E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils KSK-19-111: Kantonsgericht Graubünden

Der Beschuldigte wurde beschuldigt, zwischen Ende Dezember 2010 und Ende April 2013 sexuellen Missbrauch an seiner Stieftochter begangen zu haben. Das Gericht fand jedoch aufgrund von Widersprüchen in den Aussagen der Privatklägerin Zweifel an der Glaubwürdigkeit und sprach den Beschuldigten frei. Es wurde festgestellt, dass die Kosten des Verfahrens auf die Gerichtskasse genommen werden und der Beschuldigte eine Entschädigung für seine Verteidigung erhält. Der Richter war Oberrichter lic. iur. Spiess.

Urteilsdetails des Kantongerichts KSK-19-111

Kanton:GR
Fallnummer:KSK-19-111
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid KSK-19-111 vom 24.02.2020 (GR)
Datum:24.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Opposizione; Tribunale; Istanza; Importo; Staehelin; Basler; Kommentar; Bundesgesetz; Konkurs; Bauer/Staehelin; Camera; Presidente; Moesa; STAEHELIN; Incarto; Zurigo; Comunicazione; Ammontare; Staehe-; /Bauer/Staehelin; Schuldbetrei-; Ergänzungsband; Interpello; Canton; Ufficio; Kantonsgericht; Graubünden; Dretgira; Grischun; Grigioni
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts KSK-19-111

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni


Decisione del 24 febbraio 2020
N. d'incarto
KSK 19 111
Istanza
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Pedrotti, Presidente
Parti
X.___
reclamante
rappresentata da Fidusmart Treuhand & Steuerberatung GmbH
Geibelstrasse 40, 8037 Zurigo
contro
Y.___
resistente
patrocinato dall'avv. Mattia Guerra
World Trade Center, Via Lugano 18, Box 318, 6982 Agno
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione
Atto impugnato
decisione 06.12.2019 del Tribunale regionale Moesa, comunicata lo
stesso giorno (n. d'incarto 335.19.257)
Comunicazione
25 febbraio 2020

1 / 6




In considerazione
che in data 16 settembre 2019 X.___ ha presentato presso il giudice unico del
Tribunale regionale Moesa un'istanza di rigetto dell'opposizione in via provvisoria
contro Y.___,
che detto inoltro è così stato motivato: "( ) con la presente presentiamo il riget-
to d'opposizione in via provvisoria per la procedura esecutiva avviata dalla
X.___ a carico di Y.___. Abbiamo allegato il precetto e l'ammissione di debi-
to in duplice copia e in originale il precetto a cui è stata fatta opposizione, secon-
do le normative prescritte dalla LEF e le procedure amministrative.",
che nelle sue osservazioni scritte 14 novembre 2019 Y.___, oltre a contestare
il debito oggetto della vertenza, ha in particolare eccepito la mancanza di indica-
zioni da parte della controparte sul calcolo da lei effettuato per giungere all'impor-
to da questa posto in esecuzione,
che nella sua replica scritta spontanea (il giudice del rigetto non avendo difatti
ordinato un secondo scambio di allegati scritti) 28 novembre 2019 X.___ ha
addotto nuovi fatti, senza però meglio sostanziare l'ammontare del debito da lei
posto in esecuzione, limitandosi per contro ad allegare diversa documentazione,
tra cui anche un suo scritto a controparte del 6 maggio 2019, dal quale si evinco-
no i singoli importi costituenti quello poi posto in esecuzione,
che con decisione 6 dicembre 2019, con particolare rimando alla massima dispo-
sitiva, il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in veste di giudice unico, ha
respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione, l'istante non avendo sostanziato
l'ammontare dell'importo da lei posto in esecuzione,
che contro detta decisione in data 19 dicembre 2019 (data del timbro postale)
X.___ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo, con cui fa in particolare
valere di avere presentato tutti i documenti; a detta della reclamante, prendendo
"il documento del calcolo e il contrato con una calcolatrice", si riuscirebbe a giun-
gere al totale,
che nella procedura di rigetto dell'opposizione trova applicazione la massima atti-
tatoria (KSK 16 60 con vari rimandi a dottrina e giurisprudenza); spetta quindi alle
parti dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi
di prova (art. 55 cpv. 1 CPC), non bastando per contro un semplice rinvio a do-
cumenti allegati alla memoria scritta, salvo che gli argomenti proposti in quella
scrittura rinviino a uno o più documenti specifici (TREZZINI in: Trezzi-
2 / 6




ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2.a edizione, Volume 1, n. 32 ad art.
55 CPC),
che nella procedura sommaria, applicabile alla procedura di rigetto dell'opposi-
zione, non è di principio previsto un secondo scambio di allegati scritti; ne di-
scende che tutti i fatti e i mezzi di prova devono essere allegati nel primo scam-
bio scritto (sentenza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino
14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 6.1 con vari rimandi),
che il diritto alla replica non è assoluto, lo stesso essendo garantito solo laddove
il debitore eccepisca nuove e rilevanti eccezioni, sulle quali il debitore non dove-
va ancora prendere posizione, in quanto non prevedibili (STAEHELIN in: Staehe-
lin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs I, 2.a edizione, n. 49 ad art. 84 LEF e STAEHELIN in:
Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, ad n. 52 ad art. 84 LEF),
che giusta l'art. 56 CPC, se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono
contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla
parte l’opportunità di rimediarvi, ponendole pertinenti domande,
che l'interpello non ha quale scopo quello di correggere negligenze e dimenti-
canze processuali delle parti; in generale, la procedura di rigetto dell'opposizione
essendo di natura sommaria e documentale, l'onere d'interpello del giudice è li-
mitato; un eventuale interpello da parte del giudice presuppone in ogni caso l'al-
legazione della fattispecie, anche in modo rudimentale (decisione Obericht del
Canton Zurigo RT170196 del 12 marzo 2018 consid. 3.3.5),
che il giudice del rigetto accerta unicamente d'ufficio, a valere quale applicazione
d'ufficio del diritto (Daniel Staehelin, Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schzuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Au-
flage, ad n. 50 ad art. 84 LEF), in particolare se la documentazione prodotta co-
stituisce valido riconoscimento di debito, se il credito è indicato precisamente nel-
la domanda di esecuzione e nel precetto esecutivo, se il negozio giuridico alla
base del riconoscimento di debito è nullo, se il debitore al momento della sotto-
scrizione del riconoscimento di debito era capace di intendere e volere, se il debi-
tore ha reso verosimili le eccezioni da lui sollevate e se vi è identità fra il credito-
re, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il cre-
ditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (STAEHELIN in: Staehe-
3 / 6




lin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs I, 2.a edizione, n. 50 ad art. 84 LEF),
che giusta l'art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuo-
ve conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova,
che il divieto di nova previsto dall'art. 326 CPC esclude anche la possibilità di
indire un colloquio alfine di meglio illustrare i fatti, così come richiesto dalla re-
clamante; si ricorda inoltre che il reclamo deve essere motivato entro il termine di
impugnazione,
che l'istanza di rigetto presentata dalla qui reclamante era priva di qualsivoglia
allegazione concernente la fattispecie, sebbene spettasse a lei in tale sede l'one-
re di allegare in modo sostanziato tutti i fatti rilevanti, comprese quindi spiegazio-
ni in merito alla composizione dell'importo posto in esecuzione,
che il giudice di prime cure non era in ogni caso pertanto tenuto, a valere quale
interpello, a dare alla qui reclamante la possibilità di rimediarvi, prima di trasmet-
tere l'istanza alla controparte per osservazioni,
che la qui reclamante, nonostante l'eccezione sollevata da controparte in merito
all'assenza di allegazioni di fatto relative all'importo posto in esecuzione, non vi
ha nemmeno (seppur tardivamente) rimediato nella sua replica spontanea; oltre
ad altra documentazione ha prodotto il suo scritto 6 maggio 2019 a controparte;
riguardo a quest'ultimo manca però infatti nella replica ogni sorta di allegazione
di fatto come pure un rinvio specifico allo stesso,
che la reclamante nel suo atto impugnativo allega tardivamente nuovi fatti che
non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio e, ri-
guardo all'importo posto in esecuzione, si limita a far valere che vi si può "arriva-
re" in base ad un non meglio precisato "documento di calcolo" ed il contratto "con
una calcolatrice", ciò che in realtà spettava a lei e non al giudice di prime cure,
che il giudice di prime cure ha pertanto a ragione respinto l'istanza di rigetto
dell'opposizione causa carente allegazione sostanziata riguardo alla composizio-
ne dell'importo posto in esecuzione, non spettando infatti allo stesso, in assenza
di ogni sorta di spiegazione, fondare il proprio giudizio sulla sola documentazione
allegata dalla qui reclamante alle sue comparse scritte,
4 / 6




che la reclamante non lamenta peraltro nei confronti del giudice di prime cure né
di non aver tenuto conto a torto del suo scritto 6 maggio 2019 a controparte, an-
nesso alla replica, né di aver violato il dovere di interpello,
che, nella procedura di reclamo trovando applicazione il principio di contestazio-
ne (Rügeprinzip), il reclamo è pertanto palesemente infondato, ragione per cui, in
applicazione degli artt. 18 cpv. 3 LOG e 7 cpv. 2 LACPC, questa decisione com-
pete al Presidente della Camera in qualità di giudice unico,
che le spese giudiziarie della procedura di reclamo devono essere poste carico
del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC),
che le spese processuali della procedura di reclamo vanno fissate a CHF 600.00
in applicazione degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,
che alla controparte non essendo stato fissato alcun termine per la risposta al
reclamo, non viene riconosciuta alcuna indennità,


5 / 6




la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Le spese processuali della procedura di reclamo di CHF 600.00 sono poste a
carico della X.___, O.1___, e sono prelevate dall'anticipo di CHF 600.00
da lei prestato.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può
essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett.
b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per
scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale
nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricor-
so, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29
segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
5.
Comunicazione a:


6 / 6


Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.