (cfr. l'act. PP.8.2).
D.
Due giorni dopo, cioè il 26 gennaio 2013, X.___ sporse denuncia penale
contro ignoti per l'incendio del suo veicolo, costituendosi nel contempo accusatore
privato con azione penale e civile (act. PP.4.3). Il 28 gennaio 2013 informò l'assicu-
razione del veicolo, la Y.2___, dell'accaduto. Nell'avviso di sinistro (act. PP.9.3),
l'assicurato chiese il risarcimento di danni subiti a suoi effetti personali (un apparec-
chio fotografico, una pila, una custodia di un fucile e un girofaro arancione) così co-
me a oggetti del suo datore di lavoro (una giacca fluorescente, un faro da lavoro e un
triopan). Il valore complessivo annunciato era di CHF 1'300.00, quello dei soli effetti
personali ammontando circa a complessivi CHF 800.00. L'assicurazione non pagò
nessun risarcimento. Si costituì anch'essa quale accusatrice privata con azione pe-
nale e civile del 5 dicembre 2013 (act. PP.4.4), senza quantificare le sue pretese civi-
li. Nel seguito ritirò l'azione civile il 16 dicembre 2015 (act. TDM.10). La Y.1___,
invece, si costituì accusatrice privata con azione penale e civile soltanto molto più
tardi, in data 5 giugno 2015 (act. PP.8.9), chiedendo un risarcimento danni pari a
CHF 6'653.15. Nel seguito l'imputato sostenne che tale costituzione sia tardiva nella
misura in cui dovesse fungere quale querela penale.
E.
Le indagini portarono a varie considerazioni (vedi il rapporto della Polizia can-
tonale del 14 dicembre 2013, act. PP.4.1). A livello contrattuale si costatò, grazie
all'analisi della scatola nera, che il veicolo danneggiato aveva percorso 92'142.8 km
(act. PP.4.6), con un'importante eccedenza rispetto ai 60'000 km che l'auto avrebbe
potuto avere al massimo in quel momento secondo il contratto leasing e una conse-
guente penale di CHF 9'642.60 (=CHF 0.30 / km * 32'142 km di eccedenza). A livello
forense, la Polizia cantonale rinvenne, sul sedile del conducente, la presenza di carta
arrotolata e imbevuta della stessa sostanza combustibile contenuta nell'imbottitura
3 / 22

del sedile. Nondimeno, la sostanza della bottiglia non era la stessa di cui era imbevu-
to il sedile. Inoltre la Polizia cantonale escluse difetti tecnici che potessero aver cau-
sato un'auto-combustione. Per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, la Polizia
cantonale ritenne che nel presente caso il luogo discosto e poco frequentato nonché
il periodo invernale lascerebbero grossi dubbi sulla presenza di terze persone sul
luogo dei fatti. Il veiocolo essendo inoltre stato chiuso a chiave, l'accesso all'abitacolo
sarebbe stato possibile unicamente attraverso il finestrino posteriore sinistro a ribalta
leggermente aperto (circa 1.5 cm). Ciò contrasterebbe però con l'impregnatura di
sostanza infiammabile presente sull'imbottitura del sedile del conducente, cioè nella
parte anteriore del pick-up. Infine, se il veicolo fosse bruciato completamente, l'ecce-
denza di chilometri secondo il contratto leasing non sarebbe più stata verificabile. Di
conseguenza la penale di CHF 9'642.60 non avrebbe dovuto essere pagata da
X.___.
F.
In base a queste informazioni, la Procura pubblica aprì un procedimento pena-
le nei confronti di X.___ con decreto del 30 gennaio 2014 (act. PP.1.1).
G.
Nel corso dell'istruzione penale, dal 28 maggio 2014 al 26 giugno 2014 l'impu-
tato impiegò il cittadino tedesco D.___ quale bracciante per la sua azienda agrico-
la a O.3___, remunerandolo per questo periodo con CHF 500.00 più vitto e allog-
gio. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni sporse denuncia pena-
le contro X.___ il 7 agosto 2014 (act. PP.10.1), ritenendo che contrariamente ai
suoi doveri, l'imputato avrebbe omesso di annunciare l'impiego di questa persona
straniera all'Ufficio e che con la dovuta attenzione avrebbe dovuto sapere che l'im-
piego per breve durata di cittadini dell'Unione Europea doveva essere annunciato
alle competenti autorità.
H.
L'8 giugno 2015 la Procura pubblica rilasciò la comunicazione alle parti (act.
PP.1.2), notificata loro il 9 giugno 2015, prospettando la promozione dell'accusa per i
reati di danneggiamento, sviamento della giustizia, tentata truffa e impiego di stranieri
sprovvisti di permesso. La difesa inoltrò un'istanza di complementi istruttori in data 10
luglio 2015, chiedendo che vengano uditi quattro testimoni (act. PP.1.3). La Procura
pubblica respinse le richieste con decreto del 14 luglio 2015 (act. PP.1.4), notificata
lo stesso giorno, e rilasciò una nuova comunicazione alle parti il 29 luglio 2015 (act.
PP.1.5), notificata lo stesso giorno, con la quale riprese essenzialmente le conclusio-
ni prese nella prima, dichiarandosi tuttavia pronta ad abbandonare il procedimento
per il reato di sviamento della giustizia. Il rispettivo decreto di abbandono parziale fu
emanato il 19 agosto 2015 e notificato il 26 agosto 2015 (act. PP.1.6), senza corri-
spondere un'indennità, e crebbe in giudicato senza essere impugnato.
4 / 22

I.
La Procura pubblica trasmise l'atto d'accusa del 19 agosto 2015 al Tribunale
distrettuale Moesa in data 26 agosto 2015 (act. PP.1.7 = act. TDM.1), segnalando
che le proposte di sanzione per i tre reati di danneggiamento, tentata truffa e con-
travvenzione all'art. 32a OLCP verrebbero presentate in sede di dibattimento, ma che
verrebbe proposta una pena pecuniaria combinata con una multa, senza proporre
delle misure.
J.
Con istanza del 19 ottobre 2015 (act. TDM.4) l'imputato fece chiedere l'udizio-
ne quali testi di cinque persone, fra cui i quattro testimoni già proposti dinanzi alla
Procura pubblica il 10 luglio 2015. Pure il testo dell'istanza è identico a quello dell'i-
stanza promossa nel corso della procedura preliminare, con la mera aggiunta della
motivazione riguardo al quinto teste da udire. L'istanza fu parzialmente accolta e le
parti citate al dibattimento con decreto del 16 dicembre 2015 (act. TDM.7 e TDM.8),
dal quale si fecero dispensare ambedue le accusatrici private (act. TDM.9 e
TDM.10).
K.
Il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò la sua sentenza il 16 dicembre 2015
ed emise la sentenza senza motivazione scritta il 22 dicembre 2015 (act. TDM.12).
Poiché l'imputato annunciò appello in data 23 dicembre 2015 (act. TDM.13 = act. A.1
dell'inc. n. SK1 16 18), il Tribunale distrettuale Moesa rilasciò la sentenza con moti-
vazione scritta il 13 aprile 2016 (act. B.1 = act. E.1) con il seguente dispositivo:
1.
X.___, 1970, O.2___, è autore colpevole di danneggiamento (art.
144 cpv. 3 CP), tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in unione all'art. 22 cpv.
1 CP) e contravvenzione all'Ordinanza sull'introduzione della libera circo-
lazione delle persone (art. 32a OLCP).

