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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils SB-06-31: Kantonsgericht Graubünden

Zwei Beschwerdeführer erstatteten Strafanzeige gegen zwei Beschwerdegegner wegen Unterdrückung von Urkunden nach einem gewalttätigen Vorfall in einem Club. Die Staatsanwaltschaft nahm das Verfahren jedoch nicht an Hand. Die Beschwerdeführer legten fristgerecht Beschwerde ein, wurden jedoch nicht als Geschädigte anerkannt und die Beschwerde wurde abgelehnt. Die Beschwerdeführer müssen die Gerichtskosten tragen und erhalten keine Entschädigung. Die Kaution wird zur Deckung der Kosten verwendet und der Restbetrag wird zurückgezahlt.

Urteilsdetails des Kantongerichts SB-06-31

Kanton:GR
Fallnummer:SB-06-31
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid SB-06-31 vom 29.11.2006 (GR)
Datum:29.11.2006
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:lesioni semplici
Schlagwörter : Accusa; Tribunale; Accusato; Appello; Commissione; Acqua; Grigioni; Appellato; Moesa; Procura; Esser; Integrità; Inoltre; Intestino; Essere; Presidente; Infine; Laccusato; Lappello; Recht; Accaduto; Appellante; Evento; Graubünden; Coira; Attuario; Circolo; Calanca; Legge; Aveva
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Roth, Andreas, Basler Kommentar StGB II, Art. 123 StGB, 2003
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts SB-06-31

Kantonsgericht von Graubünden

Tribunale cantonale dei Grigioni

Dretgira chantunala dal Grischun
_____

Rif.:
Coira, 29 novembre 2006
Comunicata per iscritto il:
SB 06 31
(non comunicata oralmente)
Sentenza
Commissione del Tribunale cantonale
Presidenza Presidente
Brunner
Giudici
Riesen-Bienz e Möhr
Attuario Crameri
——————
Visto l’appello penale
della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
appellante,

contro

la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 7 giugno 2006, comunicata il 20
luglio 2006, in re contro X., appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Mario Antonio
Ghidoni, Casa Aurelia, 6535 Roveredo,
concernente lesioni semplici,

è risultato:


2
A.
X. è cresciuto a A. in seno alla famiglia di sette persone in condizioni
normali. Ivi ha frequentato la scuola elementare. Al ginnasio a B. ha conseguito la
maturità, è poi stato seminarista a A. ed ha studiato teologia a C.. Indi s’è occupa-
to dell’insegnamento all’Abbazia di D. ed al Seminario di E. Infine s’è fatto sacer-
dote e gli è stata affidata la Parrocchia di F.. Dopo il suo pensionamento ha costi-
tuito la fondazione X. per la gioventù, che ha e gestisce un ostello per fanciulli.
Tuttora egli s’occupa unicamente dell’affitto dell’ostello, mentre che l’assistenza
dei fanciulli spetta ai rispettivi genitori, maestri o direttori sportivi. Inoltre funge da
G.. Per l’anno 2003 è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 38'200.--
. Non ha sostanza imponibile.
Nel casellario giudiziale è iscritta una condanna a scapito di X.; con senten-
za del 14 giugno 1995 la Commissione del Tribunale del Circolo Calanca gli ha
inflitto una multa di fr. 1'000.-per violazione dell’art. 23 cpv. 4 della Legge federa-
le concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
B.
Dopo che con mandato penale del 27 giugno 2005 la Presidente del
Circolo Calanca aveva ritenuto colpevole X. di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123
cifra 2 CP nei confronti del fanciullo H. e l’aveva condannato a sette giorni di de-
tenzione, la cui esecuzione l’aveva condizionalmente sospesa per un periodo di
prova di due anni e dopo che contro questa pronuncia era stata inoltrata tempesti-
va opposizione ed in seguito completata l’istruttoria nonchè proposta azione ade-
siva dal danneggiato, con decreto del 28 febbraio 2006 la Procura pubblica dei
Grigioni ha messo l’opponente in stato d’accusa in conformità al mandato penale
dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa. L’atto d’accusa si fonda sulla seguente
fattispecie:
“X. aveva organizzato per il periodo dal 21 al 29 febbraio 2004 una colonia
per vacanze a F. per bambini dagli 8 ai 12 anni. H., il quale allora aveva
dieci anni, si era annunciato per questa colonia e quindi sabato, 21 febbraio
2004, verso le ore 14.00, i suoi nonni lo accompagnavano da X. a F.. Era
l’unico bambino presente. Assieme all’accusato passava il pomeriggio
sciando. La sera cenavano assieme e poi facevano dei giochi. Verso le ore
20.00, o anche un po’ più tardi, dato che H. era un po’ raffreddato, iniziava
a tossire. Quindi l’accusato gli offriva una tisana e lo accompagnava in ba-
gno, spiegandogli che avrebbe curato la sua tosse. Su ordine dell’accusato
H., sempre in bagno, si toglieva i vestiti e rimaneva nudo davanti
all’accusato. L’accusato penetrava poi con la punta di un clistere nell’ano
d’H., pompando per tre volte consecutive dell’acqua fredda nell’intestino del
bambino. L’accusato non aveva usato alcun lubrificante e non aveva nem-
meno sterilizzato il clistere; egli in precedenza non aveva neanche fatto
bollire l’acqua che poi avrebbe usato per i rispettivi clisteri. In nessun modo
i rappresentanti legali d’H. avevano dato il consenso a X. per effettuare



