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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils KSK-19-61: Kantonsgericht Graubünden

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland führt eine Strafuntersuchung gegen A. wegen Delikten gegen seine ehemalige Ehefrau B. Seit 2015 geht es um Erpressung und Veruntreuung von Schmuck im Wert von ca. 2.7 Mio. Fr. Der Aston Martin von A. wurde beschlagnahmt, und die Staatsanwaltschaft plante die vorzeitige Verwertung aufgrund seiner Flucht und der hohen Unterhaltskosten. A. entzog sich der Strafuntersuchung, weshalb die Vorzeitige Verwertung beschlossen wurde. Die amtliche Verteidigung legte Beschwerde ein, argumentierte jedoch erfolglos gegen die vorzeitige Verwertung. Der Richter entschied, dass A. die Kosten des Verfahrens tragen muss, und die Gerichtsgebühr auf 1'200.- Fr. festgesetzt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts KSK-19-61

Kanton:GR
Fallnummer:KSK-19-61
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid KSK-19-61 vom 17.12.2019 (GR)
Datum:17.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Tribunale; Moesa; Grigioni; Presidente; Istanza; Camera; Ufficio; Incarto; Comunicazione; Basler; Kommentar; Schweizerische; Regione; Adeguata; Importo; Kantonsgericht; Graubünden; Dretgira; Grischun; Decisione; Istanza; Composizione; Pedrotti; Parti; Oggetto; Altro; Posta; Ultima; Annullamento; Avvenuto
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts KSK-19-61

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

Decisione del 3 gennaio 2020
No. d'incarto
KSK 19 100
Istanza
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Pedrotti, presidente

Parti
X.___
reclamante
contro
Y.___
resistente
Oggetto
dichiarazione di fallimento
Atto impugnato
decisione 14.11.2019 del Tribunale regionale Moesa, giudice unico,
comunicata lo stesso giorno (no. d'incarto 335.19.327)
Comunicazione
3 gennaio 2020

