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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils PZ-03-152: Kantonsgericht Graubünden

Das Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, hat in einem Urteil vom 21. Juni 2016 entschieden, dass der Beschuldigte A. der einfachen Körperverletzung schuldig ist. Er wurde zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je Fr. 50.- verurteilt, deren Vollzug aufgeschoben wurde. Zudem wurde er verpflichtet, dem Privatkläger B. eine Genugtuung von Fr. 2'500.- zuzüglich Zinsen zu bezahlen. Die Gerichtskosten und die Prozessentschädigung wurden dem Beschuldigten auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts PZ-03-152

Kanton:GR
Fallnummer:PZ-03-152
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid PZ-03-152 vom 28.11.2003 (GR)
Datum:28.11.2003
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:protezione dell'unione coniugale
Schlagwörter : Importo; Tribunale; Presidenza; Presidente; Moesa; Unione; Essere; Onere; Esistenza; Interessi; Assicurazione; Direttive; Grigioni; Istanza; Opponente; Educazione; Protestate; Attività; Vicepresidente; Attuario; Distretto; Limporto; Istante; Natale; Pasqua; Comunicazione; Kommentar; Questa; Scheidungsrecht; Unterhalt
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Bräm, Hasenböhler, Kommentar zum ZGB, Art. 163 ZGB ZG, 1994
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts PZ-03-152

Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun
_____
Rif.:
Coira, 28 novembre 2003
Comunicata per iscritto il:
PZ 03 152

Ordinanza
Presidenza del Tribunale cantonale
Presidenza Vicepresidente
Schlenker
Attuario Crameri
——————
Visto il ricorso
di B. X., opponente all'istanza e ricorrente, rappresentato dall’avv. Paola Bottinelli
Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo,

contro

la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 2 ottobre 2003,
comunicata il 2 ottobre 2003, nella causa di A. X., istante e opponente al ricorso,
rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro
l’opponente all'istanza e ricorrente,
concernente protezione dell'unione coniugale,

è risultato:



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A.
A. X., nata il 4 ottobre 1968, e B. X., nato il 2 luglio 1973, si sono uniti
in matrimonio a C. il 4 ottobre 1996. Dall’unione è nato il 16 giugno 1998 il figlio
D..
Con istanza del 6 agosto 2003 la moglie ha chiesto al Presidente del Tribu-
nale del Distretto Moesa di prendere le seguenti misure di protezione dell’unione
coniugale:
“1. Sia constatato che il marito ha lasciato la comunità domestica e per
conseguenza la moglie è autorizzata alla sospensione dell’unione co-
niugale a norma dell’art. 175 CC.

2.
La casa dei coniugi, che costituisce la dimora coniugale in C., è asse-
gnata alla qui istante.

3. Il figlio D., nato il 16 giugno 1998, è affidato alla madre per
l’educazione e la cura.
4. Il padre avrà facoltà di esercitare il diritto di visita, che potrà essere
concordato direttamente tra le parti, fermo restando che in caso di dis-
accordo egli potrà vedere il figlio un fine settimana ogni due settimane.

5. Il marito è obbligato a versare alla moglie, anticipatamente entro il
quinto giorno del mese (a far tempo dal mese di agosto 2003) quale
contributo alimentare per il figlio D., l’importo mensile di fr. 700.--.
All’importo va aggiunto l’assegno familiare.

6. Il marito dovrà versare alla moglie, quale contributo alimentare,
l’importo di fr. 1'500.-così ripartito:
fr. 1'000.-- (ca.)
direttamente alla banca che ha erogato il mutuo
per la casa in C. così da estinguere gli interessi
passivi;

fr. 500.--
alla moglie. L’importo dovrà essere versato antici-
patamente entro il quinto giorno del mese. Il primo
versamento dovrà avvenire per il corrente mese di
agosto 2003.

7. Il marito è tenuto a versare alla moglie una provisio ad litem di fr.
2'000.--.”
Con osservazioni e richiesta del 28 agosto 2003 il marito ha postulato i se-
guenti provvedimenti a tutela dell’unione coniugale:
“Quanto all’istanza 6 agosto 2003:
1.
Le domande dell’istante sono respinte.
2.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via riconvenzionale
1. I coniugi sono autorizzati a sospendere la comunione domestica.



3


2. La dimora coniugale di C. è provvisoriamente assegnata alla moglie a
condizione che l’istante assuma i relativi oneri ipotecari (interessi e
ammortamento). Nel caso contrario la casa deve essere venduta.