3
questi clisteri. Inoltre il clistere in questione non era fatto appositamente per
esser usato sul corpo di bambini e la punta era pure difettosa. Nel momen-
to in cui gli venivano effettuati i clisteri, H. stava diritto in piedi davanti
all’accusato. Subito dopo si doveva sedere sul gabinetto, affinché l’acqua
potesse di nuovo fuoriuscire. In seguito si doveva nuovamente mettere in
piedi davanti all’accusato, il quale penetrava con il clistere una seconda
volta e poi, dopo che H. si era di nuovo dovuto sedere sul gabinetto, anche
una terza volta ancora nell’ano d’H., introducendo ancora dell’acqua. H.
subiva questa procedura perché temeva che altrimenti l’accusato lo avreb-
be schiaffeggiato.

Atti: 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8 - 3.10, 3.19, 3.20, 4.1, 4.2, 4.5.
Stando al rapporto del medico legale dr. med. I., non esiste alcun motivo
ragionevole per curare la tosse e il raffreddore con dei clisteri. A causa di
questi clisteri H. ha subito dolori non irrilevanti e un trauma psichico per of-
fesa del pudore.

Atto: 3.18.”
La Procura pubblica ha chiesto che l’accusato sia dichiarato colpevole di le-
sioni semplici giusta l’art. 123 cifra 2 CP, che sia condannato a 7 giorni di deten-
zione, che l’esecuzione della pena sia sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni e che gli siano addossate le spese di procedura.
L’accusato ha proposto il suo proscioglimento per insussistenza di reato.
Il rappresentante di H. ha postulato che l’accusato sia condannato a versa-
re alla vittima l’importo di fr. 5'000.-quale risarcimento per torto morale e fr.
4'819.85 per i danni materiali, il tutto oltre interesse al 5% a far tempo dal 21 feb-
braio 2004.
C.
Con sentenza del 7 giugno 2006, comunicata il 20 luglio 2006, il Tri-
bunale del Distretto Moesa ha giudicato:
“1. X. è prosciolto dall’accusa di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 1 in
unione alla cifra 2 cpv. 2 CP).
2. L’attore adesivo H., (il petito civile) è rinviato al competente giudice or-
dinario civile ai sensi dell’art. 131 cpv. 6 LGP.
3. La tassa e le spese d’istruttoria di fr. 3'773.50 restano a carico della
Procura pubblica dei Grigioni. La tassa di giudizio del Tribunale distret-
tuale Moesa di fr. 1'800.-rimane a carico del Tribunale distrettuale
Moesa.

