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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils KSK-14-54: Kantonsgericht Graubünden

Die X._____SA und der politische Gemeinde Mesocco haben einen Vertrag über die Nutzung einer Mineralwasserquelle abgeschlossen. Es entstand ein Streit über die Zahlung des jährlichen Pachtzinses, der durch zwei Rechnungen eingefordert wurde. Nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung entschied das Bezirksgericht Moesa teilweise zugunsten des Gemeinde Mesocco. Die X._____SA legte daraufhin beim Kantonsgericht Graubünden Beschwerde ein und argumentierte, dass die Rechnungen keine formellen Entscheidungen seien und daher nichtig seien. Das Gericht entschied, dass der Vertrag als Verwaltungsakt betrachtet werden sollte und wies die endgültige Ablehnung des Widerspruchs ab. Der Richter Michael Dürst lehnte die endgültige Ablehnung des Widerspruchs ab und wies die Kosten dem Gemeinde Mesocco zu.

Urteilsdetails des Kantongerichts KSK-14-54

Kanton:GR
Fallnummer:KSK-14-54
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid KSK-14-54 vom 09.12.2014 (GR)
Datum:09.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:rigetto definitivo dell'opposizione
Schlagwörter : Opposizione; Azione; Comune; Tribunale; Mesocco; Esecuzione; Acqua; Istanza; Grigioni; Ufficio; Imperio; Autorità; Nella; Basilea; LICCS; Afheldt; Kommentar; Zurigo; Schweizerische; Berna; Staehelin; Strebel; Cantone; Freiburg; Moesa; Importo; Inoltre; Listanza; Emanazione; Imbottigliamento
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 82 SchKG, 2010
Karl Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Art. 320 OR, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts KSK-14-54

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

Rif.:
Coira, 9 dicembre 2014
Comunicata per scritto il:
KSK 14 54

11 dicembre 2014
Decisione
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Presidenza
Michael Dürst
Giudici
Brunner e Hubert
Attuario ad hoc
Paganini

Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento
della X . _ _ _ _ _ S A , reclamante, patrocinata dall'avvocato lic. iur. Roberto A. Kel-
ler, Piazza della Grida, 6535 Roveredo,

contro

la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa del 24 luglio 2014,
in re del C o m u n e d i M e s o c c o , 6563 Mesocco, resistente, patrocinato
dall'avvocato lic. iur. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro la re-
clamante,
concernente rigetto definitivo dell'opposizione,
è risultato:

