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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils KSK-18-80: Kantonsgericht Graubünden

Das Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, hat am 26. März 2019 ein Urteil in einem Fall mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern gefällt. Der Beschuldigte wurde für schuldig befunden, aber von einer Strafe abgesehen. Stattdessen wurde eine stationäre therapeutische Massnahme angeordnet. Einige beschlagnahmte Gegenstände wurden eingezogen und vernichtet. Die Gerichtskosten wurden auf CHF 4'000.- festgesetzt. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Beschuldigten auferlegt, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, die von der Gerichtskasse übernommen wurden. Der Beschuldigte hat Berufung eingelegt und die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten. .

Urteilsdetails des Kantongerichts KSK-18-80

Kanton:GR
Fallnummer:KSK-18-80
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid KSK-18-80 vom 28.11.2018 (GR)
Datum:28.11.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:proroga del termine per la liquidazione del fallimento
Schlagwörter : Ufficio; Regione; Moesa; Tribunale; Grigioni; Camera; Autorità; Esecuzione; Roveredo; Istanza; Kantonsgericht; Graubünden; Dretgira; Grischun; Coira; Comunicata; Decisione; Presidenza; Brunner; Giudici; Michael; Dürst; Hubert; Attuario; Rogantini; Vista; Servizi; Autorità; Cantone; Esame
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts KSK-18-80

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

Rif.:
Coira, 28 novembre 2018
Comunicata per scritto il:
KSK 18 80

29 novembre 2018
Decisione
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento
Presidenza
Brunner
Giudici
Michael Dürst e Hubert
Attuario
Rogantini

Vista la richiesta
dell'U f f i c i o e s e c u z i o n i e f a l l i m e n t i d e l l a R e g i o n e M o e s a , Cen-
tro Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo GR,

nel fallimento

di X . _ _ _ _ _ , 6535 Roveredo GR,

concernente proroga del termine per la liquidazione del fallimento,
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presa visione dell'istanza del 22 novembre 2018 e considerato,
che presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa è pendente una
procedura di fallimento concernente X.___, già in O.___,
che giusta l'art. 270 cpv. 1 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata
entro un anno dalla dichiarazione del medesimo,
che in caso di bisogno il termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza
(art. 270 cpv. 2 LEF),
che nel Cantone dei Grigioni l'esame di richieste di proroga spetta alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale (unica) Autorità di
vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento (art. 13 LAdLEF in unione con l'art. 8
cpv. 1 OOTC),
che con istanza del 22 novembre 2018 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Re-
gione Moesa chiede una proroga di un anno per il termine di disbrigo,
che quale motivazione fa valere che tra gli attivi che compongono la massa falli-
mentare da liquidare sarebbero presenti comproprietà e quote in comunioni ere-
ditarie all'estero e che le procedure per liquidare le stesse sarebbero laboriose,
che di fronte alle circostanze descritte una proroga del termine di un anno appare
giustificata e di conseguenza la richiesta può di principio essere accolta,
che tuttavia nella sua istanza l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moe-
sa non ha indicato espressamente una data fino a quando vada prorogato il ter-
mine,
che la scadenza del termine e conseguentemente pure il nuovo termine di disbri-
go, in accoglimento dell'istanza di proroga, vanno dunque calcolati d'ufficio,
che nella sua richiesta l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa ha
menzionato che l'apertura del fallimento sarebbe stata pronunciata il 7 novembre
2017,
che di conseguenza il termine per la procedura di fallimento ai sensi dell'art. 270
cpv. 1 LEF sarebbe andato a scadere il 7 novembre 2018,
che con la proroga di un anno richiesta e qui concessa il nuovo termine per il di-
sbrigo è dunque il 7 novembre 2019,
che per prassi non si prelevano spese per la presente procedura,
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decide:
1.
La richiesta è accolta e il termine per il disbrigo della procedura di fallimento di
X.___, già in O.___, è prorogato di un anno, vale a dire fino al 7 novem-
bre 2019.
2.
Non si prelevano spese per la presente decisione.
3.
Comunicazione a:

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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