2.
X.___ è condannato ad una pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
di CHF 90.cadauna, per complessivi CHF 5'400.- (cinquemilaquattro-
cento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni, e a una multa di CHF 1'280.- (milleduecentottanta). La pena deten-
tiva sostitutiva in caso di mancato pagamento per colpa della multa corri-
sponde a 12 (dodici) giorni.

3.
L'azione civile della Y.1___, O.4___, è rinviata al foro civile.
4.
Le spese e tasse processuali, consistenti in spese e tasse d'istruttoria
della PROCURA PUBBLICA DEI GRIGIONI di CHF 4'326.e nella tassa
di giudizio del Tribunale distrettuale di CHF 3'000.per complessivi [CHF]
7'326.-, sono poste a carico del condannato e vanno versate, unitamente
alla multa di CHF 1'280.-, al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato dalla presente motivazione.

5.
L'imputato, nel caso intendesse mantenere l'appello annunciato, dovrà
inoltrare una dichiarazione scritta d'appello al Tribunale cantonale dei
Grigioni, Coira, entro 20 giorni dalla notificazione della presente decisio-
ne.

6.
(Comunicazioni)
5 / 22

Nell'annuncio d'appello l'imputato specificò già allora di non impugnare il verdetto di
colpevolezza relativo alla contravvenzione giusta l'art. 32a OLCP.
Per quanto attiene alla colpevolezza dell'imputato, i primi giudici reputarono in sintesi
che gli indizi del caso sarebbero convergenti e permetterebbero di ritenere che ad
aver intenzionalmente appiccato fuoco al pick-up sia stato l'imputato stesso e nel
contempo di escludere che l'incendio sia da ascrivere a terzi. Le prove agli atti dimo-
strerebbero che nel veicolo dell'imputato, chiuso a chiave al momento del rogo, vi
sarebbe stata una bottiglia in PET di 1.5 l contenente sostanza accelerante. Il fatto
sarebbe ammesso dall'imputato che preciserebbe che la benzina gli sarebbe servita
per una falciatrice. La perizia sulle sostanze avrebbe comprovato che il liquido pre-
sente nella bottiglia non sarebbe lo stesso di cui era imbevuto il sedile del conducen-
te, sul quale si sarebbe trovata la bottiglia, ma secondo gli esperti si potrebbe co-
munque parlare di un "cocktail Molotov". Non vi sarebbero stati segni di scasso e la
manipolazione proposta dalla difesa, secondo cui una terza persona avrebbe im-
messo detto liquido e un pezzo di carta nell'abitacolo tramite l'apertura a ribalta del
finestrino posteriore sinistro servendosi di un oggetto allungato, sarebbe alquanto
complessa e troppo macchinosa per poter essere verosimile; essa avrebbe necessi-
tato di parecchio tempo per la sua attuazione e, soprattutto, sarebbe dovuta essere
pianificata, in particolare per quanto concerne gli attrezzi. Del resto, recandosi sul
luogo dell'incendio, i due testimoni E.___ e F.___ non avrebbero incrociato né
veicoli né persone. Anche l'imputato stesso non avrebbe visto nessuno sul posto, né
qualcuno che lo avesse seguito. Secondo le sue proprie dichiarazioni sarebbe inoltre
stata la prima volta che X.___ si recava in quel luogo per prendersi cura delle sue
pecore, perciò difficilmente qualcuno avrebbe potuto sapere che X.___ si sarebbe
recato, proprio quella sera, sul luogo del rogo e che, soprattutto, avrebbe lasciato
incustodito il pick-up con il finestrino a ribalta aperto per un certo lasso di tempo.
D'altronde, l'imputato avrebbe ammesso di non aver subito alcuna minaccia né di
essere stato seguito nei giorni precedenti. Non sarebbero da sottovalutare nemmeno
le considerazioni finanziarie. L'imputato avrebbe percorso molti chilometri in più ri-
spetto a quanto concordato nel contratto e avrebbe dovuto pagare una penale di
CHF 9'642.60. Per non doverla pagare, avrebbe dovuto riscattare il veicolo alla sca-
denza per un importo di CHF 10'224.45. Essendo esclusa una disdetta anticipata del
leasing da parte del prenditore, fatta eccezione in caso di danno totale al veicolo,
X.___ avrebbe avuto due possibilità: continuare a versare le rate mancanti di circa
CHF 5'700.00 e, a scadenza del contratto, o versare il valore di riscatto di CHF
4'646.85, o pagare la penale per chilometraggio supplementare ammontante a un
anno di scadenza del contratto già a CHF 9'642.60. L'imputato avrebbe dunque
6 / 22

avuto un movente economico per danneggiare il veicolo in modo tale da arrecargli un
danno totale.
In merito alla qualifica giuridica dell'agire dell'imputato i primi giudici ritennero che
sarebbe dato il danneggiamento ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 CP, perseguibile d'uffi-
cio, poiché l'imputato avrebbe cagionato un danno superiore a CHF 10'000.00, e la
tentata truffa, poiché l'imputato avrebbe cercato di ottenere, camuffando i fatti, un
indebito profitto, perlomeno nella misura di CHF 800.00 riguardo ai suoi effetti perso-
nali. Per quanto attiene al danno, considerarono che la somma di CHF 6'653.15 pre-
tesa dall'accusatrice privata riguarderebbe solo le spese di ammortamento. Con dare
il fuoco al veicolo, l'imputato avrebbe causato un cambiamento di stato dello stesso,
rendendo necessaria la sua riparazione, i cui costi sarebbero stati stimati in CHF
11'302.45 da un perito incaricato dall'assicurazione. Detto importo non sarebbe mai
stato contestato dalla difesa ed essa non avrebbe postulato complementi istruttori al
riguardo. In merito alla truffa i primi giudici si basarono sulla giurisprudenza, secondo
cui il fatto che le assicurazioni liquidino i casi bagatella, come lo potrebbe essere il
caso in esame per il valore degli effetti personali bruciati, senza esperire indagini fa-
rebbe senso economicamente e non farebbe perdere loro la protezione dell'art. 146
CP. Si potrebbe ritenere che X.___ abbia supposto che l'assicurazione non sareb-
be stata in grado di scoprire la sua manovra o di eseguire verifiche, sicché non sa-
rebbe riuscita a determinare la fallacia dell'avviso di sinistro. Il comportamento
dell'imputato andrebbe quindi qualificato di astuto, dal momento in cui sarebbe stato
suscettibile di indurre l'assicurazione in errore, senza che possa essere imputato a
quest'ultima una corresponsabilità. L'inganno sarebbe poi caduto per il fatto che è
stata aperta l'inchiesta penale contro l'assicurato e che le indagini avrebbero portato
al suo coinvolgimento nel caso.
Per finire l'autorità precedente menzionò che l'imputato avrebbe da subito riconosciu-
to i fatti in merito alla contravvenzione all'art. 32a OLCP e lo avrebbe ribadito anche
in aula.
Tutto sommato, elencando vari casi di giurisprudenza, i primi giudici ritennero ade-
guata la sanzione pronunciata, rinviando l'azione civile rimanente al foro civile.
L.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta il 18 aprile 2016, l'imputato appellan-
te ha fatto inoltrare la sua dichiarazione d'appello il 4 maggio 2016 (act. A.2), nella
quale ha ribadito di non contestare la contravvenzione di cui all'art. 32a OLCP, ma
che occorrerebbe fissare ex novo la pena. Ha inoltre formulato le seguenti richieste:
1.
L'appello è accolto e i dispositivi no. 1, 2 e 4 sono annullati.
7 / 22