3. Il figlio D. è provvisoriamente affidato alla madre per l’educazione e la
cura. L’autorità parentale permane ad entrambi i genitori.
4. Il diritto di visita tra il padre ed il figlio viene esercitato secondo le mo-
dalità concordate tra i genitori. In caso di disaccordo tra i coniugi è ri-
conosciuto il diritto di visita minimo seguente:

- un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domeni-
ca sera,
- 4 settimane di vacanze ogni anno,
- il giorno di Natale e la domenica di Pasqua alternativamente.
5. Il padre versa un contributo alimentare mensile di fr. 700.- (assegno
per il figlio compreso) per D., entro il quinto giorno di ogni mese, la
prima volta per il mese di agosto 2003.

6. Protestate tasse, spese e ripetibili.”
B.
Con sentenza del 2 ottobre 2003, comunicata lo stesso giorno, il Pre-
sidente del Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato:
“1. Le istanze di misure a protezione dell’unione coniugale 6 agosto 2003
della signora A. X. e 28 agosto 2003 del signor B. X. sono parzialmen-
te accolte. Di conseguenza:

1.1 I coniugi X. sono autorizzati a vivere separati.
1.2 Il figlio D. è affidato in custodia alla madre per la cura e
l’educazione.
1.3 La casa coniugale in C. è assegnata in uso alla signora A. X..
1.4 Il padre ha la facoltà di esercitare il diritto di visita, le cui modalità
andranno concordate direttamente con la madre, ritenuto che il
padre prenderà in consegna e riporterà il figlio al suo domicilio a
C.. In caso di disaccordo vale quanto segue:

a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla
domenica sera
b) 4 settimane di vacanza ogni anno
c) il giorno di Natale e la domenica di Pasqua alternativamente.
1.5 Il padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente al-
la madre, a titolo di contributi alimentari per il figlio, l’importo di fr.
775.--, la prima volta per il mese di agosto 2003, assegni familiari
compresi.

1.6 Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente,
alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr.
502.--, la prima volta per il mese di agosto 2003.

2. La tassa di giustizia di fr.800.--, di scritturazione di fr. 240.-e le spese
di fr. 50.--, per complessivi fr. 1'090.--, sono a carico di A. X. in ragione



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di 1/3 e a carico di B. X. per 2/3. B. X. è obbligato a versare a A. X. fr.
1'000.-a titolo di ripetibili.

3. (Comunicazione).”
C.
In data 14 ottobre 2003 B. X. ha impugnato questo giudizio con ricorso
alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:
“1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo. Di conseguenza nelle more
della causa viene decretata la seguente regolamentazione:

B. X., C., è tenuto a versare mensilmente la somma di fr. 1'000.-- diret-
tamente alla Banca Raiffeisen del Moesano, E., che ha erogato il mu-
tuo per la casa di C..

2.
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1.3, 1.5 e 1.6 della sentenza impugnata
sono così riformati:

1.3 La casa coniugale di C. è assegnata in uso alla signora A. X. a
condizione che essa versi l’onere ipotecario di fr. 1'000.-mensili
(interessi + ammortamento) alla banca. Nel caso contrario, la ca-
sa deve essere venduta.

1.5 Il padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente al-
la madre, a titolo di contributi alimentari per il figlio, l’importo di fr.
450.--, la prima volta per il mese di agosto 2003, assegni familiari
compresi.

1.6 Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente,
alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr.
250.--, la prima volta per il mese di agosto 2003.

3.
Protestate tasse, spese e ripetibili, di prima e di seconda istanza.”
A. X. ha proposto, con protesta di spese e ripetibili, che il ricorso sia respin-
to.
Dei motivi posti a fondamento della querelata sentenza e del ricorso si dirà
nei considerandi.
D.
La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con ordinanza della
Presidenza del Tribunale cantonale del 24 ottobre 2003.
La Presidenza del Tribunale cantonale considera :
1.
Dichiarato con proposte formulate il 14 ottobre 2003 contro la senten-
za del Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 2 ottobre 2003, comunica-