4. (Comunicazione).”
D.
Il 7 agosto 2006 la Procura pubblica s’è appellata contro questo giu-
dizio alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:


4
“1. Le cifre 1 e 3 della sentenza del 7 giugno 2006 siano annullate.
2. X. sia dichiarato colpevole di lesioni giusta l’art. 123 cifra 1 CP in unio-
ne all’art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP.
3. X. sia condannato a 7 giorni di detenzione. Gli sia concessa la sospen-
sione condizionale della pena, fissando un periodo di prova di 2 anni.
4. Costi a norma di legge.
L’appellato ha proposto la reiezione dell’appello. Il rappresentante della par-
te lesa e l’istanza precedente hanno rinunciato a prendere posizione.
La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1.
Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze dei tribunali di-
strettuali il procuratore pubblico può proporre appello alla Commissione del Tribu-
nale cantonale dei Grigioni. L’appello dev’essere inoltrato entro 20 giorni dalla co-
municazione scritta dell’impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere
indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmen-
te o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello della Procura pubblica
del 7 agosto 2006 è tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti pre-
supposti, sicchè è ricevibile in ordine.
2.
Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della Commissio-
ne del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio
del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente
(art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limi-
tato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons
Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti).
3. a) Il Tribunale distrettuale Moesa ha prosciolto X. dall’accusa di lesioni
semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 in unione alla cifra 2 cpv. 2 CP. In so-
stanza ha considerato che i clisteri fatti ad H. non gli hanno cagionato né un danno
all’integrità corporale, né un danno alla salute fisica. A suo dire un danno alla salu-
te psichica poi non è provato.
b)
Coll’appello la Procura pubblica fa valere che la fattispecie dell’art.
123 CP protegge non solo l’integrità corporale, ma anche la salute fisica e psichi-
ca. Essa è del parere che il trattamento ha causato al fanciullo forti dolori, quindi


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un danno alla salute fisica. Inoltre per offesa al pudore questi ha subito un trauma
psichico.
c)
Ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP è punibile, a querela di parte,
sia chi cagiona un danno al corpo, sia chi lo cagiona alla salute di una persona. Il
colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha agito contro una persona incapace di
difendersi o contro una persona, segnatamente un ragazzo, di cui aveva la custo-
dia o doveva aver cura (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP). Dal testo legale risulta in modo
inequivocabile che sono protette tanto l’integrità corporale quanto la salute.
L’incolumità corporale è danneggiata, se sono provocate lesioni esterne o interne,
che richiedono al minimo un certo trattamento e periodo di guarigione, p. es. rottu-
re di ossa, anche se non sono complicate e guariscono relativamente in fretta
senza problemi, ma anche commozioni cerebrali, contusioni con ematomi e esco-
riazioni, se sono più di semplici graffiature. Sono invece le contusioni e le graffiatu-
re manifestamente innocue, così da guarire in breve tempo, esse non sono repu-
tate lesioni semplici, bensì vie di fatto (Andreas Roth, Basler Kommentar, StGB II,
2003, art. 123 n. 4). Del pari dicasi del danno alla salute. La nozione di salute
comprende non unicamente la salute fisica, ma anche quella psichica. Effetti di
qualsiasi genere, se provocano soltanto innocui, passeggeri e brevi disturbi del
benessere sono ritenuti solo vie di fatto. Corrisponde per contro il disturbo, anche
se passeggero, ad uno stato patologico, va ammesso un danno alla salute e quin-
di una lesione semplice. Ciò vale segnatamente se sono causati forti dolori, se la
vittima subisce uno shock o se è ubriacata o narcotizzata, senza conseguenze
permanenti o di lunga durata. La vera difficoltà è quindi la questione di sapere che
grado deve raggiungere il danno alla salute per esser reputato lesione semplice
conformemente all’art. 123 cifra 1 CP. Di rilevante importanza è l’entità del dolore
inflitto alla vittima. Dato però che questo criterio è indefinito, al giudice è lasciato
un ampio potere discrezionale (Andreas Roth, op. cit., art. 123 n. 5; Straten-
werth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6. Aufl., Bern 2003, §
3 n. 6 - 8); Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8. Aufl., Zürich 2003, pag. 33
seg.).
d)
Dal profilo dell’integrità corporale non è controverso che H. non ha
subito dei danni con l’applicazione dei clisteri. Lesioni interne o esterne non sono
state costatate nè dal fanciullo, né da sua madre, né dal dott. J., specialista FMH
in malattie dell’infanzia e dell’adolescenza, K., a cui il ragazzo l’11 marzo 2004,
quindi 18 giorni dopo il trattamento, ha raccontato l’accaduto (atti 4.5, 4.1 e 3.8).
Di conseguenza possono essere ritenute sostenibili le conclusioni dei giudici pre-