1.1 Per conseguenza, X.___, O.3___, è prosciolto dall'accusa di
tentata truffa (art. 146 cpv. 1 i.u. art. 22 cpv. 1 CP) e danneggia-
mento (art. 144 cpv. 3 CP).

1.2 La pena per la violazione dell'art. 32a OLCP andrà fissata secondo
prudente criterio di questo Giudice.
2.
Con protesta di spese tasse e ripetibili di prima e seconda istanza.
M.
Invitate a esprimersi con decreto dell'11 maggio 2016, le accusatrici private
non hanno risposto, mentre la Procura pubblica ha rinunciato espressamente a pre-
sentare osservazioni alla dichiarazione d'appello con scritto del 18 maggio 2016 (act.
A.3).
N.
Con decreto del 26 giugno 2018 (act. D.5) il presidente della Prima Camera
penale ha convocato le parti al dibattimento, indetto per il 20 agosto 2018. La pre-
senza delle accusatrici private e della Procura pubblica non è stata ritenuta necessa-
ria.
Con scritto del 27 luglio 2018 (act. A.4), la Procura pubblica ha dichiarato di rinuncia-
re a partecipare al dibattimento d'appello. L'istanza precedente avrebbe effettuato
una valutazione delle prove dettagliata e differenziata. Per quanto concernerebbe la
colpevolezza, essa avrebbe seguito le proposte della Procura pubblica. La Procura
pubblica ha perciò rinviato alle considerazioni di cui alla sentenza impugnata, chie-
dendo di respingere l'appello con addebito delle spese. Detto scritto è stato notificato
all'appellante e alle accusatrici private per conoscenza il 6 agosto 2018 (act. D.7).
O.
Il 20 agosto 2018 si è tenuto il dibattimento d'appello. In sede d'udienza la
Corte ha chiesto al difensore di presentare la sua nota d'onorario. Egli ha rinunciato a
farlo, rimettendosi al giudizio della Corte in merito. In seguito è stato notificato alle
parti il dispositivo anticipato della sentenza senza motivazione scritta il 21 agosto
2018 (act. F.1).
P.
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini del
giudizio - nelle considerazioni di merito che seguono.
Considerando in diritto:
1.
Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP contro le sentenze dei tribunali di primo grado che
pongono fine al procedimento può essere proposto appello. Nel Cantone dei Grigioni
i tribunali distrettuali sostituiti con l'entrata in vigore della Riforma territoriale in data
1° gennaio 2017 dai tribunali regionali sono i tribunali di primo grado ai sensi
dell'art. 19 CPP (art. 19 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto pro-
cessuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]). Il Tribunale
8 / 22