I. Fattispecie
A.
Il 27 agosto 2008 la X.___SA (O.1___) e il Comune politico di Mesoc-
co sottoscrivevano un contratto di concessione per lo sfruttamento della sorgente
di acqua minerale denominata Z.___, ubicata a San Bernardino. Alla cifra 3 di
detto contratto veniva fissato il canone di concessione, secondo cui la concessio-
naria è obbligata a versare al Comune di Mesocco CHF 0.012 per litro imbottiglia-
to, al minimo comunque, indipendentemente dalla produzione, CHF 50'000.-
all'anno.
B.
Il 20 agosto 2012 risp. il 31 agosto 2013 il Comune di Mesocco staccava
due fatture di CHF 50'000.cadauna (1'759/2012 e 1'743/2013) per il canone di
concessione della sorgente Z.___.
C.
Di seguito il Comune di Mesocco faceva spiccare l'esecuzione contro la
X.___SA per un importo di CHF 107'572.45 oltre interessi (esecuzione n.
20140024 dell'Ufficio d'esecuzione del Circolo di Mesocco). In data 29 gennaio
2014 veniva notificato il precetto esecutivo alla debitrice, contro il quale ella solle-
vava opposizione per l'importo di CHF 80'000.-. Detto importo corrisponde
all'ammontare a favore del Comune esposto in appendice al precetto esecutivo
secondo le fatture sopra citate, detratti i CHF 20'000.versati in acconto.
D.
Con istanza 3 febbraio 2014 il Comune politico di Mesocco chiedeva il riget-
to in via definitiva dell'opposizione. Sostanzialmente, esso sostiene che le decisio-
ni di tassazione sarebbero cresciute in giudicato e per tanto da qualificarsi quali
decisioni esecutive ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (recte: art. 80 cpv. 2 cifra 2
LEF), per cui è dato chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione.
E.
In data 27 marzo 2014 si svolgeva il dibattimento. Essenzialmente, in tale
occasione l'istante confermava le proprie domande mentre che la convenuta si
opponeva alle richieste di controparte contestando la qualità di titolo di rigetto de-
finitivo del contratto di concessione e delle relative fatture, sui quali controparte
fonda le proprie domande. Inoltre, la convenuta sosteneva che il Comune di Me-
socco non agirebbe per atto d'imperio, bensì in funzione di una pretesa creditoria
a carattere contrattuale, per cui esso non disporrebbe di un valido titolo per il riget-
to definitivo dell'opposizione. L'istanza andrebbe respinta anche sotto il profilo so-
stanziale poiché la convenuta non sarebbe in grado di adempiere al contratto di
concessione per ragioni imputabili al Comune istante. Difatti, esso non avrebbe
emanato le necessarie misure pianificatorie intese a proteggere la sorgente di cui
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al contratto di concessione. L'Ufficio cantonale per la sicurezza delle derrate ali-
mentari e la salute degli animali avrebbe così sollecitato l'emanazione dei suddetti
provvedimenti pena l'interruzione dell'imbottigliamento dell'acqua [tutt'ora captata
dalle altre sorgenti]. Per contro, parte istante dichiarava in replica che l'impossibili-
tà d'imbottigliamento dell'acqua riferita da controparte concernerebbe unicamente
le sorgenti già captate (ovvero la A.1___, la A.2___ e la A.3___, le quali si
fonderebbero su un contratto di concessione stipulato nel 2004). In merito all'im-
possibilità di sfruttare la sorgente, essa aggiungeva di aver fatto tutto il necessario
perché controparte potesse captare l'acqua dalla sorgente Z.___. Come risulte-
rebbe dalla documentazione presentata da essa stessa durante il dibattimento,
parte convenuta avrebbe potuto captare l'acqua dalla sorgente Z.___ a far tem-
po da marzo 2010. Per quanto riguarda invece l'imbottigliamento dell'acqua, parte
istante osservava che avrebbe assicurato al suddetto Ufficio cantonale che avreb-
be portato il regolamento sulle zone di protezione in assemblea per approvazione.
Cosa che però non sarebbe ancora stata fatta, in quanto si attenderebbe innanzi-
tutto la revisione pianificatoria per il Comune di San Bernardino e in quanto non
sarebbero nemmeno iniziati i lavori da parte della convenuta per la captazione
della sorgente Z.___. In duplica, parte convenuta esplicava che, come si evin-
cerebbe dallo scritto 22 gennaio 2013 del Comune all'Ufficio menzionato (act.
1.7.D TDM), la zona di protezione concernerebbe tutte le sorgenti anzidette [com-
presa la Z.___]. Tuttavia, come pure ammesso da controparte, i regolamenti
sulla protezione delle sorgenti, richiesti dall'Ufficio suddetto, non sarebbero in vigo-
re. Essa contestava infine che, se non può commercializzare l'acqua, a maggior
ragione nulla dovrebbe intraprendere dal profilo edilizio per captare la sorgente
Z.___.
F.
Con decisione 24 luglio 2014 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa
accoglieva parzialmente l'istanza rigettando l'opposizione in via definitiva limitata-
mente all'importo di CHF 80'000.oltre interessi nell'esecuzione spiccata dal Co-
mune di Mesocco nei confronti della X.___SA. Ad argomentazione di tale deci-
sione, il Presidente dell'autorità inferiore asserisce che il contratto di concessione
del 27 agosto 2008 nonché le fatture 1'759/2012 e 1'743/2013 sarebbero da rite-
nersi valido titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF.
G.
Contro detta decisione in data 4 agosto 2014 la X.___SA ha interposto
reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni formulando i seguenti petiti:
"A./ In via principale
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1. Il reclamo è accolto e l'impugnata sentenza è annullata. Per conse-
guenza, l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione è dichiarata
inammissibile, ev. è respinta.

