Der Beschuldigte A. wurde vom Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, in einem Berufungsverfahren gegen das Statthalteramt Bezirk Zürich freigesprochen. Die Gerichtsgebühr wurde ausser Ansatz genommen, und die Kosten des Statthalteramtes in Höhe von Fr. 580.- wurden dem Beschuldigten belassen. Es wurde keine Parteientschädigung zugesprochen. In der Berufung forderte die Verteidigung eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.00 für das Untersuchungs- und erstinstanzliche Verfahren. Die Verteidigung argumentierte, dass der Fall in rechtlicher und tatbeständlicher Hinsicht komplex war und der Beizug eines Anwalts gerechtfertigt war. Der Beschuldigte wurde eine Prozessentschädigung von Fr. 3'240.- zugesprochen, und im Berufungsverfahren erhielt er eine Entschädigung von Fr. 1'080.-.
Urteilsdetails des Kantongerichts SK1-11-13
Kanton: | GR |
Fallnummer: | SK1-11-13 |
Instanz: | Kantonsgericht Graubünden |
Abteilung: | - |
Datum: | 26.10.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | infrazione alla legislazione in materia di circolazione stradale |
Schlagwörter : | Appellante; Appello; Azione; LCStr; Tribunale; Grigioni; Altro; Entrata; Abitacolo; Interno; Anche; Opponente; Lappel; Bernardino; Automobile; Nella; Codice; Camera; Garage; Inversione; Giusta; Carrozzeria; Interrogatorio; Viamala; Dalla; Lappellante; Coira; Dipartimento; Hinterrhein; Cantone |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schnyder, Basler Kommentar I, Art. 47 OR, 2007 |
Entscheid des Kantongerichts SK1-11-13
Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni
_____
Rif.:
Coira, 26 ottobre 2011
Comunicata per iscritto il:
SK1 11 13
[non comunicata oralmente] 31 ottobre 2011
Sentenza
I. Camera penale
Presidenza
Schlenker
Giudici
Brunner e Michael Dürst
Attuario
Rogantini
Nell'appello penale
di A., appellante, patrocinato dall’avv. Davide Mottis e dalla Dr. iur. Chiara Zanin,
Via Carlo Frasca 5, Casella postale 5272, 6901 Lugano,
contro
la decisione penale del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni del
21 marzo 2011, comunicata il 22 marzo 2011, in re dell’appellante,
concernente infrazione alla legislazione in materia di circolazione stradale,
è risultato:
I. Fattispecie
A.
In data 9 marzo 2010 alle ore 13.02 A. superò incontestatamente la velocità
massima segnalata di 80 km/h sulla A13 in direzione Bellinzona nel tunnel del San
Bernardino al km 49.150, Comune di Hinterrhein, di 24 km/h, dedotto il margine di
sicurezza di 6 km/h, circolando a bordo della sua vettura targata Z..
B.
Con scritto del 12 marzo 2010 (act. II-13) A. si rivolse alla Polizia cantonale
dei Grigioni per spiegare le reali motivazioni che lo avrebbero portato a superare il
limite di velocità concesso all’interno della galleria, motivazioni riesposte in detta-
glio più tardi (act. II-4, vedi D sotto).
C.
Con mandato penale del 18 maggio 2010 (act. II-6) l’Ufficio della circola-
zione del Cantone dei Grigioni [in seguito: UCS] riconobbe A. colpevole di infra-
zione all’art. 27 cpv. 1 LCStr e all’art. 4a cpv. 5 ONC in unione con l’art. 90 cifra 1
LCStr, condannandolo ad una multa di CHF 370.per detto superamento della
velocità. In specie l’UCS ritenne che la situazione descritta al momento
dell’eccesso di velocità (vedi act. II-13) non soddisferebbe lo stato di necessità ai
sensi dell’art. 17 CP né un aiuto di necessità ai sensi dell’art. 18 CP.
D.
Il 25 maggio 2010 A. sollevò opposizione (act. II-4) contro tale mandato pe-
nale, riprendendo l’argomentazione esposta nello scritto del 12 marzo 2010 e fa-
cendo valere in essenza che, mentre stava circolando nella galleria del San Ber-
nardino nel suo veicolo si sarebbe sviluppato del fumo. Per paura che il veicolo
potesse prendere fuoco e provocare un incendio in galleria, egli avrebbe accelera-
to per uscire al più presto possibile dalla galleria. Avrebbe, infatti, ritenuto assolu-
tamente necessario ed adeguato alle circostanze aumentare la velocità, essendo
cosciente del fatto che un incendio del suo veicolo ancora in galleria avrebbe potu-
to portare ad incidenti devastanti, nel quale avrebbero potuto venir messi in reale
pericolo altri utenti della galleria. Avrebbe poi considerato pure il fatto che davanti
a sé non sarebbe circolato nessun altro veicolo e che quindi con il suo comporta-
mento lui stesso non avrebbe messo in pericolo nessun altro utente della galleria.