distrettuale Moesa è dunque stato sostituito entro tale data dal Tribunale regionale
Moesa di oggi. La presente sentenza va perciò notificata al Tribunale regionale Moe-
sa. Il Tribunale cantonale dei Grigioni è il tribunale d'appello ai sensi dell'art. 21 CPP
(art. 22 LACPP). All'interno di questa Corte, la competenza per giudicare gli appelli in
materia penale è stata assegnata alla la Prima Camera penale (art. 9 cpv. 1 dell'Or-
dinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinan-
za sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]).
1.1.
L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro 10 giorni dalla comu-
nicazione del dispositivo della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP in unione con l'art. 84
cpv. 2 e 3 CPP e l'art. 384 lett. a CPP). Va poi presentata una dichiarazione scritta
d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza moti-
vata (art. 399 cpv. 3 CPP). In seguito, giusta l'art. 403 cpv. 1 CPP il tribunale d'appel-
lo decide in una procedura scritta se entra nel merito dell'appello. In tal caso chi diri-
ge il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore
procedura d'appello, ordinando la procedura scritta o orale (art. 403 cpv. 4 CPP). Il
tribunale d'appello può trattare l'appello in procedura scritta se occorre statuire esclu-
sivamente in merito a questioni giuridiche (art. 406 cpv. 1 lett. a CPP). Di principio
però l'appello va trattato in procedura orale e l'imputato appellante ha diritto a un di-
battimento.
1.2.
Contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 16 dicembre 2015,
comunicata in dispositivo il 22 dicembre 2015, l'imputato ha annunciato tempestiva-
mente appello il 23 dicembre 2015, richiedendo la motivazione scritta della sentenza.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta del 13 aprile 2016 in data 18 aprile 2016,
l'imputato ha fatto presentare al Tribunale cantonale la sua dichiarazione d'appello il
4 maggio 2016, pure questo entro il termine legale. Con questo l'appellante ha rispet-
tato tutti i termini e le forme prescritte dal CPP. Di conseguenza la Prima Camera
penale competente in materia può entrare nel merito dell'appello. Siccome la proce-
dura dibattimentale di primo grado non concerneva esclusivamente contravvenzioni
(vedi l'artt. 144 cpv. 3 CP, l'art. 146 cpv. 1 CP e l'art. 32a dell'Ordinanza concernente
l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Asso-
ciazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 [Ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione delle persone, OLCP; RS 142.203], tutti in unione con l'art.
10 cpv. 2 e 3 CP e con l'art. 103 CP) ed è stata tenuta un'udienza pubblica d'appello
(art. 405 CPP; cfr. anche l'art. 406 cpv. 1 lett. a CPP), la cognizione della Prima Ca-
mera penale è piena. Questa Corte può perciò esaminare per estenso la sentenza in
tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 398 cpv. 3 CPP l'imputato
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appellante può censurare: (lett. a) le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abu-
so del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, (lett. b) l'accerta-
mento inesatto o incompleto dei fatti e (lett. c) l'inadeguatezza.
2.
Ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo
il convincimento che trae dall'intero procedimento. Giusta l'art. 10 cpv. 1 CPP ognuno
è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giu-
dicato. Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fat-
to, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (cosiddetto
principio in dubio pro reo, art. 10 cpv. 3 CPP).
2.1.
Dalla presunzione d'innocenza menzionata pocanzi risulta la regola di riparti-
zione dell'onere della prova secondo la quale non è l'accusato a dover provare la sua
innocenza, bensì incombe alle autorità penali comprovare l'esistenza di una condotta
punibile e la responsabilità della persona imputata (WOLFGANG WOHLERS, in DONA-
TSCH/HANSJAKOB/LIEBER [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art. 10 CPP con diversi rinvii; cfr.
PAOLO BERNASCONI, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario [in
seguito: Commentario CPP], Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 e 14 ad art. 10 CPP). A
questa prova vanno poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice probabilità,
tuttavia non una prova assoluta della reità. Secondo la regola di valutazione delle
prove in dubio pro reo derivante dall'art. 6 n. 2 CEDU, dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e
dall'art. 10 cpv. 3 CPP però il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esi-
stenza di una fattispecie sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione
oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi considerevoli e insormontabili
che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non
sono determinanti, poiché sono sempre possibili e una certezza assoluta non può
essere pretesa (sentenza del Tribunale federale 6B_277/2010 del 7 giugno 2010
consid. 2.3.3). Deve piuttosto trattarsi di rilevanti e insopprimibili dubbi, vale a dire
che si impongono a seconda della situazione giuridica oggettiva (DTF 120 Ia 31 con-
sid. 2.c). Compito del giudice è quello di scartare possibili dubbi senza essere vinco-
lato da delle regole di prova e di decidersi con convinzione per una determinata fatti-
specie, tenuto conto che l'acquisizione della sua convinzione deve essere oggettiva-
bile e condivisibile (cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO]
- Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 segg. ad art. 10 CPP e il
Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale
penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 pag. 1038). La colpa dell'accusato deve
infine fondarsi su prove e indizi che non lasciano dei ragionevoli dubbi (cfr. PTC 1987
n. 12). Questa regola generale del diritto non si applica già in presenza di esposizioni
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contrastanti. Il giudice deve piuttosto vagliare, fondandosi su tutti gli indizi, le prove e
le circostanze che risultano dagli atti, quale delle due esposizioni sia atta a convin-
cerlo: quella dell'accusa o quella dell'accusato. Unicamente nel caso che una tale
convinzione non possa essere acquisita né dall'una né dall'altra esposizione dei fatti,
il giudice deve ammettere la fattispecie a favore dell'accusato conformemente al
principio in dubio pro reo (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). In tal caso va pronun-
ciato il proscioglimento.
2.2.
Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l'assenza di una
gerarchia dei mezzi di prova (PAOLO BERNASCONI, in Commentario CPP, n. 21 ad art.
10 CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 10 CPP). Il prin-
cipio dell'accertamento della verità materiale (art. 6 CPP) esclude difatti di doversi (o
potersi) tenere meramente alle richieste e allegazioni delle parti (ZR 90/1991 n. 30).
In particolare le deposizioni di testimoni, di persone informate sui fatti e dell'imputato
hanno pieno valore e la stessa idoneità di prova. Anche se l'imputato è direttamente
partecipe al procedimento, la sua deposizione rappresenta comunque un mezzo di
prova e il giudice dovrà valutare le sue dichiarazioni in merito alla loro veridicità ma-
teriale. Va notato però pure che secondo la giurisprudenza meritano più particolare
attenzione le prime dichiarazioni dinanzi alla Polizia, poiché tipicamente esse sono
rilasciate subito dopo l'accaduto e sono meno affette da lacune di memoria o da pos-
sibile collusione di deposizioni fatte settimane o mesi dopo (cfr. anche la PTC 1991
n. 39 e la DTF 121 V 45 consid. 2.a nel campo del diritto delle assicurazioni sociali).
Nell'ambito della valutazione delle prove non è determinante la forma, bensì l'impres-
sione globale, ossia l'esposizione e la forza di persuasione del mezzo di prova nel
caso concreto (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 54 n. 5). In altri termini non è decisiva in
prima linea la credibilità della persona deponente come tale, bensì la forza probante
e l'attendibilità della concreta deposizione. Diversi indizi che, se esaminati singolar-
mente, indicano in genere solo con una certa probabilità la reità o i fatti, assieme
possono invece apportare la piena prova e così la piena convinzione ed escludere
ogni ragionevole dubbio. In tal caso non vanno valutati singolarmente, ma nel loro
insieme (sentenza del Tribunale federale 1P.87/2002 del 17 giugno 2002 consid. 3.4
con rinvii).
2.3.
Nel caso dell'apprezzamento di deposizioni, la giurisprudenza del Tribunale
federale segue essenzialmente la metodologia d'apprezzamento sviluppata da UDO
UNDEUTSCH. Secondo il suo approccio, dal punto di partenza empirico dell'analisi di
deposizioni si considera che le prestazioni intellettuali richieste per testimonianze
basate su eventi fattuali realmente vissuti sono diverse da quelle per dichiarazioni
11 / 22