2. Con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte.
B./ In via eventuale
1. Il reclamo è accolto e l'impugnata sentenza è annullata. Gli atti sono
rinviati alla prima istanza per nuova decisione.

( )
2.
Con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte."
La reclamante eccepisce essenzialmente che le fatture contestate non sarebbero
delle decisioni formali e che oltre a ciò, queste sarebbero nulle. In più, il canone di
concessione sarebbe stato pattuito nell'ambito del diritto privato, conseguente-
mente, le due fatture non potrebbero essere ritenute atti d'imperio.
H.
Nella risposta al ricorso 21 agosto 2014 il Comune di Mesocco presentava i
seguenti petiti:
"1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Protestate spese e ripetibili."
Secondo il parere della resistente, le fatture in questione, non essendo state con-
testate, sarebbero cresciute in giudicato fondando così unitamente al contratto di
concessione, il quale costituirebbe un atto d'imperio assimilabile ad una decisione
ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (recte: art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF), il motivo per il
rigetto definitivo dell'opposizione.

I.
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti e sui considerandi della decisione
impugnata si tornerà per quanto utile ai fini del giudizio - nelle considerazioni di
merito che seguono.
II. Considerandi
1.
Contro le decisioni del giudice preposto in materia di rigetto dell'opposizione
può esser proposto reclamo scritto e motivato al Tribunale cantonale dei Grigioni
entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 319 lett. a, art.
309 lett. b cifra 3 CPC; art. 251 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC in combinato
disposto con l'art. 7 cpv. 1 LACPC). La decisione impugnata è stata notificata al
reclamante il 26 luglio 2014, il reclamo motivato presentato congiuntamente alla
decisione impugnata (art. 321 cpv. 3 CPC) il 4 agosto 2014 (data del timbro posta-
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le) è perciò tempestivo. Essendo adempiuti i requisiti formali si può dunque entra-
re nel merito dello stesso.
2.
Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto
nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il termine
applicazione errata del diritto comprende sia il diritto scritto che quello non scritto
nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive censure con
piena cognizione. Per quanto invece concerne la fattispecie costatata dall'istanza
inferiore, vige una cognizione ristretta. Questa, infatti, viene valutata dal Tribunale
cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manifestamente inesatto e quindi
arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung, Zurigo 2013, n. 5 ad art. 320 CPC). Fintanto che un apprezza-
mento inesatto dei fatti si basa su un'errata applicazione del diritto, tuttavia, è di
nuovo dato il motivo di reclamo dell'errata applicazione del diritto ex art. 320 lett. a
CPC, il quale può essere esaminato con piena cognizione dall'istanza di reclamo
(Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler Kommentar, Schweizeri-
sche Zivilprozessordnung, Basilea 2013, n. 5 ad art. 320 CPC). Nella procedura di
reclamo fa stato l'obbligo di censura. Nel suo atto di reclamo parte reclamante de-
ve dunque esporre nel dettaglio di quali vizi deficita la decisione impugnata e quali
motivi di reclamo vengono invocati (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321
CPC). Ciò che non viene censurato è perciò valido.
3.a)
Giusta l’art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vale perciò un
divieto totale di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha lo scopo di pro-
seguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la materia proces-
suale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. Frei-
burghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa quindi
stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in quelle
governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove considerazioni
giuridiche (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; Dominik Gas-
ser/Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Berna
2010, n. 1 ad art. 326 CPC).
b)
Entrambe le parti propongono in sede di reclamo, verosimilmente piuttosto