Il pericolo di un incendio sarebbe stato imminente, ossia concreto ed attuale, in
quanto nel veicolo, dalla zona dei pedali e del cambio, sarebbe fuoriuscito del fu-
mo che sarebbe aumentato sempre di più. Dopo aver lasciato la galleria, A. si sa-
rebbe immediatamente fermato nella neve e avrebbe fatto trasportare il suo veico-
lo da un garagista della Carrozzeria B. di X.. In seguito avrebbe fatto verificare la
causa del difetto presso il Garage C. di Y., il quale avrebbe rilevato che nel veicolo
vi sarebbe stata una perdita d’olio del cambio che si sarebbe riversata sullo scap-
pagina 2 — 14
pamento. A suo dire i rilevamenti delle due autofficine avrebbero appurato che il
guasto in questione avrebbe potuto provocare un incendio dell’automobile.
E.
L’UCS ha trasmesso l’opposizione al competente Dipartimento di giustizia,
sicurezza e sanità [in seguito: DGSS] con scritto del 31 maggio 2010. Il DGSS ha
quindi citato A. a comparire per un interrogatorio.
F.
In data 7 dicembre 2010 si è tenuto l’interrogatorio di A. presso il DGSS a
Coira (act. I-6). In merito a quanto gli è stato penalmente contestato, ovvero di
aver superato il limite di velocità, A. ha addotto in sostanza che a causa dello svi-
luppo di fumo all’interno del suo veicolo, egli si sarebbe trovato in uno stato di ne-
cessità, motivo per cui secondo lui il superamento del limite di velocità sarebbe
stato giustificato.
Egli avrebbe infatti prima sentito un odore di bruciato e notato poi del fumo pro-
veniente dalla leva del cambio, più precisamente sulla destra dei pedali, in altre
parole dal tubo della ventilazione. Essendo entrambi dei fumatori, in un primo
momento avrebbe pensato che si trattasse di una sigaretta della sua compagna,
dato che il fumo dalla zona dei piedi saliva come se si trattasse del fumo di una
sigaretta. Solo in un secondo momento si sarebbe accorto che la fonte del fumo
fosse la macchina stessa. A causa del fumo avrebbero iniziato a bruciare gli occhi.
Anche la sua compagna si sarebbe accorta del fumo, ma soltanto dopo di lui. Più
che il fumo sarebbe stato l’odore di bruciato a preoccuparlo. Visto che alcuni anni
fa nella galleria della Viamala avrebbe preso fuoco il bus di suo suocero, avrebbe
deciso di provare ad uscire al più presto dalla galleria, anche perché non vi sareb-
bero state altre vetture davanti a lui.
Lui stesso sinceramente non si sarebbe accorto del controllo radar, ma la sua
compagna gli avrebbe detto di aver notato una luce al momento dello scatto della
fotografia, il che gli suggerirebbe che essa non stesse dormendo. A. descrisse il
suo proprio stato d’animo sottolineando espressamente che sarebbe stato sì pre-
occupato, ma non agitato. Comunque sarebbe stato certo di non aver altra scelta
da fare che di uscire dal tunnel. Alla domanda del DGSS se o perché non avrebbe
preso in considerazione la possibilità di fare inversione di marcia, considerata la
posizione del radar nella galleria, rispose che non gli sarebbe assolutamente
sembrata una manovra da fare, anche perché non sarebbe riuscito in quel mo-
mento a realizzare in che punto della galleria si trovasse. Inoltre avrebbe impiega-
to troppo tempo a fare inversione di marcia, visto che avrebbe dovuto fare più di
una manovra.
pagina 3 — 14
Uscito dal tunnel, A. sarebbe salito sulla neve affinché il fondo dell’automobile
toccasse la neve. Essendo l’auto ancora in garanzia, per lui sarebbe stato ovvio
che far trainare l’automobile fosse la soluzione più giusta. Nel caso della Carroz-
zeria B. si tratterebbe di una ditta che si troverebbe nella stessa zona dove abita
l’appellante. Egli era a conoscenza del fatto che farebbero anche dei trasporti di
automobili. La riparazione sarebbe invece stata effettuata dal Garage C. di Y. per-
ché l’automobile sarebbe stata venduta da questo garage alla sua impresa.
G.