non fondate sull'esperienza vissuta. Si verifica in primo luogo l'ipotesi a sapere se la
persona deponente, tenuto conto delle circostanze, delle sue capacità di prestazione
intellettuale e delle sue motivazioni, avrebbe potuto fare una simile deposizione an-
che senza un reale contesto esperienziale. Dal punto di vista metodologico, l'esame
complesso è effettuato in modo tale che il risultato ottenuto d'un canto nell'ambito
di un modo di procedere diretto da ipotesi, mediante un'analisi del contenuto (caratte-
ristiche qualitative intrinseche alla deposizione, cosiddetti 'Realkennzeichen') e una
valutazione della genesi delle dichiarazioni, e d'altro canto dal comportamento di as-
serzione complessivo viene esaminato su eventuali fonti di errori. Oltre a questo si
analizza la competenza personale della persona chiamata a deporre, vale a dire il
suo vissuto, la sua storia personale, la costellazione sistemica e i diversi elementi
esterni. Per il giudizio sull'attendibilità di una deposizione, poi, si deve considerare in
ogni caso che la dichiarazione può non essere fondata sulla realtà. Qualora si giunga
alla conclusione che l'ipotesi secondo la quale le affermazioni sono false (cosiddetta
'Nullhypothese', cioè 'ipotesi nulla') non corrisponde più ai fatti costatati, la si rigetta.
Si accetta in tal caso l'ipotesi alternativa, cioè che la dichiarazione è veritiera. È ne-
cessaria innanzitutto anche un'analisi dell'origine e dello sviluppo della deposizione
(cosiddetta 'genesi della deposizione'). Va infine distinto rigorosamente fra la credibi-
lità in generale, che concerne la persona come tale, e l'attendibilità, riferita invece
specificamente a una dichiarazione concreta e che è l'oggetto dell'analisi e della va-
lutazione psicologica della deposizione. L'esame di detta attendibilità è in primo luo-
go compito dei tribunali (sentenza del Tribunale federale 6B_375/2015 del 29 ottobre
2015 consid. 2.2.2 e soprattutto DTF 128 I 81 consid. 2 e DTF 129 I 49 consid. 5
seg.).
3.
Nel caso in giudizio, con la Polizia cantonale, la Procura pubblica e il Tribunale
distrettuale Moesa come pure le due accusatrici private, a mente di questa Corte va
ribadito che è poco plausibile che uno o più terzi siano giunti in O.1___ quella sera
senza lasciare tracce, seguendo l'imputato senza che questi se ne sia accorto, per
poi immettere dall'esterno un liquido infiammabile sul sedile anteriore del veicolo
chiuso a chiave, con l'aiuto di un attrezzo che non lasci neanch'esso tracce, tramite
l'apertura del finestrino posteriore aperto a ribalta per soli 1.5 cm, nel breve lasso di
tempo fra il momento in cui X.___ si è allontanato in direzione della stalla e del suo
gregge di pecore alle ore 17.20 circa e il suo ritorno verso le ore 17.52, per poi spari-
re nel nulla, senza che né la Polizia cantonale, né il Corpo Pompieri Bassa Mesolcina
che sono giunti sul luogo dell'incendio tramite l'unica strada d'accesso lo notassero.
La questione del vero autore del rogo può però rimanere irrisolta, poiché la Prima
Camera penale qui giudicante giunge comunque a un proscioglimento.
12 / 22

4.
Per i fatti incriminati entrano in rassegna quali fattispecie penali il danneggia-
mento giusta l'art. 144 CP e la tentata truffa giusta l'art. 146 CP in unione con l'art. 22
cpv. 1 CP, oppure poi eventualmente, al posto del tentativo di truffa, il tentato danno
patrimoniale procurato con astuzia giusta l'art. 151 CP in unione con l'art. 22 cpv. 1
CP, qualora dovesse mancare l'elemento del fine di lucro. Va innanzitutto fatta una
distinzione qui di particolare importanza: la fattispecie base del danneggiamento di
cui all'art. 144 cpv. 1 CP presuppone che vi sia una querela di parte lesa, mentre in-
vece la fattispecie aggravata del danneggiamento con cagiono di un danno conside-
revole di cui all'art. 144 cpv. 3 CP è perseguibile d'ufficio. Parimenti, il danno patri-
moniale procurato con astuzia senza fine di lucro ai sensi dell'art. 151 CP presuppo-
ne che vi sia una querela di parte, mentre invece la fattispecie identica ma commes-
sa con l'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto che costituisce la
truffa ai sensi dell'art. 146 CP è perseguibile d'ufficio.
4.1.
Ora, secondo l'art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile solo a querela di parte,
chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. Ai sensi del CPP, a
suo turno, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato
(art. 115 cpv. 1 CPP) ed è considerato danneggiato in ogni caso chi è legittimato a
sporgere querela (art. 115 cpv. 2 CPP). Inoltre, secondo la concezione del CPP, è
accusatrice privata la danneggiata che dichiara espressamente di partecipare al pro-
cedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La querela è
equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Tuttavia i due concetti non so-
no identici e seguono regole diverse.
4.2.
Per quanto attiene alla tempistica, ai sensi del CPP la dichiarazione di cui
all'art. 118 cpv. 1 CPP cioè la costituzione quale accusatrice privata con azione
penale e/o civile va fatta a un'autorità di perseguimento penale (che secondo l'art.
12 CPP sono la polizia, il pubblico ministero e le autorità penali delle contravvenzioni)
al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (vedi gli artt. 299 segg. CPP,
in particolare l'art. 318 CPP). Giusta l'art. 31 CP, invece, il diritto di querela di cui
all'art. 30 CP si estingue o meglio si perime in tre mesi. Detto termine decorre dal
giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato, il che pre-
suppone per logica anche la conoscenza dell'atto delittuoso (DTF 101 IV 113 consid.
1.b con rinvii, confermata ad esempio nella DTF 126 IV 131 consid. 2.a e di più re-
cente anche nella sentenza del Tribunale federale 6B_1148/2013 del 5 dicembre
2014 consid. 2.2 con diversi rinvii; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar zum Stra-
frecht I, 4a ed., Basilea 2018, n. 6 ad art. 31 CP). Ne segue che fintanto che non è
chiaro se è stato commesso un reato, il termine non comincia a decorrere. Inizia a
decorrere soltanto quando l'avente diritto ha conoscenza sia degli elementi oggettivi
13 / 22

sia di quelli soggettivi del reato (vedi le sentenze appena citate; CHRISTOF RIEDO, op.
cit., n. 17 ad art. 31 CP). Nel caso di una persona giuridica quale una società anoni-
ma, vi è conoscenza del reato e dell'autore del reato quando gli organi legittimati a
decidere e ad agire per la società tralasciano di procurarsi internamente le informa-
zioni necessarie; in altre parole la società è tenuta a garantire il debito flusso interno
d'informazioni (CHRISTOF RIEDO, op. cit., n. 11 ad art. 31 CP). Tornando ai principi
generali, la conoscenza dell'autore ai sensi dell'art. 31 CP non è data già quando il
danneggiato ha un sospetto nei confronti di una certa persona. Occorre piuttosto una
conoscenza sicura e affidabile che faccia apparire promettente l'azione contro l'auto-
re del reato e al contempo protegga l'avente diritto dall'essere perseguito per denun-
cia mendace o diffamazione (così espressamente la DTF 101 IV 113 consid. 1.b).
L'avente diritto non è tenuto a cercare l'attore del reato. Del resto, quello che l'avente
diritto avrebbe dovuto sapere in merito al reo non basta a far decorrere il termine per
presentare querela (vedi fra tante la sentenza del Tribunale federale 6P.177/2006 e
6S.405/2006 del 1° febbraio 2007 consid. 3.3.3). La stessa cosa vale in merito alla
conoscenza dei fatti. Secondo la prassi del Tribunale federale, in caso di dubbio il
termine si considera osservato se non vi sono seri indizi che l'avente diritto sia stato
informato del reato e dell'autore del reato in precedenza. In motivazione di tale giuri-
sprudenza il Tribunale federale ha ritenuto che la parte lesa è generalmente in grado
di dichiarare e fornire prove riguardo al momento in cui è venuta a conoscenza
dell'atto delittuoso e dell'autore del reato (DTF 97 I 769 consid. 3; vedi per il tutto an-
che il decreto della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale SK2 14 67 del
22 giugno 2015 consid. 4.b.bb). Tenor dottrina e giurisprudenza è inoltre ammissibile
sporgere querela contro ignoti già prima del decorrere del termine. Va esaminato se
nel caso qui in giudizio le due querele sono ammissibili e tempestive.
4.3.
Sia la Y.2___ sia la C.___, ora Y.1___, erano senz'altro legittimate a
sporgere querela quali danneggiate. Non lo contesta nemmeno l'imputato. Contro-
versa è invece l'osservanza del termine. Delle due società, la prima ha presentato la
sua querela costituendosi quale accusatrice privata in data 5 dicembre 2013 (act.
PP.4.4), con azione penale e civile, indicando espressamente X.___ quale perso-
na imputata e ritirando in seguito l'azione civile il 16 dicembre 2015 (act. TDM.10). La
seconda invece si è costituita solo verso la fine della procedura preliminare in data 5
giugno 2015 (act. PP.8.9), su invito della Procura pubblica del 27 maggio 2015 (cfr.
l'act. PP.8.6).
4.3.1. A mente della difesa, le querele sarebbe largamente tardive, poiché i fatti risa-
lirebbero al 24 gennaio 2013. La difesa misconosce tuttavia che non è determinante
il momento in cui si sono verificati gli eventi in questione, bensì, come si è spiegato in
14 / 22