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cedenti, basate sulle testimonianze del fanciullo e della mamma nonché sullo scrit-
to del dott. J. del 24 dicembre 2004, nel senso che essi hanno negato delle lesioni
corporali. Del pari dicasi anche quanto ai non irrilevanti dolori all’intestino, che
l’appellante, fondandosi sulla perizia del 21 ottobre 2005 del dott. med. I., sostitu-
to-primario dell’Ospedale cantonale, E. (atto 3.18), pretende siano stati provocati
dai clisteri. Infatti va rilevato che la perizia è stata allestita circa un anno ed otto
mesi dopo l’evento, senza una visita del ragazzo e che essa sta in contrasto colle
testimonianze di quest’ultimo e con quanto riferito dal dott. J.. H. ha testimoniato
che quella sera aveva la tosse e che dopo aver cenato gli era venuto il mal di pan-
cia. Il prete gli aveva chiesto se voleva un tè, ma non si ricordava di averlo preso.
Poi aveva dovuto andare con lui in bagno ed abbassare i pantaloni a mezza gam-
ba. Il parroco gli aveva messo una pompetta nel sedere e fatto salire l’acqua nella
pancia. Sentiva tutto freddo nel ventre. L’acqua messa nel clistere era fredda. A lui
quest’acqua dava fastidio, non era un bella sensazione. Dopo aver svuotato la
pancia nel gabinetto, il sacerdote aveva ripetuto il trattamento tre o quattro volte.
Infine gli aveva detto che tutto sarebbe passato, ma ciò malgrado la tosse e il mal
di pancia persistevano (atto 4.5, pagg. 3 e 4). A dolori al ventre lamentati dal fan-
ciullo il dott. J. non accenna affatto nel suo scritto del 24 dicembre 2004. Ne viene
che i non irrilevanti dolori all’intestino, pretesi dal perito, non sono stati la conse-
guenza dell’incriminata cura. Può quindi essere ammesso, come hanno concluso i
primi giudici, che l’acqua fredda nell’intestino ha causato al ragazzo dei disturbi,
ma non dei forti dolori, che avrebbero dovuto essere provocati per esser reputati di
natura patologica e quindi un danno alla salute fisica.
e)
Dal profilo psichico l’indagine si rivela per contro più complessa. H.
ha testimoniato che in colonia non c’era nessun altro bambino e che il prete gli
aveva assicurato che altri fanciulli sarebbero arrivati verso sera, ciò che non era
stato il caso. Lui aveva sì acconsentito ad un trattamento, che gli avrebbe fatto
bene, ma non sapeva esattamente in che consisteva la cura ed il parroco non glie-
lo aveva detto. Aveva anche molta paura perché in quella casa era solo con il sa-
cerdote e temeva che gli avrebbe potuto dare una sberla. Dopo il trattamento era
andato in camera sua; era spaventato perché non sapeva cosa gli aveva fatto il
prete. Passati circa dieci minuti aveva telefonato a sua madre. Piangendo le aveva
spiegato cosa era successo (atto 4.5, pagg. 3 - 5). La madre del ragazzo ha testi-
moniato che quella sera suo figlio le aveva telefonato quattro volte; la prima volta
verso le ore 17.00 perché in colonia non c’erano altri bambini, la seconda volta
un’ora o forse un’ora e mezza più tardi perché si sentiva solo, la terza volta verso
le ore 19.00 per chiederle come si faceva il sugo e la quarta volta dopo le ore