Con decisione penale del 21 marzo 2011, comunicata il 22 marzo 2011, il
DGSS ha deciso quanto segue:
“1. A. è colpevole di infrazione all’art. 27 cpv. 1 LCStr e all’art. 4a cpv. 5
ONC in unione con l’art. 90 n. 1 LCStr.
2. Per questo viene punito con una multa di 500 franchi.
3. La multa del ’importo di
fr. 500.-
nonché le spese procedurali
consistenti in una tassa di Stato di
fr. 540.-
tasse per compilazioni e comunicazioni [di]
fr. 182.-
spese di polizia di
fr. 80.-
totale
fr. 1'302.-
vengono addebitate all’opponente e devono essere pagate tramite la
polizza di versamento al egata, entro 30 giorni dal a ricezione del a
presente decisione.
4. [Indicazione dei mezzi d’impugnazione]
5. [Comunicazioni]”
In motivazione il DGSS ritenne che non disporrebbe né di prove, né di altre indica-
zioni di terzi a sostegno dello stato di necessità addotto da A.. L’opponente avreb-
be sì potuto provare di aver fatto trainare il suo veicolo a causa di un difetto il gior-
no del superamento del limite di velocità rimproveratogli e che il veicolo sarebbe
stato portato in un garage di Y. per delle verifiche. Da ciò però non si potrebbe
concludere che in occasione del superamento del limite di velocità esistesse una
situazione di stato di necessità esimente. A sfavore parlerebbero da un lato le ri-
prese ravvicinate del radar agli atti e dall’altro anche la posizione dell’impianto ra-
dar nella galleria a soli 1.4 km dal portale nord di Hinterrhein. Anche se a favore
dell’opponente si dovesse partire dal presupposto che la situazione fosse effetti-
vamente come da lui descritta, bisognerebbe osservare che si sarebbe potuto evi-
tare il pericolo con altri mezzi, ad esempio con un’inversione di marcia poco dopo
l’entrata della galleria, lasciando così la galleria per la via più rapida. In una situa-
zione come quella descritta dall’opponente sarebbero senz’altro ipotizzabili diver-
se reazioni, ma il semplice aumento di velocità su una tratta rimanente più lunga
pagina 4 — 14
non sarebbe un’azione esimente comprensibile. Non potendo parlare di uno stato
di necessità esimente in senso penale, l’opponente andrebbe dichiarato colpevole
di violazione dell’art. 4a cpv. 5 ONC in unione con l’art. 90 cifra 1 LCStr.
H.
A. ha annunciato appello contro detta decisione penale il 1° aprile 2011.
Nella sua dichiarazione scritta d’appello del 12 aprile 2011 ha presentato i seguen-
ti petiti [evidenziamenti rimossi e correzioni annotate]:
“1. L’appel o è accolto.
Di conseguenza, la Decisione del 22 marzo 2011 del o Spettabile Di-
partimento [di giustizia], sicurezza e sanità dei Grigioni [è] riformata
come segue:
1.1 Il signor A. ha agito in presenza di uno stato di necessità esimente ex
art. 17 CP o comunque discolpante ex art. 18 cpv. 2 CP, e per l’effetto
di ciò non è colpevole di infrazione agli artt. 27 cpv. 1 LCStr, 4a cpv. 5
ONC, [e] 90 cpv. 1 LCStr.
1.2 Vengono quindi revocate al Sig. A. le misure [inflittegli] ed in particola-
re la multa di CHF 500.-, la tassa di Stato di CHF 540.-, le tasse per
[compilazioni e] comunicazioni di CHF 182.-, e le spese di polizia di
CHF 80.-.
2. Protestate tasse e spese.
In via subordinata:
3. L’appel o è accolto.
Di conseguenza, la Decisione del 22 marzo 2011 del o Spettabile Di-
partimento [di giustizia], sicurezza e sanità dei Grigioni [è] riformata
come segue:
3.1 Il signor A. ha agito in presenza di uno stato di necessità esimente ex
art. 17 CP o comunque discolpante ex art. 18 cpv. 2 CP, e per l’effetto
di ciò la colpa del signor A., X., è attenuata.