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In considerazione
che mediante istanza 28 ottobre 2019 al Tribunale regionale Moesa Y.___ (in
seguito: creditrice) ha postulato la dichiarazione del fallimento della X.___ (in se-
guito: debitrice),
che con decreto 30 ottobre 2019 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha
fra l'altro citato le parti a comparire al dibattimento indetto il 14 novembre succes-
sivo,
che in data 8 novembre 2019 la Posta ha comunicato al Tribunale regionale Moe-
sa che il suddetto decreto non aveva ancora potuto essere recapitato alla debitri-
ce, in quanto quest'ultima aveva disposto la trattenuta della corrispondenza,
che il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in veste di giudice unico, benché
la citazione non fosse ancora stata recapitata alla debitrice (ciò che è poi avvenuto
il 19 novembre successivo), in data 14 novembre 2019 ne ha dichiarato il fallimen-
to a far tempo dallo stesso giorno, ore 14:15,
che mediante inoltro 26 novembre 2019 la debitrice ha interposto reclamo contro
detta decisione, chiedendone l'annullamento e fondando tale richiesta sulla nel
frattempo avvenuta estinzione del debito alla base del fallimento nonché sulla sua
asserita solvibilità,
che la debitrice in data 29 novembre 2019, quindi entro il termine di reclamo, ha
trasmesso al Tribunale cantonale dei Grigioni la ricevuta rilasciatale dall'Ufficio
esecuzioni e fallimenti Regionale Moesa a conferma dell'avvenuto pagamento a
saldo di numerose esecuzioni, fra cui quella alla base della dichiarazione di falli-
mento,
che giusta l'art. 168 LEF, presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisa-
te, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima,
che per la notificazione della citazione al dibattimento del fallimento trovano appli-
cazione gli art. 136 segg. CPC (NORDMANN in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.],
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2.a edi-
zione, ni. 8 segg. ad art. 168 LEF),
che di principio la notificazione mediante invio raccomandato è considerata avve-
nuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impie-
gato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno
16 anni (art. 138 cpv. 2 CPC); la notificazione è pure considerata avvenuta il set-
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timo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario do-
vesse aspettarsela (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC),
che secondo la prassi del Tribunale federale la finzione di notificazione ai sensi
dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC trova applicazione nei casi in cui il destinatario do-
veva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle au-
torità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso; è
quindi presupposta la pendenza di una causa, la quale obbliga le parti a compor-
tarsi compatibilmente con il principio della buona fede, in particolare rendendo
possibile la notificazione di atti giudiziari loro indirizzati (DTF 130 III 396 consid.
1.2.3),
che secondo l'Alta Corte la finzione di notificazione ai sensi dell'art. 138 cpv. 3 lett.
a CPC non è applicabile alla citazione al dibattimento del fallimento, la comminato-
ria di fallimento non creando la pendenza di una causa davanti al giudice del falli-
mento, ciò che avviene per contro a seguito della relativa istanza da parte del cre-
ditore (DTF 138 III 225 consid. 3.2),
che in caso di irregolare rispettivamente mancata notificazione di un atto giudizia-
rio, tra cui anche la citazione al dibattimento, la decisione successivamente ema-
nata non è valida e la sua inefficacia deve essere rilevata d'ufficio (GSCHWEND in:
Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-
sordnung, 3.a edizione, no. 26 ad art. 138 LEF); si ricorda inoltre che l'istanza di
reclamo, in caso di vizio palese della decisione impugnata, può tenerne conto d'uf-
ficio anche se non eccepito dalle parti e annullarla (STERCHI in: Berner Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, volume II, no. 23 ad art. 321 CPC),
che la tempestiva notificazione alla debitrice della citazione al dibattimento ciò
che non è avvenuto nella fattispecie costituisce presupposto formale per la di-
chiarazione del fallimento (DTF 138 III 225 consid. 3.3),
che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata indipendentemente
dalla solvibilità o meno della debitrice la quale, nonostante il mancato inoltro del
bilancio, sulla base di un esame meramente sommario degli atti, non può essere
esclusa a priori e la causa dovrebbe essere rinviata alla prima istanza (art. 327
cpv. 3 lett. a CPC), la quale dovrebbe indire un nuovo dibattimento e poi decidere
l'istanza di fallimento,
che l'istanza di fallimento, a seguito dell'estinzione del debito posto in esecuzione,
interessi e spese compresi, dovrebbe tuttavia essere respinta (art. 172 cifra 3
LEF),
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che il rinvio della causa alla prima istanza costituirebbe pertanto un atto puramen-
te formalistico, ragione per cui ben si giustifica in questa sede accogliere il recla-
mo, annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di fallimento,
che giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della par-
te soccombente; tale regola viene in particolare relativizzata dall'art. 107 cpv. 1
lett. f CPC, secondo cui il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ri-
partire le spese giudiziarie secondo equità, se altre circostanze speciali fanno ap-
parire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura,
che le spese giudiziarie di prima istanza devono pertanto essere messe a carico
della debitrice nella misura in cui da lei cagionate quindi sino alla citazione al di-
battimento la stessa avendo reso necessario l'inoltro della domanda di fallimento
a causa della mancata tempestiva estinzione del debito posto in esecuzione,
che nel decreto 30 ottobre 2019 del Presidente del Tribunale regionale Moesa
viene indicata una tassa di stralcio di CHF 100.00 (anziché di CHF 200.00), ragio-
ne per cui la debitrice deve essere obbligata a farsi carico di tale importo, mentre i
restanti CHF 100.00 rimangono a carico del Tribunale regionale Moesa, il quale, in
caso di regolare notificazione della citazione, considerato per altro il modesto im-
porto posto in esecuzione, avrebbe potuto evitare la dichiarazione del fallimento a
seguito della più che probabile estinzione del debito posto in esecuzione entro il
dibattimento,
che per lo stesso motivo eventuali costi dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione
Moesa a seguito della dichiarazione di fallimento vanno a carico del Tribunale re-
gionale Moesa,
che il Tribunale regionale Moesa deve pertanto restituire alla creditrice, nella misu-
ra di CHF 1'400.00, l'anticipo da lei versato, mentre la debitrice è tenuta a rimbor-
sare direttamente alla creditrice i costi processuali a suo carico, ovvero CHF
100.00,
che per la procedura di prima istanza alla creditrice non sono assegnate ripetibili,
le stesse non essendo state postulate e la creditrice non essendo comunque pa-
trocinata rispettivamente non avendo fatto valere un'adeguata indennità d'incon-
venienza,
che i costi della procedura di reclamo, fissati a CHF 500.00 (art. 61 cpv. 1 in unio-
ne all'art. 52 OTLEF), in considerazione delle circostanze concrete e per motivi di
equità, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni,
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che per la procedura di reclamo non sono assegnate ripetibili, la debitrice non es-
sendo patrocinata e la stessa non avendo fatto valere un'adeguata indennità d'in-
convenienza, la creditrice non avendo presentato la sua risposta e di conseguen-
za non avendone nemmeno fatto richiesta,
che, il reclamo essendo palesemente fondato rispettivamente la decisione impu-
gnata essendo palesemente inefficace, la presente decisione viene emanata dal
Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti in veste di giudice unico
in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 LOG in unione all'art. 7 cpv. 2 lett. b LACPC,


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la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica:
1.
Il reclamo è accolto. Di conseguenza la dichiarazione di fallimento 14 novem-
bre 2019 del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, è annullata e l'istanza
di fallimento respinta.
2. a. Le spese processuali del Tribunale regionale Moesa, di CHF 200.00, sono
poste a carico della X.___ nella misura di CHF 100.00. Il restante importo
rimane a carico del Tribunale regionale Moesa. La X.___ verserà diretta-
mente alla Y.___ l'importo di CHF 100.00.

b. Eventuali costi dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa a seguito
della dichiarazione di fallimento sono messi a carico del Tribunale regionale
Moesa.

c. Il Tribunale regionale Moesa restituirà all'Y.___ l'importo di CHF 1'400.00.
3.
I costi della procedura di reclamo, di CHF 500.00, rimangono a carico del Can-
tone dei Grigioni.
4.
Non sono assegnate ripetibili.
5.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi
dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissi-
bilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli
artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
6.
Comunicazione a:


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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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