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22.00. Questa volta egli parlava a bassa voce perché aveva paura di farsi sentire
dal parroco. Inoltre piangeva, era molto spaventato e le aveva detto di venire a
prenderlo domenica mattina. Sempre secondo la testimonianza della mamma, il
fanciullo era stato colpito dall’evento, poiché fino a fine giugno non voleva più an-
dare in colonia (atto 4.1, pagg. 2 - 4). Infine dalla perizia del dott. I. si evince che il
ragazzo per offesa al pudore ha dovuto spogliarsi e sopportare le manipolazioni
all’ano ha subito un trauma psichico (atto 3.18).
Ora, alle testimonianze del fanciullo e della madre nonchè al parere del
dott. I. dev’essere contrapposto che unicamente un accertamento da parte di un
medico specialista, eseguito immediatamente dopo l’accaduto, avrebbe potuto
stabilire se il preteso danno alla salute psichica avesse raggiunto connotazioni tali
da poter essere reputato uno shock. La chiarificazione di una turba psichica ri-
chiede appunto particolari cognizioni, che i giudici non possono arrogarsi. I giudici
di primo grado hanno concluso che dalle indagini non è risultato che il ragazzo ha
riportato delle conseguenze tali da pregiudicare la sua salute psichica. Da questa
conclusione la Commissione del Tribunale cantonale non ha motivo di scostarsi.
Infatti un accertamento specialistico non è stato fatto. A questo proposito non si
può fare a meno di rilevare che il dott. J. stesso, a cui senza indugio è stato rac-
contato l’evento, non ha ritenuto necessario di ordinare una perizia psichiatrica,
ma unicamente di annunciare il sospetto di abuso perpetrato dal prete. Il dott. I. ha
sì osservato che il fanciullo era stato traumatizzato, ma il suo avviso non è convin-
cente, poiché è stato espresso circa un anno e otto mesi dopo l’accaduto, senza
una visita del ragazzo. Oltracciò esso non si fonda nemmeno sulle testimonianze
del fanciullo, essendo esse state fatte l’8 febbraio 2006, mentre che la perizia è
stata allestita il 21 ottobre 2005. Ne viene che, come a ragione hanno ritenuto i
giudici precedenti, un danno di grado patologico alla salute psichica del ragazzo
non è sufficientemente documentato.
4.
a) L’appellante pretende inoltre che anche in caso di conferma
dell’impugnata sentenza le spese processuali devono essere addebitate intera-
mente all’appellato. A motivo adduce che questi col suo comportamento ha adem-
pito la fattispecie di vie di fatto (art. 126 CP) e violato il principio degli artt. 28 CC e
41 CO.
b)
Ai sensi dell’art. 157 LGP in caso d’assoluzione o d’abbandono del
procedimento, il tribunale può accollare in tutto o in parte le spese di procedura