3.2 Vengono quindi ridotte le misure inflittegli.
4. Protestate tasse e spese.”
Riassumendo dapprima nuovamente i fatti dal suo punto di vista, precisando inol-
tre di possedere una grande capacità di controllare lo stress nelle situazioni di
difficoltà, avendo avuto [ ] in passato un’esperienza in aviazione quale pilota ci-
vile ed essendo quindi le sue capacità di reazione molto controllate rispetto a quel-
le di una persona normale, l’appellante fa valere in essenza una mancata consi-
derazione da parte del DGSS dei mezzi di prova che egli aveva allegato
all’opposizione. Dalla sostenuta ampia documentazione risulterebbe, infatti, che
A. avrebbe fermato la macchina fuori dalla galleria per esercitare l’opportuna ma-
novra di spegnimento sulla neve, che avrebbe inoltre avvisato la Carrozzeria B. di
X., la quale sarebbe intervenuta in loco per prelevare la macchina a causa di un
pagina 5 — 14
principio di incendio (doc. A allegato all’act. II-4), e che il veicolo sarebbe poi stato
consegnato al Garage C. di Y., il quale aveva venduto la Fiat Panda all’appellante,
per individuare con precisione la presenza di un difetto tecnico, possibile causa
del principio di incendio (doc. B allegato all’act. II-4). Detti documenti costituirebbe-
ro una prova del fatto che quel giorno sarebbe stato riscontrato effettivamente un
principio di incendio nel veicolo dell’appellante. Dato che A. avrebbe aumentato la
velocità superando il limite permesso al solo scopo di rimuovere la situazione di
pericolo concreto e grave, il suo comportamento non sarebbe sancibile in sede
penale, essendo dato lo stato di necessità esimente. Il DGSS non solo non avreb-
be considerato affatto dette prove, ma non avrebbe nemmeno motivato il fatto di
non prenderle in considerazione. La sua decisione penale sarebbe dunque arbitra-
ria.
Del resto l’appellante si limita a ripetere le esposizioni e argomentazioni presen-
tate in sede di opposizione dinanzi al DGSS, aggiungendo infine che l’opzione
descritta dal DGSS all’appellante di aver potuto preferibilmente fare inversione di
marcia e uscire dal portale nord da cui era entrato, piuttosto che proseguire a ve-
locità eccessiva per uscire dal portale sud, sarebbe inaccettabile e illogica. Specie
siccome A. non avrebbe saputo in che punto della galleria si sarebbe trovato non
può essere esatto da lui di fare una manovra talmente pericolosa come
un’inversione di marcia all’interno di una galleria, con la possibilità che la macchi-
na si spenga e blocchi così entrambe le corsie, creando un serio pericolo ancor
più grande che il semplice eccesso di velocità commesso.
I.
Il presidente della competente I. Camera penale del Tribunale cantonale ha
disposto la procedura scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP con ordinanza
del 15 aprile 2011. Invitato a presentare osservazioni, l’UCS ha rinunciato ad e-
sprimersi in merito.
J.
Il DGSS ha presentato la sua presa di posizione in data 5 maggio 2011, con
cui richiede l’integrale reiezione dell’appello con spese e ripetibili a carico
dell’appellante. In motivazione rinvia essenzialmente alla decisione impugnata,
precisando ancora di aver valutato in modo sufficiente le prove presentate, ma di
non averle tuttavia considerate significative per lo stato di necessità addotto. Dal
solo fatto che dopo aver attraversato la galleria l’appellante abbia portato il suo
veicolo in un garage per la riparazione e per verificare la presenza di un difetto
non sarebbe possibile dedurre l’esistenza di uno stato di necessità che giustifichi
un superamento del limite di velocità. Anche le fotografie del radar agli atti parle-
rebbero a sfavore di uno stato di necessità. Su queste riprese sarebbero ben iden-
pagina 6 — 14
tificabili sia l’opponente (ora appellante), sia la passeggera. Entrambi sembre-
rebbero tranquilli, la passeggera terrebbe addirittura gli occhi chiusi. Pur volendo
seguire l’argomentazione dell’appellante, secondo cui la passeggera non starebbe
dormendo e si sarebbe accorta del flash del radar, al momento della ripresa sem-
brerebbe comunque molto rilassata. Laddove l’appellante sostiene di saper af-
frontare molto bene le situazioni di stress, al contrario di altre persone, e di avere
esperienza in proposito quale pilota di un aereo civile, la spiegazione andrebbe
definita insostenibile. Se vi dovesse effettivamente essere stato lo sviluppo di fu-
mo nell’abitacolo come fatto valere, come minimo esso sarebbe già dovuto iniziare
al momento in cui è stata scattata la fotografia. In caso contrario non vi sarebbe
stato motivo per aumentare la velocità e di conseguenza i tratti rilassati non corri-
sponderebbero all’esposizione dei fatti dell’appellante. Come minimo si dovrebbe
partire dal presupposto che il conducente avrebbe reso attenta la passeggera allo
sviluppo di fumo e che lei avrebbe quantomeno aperto gli occhi. Ciò non sarebbe il
caso, ragione per cui l’esposizione dei fatti a questo riguardo andrebbe considera-
ta nell’insieme come non attendibile. Il DGSS ha considerato come eventualmente
adeguata un’inversione di marcia unicamente partendo dal presupposto di un ef-
fettivo e pericoloso sviluppo di fumo all’interno del veicolo, nonché stando
all’affermazione dell’appellante, secondo cui in galleria si sarebbero trovati pochi
veicoli, così come in considerazione della posizione del suo veicolo, ovvero poco
oltre l’entrata della galleria. L’appellante cadrebbe in piena contraddizione facendo
valere di non essere stato in grado di stabilire la posizione esatta in galleria e al
contempo di saper affrontare molto bene le situazioni di stress essendo un pilota.