dettaglio sopra, la conoscenza da parte dei danneggiati del reato e dell'autore del
reato. In merito va costatato nella fattispecie innanzitutto che non è del tutto chiaro
quando le due società abbiano preso tale conoscenza. Non lo hanno dichiarato
espressamente. Perlomeno però si sa per certo che l'assicurazione aveva fatto fare
una perizia poco dopo l'accaduto. Agli atti figurano difatti due documenti così intitolati
e un rapporto complementare al primo (ultima pagina dell'act. PP.7.1), sul quale è
stata apposta la data 7 febbraio 2013. In quest'ultimo complemento, il perito costata
innanzitutto che non vi sarebbe stato nessun difetto elettrico e tutto avrebbe funzio-
nato regolarmente. Riassume poi i fatti a sua conoscenza e menziona espressamen-
te che un agente di polizia lo avrebbe chiamato, informandolo che il veicolo sarebbe
ancora sotto sequestro e raccontandogli che sul sedile guida vi sarebbe stata una
bottiglietta in PET piena di benzina e bucata e della carta da cucina arrotolata a mo'
di miccia. Sembrerebbe che il veicolo fosse stato posteggiato chiuso. Sarebbero stati
i pompieri ad aprirlo all'arrivo sul luogo del rogo. L'agente avrebbe quindi incaricato
un esperto di incendi, al quale avrebbe inviato campioni del sedile per verificare delle
tracce.
4.3.2. A mente dei giudici della Prima Camera penale, da quanto precede risulta che
l'assicurazione aveva tutti gli elementi necessari per inoltrare la sua querela contro il
qui appellante per aver appiccato il fuoco nella vettura, senza un minimo rischio di un
perseguimento per denuncia mendace. Le era dunque sufficientemente chiaro il rea-
to e anche l'autore dello stesso. Ne segue in altre parole che se l'assicurazione ha
sporto querela soltanto il 5 dicembre dello stesso anno, sempre secondo i giudici qui
chiamati a decidere, la querela è manifestamente tardiva. La stessa cosa deve vale-
re, secondo il corpo giudicante, a maggior ragione anche per la datrice del leasing,
poiché è altamente inverosimile che abbia atteso fino al 5 giugno 2015 senza mai
scambiarsi con l'assicurazione o informarsi direttamente presso le autorità inquirenti
riguardo allo stato della procedura e se vi sarebbero dei sospetti concreti. Se ha
sporto la sua querela soltanto a quasi due anni e mezzo dall'accaduto, anche quella
querela va ritenuta manifestamente tardiva.
5.
Riguardo al danneggiamento ex art. 144 CP, i primi giudici hanno condannato
l'imputato per danneggiamento aggravato, cioè per aver cagionato un danno consi-
derevole ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 CP. Lo hanno fatto considerando quale danno
l'importo di riparazione non forfettario di cui al preventivo del perito dell'assicurazio-
ne, stimato esattamente in CHF 11'302.45 (act. PP.7.2). Dalla perizia non risulta mi-
nimamente come il perito sia giunto a tale somma. Non è perciò possibile verificare
da cosa sia composta, cioè quali oggetti o riparazioni comprenda e quali invece no. A
mente dei giudici qui giudicanti il danno non è sufficientemente documentato. Poco
15 / 22

importa che la difesa non abbia protestato espressamente contro l'importo in que-
stione. Non doveva contestarlo perché ha seguito un'argomentazione diversa. Se-
condo l'imputato, infatti, non si potrebbe poggiare sui costi (preventivati) di riparazio-
ne, poiché la datrice del leasing sola autorizzata a decidere se far effettuare le ripa-
razioni avrebbe rinunciato a dare un tale incarico. Bisognerebbe, anzi, prendere
piuttosto i CHF 6'653.15 fatti valere nell'azione civile della Y.1___ quale danno
della datrice del leasing, anche se quella somma comprenderebbe esclusivamente le
spese di ammortamento. Va detto che la difesa misconosce che un preventivo può
senz'altro essere preso quale base per il calcolo del danno, siccome in procedure
penali il danno è regolarmente difficile da costatare con precisione (DTF 136 IV 117
consid. 4.3.2). Tuttavia nel caso che qui ci occupa la perizia non è ritenuta sufficiente
perché - nonostante contenga un importo ben preciso e non forfettario si limita a
indicare un importo del tutto arbitrario, senza menzionare nemmeno nelle grandi li-
nee di cosa sia composto o come sia stato calcolato. Sia come sia, dunque, non è
debitamente documentato un danno che raggiunga la soglia di CHF 10'000.00, fissa-
ta dalla giurisprudenza per il danno considerevole (vedi innanzitutto la DTF 136 IV
117 consid. 4.3.1). Non essendovi un danno considerevole, non vi è danneggiamen-
to aggravato ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 CP e entra in questione soltanto la fattispe-
cie base. Quella però presuppone una querela che, come si è detto, è tardiva. Ne
segue che l'imputato va prosciolto dal capo d'accusa di danneggiamento.
6.
Per quanto attiene alla tentata truffa ex art. 146 CP in unione con l'art. 22 cpv.
1 CP nella forma speciale della truffa assicurativa (per la qualifica giuridica cfr. la
sentenza del Tribunale federale 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008 consid. 2.4.2),
per la commissione della quale è stato condannato l'appellante in primo grado, i giu-
dici della Camera giudicante ritengono che sia difficile capire quale abbia potuto es-
sere il movente dell'imputato. Dal profilo giuridico, è di centrale importanza l'elemento
soggettivo del procacciare a sé (o ad altri, ma qui quest'ultima variante può pratica-
mente essere esclusa) un indebito profitto. Se manca tale elemento, come spiegato
sopra, entrerebbe in domanda soltanto la fattispecie di cui all'art. 151 CP in unione
con l'art. 22 cpv. 1 CP che però è perseguibile unicamente su querela di parte lesa,
la quale nell'occorrenza è appunto tardiva. Ci si può perciò limitare qui a esaminare
quell'elemento.
6.1.
È intanto chiaro che l'appellante non poteva far valere nessuna pretesa in me-
rito al veicolo stesso nei confronti dell'assicurazione, poiché giusta le condizioni ge-
nerali di contratto, facenti parte integrante del contratto leasing da lui firmato (act.
PP.6.7), capitolo M ('incidenti, furto e altri casi di danno'), n. 3, l'utilizzatore del lea-
sing cede alla datrice di leasing le sue pretese nei confronti dell'assicurazione re-
16 / 22