8
all’accusato, se egli col suo contegno ha reso necessaria l’esecuzione dell’istrut-
toria e del procedimento giudiziario.
Giusta l’art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU ognuno è presunto innocente
fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. Secondo la
giurisprudenza è inconciliabile colla costituzione e convenzione motivare il giudi-
zio, con cui all’accusato in caso di proscioglimento o d’abbandono del procedi-
mento sono addebitate le spese, rimproverandogli direttamente o indirettamente
d’essersi reso passibile di pena, rispettivamente d’essere colpevole penalmente.
Per contro è conciliabile colla costituzione e convenzione accollare i costi
all’accusato non condannato, se egli, responsabile secondo i principi del diritto
civile vale a dire nel senso di un’analoga applicazione dei principi derivanti
dall’art 41 CO ha chiaramente violato una norma di comportamento di tutto
l’ordinamento giuridico svizzero e quindi causato il procedimento penale o ostaco-
lato la sua esecuzione (DTF 119 Ia 332 cons. 1b, 116 Ia 162 cons. 2e). Ai sensi
dell’art. 41 cpv. 1 CO “chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagiona-
to ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza”. Secondo il diritto
civile v’è quindi responsabilità, se a qualcuno è cagionato un danno con un com-
portamento illegale e tranne in casi di responsabilità causale colpevole. Illecito
giusta l’art. 41 cpv. 1 CO è un comportamento, se viola norme che direttamente o
indirettamente vietano di provocare dei danni, rispettivamente prescrivono al sog-
getto di diritto un comportamento evitante dei danni (Altherr/Brehm/Bühlmann,
Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl., Bern 1994, art. 41 cifra 18). L’obbligo
di assumere i costi da parte dell’accusato per aver causato il procedimento o osta-
colato la sua esecuzione è quindi una responsabilità approssimata a principi del
diritto civile per un comportamento illecito e colpevole.
c)
Come è stato esposto un danno all’integrità corporale ed alla salute
fisica del ragazzo non è stato causato e che gli sia stato provocato uno shock non
è documentato. La censura dell’appellante, secondo cui l’appellato avrebbe
adempito la fattispecie di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 CP è insostenibile. In
primo luogo di vie di fatto questi non è stato accusato, sicchè non è stato chiarito
se i fastidi lamentati dal fanciullo avrebbero dovuto essere reputati vie di fatto. In
secondo luogo per inconciliabilità cogli artt. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU il pre-
teso addossamento delle spese all’appellato non s’intenderebbe col rimprovero
d’aver commesso delle vie di fatto, quindi d’esser penalmente colpevole. Quanto
poi alla pretesa di accollargli le spese per violazione degli artt. 28 CC e 41 CO va
rilevato che egli non ha contravvenuto al divieto generale di arrecare dei danni,


9
quindi al principio generale giuridico “neminem laedere”. Questo principio è appun-
to concretizzato nelle menzionate disposizioni. Ai sensi dell’art. 41 CO il danno
illecitamente cagionato ad altri dev’essere riparato. Giusta l’art. 28 cpv. 1 CC chi è
illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del
giudice contro chiunque partecipi all’offesa. Lesivo della personalità è segnata-
mente ogni invadenza, importunità o molestia corporale, come p. es. una sberla.
Pertanto nell’evenienza concreta un danno o una lesione della personalità non
sono stati provocati, rispettivamente non sono documentati, sicchè i costi del pro-
cedimento (istruttorio e giudiziario) non possono essere addebitati all’appellato.
5.
In simili circostanze l’appello si rivela infondato sotto i due aspetti e
va quindi respinto. Le spese della procedura di seconda istanza seguono la soc-
combenza (art. 160 cpv. 1 LGP). All’appellato è rifusa un’indennità a titolo di ripe-
tibili di fr. 1'000.-- (art. 160 cpv. 4 LPG). Con questo importo il suo dispendio pro-
cessuale è compensato, sicchè può esser rinunciato a metterlo al beneficio della
difesa d’ufficio.


10
La Commissione del Tribunale cantonale giudica:
1.
L’appello è respinto.
2.
I costi della procedura d’appello vanno a carico del Cantone dei Grigioni,
che rifonde all’appellato un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'000.--.
3.
Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto fede-
rale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30
giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art.
273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione
al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli
art. 268 segg. PP.
4. Comunicazione
a:
__
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Presidente
L'Attuario


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