Quale pilota di aerei civili con relative capacità d’orientamento, questa valutazione
gli sarebbe senz’altro dovuta essere possibile. Rimarrebbe quindi il fatto che il
comportamento adottato dall’appellante avrebbe prolungato la permanenza in gal-
leria e di conseguenza, in caso di effettivo stato di necessità, non sarebbe stato la
soluzione adatta per evitare una reale situazione di pericolo.
K.
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini
del giudizio - nelle considerazioni di merito che seguono.
II. Considerandi
1.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) il 1° gennaio
2011 i codici di procedura penale cantonali vennero abrogati. L’art. 448 cpv. 1 del-
le disposizioni transitorie del CPP dispone il principio generale secondo il quale
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procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono
continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non preve-
dano altrimenti. Giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP invece i ricorsi contro le decisioni e-
manate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono giudicati secondo il di-
ritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. E contrario quindi ai
mezzi di ricorso contro decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del CPP si ap-
plica quest’ultimo. Nella fattispecie dunque l’appello è disciplinato dalle norme del
nuovo CPP federale.
2.
2.1
La decisione penale del DGSS data del 21 marzo 2011 ed è stata comuni-
cata il 22 marzo 2011. Giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP l’appello va annunciato al tri-
bunale di primo grado (nella fattispecie il DGSS) entro dieci giorni dalla comunica-
zione della sentenza. L’annuncio d’appello di A. del 1° aprile 2011 è quindi tempe-
stivo.
2.2
La dichiarazione scritta d’appello va poi inoltrata entro 20 giorni dalla notifi-
cazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). Dato che nel presente caso
il DGSS ha comunicato la sua decisione penale già con motivazione integrale, il
termine per la dichiarazione d’appello è scaduto il 12 aprile 2011. Anche la dichia-
razione d’appello di A. del12 aprile 2011 (data del timbro postale) è dunque tem-
pestiva ed essendo sufficientemente motivata ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP va
ricevuta in ordine.
3.
Giusta l’art. 391 CPP nella sua decisione la I. Camera penale del Tribunale
cantonale quale giurisdizione d’appello non è vincolata né dalle motivazioni delle
parti, né dalle loro conclusioni, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili (cpv. 1).
Essa non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato
se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore come nella fattispecie. È
fatta salva unicamente una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale
di primo grado non poteva essere a conoscenza (cpv. 2).
4.
Come già perfettamente constatato dal DGSS i fatti descritti, sufficiente-
mente documentati e pure riconosciuti da A. adempiono di principio la fattispecie
di cui all’art. 4a cpv. 5 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della cir-
colazione stradale (ONC; RS 741.11) in unione con l’art. 90 cifra 1 LCStr. A ragio-
ne il DGSS ha ritenuto che le norme della circolazione stradale sono concepite in
modo che la contravvenzione indichi in un certo senso l’illiceità: la contravvenzio-
ne alle norme della circolazione stradale avviene in modo illecito quando l’azione
pagina 8 — 14
non è sostenuta da una circostanza esimente o di esclusione della pena. Rimane
dunque solo ed esclusivamente da esaminare se sussiste una circostanza esi-
mente o discolpante ai sensi degli artt. 17 seg. CP. Per quanto concerne le con-
siderazioni giuridiche può essere rimandato a quanto esposto correttamente dal
DGSS (vedi consid. 4a della decisione impugnata) in applicazione dell’art. 82 cpv.
4 CPP. Le argomentazioni dell’appellante vanno invece esaminate a fondo nelle
considerazioni seguenti.
5.
Va verificata la decisione impugnata quanto alle censure dell’appellante
tenor le quali la motivazione non sarebbe sufficiente e il risultato arbitrario, te-
nendo conto per tale esame della documentazione agli atti e fra questa in partico-
lar modo e innanzitutto le fotografie del radar, ma anche i documenti inoltrati e le
considerazioni esposte dall’appellante (doc. A e B allegati all’act. II-4).