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ta lo stesso giorno, e debitamente motivato, il ricorso adempie i requisiti formali
giusta l’art. 12 cpv. 1 LICC. Di conseguenza è ricevibile in ordine.
2.
Il 2 dicembre 2003 B. X. ha inoltrato alla Presidenza del Tribunale can-
tonale una memoria completiva, sostenendo che il suo reddito medio per l’anno
2003 sarebbe di al massimo fr. 3'750.-mensili. Dato che sul ricorso è stato statui-
to il 28 novembre 2003 essa è tardiva non può essere presa in considerazione.
3. a)
Per la determinazione dei contributi alimentari il Presidente del Tri-
bunale distrettuale ha considerato il salario netto di fr. 35'109.35 percepito da B. X.
nel periodo da gennaio 2003 ad agosto 2003 ed ha computato uno stipendio men-
sile medio di fr. 4'388.-- (atti 3.12). Il ricorrente fa valere che il suo reddito varia da
mese a mese, da anno in anno e che le variazioni sono notevoli. A suo dire do-
vrebbe perciò essere calcolato sulla media degli anni 2001, 2002 e 2003, che è di
fr. 4'118.--. Da questa media andrebbero poi dedotti i rimborsi delle spese indi-
spensabili a suo carico connesse al suo lavoro, ossia fr. 90.-ogni mese. Egli di-
sporrebbe così di un reddito di fr. 4'028.-mensili.
b)
Il calcolo del reddito sulla media degli ultimi anni è fatto unicamente se
lo stipendio di un indipendente presenta forti fluttuazioni (Rep. 1994 pag. 141;
Bräm/Hasenböhler, Kommentar zum ZGB, Teilband II 1c, 3. Aufl., Zürich 1993, n.
77 all’art. 163 CC). Il ricorrente non lavora come indipendente, bensì come dipen-
dente. Egli ha guadagnato nel 2001 fr. 46'454.--, pari a fr. 3'871.--, nel 2002 fr.
49'148.--, pari a fr. 4'095.-e nel 2003 (da gennaio ad agosto) fr. 35'109.35 pari a
fr. 4388.-mensili. Dirimpetto a differenze di soli fr. 224.-tra gli stipendi degli anni
2001 e 2002 e fr. 293.-tra quelli degli anni 2002 e 2003 manifestamente non si
può parlare di forti fluttuazioni. Già per questo motivo non si giustifica di calcolare
il reddito del ricorrente sulla media degli ultimi tre anni. A ciò s’aggiunge che se il
reddito è in continuo aumento, come nel concreto caso, dev’essere considerato
quello attuale (ZR 90 no. 82). Di conseguenza a ragione il primo giudice ha preso
in considerazione unicamente gli stipendi percepiti da gennaio ad agosto 2003 e
non anche quelli dei due anni precedenti. Su questo punto il rimprovero d’aver
violato il diritto federale e accertato i fatti in modo arbitrario si rivela infondato.
Il ricorrente ravvisa poi un motivo di censura nel fatto che il giudice prece-
dente non abbia dedotto dal reddito i rimborsi delle spese. Questa censura
dev’essere accolta. Dai conteggi stipendio dei mesi di maggio, giugno, luglio e
agosto 2003 risulta che il datore di lavoro gli ha rimborsato fr. 1'092.60 a titolo di



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indennità km, trasferte e spese diverse (atti 3.12). Questi rimborsi che figurano nel
reddito vanno o dedotti dallo stipendio o considerati, quali supplementi all’importo
base mensile, nel calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo in
conformità dell’art. 93 LEF. Essi non possono essere trascurati, come in concreto
è stato fatto.
c)
Nel periodo da aprile 2003 ad agosto 2003 A. X. ha percepito un sala-
rio medio netto di fr. 1’147.-- (atti 2.4 - 2.6, 2.12). Il giudice di primo grado le ha
computato un reddito di fr. 1'200.--. Il ricorrente contesta questo reddito. Egli è del
parere che la moglie possa essere tenuta a lavorare 23 ore la settimana anzichè
solo 15.
Per costante dottrina e giurisprudenza la cura dei bambini dopo il divorzio
non è unicamente un contributo - del genitore affidatario al loro mantenimento,
ma di massima per lui anche un impedimento alla ripresa dell’indipendenza eco-
nomica. Questo modo di considerazione ha avuto per conseguenza che il Tribuna-
le federale non s’è scostato dalla sua giurisprudenza secondo cui il contributo ali-
mentare al genitore che cura i bambini dev’essere corrisposto fino che il bambino
più giovane ha compiuto i 16 anni. Da questo momento il genitore è da reputare
completamente abile all’attività lucrativa. Questa giurisprudenza non voleva esclu-
dere ulteriori differenziazioni, che devono essere fatte, poichè non tutti i bambini
d’età inferiore ai sedici anni hanno permanentemente bisogno del genitore. Il geni-
tore affidatario può quindi essere tenuto a svolgere un’attività lucrativa, tuttavia
solo a tempo parziale, se il bambino più giovane ha compiuto i 10 anni (Sut-
ter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 21
seg. all’art. 125 CC; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht,
Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechtes, Bern 2001, n. 05.64; DTF
115 II 6 cons. 3c, 114 II 303 cons. d, 111 II 305, 109 II 286 cons. 5b). Nel caso in
rassegna il figlio D., che è stato affidato alla madre per la cura, ha 5 anni. Per in-
valsa dottrina e giurisprudenza, secondo cui un’attività lucrativa a tempo parziale
può essere esatta unicamente dal genitore con un bambino di oltre 10 anni d’età,
A. X., che già lavora fuori casa nella misura del 35 %, non può essere tenuta in
nessun modo ad ampliare la sua attività lucrativa.
4. a)
Il Presidente del Tribunale distrettuale ha fissato un fabbisogno di
fr. 3'110.-mensili per il marito. Nel fabbisogno ha inserito gli importi di fr. 1'100.--
quale importo base mensile per persona che vive da sola, fr. 500.-- di spese di
locazione, fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale in