a titolo esplicativo che di difetto, nuovi fatti non constatati dall'istanza inferiore,
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senza censurarli sotto il profilo di un accertamento manifestamente inesatto dei
fatti, i quali, alla luce di un giudizio nella presente procedura non sono però rile-
vanti, per cui non occorre soffermarsi oltre sulla facoltà cognitiva di statuire su di
essi. Lo Statuto comunale del Comune di Mesocco (act. C.2) inoltrato in sede di
reclamo, invece, sarebbe fondamentalmente da ritenersi inammissibile. Tuttavia,
trattandosi della Costituzione del Comune di Mesocco e dunque di una base lega-
le comunale la quale è reperibile anche in Internet e con ciò di pubblica notorietà
ai sensi dell'art. 151 CPC tale fatto non rientra nel divieto dei nova. Essendo una
norma giuridica, essa non deve essere dimostrata dalle parti, ma piuttosto, in virtù
del principio iura novit curia, considerata d'ufficio. Non va invece approfondita ulte-
riormente la questione a sapere se l'atto comunale in discussione sia stato pubbli-
cato ufficialmente per mezzo del Foglio ufficiale cantonale (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c
della legge cantonale sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale [LCPubl; CSC
180.100], in quanto la pubblicazione tramite internet di norme giuridiche è seb-
bene trattasi in effetti di una pubblicazione straordinaria (v. art. 6 LCPubl) - una
pratica ormai diffusa tra i comuni.
4.a)
Nella procedura di rigetto dell'opposizione occorre solamente decidere se
per l'importo escusso sussiste un titolo che sia in grado di eliminare l'effetto deter-
rente dell'opposizione. Non va invece apprezzata l'entità materiale del credito (cfr.
Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursre-
chts, 9a ed., Berna 2013, § 19 N 22; DTF 135 III 315 consid. 2.3 p. 319).
b)
Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o
di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a
meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, oppure che è
intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Oltre a decisioni giudiziarie (art. 80
cpv. 1 LEF) anche i surrogati di decisione di cui all'art. 80 cpv. 2 LEF sono in gra-
do di eliminare definitivamente l'opposizione, in special modo, decisioni emanate
da autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF) siano esse federali,
cantonali oppure comunali (art. 27 cpv. 1 cifra 1 dell'ordinanza d'esecuzione della
legge federale sull'esecuzione e sul fallimento [OE LEF; CSC 220.100]).
c)
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, al creditore è concesso il rigetto provvisorio
dell'opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle ecce-
zioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 e 2 LEF). Gli atti pri-
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vati valgono quale titolo di rigetto solamente se la disposizione del debitore ivi con-
tenuta, avvalorata per mezzo di firma, costituisce una promessa incondizionata di
pagamento al creditore di una somma definita o comunque facilmente determina-
bile (vgl. Amonn/Walther, op. cit., § 19 n. 68, 74 e 80), mentre che appartengono
agli atti pubblici il cui contenuto si presume sia vero tutti gli atti che sono stati
redatti dal funzionario competente conformemente alla forma prescritta dalla legge
(vgl. Amonn/Walther, op. cit., § 19 n. 72).
d)
Per crediti di diritto pubblico non può essere concesso il rigetto provvisorio
dell'opposizione nemmeno se questi sono stati riconosciuti per mezzo di firma op-
pure in un atto pubblico, a meno che essi debbano essere promossi davanti al
giudice civile (cfr. a tal proposito Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin
[ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 46 ad art. 82 LEF con riferimenti; PTC 2006 n. 7 consid.
3b/bb).
5.a)
Il Comune di Mesocco intende eseguire la sua pretesa sul canone di con-
cessione secondo la cifra 3 del contratto di concessione. Ivi si tratta di una contro-
prestazione per lo sfruttamento di una sorgente, che, stando alle constatazioni
introduttive del contratto, appartiene alle acque pubbliche del comune, per cui la
competenza per il rilascio della concessione spetta al comune. Inoltre si afferma
che l'assemblea comunale ha approvato la concessione il 12 marzo 2008. L'ogget-