5.1
A. fa valere che nell’abitacolo della sua automobile si sarebbe sviluppato
del fumo, perciò si sarebbe visto costretto ad accelerare per uscire al più presto
dal tunnel del San Bernardino nel quale era appena entrato. Considerando che
l’appellante all’occasione dell’interrogatorio del 7 dicembre 2010, in motivazione
della sua reazione di accelerare, raccontò che il bus di suo suocero avrebbe preso
fuoco all’interno del tunnel della Viamala, pare che tale evento abbia lasciato una
forte impressione su A.. È dunque molto verosimile che, se veramente avrebbe
dovuto constatare del fumo nell’abitacolo della sua vettura, l’appellante si sarebbe
in ogni caso allarmato in misura significante, cosciente della disgrazia di suo suo-
cero. Senz’altro quindi gli si dovrebbe poter leggere almeno una certa tensione in
faccia, tenuto conto della gravità della situazione stando alla descrizione
dell’appellante.
5.1.1 Sulla foto ravvicinata scattata dall’apparecchio radar installato nella galleria
del San Bernardino la passeggera seduta sul sedile a fianco del conducente sem-
bra avere un cuscino dietro la testa. Essa tiene la testa chinata all’indietro e leg-
germente a sinistra. Da questo atteggiamento si può senz’altro desumere come
l’ha fatto il DGSS che in quel preciso istante essa stia possibilmente dormendo o
comunque sicuramente riposandosi, e ciò non solo da pochi attimi. Ciò anche se
la sua compagna si sarebbe accorta del flash del radar come fa valere
l’appellante; difatti essa avrebbe senz’altro potuto accorgersi del flash svegliandosi
a causa di questo. Tali conclusioni paiono ragionevoli e in ogni caso non arbitrarie,
motivo per cui questa Corte può confermarle e condividerle. Il conducente stesso
pare anche lui assai tranquillo. La sua espressione è pacifica, tenendo gli angoli
della bocca rilassati e verso il basso e anche lui la testa leggermente chinata
pagina 9 — 14
all’indietro e a sinistra. L’espressione di entrambi i passeggeri testimonia dunque
una certa tranquillità a bordo al momento dello scatto della foto radar. Non si può
inoltre riconoscere nessuna traccia di fumo né di altri gas anomali nell’abitacolo.
Nemmeno dall’esterno è visibile del fumo, né davanti, né dietro la vettura.
5.1.2 Già solo questi elementi possono essere qualificati in modo non arbitrario
quali considerevoli indizi per il non sussistere di una situazione d’allarme come
quella avanzata dall’appellante. Non è difatti concepibile che una persona a bordo
di una vettura nella quale si sviluppi del fumo resti talmente tranquilla, se come
fa valere l’appellante nella fattispecie la situazione fosse veramente così grave
da dover uscire immediatamente dalla galleria causa l’imminente pericolo di in-
cendio. Anche volendo ammettere che l’appellante sia stato pilota di aerei civili
non cambia nulla a tale merito, specie perché egli stesso ricorda con orrore i terri-
bili incidenti con incendi degli ultimi anni in gallerie stradali, in particolare quello nel
tunnel della Viamala nel 2006. In una tale situazione poi è inverosimile che il con-
ducente non svegli o chiami la sua compagna di viaggio e non la preghi di cercare
di contattare la polizia o i pompieri. Anzi, tipicamente la passeggera stessa si sve-
glierebbe da sé dal odore di bruciato come descritto da A. che verosimilmente im-
piegherebbe un certo tempo per diffondersi nell’abitacolo, ma che, come lo sostie-
ne l’appellante, provocherebbe un bruciore agli occhi. In considerazione delle foto
dell’apparecchio radar (act. II-14) va dunque constatata una completa assenza di
indizi per una situazione d’allarme causa fumo nell’abitacolo. Di conseguenza le
fotografie sono considerevoli e pesanti indizi per il non sussistere di una situazione
di stato di necessità esimente o discolpante ai sensi degli artt. 17 seg. CP come
addotta dall’appellante.
5.2
L’appellante ha allegato dei documenti alla sua opposizione che provano
che la sua vettura è effettivamente stata trasportata poche ore dopo il supera-
mento del limite di velocità da e in un garage di Y. per delle verifiche quanto a
possibili difetti o panne (doc. A e B allegati all’act. II-4), il che è stato constatato
pure dal DGSS. Tenor quanto considerato dal DGSS però A. non avrebbe suffi-
cientemente provato per quale motivo abbia fatto trainare la sua automobile.