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C., fr. 269.20 per il premio della cassa malati, fr. 28.50 per il premio
dell’assicurazione della mobilia domestica, fr. 60.75 per il premio dell’assicu-
razione responsabilità civile del veicolo e fr. 150.-per le imposte. Per il ricorrente
gli importi riconosciutigli per il canone di locazione, per le spese connesse alla vet-
tura e per l’onere fiscale sono insufficienti. Inoltre egli contesta l’inserimento nel
proprio fabbisogno dell’importo di fr. 1000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento
della casa coniugale.
b)
Con contratto del 1° marzo 2003 B. X. ha locato un appartamento a
F., la cui pigione mensile ammonta a fr. 1'250.-- (atto 3.1). Egli abita quindi ad un
distanza di 63 km dal suo posto di lavoro, che l’ha mantenuto a C.. Stando
all’opponente al ricorso, dopo averla abbandonata nel corso del mese di febbraio
2003, egli sarebbe andato ad abitare con G.. Ciò è contestato dal ricorrente, che
sostiene che non vive in concubinato stabile ai sensi della giurisprudenza federale.
Tuttavia egli non spende una parola per indicare che altro motivo l’abbia indotto a
trasferirsi a F.. Stando così le cose mal si comprende che il giudice precedente nel
fabbisogno ha considerato l’importo base di fr. 1'100.-per la persona che vive da
sola e non la metà di quello di fr. 1'550.-per le persone adulte che formano una
comunione domestica (cfr. le Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza edite
dalla Conferenza degli ufficiali d’esecuzione e dei fallimenti della Svizzera), mal-
grado egli stesso abbia ammesso che il marito occupava un appartamento con
un’altra persona ed ha computato solo in parte le spese di locazione. Ne viene che
anche se questo punto non è oggetto del ricorso, nel fabbisogno del ricorrente va
inserito un importo base di fr. 775.--.
Per quel che concerne la pigione, il primo giudice ha tenuto conto di fr.
500.-mensili. Per il ricorrente quest’importo è insufficiente e dev’essere di almeno
fr. 900.--. Intanto dal momento che egli vive con un’altra persona, il canone di lo-
cazione di fr. 1'250.-va quindi ridotto della metà (Rep. 1994 pag. 145). Conse-
guenza è che esso passa da fr. 500.-a fr. 625.--.
c) A parere del ricorrente l’importo di fr. 60.75 per il premio
dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo, ammesso dal primo giudice, è
pure insufficiente. Egli fa valere che le spese connesse alla vettura sono di fr.
992.70 (fr. 450.-- di rata leasing, fr. 291.20 per il premio dell’assicurazione respon-
sabilità civile, fr. 47.50 per l’imposta di circolazione, fr. 4.-per il contrassegno per
l’utilizzazione delle autostrade e fr. 200.-per la benzina).