sponsabilità civile dell'altro detentore di veicolo coinvolto nell'incidente o nei confronti
di terzi fino a concorrenza dell'importo del danno subito dal veicolo in leasing. In po-
che parole, X.___ ha ceduto tutti i diritti alla datrice del leasing, in particolare an-
che eventuali pretese da contratto assicurativo nei confronti della Y.2___. Si ricor-
da poi che ai sensi della n. 2 delle stesse condizioni generali di contratto, la datrice di
leasing ha in qualsiasi momento il diritto di decidere se e dove far eseguire riparazio-
ni. Inoltre ai sensi della n. 4, il contratto di leasing viene sciolto soltanto in caso di
danno totale al veicolo in leasing, non già in presenza di un danno minore. Ne segue
che se X.___ avesse voluto liberarsi dal contratto incendiando il veicolo, quel suo
piano avrebbe fatto naufragio e lui avrebbe rischiato di doversi tenere un veicolo
danneggiato e in più di dover continuare ciononostante a pagare le rate mensili di cui
al contratto leasing. Tutto ciò pare poco ragionevole.
6.2.
Vi si aggiunge, a mero titolo di esaustività, che il reato di truffa presuppone un
agire con l'intenzione di arricchirsi. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federa-
le e della dottrina dominante deve esservi identità materiale tra l'indebito profitto e il
pregiudizio patrimoniale (cosiddetta 'Stoffgleichheit'). Ciò significa che il danno costi-
tuito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal
vantaggio patrimoniale, o, detto diversamente, ci deve essere un nesso interno tra
danno e arricchimento e l'arricchimento deve per così dire rappresentare la 'contro-
parte' del danno. Se l'intenzione di arricchimento è negata per mancanza dell'identità
materiale, al posto della truffa di cui all'art. 146 CP può subentrare la fattispecie del
danno patrimoniale procurato con astuzia di cui all'art. 151 CP. Ai sensi di quella di-
sposizione chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona afferman-
do cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito
a querela di parte con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-
niaria. Nella sentenza DTF 134 IV 210 (vedi in dettaglio i consid. 5.3 e 5.4), il Tribu-
nale federale ritenne che il prenditore del leasing che, contrariamente al vero, an-
nuncia alla società assicurativa, con cui ha stipulato un'assicurazione casco totale, il
furto (o appunto un danno totale) del veicolo al fine di sottrarsi al pagamento delle
rate del leasing dovute alla datrice del leasing non si rende colpevole di truffa, bensì
eventualmente - di danno patrimoniale procurato con astuzia. Nel caso alla base
della DTF 134 IV 210, le condizioni generali del contratto erano analoghe al caso qui
in giudizio. Perciò, se l'assicurazione avesse versato la prestazione assicurativa alla
datrice del leasing sulla base dell'annuncio di furto del prenditore del leasing, il con-
tratto di leasing sarebbe quindi stato sciolto, con la conseguenza che il prenditore del
leasing si sarebbe potuto liberare dal pagamento dei canoni di leasing dovuti (futuri).
Il danno subito dall'assicurazione sarebbe quindi consistito nella somma assicurata
17 / 22