5.2.1 Dalla fattura della Carrozzeria B. (doc. A) risulta unicamente il traino del
veicolo da San Bernardino a X. per CHF 560.-. Sotto il titolo osservazioni è indica-
to principio per incendio, senza però indicare quali misure di sicurezza o di con-
trollo fossero state prese prima di cominciare il traino. Se però ciò fosse veramen-
te stato il motivo del traino, tali misure sarebbero indubbiamente state indicate e
verosimilmente anche documentate e fatturate. Non è nemmeno per niente chiaro
pagina 10 — 14
da quali fatti sarebbe stato desunto che vi sarebbe stato un principio di incendio.
La mera osservazione principio per incendio non può dunque essere ritenuta una
prova sufficiente del sostenuto fumo all’interno dell’abitacolo della vettura al mo-
mento del controllo radar nella galleria. L’appellante avrebbe difatti senz’altro potu-
to indicare qualsiasi motivo alla persona venuta a trainare l’automobile e questa a
sua volta avrebbe potuto scrivere qualsiasi cosa sul modulo da compilare, senza
essere tenuta a verificarne o doverne poter confermare l’esattezza. Non vi sono
indizi per concludere che il motivo indicato dall’appellante sarebbe stato verificato.
5.2.2 Dalla fattura del Garage C. di Y. (doc. B) al titolo lavori da eseguire risulta
che il paraolio cardano [avrebbe perso] e sotto l’intestazione ordine di riparazio-
ne è indicato sost. paraolio cardano. Alla rubrica materiale e pezzi di ricambio
figurano due guarnizioni e il cambio d’olio. Non è invece per niente chiaro quali
siano stati i motivi o le possibili cause per tali lavori e ricambi. È pur possibile che
se il paraolio cardano perde si sviluppi del fumo. Va pertanto generalmente esclu-
so che da questo si sviluppi un incendio della vettura. Il fumo sarebbe poi semmai
ben visibile dall’esterno, dato che olio bruciato provoca solitamente un fumo bian-
co ben riconoscibile e assai maleodorante. Sulla foto radar nel caso in giudizio
invece non si riconosce nemmeno una minima traccia di fumo. La fattura in que-
stione non può quindi essere considerata una prova sufficiente di un principio di
incendio già per questi motivi. Un ricambio del paraolio cardano può inoltre giusti-
ficarsi certamente anche senza che si sarebbe effettivamente sviluppato del fumo
e, astrattamente parlando, può indubbiamente anche essere effettuato senza al-
cun motivo concreto. Anche il doc. B non può dunque in nessun modo essere re-
putato prova sufficiente di uno stato di necessità al momento in cui A. attraversò la
galleria del San Bernardino accelerando e superando così il limite di velocità am-
messo.
5.3
Il comportamento dell’appellante non è del resto neanche condivisibile la-
sciando da parte considerazioni giuridiche e volendo partire da concetti puramente
pratici e matematici, se il fatto di uscire dal tunnel al più presto possibile si fosse
veramente imposto come da lui preteso, tenuto conto anche del fatto che sostiene
di aver la capacità di rimanere più calmo in situazioni di stress rispetto alla media
e che dichiara di essere stato pilota di aerei civili, quindi un professionista nel va-
lutare tempi e distanze. A ragione il DGSS ha difatti ritenuto che vi sarebbero state
altre soluzioni ravvisabili per limitare il pericolo o perlomeno le conseguenze di un
incendio in galleria (vedi il consid. 4.b della decisione impugnata, al quale può es-
sere rinviato anche in motivazione della presente sentenza). Come prima cosa già
non è comprensibile perché l’appellante e la sua compagna di viaggio non hanno
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tentato di contattare e avvisare le forze di soccorso o la polizia stradale, anche se
il presunto incendio si sarebbe ancora trovato in fase di sviluppo. Presumendo poi
che l’appellante circolasse di principio sempre rispettando i limiti di velocità ipo-
tesi da preferire perché per lui più favorevole in termini penali, presumendo per
principio che si tratti di un conducente prudente e rispettoso delle norme della cir-
colazione stradale -, dunque al massimo agli 80 km/h permessi nella prima parte
della galleria, che abbia accelerato soltanto al momento in cui si sarebbe accorto
del preteso fumo e ciò molto rapidamente (entro pochi secondi e pochi metri), che
abbia raggiunto la velocità massima di 104 km/h misurata dal radar soltanto al
punto dove si trova l’impianto radar stesso, che una Fiat Panda come quella di A.