to in esame consiste dunque in una concessione ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 della
legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICCS; CSC 210.100), con la quale
alla reclamante è stato attribuito un diritto particolare di godimento alla sorgente.
Seppur regolato nella LICCS, esiste un rapporto giuridico governato dal diritto
pubblico. Il regolamento nella LICCS appoggia sull'art. 664 cpv. 3 CC, in cui la
legislazione sulle cose senza padrone e di dominio pubblico è sottoposta ai canto-
ni nel senso di una riserva impropria a favore del diritto pubblico cantonale (Heinz
Rey/Lorenz Strebel, in: Honsell/Vogt/Geise [ed.], Basler Kommentar ZGB II, 4a
ed., Basilea 2011, n. 2 ad art. 664 CC). Tale riserva si estende pure alla facoltà di
regolare a partire da che portata un corso d'acqua è da ritenersi pubblico e di uso
comune (Rey/Strebel, op. cit., n. 28 ad art. 664 CC). Nel Cantone dei Grigioni ciò
è sancito dall'art. 119 LICCS nel senso che, le sorgenti la cui portata è tale che il
loro deflusso dalle origini ha il carattere di un ruscello o di un fiume, sono parificate
ai fiumi e ai ruscelli e di conseguenza, su riserva di una dimostrazione di proprietà
privata, destinate all'uso pubblico. Tali sorgenti condividono, in deroga al principio
dell'accessione di cui all'art. 704 CC, la sorte giuridica del corso d'acqua di cui
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fanno parte, e sono sottratte alla proprietà privata (Rey/Strebel, op. cit., n. 8 seg.
ad art. 704 CC). Nel caso su di esse si voglia concedere un diritto di godimento
particolare, nel senso di un'autorizzazione allo sfruttamento esclusivo, occorre
servirsi di una concessione. La natura di quest'ultima è controversa. Da un lato,
essa è considerata una decisione imperativa necessitante cooperazione, dall'altro,
un contratto giuridico amministrativo (Rey/Strebel, op. cit., n. 53 ad art. 664 CC).
Incontestato è invece che il presente rapporto giuridico sottostà al diritto pubblico,
giacché decisivo per la questione a sapere se rubricarlo sotto il diritto pubblico
oppure quello privato è l'oggetto dello sfruttamento, che, nel caso in questione, è
una sorgente di proprietà pubblica (DTF 109 II 76 consid. 3 S. 79). Le controversie
da qui scaturenti sono perciò escluse dalla giurisdizione civile. Pertanto, tali con-
troversie nel Cantone dei Grigioni vengono decise dal Tribunale amministrativo,
ossia secondo prassi costante, pure quando il rapporto di concessione è stato in-
staurato attraverso un contratto di concessione, nell'ambito di una procedura di
ricorso contro la decisione antecedente del comune e non attraverso un'azione
giudiziaria (amministrativa) (cfr. p. es. sentenza del Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni U 02 53 del 6 marzo 2007 consid. 2). Il fatto che il rilascio
della concessione avvenne sotto forma di contratto, non esclude un atto d'imperio
del comune. Contrariamente alle allegazioni di parte reclamante davanti all'istanza
inferiore (act. 1.5 TDM p. 1) nonché analogamente nel reclamo (act. A.1), il Co-
mune è in special modo autorizzato a rivendicare una pretesa su un canone di
concessione per mezzo di una decisione imperativa (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni A 04 23 del 29 giugno 2004 e U 04 121
del 3 maggio 2005; sulla possibilità dell'imposizione per mezzo di decisione impe-
rativa di una pretesa discendente da un contratto giuridico-amministrativo si veda
anche DTF 105 Ia 207 consid. 2b p. 211).
b)
Nel caso in questione si tratta di tributi pubblici (canone di concessione) e
quindi di crediti pubblici, per i quali, alla luce di quanto detto, non può essere con-
cesso il rigetto provvisorio. Qui di seguito occorre perciò vagliare se esiste un titolo
di rigetto definitivo, che di conseguenza condurrebbe al rigetto definitivo dell'oppo-
sizione.
6.a)
L'istanza inferiore ha attribuito carattere decisionale alle fatture del 20 ago-
sto 2012 risp. del 31 agosto 2013, e giudicato irrilevante l'omessa indicazione del
rimedio giuridico facendo riferimento a quanto normato dall'art. 22 cpv. 2 della leg-
ge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Ciò è stato censurato nel
reclamo, in cui il reclamante sostiene che a dette fatture difetterebbero tutti i criteri
pagina 8 — 15