versata alla datrice del leasing, mentre invece l'arricchimento del prenditore del lea-
sing si sarebbe verificato solo di riflesso sotto forma dell'estinzione del suo obbligo di
pagare i canoni. Avrebbe quindi ottenuto solo un vantaggio indiretto, derivato dagli
attivi della datrice del leasing. Con questo mancava però l'identità materiale, elemen-
to necessario della fattispecie soggettiva della truffa. I fatti non potevano perciò costi-
tuire il reato di truffa, bensì semmai quello del danno patrimoniale procurato con
astuzia. Tuttavia una condanna per quest'ultimo reato presuppone una valida quere-
la. Per il caso qui in giudizio ne segue che una condanna è esclusa sia per l'una sia
per l'altra fattispecie di reato, la querela essendo tardiva.
6.3.
Per quanto attiene agli effetti personali, si ripete che è difficilmente concepibile
che l'imputato che ha bisogno di una macchina, per l'attività che esercita e per spo-
stamenti privati abbia incendiato la vettura in suo uso, speculando di trarne quale
unico e meramente possibile vantaggio la sostituzione di effetti personali di relati-
vamente poco valore (in totale circa CHF 800.00). L'accusa non si esprime in merito.
Anche in merito a questo asserito tentativo di truffa nei confronti dell'assicurazione i
tre giudici della Prima Camera penale qui chiamati a statuire ritengono di conse-
guenza che non sia sufficientemente provato l'aspetto soggettivo, ossia l'intenzione
di procacciarsi un indebito profitto. Al contrario dei primi giudici, basatisi sulla giuri-
sprudenza, o meglio la dottrina, i tre giudici di questa Corte non considerano provato
nemmeno che l'imputato abbia saputo che l'assicurazione avrebbe liquidato il pre-
sente caso da ritenersi bagatellare senza fare grandi verifiche (vedi in particolare
GUNTHER ARZT, in Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch II, 1a ed., Basilea 2003, n.
66 ad art. 146 CP che in quell'edizione e nelle due seguenti confermava quanto qui
statuito in primo grado, mentre invece nella quarta e più recente edizione STEFAN
MAEDER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar zum Strafrecht II, 4a ed.,
Basilea 2018, n. 80 ad art. 146 CP, hanno fortemente attenuato tale posizione, so-
stenendo che il Tribunale federale sarebbe divenuto più esigente in merito alla quali-
tà dell'inganno di persone d'affari, cioè esso esigerebbe più autotutela dai danneggia-
ti quale ostacolo per un truffatore; se quindi l'inganno può avere successo soltanto
perché le ragionevoli misure di controllo sono state eliminate per motivi di costo, l'in-
ganno non può essere astuto; vedi DTF 143 IV 302 consid. 1.3), trattandosi di una
mera ipotesi senza fondamento probatorio. Non è stato chiarito, nel presente caso,
nemmeno quali misure di controllo sarebbero state ragionevolmente esigibili dall'as-
sicurazione. Di conseguenza è perlomeno dubbio pure l'elemento dell'inganno astu-
to. Essi reputano perciò, in conclusione, di dovere prosciogliere l'appellante pure per
questo capo d'accusa, in applicazione del principio in dubio pro reo.
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7.
Visti i proscioglimenti dai due altri capi d'accusa, per i quali l'appellante era
stato condannato in primo grado, in questa sede va decisa ex novo la commisurazio-
ne della pena per la contravvenzione di cui all'art. 32a OLCP, ammessa dall'imputato
in prima istanza. La rispettiva condanna da parte dei primi giudici non e stata impu-
gnata in via d'appello, perciò è ormai cresciuta in giudicato. L'art. 32a OLCP commi-
na una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque, intenzionalmente o per negligenza,
violi gli obblighi di notificazione previsti all'art. 9 cpv. 1bis OLCP. La condanna per fatti
analoghi nel 2003 è troppo vecchia per tenerne ancora conto nella commisurazione
della nuova pena. In sede d'udienza d'appello, invitata a esprimersi in merito, la dife-
sa ha accennato un caso simile, nel quale sarebbe stata pronunciata una multa di
CHF 300.00. Consultando a titolo esemplativo la giurisprudenza pubblicata del Can-
tone Ticino (vedi in particolare le sentenze del Presidente della Pretura penale
91.2013.224 e 91.2013.225 del 22 gennaio 2014 nonché 91.2014.36 del 5 giugno
2014, nelle quali gli imputati sono stati condannati rispettivamente a una multa di
CHF 200.00 e CHF 300.00 per avere svolto un'attività lucrativa senza avere notificato
la presenza sul territorio svizzero rispettivamente per avere iniziato un'attività lavora-
tiva senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall'art. 9 cpv. 1bis OLCP in unione
con l'art. 6 cpv. 3 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavora-
tori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro
dell'8 ottobre 1999 [Legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20]), si costata che
gli importi si aggirano effettivamente a quell'importo. Tenendo debitamente conto
delle circostanze nel loro insieme e del decorrere del tempo dai fatti e la durata rela-
tivamente lunga della procedura nel suo insieme, si giustifica fissare la multa a CHF
200.00.
8.
Nonostante la conferma della condanna, che però è avvenuta in un punto da
considerare del tutto subordinato rispetto agli altri capi d'accusa, si giustifica accolla-
re tutte le spese allo Stato (art. 423 cpv. 1 CPP). Sarà dunque il Cantone dei Grigioni
a dover pagare le spese d'istruzione della Procura Pubblica dei Griioni di CHF
4'326.00 e le spese procedurali di prima istanza del Tribunale distrettuale Moesa di
CHF 3'000.00 entrambi importi qui confermati - nonché le spese della procedura
d'appello fissate qui prudentemente a CHF 4'000.00 in vista fra l'altro del fatto che si
è tenuta un'udienza.
9.
Resta ancora da decidere l'indennizzo ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP per
entrambe le sedi.
9.1.
In prima istanza l'avv. Roberto A. Keller ha consegnato la sua nota d'onorario,
chiedendo un risarcimento di CHF 7'692.85 (IVA e spese incluse). Tenuto conto dei
vari interrogatori e delle udizioni di testimoni o altre persone informate sui fatti, dinan-
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zi alla Polizia cantonale e alla Procura pubblica, delle istanze probatorie, dell'udienza
dibattimentale dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa a Roveredo e del volume
dell'incarto e delle memorie scritte, pare adeguato assegnare l'importo preteso per
l'intera procedura preliminare e di primo grado.
9.2.
L'avv. Roberto A. Keller ha rinunciato a presentare una nota d'onorario per la
procedura d'appello, anche dopo invito espresso a farlo da parte del presidente della
Camera in sede d'udienza (vedi l'art. 429 cpv. 2 CPP e la rispettiva giurisprudenza in
merito), lasciando quindi al giudizio della Corte fissare la somma da versare a titolo di
indennità. Considerato che vi è stato un dibattimento d'appello di circa un'ora a Coira,
con tanto di spostamenti da Roveredo, e che non è stato fatto uno scambio di scritti
degno di nota, ritenuto poi che in primo grado è stata chiesta e qui aggiudicata un'in-
dennità di CHF 7'692.85 (IVA e spese incluse), la Prima Camera penale ritiene ade-
guato assegnarli un importo forfettario di CHF 2'000.00 (IVA e spese incluse) a titolo
di ripetibili.


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La Prima Camera penale giudica:
1.
L'appello di X.___ è accolto.
2.
È costatata la crescita in giudicato dei seguenti punti della sentenza impugna-
ta del Tribunale distrettuale Moesa del 16 dicembre 2015, comunicata con mo-
tivazione scritta il 13 aprile 2016:
La condanna di X.___ per contravvenzione ai sensi dell'art. 32a dell'Or-
dinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22
maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) di cui al dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata, e
Il rinvio al foro civile dell'azione civile della Y.1___ di cui al dispositivo n.
3 della sentenza impugnata.
3.
Per il resto la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa è annullata e sostitui-
ta dalla presente sentenza del Tribunale cantonale.
4.
X.___ è prosciolto dall'accusa di danneggiamento ai sensi dell'art. 144 cpv.
3 CP e di tentata truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP in unione all'art. 22 cpv.
1 CP.
5.
Per la contravvenzione all'art. 32a OLCP X.___ è punito con una multa di
CHF 200.00, sostituita in caso di mancato pagamento per colpa con una pena
detentiva di 2 giorni.
6.
Le spese d'istruzione della Procura Pubblica dei Grigioni di CHF 4'326.00
vanno a carico del Cantone dei Grigioni. Le spese procedurali del Tribunale
distrettuale Moesa [oggi: Tribunale regionale Moesa] di CHF 3'000.00 vanno
anch'esse a carico del Cantone dei Grigioni, ma vanno versate dalla cassa del
Tribunale regionale Moesa.
7.
Per l'istruzione dinanzi alla Procura pubblica e la procedura di primo grado
dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa X.___ ha diritto a un'indennità di
CHF 7'692.85 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. Essa va a carico del
Cantone dei Grigioni e va versata dalla cassa del Tribunale regionale Moesa.
8.
Le spese della procedura d'appello di CHF 4'000.00 vanno a carico del Can-
tone dei Grigioni e vanno versate dalla cassa del Tribunale cantonale.
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9.
Per la procedura d'appello X.___ ha diritto a un'indennità di CHF 2'000.00
(IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. Essa va a carico del Cantone dei Gri-
gioni e va versata dalla cassa del Tribunale cantonale.
10.
Rimedio giuridico
11.
Rimedio giuridico
12.
Comunicazione a:

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