impiega di media 7 sec per accelerare da 80 km/h a 104 km/h e che in tale tempo
si percorrono circa 185 m, ciò significherebbe che si sarebbe accorto del preteso
fumo a dir tanto e al più tardi a 1.200 km dopo l’entrata in galleria e che quindi
mancavano altri 5.400 km all’uscita del portale sud. È pur vero che un conducente
medio a volte dopo diversi chilometri in galleria perde l’orientamento quanto alla
distanza già percorsa. Ci si può però indubbiamente aspettare che dopo soli 1.200
km nel caso di un ex pilota di aerei civili ciò non si sia ancora avverato, specie se
dichiara egli stesso di avere una capacità superiore alla media di mantenere la
calma e la lucidità. Ammettendo ancora che l’appellante avrebbe proseguito per il
resto del tunnel mantenendo la velocità raggiunta di 104 km/h, senza accelerare
ulteriormente e aumentare così ancor di più la messa in pericolo di altri utenti della
strada, in tal caso dopo l’accorgersi del presunto fumo avrebbe (risp. ha) impiega-
to 3 min 7 sec per uscire dalla galleria. Se avesse rispettato il limite di velocità di
80 km/h ci avrebbe messo 56 sec in più per lasciare il tunnel. Se avesse invece
optato per un’inversione di marcia per uscire dal portale nord dov’era entrato, te-
nuto conto che non vi erano vetture dietro di lui (cfr. foto radar) e considerando
che avrebbe dovuto prima fermarsi (circa 5 sec) per poi manovrare (circa 20 sec),
accelerare ad 80 km/h (11 sec) e così uscire dal tunnel nell’altra direzione (46
sec), avrebbe impiegato complessivi 1 min 22 sec, essendo così quasi 2 min più
veloce, impiegando circa un terzo del tempo per lasciare la galleria. L’attesa di un
cunicolo d’emergenza pare non essere stata necessaria, dato che l’appellante ha
dichiarato che a quell’ora nella galleria si trovavano solo pochi veicoli (cfr. verbale
dell’interrogatorio, act. I-6). Ma anche ammettendo che avrebbe comunque dap-
prima voluto cercare un cunicolo d’emergenza per avere più spazio per invertire la
direzione di marcia e mettere in pericolo meno utenti della strada, sarebbe ancor
sempre stato considerevolmente più veloce ad uscire dal portale nord. Di conse-
guenza anche volendo ammettere che vi sarebbe stato lo sviluppo di fumo, ipotesi
per la quale come esposto sopra (consid. 5.1 e 5.2) non vi sono indizi alcuni,
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l’appellante avrebbe avuto sufficienti alternative di reazione, sicché il suo compor-
tamento, ovvero il superamento del limite di velocità, non è stato adeguato nem-
meno sotto aspetti meramente pratici e matematici.
5.4
Da quanto ritenuto risulta dunque che non vi sono indizi sufficienti in grado
di permettere di concludere al sussistere di uno stato di necessità esimente ai
sensi degli artt. 17 seg. CP. Per questi motivi l’appello va integralmente respinto.
6.
Nella fattispecie il DGSS ha condannato A. ad una multa di CHF 500.-.
Come sancito dall’art. 404 cpv. 1 CPP il tribunale d’appello esamina la sentenza di
primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati. Considerato che l’appellante non
critica con nessuna parola l’altezza di tale multa e che quest’ultima può essere
considerata proporzionata e perfettamente conforme al diritto e alla prassi in mate-
ria, non si impone di riesaminare la sanzione pronunciata, visto anche che questa
Corte non è giunta ad un risultato diverso in nessuno dei punti avanzati
dall’appellante.
7.
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese
e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l’art. 424 CPP i cantoni
disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che
in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi
(cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l’art. 37 cpv. 4 lett. b della legge
d’applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno
2010 (LACPP; CSC 350.100) per procedure giudiziarie l’ammontare della tariffa
viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L’ordinanza sugli emo-
lumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede al
suo art. 7 che per decisioni in procedure d’appello l’emolumento è compreso tra i
CHF 1'500.e i CHF 20'000.-. Nella presente procedura d’appello un emolumento
di CHF 2'000.pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso.
Giusta l’art. 428 cpv. 1 CPP le spese della procedura vanno a carico della parte
soccombente, nella fattispecie dunque vanno a carico dell’appellante.
pagina 13 — 14
III. La I. Camera penale giudica:
1.
L’appello è respinto.
2.
Le spese della procedura d’appello di CHF 2'000.vanno a carico
dell’appellante.
3.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai
sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da
inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg.
LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di
ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
4.
Comunicazione a:
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