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Secondo la cifra II 4d delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza se
il veicolo è impignorabile, poichè è assolutamente indispensabile per raggiungere
il posto di lavoro, nel fabbisogno, quale supplemento all’importo base mensile,
vanno considerate le spese fisse e di funzionamento, escluso l’ammortamento.
Nel caso di leasing di un bene impignorabile i pagamenti rateali sono da computa-
re solo se le pattuizioni contrattuali lo prevedono e l’escusso ne dimostri il versa-
mento (cifra II 7 delle Direttive). È perciò a torto che il giudice di prima istanza ha
riconosciuto al ricorrente unicamente il premio dell’assicurazione responsabilità
civile di fr. 60.75. Tuttavia l’importo complessivo preteso di fr. 992.70 non può es-
sere considerato. Manifestamente esso concerne tutte le spese fisse e di funzio-
namento della vettura nonchè il pagamento rateale intero per la stessa.
L’automobile è però utilizzata anche per altri scopi e non solamente per raggiun-
gere il posto di lavoro. Va quindi tenuto conto unicamente di quella parte delle
spese e della rata leasing, che concerne l’impiego dell’autovettura per recarsi da
F. a C. e viceversa. Ora, a tal proposito gli atti non contengono il minimo cenno. Il
giudice precedente dovrà quindi accertare in che misura il ricorrente usa la vettura
per raggiungere il posto di lavoro ed in che misura per altri scopi e stabilire la quo-
ta delle spese e del pagamento rateale, da considerare nel fabbisogno.
d)
Il Presidente del Tribunale di distretto ha fissato l’onere fiscale del ma-
rito in fr. 150.-mensili, adducendo a motivo che gli alimenti versati al figlio ed alla
moglie potevano essere dedotti dal reddito con conseguente riduzione dello stes-
so. Il ricorrente pretende a torto che siano considerati fr. 200.--. Dalle decisioni di
tassazione delle imposte cantonali e comunali risulta che per i coniugi X. i carichi
tributari degli anni 2001 e 2002 sono stati di fr. 2'252.-e di fr. 1'983.--, ciò che
corrisponde a fr. 176.-mensili (atti 3.9, 3.10). Tenuto conto del fatto che in caso di
separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente (art. 69 cpv. 2
LIG), sicchè il reddito della moglie viene a mancare e che da quello del marito
possono essere dedotti gli alimenti, con ulteriore riduzione dello stesso, l’onere
fiscale di fr. 150.--, stabilito dal giudice precedente, si situa al limite superiore
dell’accettabile.
e)
Da ultimo il ricorrente contesta l’inserimento nel proprio fabbisogno
dell’importo di fr. 1000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniuga-
le. A suo dire gl’interessi ipotecari e l’ammortamento andrebbero considerati nel
fabbisogno della moglie, dato che la casa le è stata assegnata in uso.



9


Quanto a questa posta il giudice di primo grado ha considerato fr. 1'000.--
nel fabbisogno del marito e fr. 160.-- nel fabbisogno del figlio. Ciò non è ammissi-
bile. Se un terzo degli interessi ipotecari è messo a carico del figlio, al marito non
può essere addossato l’importo complessivo degli stessi. L’importo riconosciuto al
figlio, quale supplemento all’importo base mensile di fr. 250.-- (cfr. la cifra I 4 delle
Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza), deve perciò essere dedotto da
quello computato nel fabbisogno del padre. Per quanto riguarda la pretesa del ri-
corrente di mettere l’importo di fr. 1'000.-a carico della moglie è da rilevare che in
tal caso il fabbisogno del marito diminuisce e quindi la somma a sua disposizione
aumenta. Di conseguenza al posto di versare alla banca l’importo di fr. 1'000.--
egli dovrà corrispondere alla moglie un contributo alimentare superiore a quello
stabilito dal giudice di prima istanza. Da questo onere il ricorrente non può essere
liberato, sicchè la sua pretesa non merita accoglienza.
5. Discende da queste considerazioni che il Presidente del Tribunale di-
strettuale non ha correttamente fissato tanto il reddito quanto il fabbisogno del ma-
rito. Di conseguenza il ricorso dev’essere parzialmente accolto e le cifre 1.5., 1.6.
e 2 dell’impugnata sentenza vanno annullate. Il primo giudice dovrà procedere a
un nuovo calcolo e a una nuova pronuncia nel senso dei considerandi.
L’esito della procedura di ricorso comporta la proporzionale ripartizione dei
costi di questo procedimento (art. 122 cpv. 1 CPC. Il ricorrente ha diritto ad una
ridotta indennità a titolo di ripetibili (art. 122 cpv. 2 CPC).





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La Presidenza del Tribunale cantonale ordina :
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, le cifre 1.5., 1.6. e 2 dell’impugnata sen-
tenza sono annullate e la causa è rinviata al Presidente del Tribunale di-
strettuale Moesa per nuova pronuncia nel senso dei considerandi.
2.
I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr.
850.-ed in quella di scritturazione di fr. 150.--, quindi dell’importo totale di
fr. 1'000.--, vanno in ragione di un terzo a carico del ricorrente ed in ragione
di due terzi a carico dell’opponente al ricorso, che paga al ricorrente una ri-
dotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 400.--.
3. Comunicazione
a:
__
Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Vicepresidente
L'Attuario












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