formali. Inoltre, la loro procedura sarebbe stata viziata, poiché prima di emanare
un atto formale, al destinatario andrebbe data la possibilità di esprimersi. Il diritto
di essere sentito sarebbe perciò stato ignorato, cosicché l'atto sarebbe nullo.
b)
Principalmente, anche le decisioni di comuni rientrano nell'art. 80 cpv. 2
cifra 2 LEF. Affinché si possa affermare il carattere di titolo di rigetto di un atto
amministrativo, tuttavia, giusta costante prassi questo deve soddisfare vari requisi-
ti minimi, i quali devono assicurare la protezione giuridica del debitore allo stesso
modo di una sentenza giudiziaria. Al primo posto vi deve essere la premessa che,
il documento destinato a titolo di rigetto, escluse le cosiddette decisioni di massa,
sia stato sottoscritto dall'autorità competente. Oltre alla denominazione e alla firma
dell'autorità giudicante, le decisioni amministrative redatte conformemente in ma-
teria di tributi pubblici devono contenere un'indicazione dei rimedi giuridici. In altre
parole, il fatto che già la legge conceda la possibilità d'impugnazione non è suffi-
ciente. Queste disposizioni si fondano sulla considerazione basilare secondo cui,
le decisioni di autorità in merito a tributi pubblici devono essere chiaramente rico-
noscibili in quanto al loro carattere decisionale e quindi distinguibili nella loro forma
da mere fatture, diffide o decisioni provvisorie. Agli occhi del destinatario deve
perciò essere facilmente identificabile l'ufficio competente e quale credito esso fa
valere, ma soprattutto, il fatto che la decisione può essere eseguita se non impu-
gnata (cfr. precedentemente già PTC 1980 n. 19 consid. 1a, 1987 n. 27 consid. 1a
e 1992 n. 29 e d'allora più volte confermato: p. es. sentenza del Tribunale canto-
nale dei Grigioni SKG 02 27 del 4 settembre 2002 consid. 4c/bb, SKG 07 48 del
23 gennaio 2008 consid. 3, KSK 09 79 del 23 febbraio 2010 consid. 3a; parimenti
Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, p. 216).
c)
Contrariamente alle dichiarazioni nella domanda di rigetto dell'opposizione,
sulle "decisioni" ivi indicate quali titoli di rigetto manca l'indicazione del rimedio
giuridico come prescritto dalla legge (art. 22 cpv. 1 LGA, il quale in base all'art. 2
LGA è applicabile anche alle procedure dinanzi ad autorità comunali). La dichiara-
zione del comune nell'attestazione d'esecutività emanata dallo stesso (act. 1.1.F
TDM), secondo cui la notificazione sarebbe avvenuta conformemente alla legge e
sarebbe stata concessa la possibilità d'impugnazione, non cambia nulla in proposi-
to. Dal punto di vista esteriore, non essendo definiti come "decisione di tassazio-
ne" bensì, sotto il titolo "concessioni", soltanto come "fattura", i documenti in que-
stione (act. 1.1.C e 1.1.D TDM) risultano essere delle mere fatture. Manca pertan-
to la riconoscibilità che essi sono eseguibili se non impugnati. A partire da ciò non
può essere rilasciato un rigetto definitivo.
pagina 9 — 15

Sulla questione della nullità non occorre perciò soffermarsi ulteriormente. Ad ogni
modo va aggiunto che, malgrado la mancanza di facoltà di statuire sulla motiva-
zione materiale e sulla liceità di una decisione, l'obiezione circa la nullità di una
decisione è comunque permessa già nella procedura di rigetto, sebbene possa
essere tematizzata quale questione giuridica soltanto nella procedura di ricorso.
Tuttavia, sussistono elevati requisiti per l'adozione della nullità, poiché una deci-
sione difettosa di regola è solo annullabile (PTC 1998 n. 25 consid. 4 segg.). La
nullità semmai può essere assunta in presenza di vizi procedurali gravi, di sostan-
ziali errori formali e di difetti contenutistici particolarmente gravi (cfr. Staehelin, op.
cit., n. 128 ad art. 80 LEF). La lesione del diritto di essere sentiti induce solo rara-
mente alla nullità.
7.a)
L'istanza inferiore ha qualificato il presente contratto di concessione quale
atto d'imperio, il quale, riguardo all'obbligazione lì statuita inerente il pagamento
del canone di concessione, permetterebbe il rigetto definitivo. In questo contesto
essa fa riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 1921 (= DTF
47 I 222). Nel reclamo (act. A.1 p. 4 seg.) si richiama la differenziazione tra ele-
menti decisionali e contrattuali. Mentre ivi si afferma che la determinazione del
canone di concessione, quale componente liberamente pattuita, sarebbe da collo-
care a quest'ultimi, nella risposta al reclamo (act. A.2 p. 4 segg.) si esprime invece
la posizione secondo la quale, il contratto conterrebbe delle clausole che l'ente
pubblico, sulla base dei poteri che gli spettano in questo ambito, avrebbe altrimenti
potuto imporre unilateralmente per mezzo di decisione, ragion per cui esso sareb-
be da assimilare ad una decisione. Il canone di concessione costituirebbe la con-
troprestazione principale per l'ottenimento della concessione e l'ente pubblico l'a-
vrebbe regolato parimenti anche tramite una decisione imperativa. In ragione della
sua importanza e dell'interesse pubblico che la stessa tende a concretizzare essa
non potrebbe essere considerata quale disposizione contrattuale del diritto privato.
Nonostante la conformazione contrattuale, tale clausola è da intendersi come frut-
to dell'attività imperativa del comune, tanto più che il canone di concessione, così
come l'intero contratto di concessione, è stato deciso dall'assemblea comunale
competente.
b)
Nella DTF 47 I 122 il conferimento del rigetto definitivo poggiava sull'argo-
mentazione secondo cui il rilascio della concessione, nonostante si sia scelto la
forma contrattuale, costituirebbe un atto amministrativo e il vincolo del concessio-
nario non risulterebbe da una comprensione contrattuale tra parti dello stesso ran-
go bensì dalla sottomissione ai contenuti concessionari definiti dall'autorità confe-
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rente gerarchicamente superiore. Ciò varrebbe in particolar modo anche per l'ob-
bligo del concessionario previsto nell'atto di concessione di pagamento di una tas-
sa di concessione risp. di un canone per i diritti d'acqua, i quali avrebbero caratte-
re di tributi pubblici che, ugualmente alle imposte attraverso la tassazione, verreb-
bero intimati vincolantemente tramite la concessione. Accettando la concessione,
il concessionario si assoggetterebbe così a questo onere. Questo punto di vista si
fonda evidentemente sulla concezione d'allora riguardo alla natura giuridica della
concessione. Nel frattempo, l'apprezzamento in merito è mutato notevolmente. Di
pari passo con il riconoscimento dell'ammissibilità di contratti di diritto amministra-
tivo, nella dottrina più recente si è diffusa l'opinione secondo cui, le concessioni
sarebbero da considerarsi dei contratti di diritto pubblico (cfr. Vinzens Augustin,
Das Ende der Wasserrechtskonzessionen, Freiburg 1983, S. 13 seg.). Fino ad
oggi, il Tribunale federale non si è ancora associato completamente a tale opinio-
ne. La concessione continua ad essere intesa come atto d'imperio unilaterale, pur
riconoscendo che il suo contenuto, premesso che non sia predeterminato da nor-
me legislative imperative, viene definito attraverso un accordo tra concedente e
concessionario, per cui la concessione è paragonabile ad un rapporto giuridico
basato su un contratto (in questo senso per l'appunto DTF 109 II 76 E. 2 S. 78). La
concessione è un incrocio risp. un rapporto giuridico misto il quale contiene sia
elementi contrattuali che imperativi (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 1091 segg. e n. 2593, Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung - Die Rechtsgrundsätze der Verwal-
tungspraxis, erläutert an Entscheiden der Verwaltungsbehörden und Gerichte -
Band I, Basilea 1976, n. 46 IV/a p. 282 seg.). Per l'assegnazione al corrispettivo
ambito legale fa fede il contenuto giuridico delle singole disposizioni. Imperativa-
mente vengono rilasciate quelle disposizioni di concessione, che concernono que-
stioni regolate cogentemente e importanti interessi pubblici. Di natura contrattuale
possono invece essere delle disposizioni che per l'interesse pubblico sono meno
sostanziali. Per contenuti imperativi vale illimitatamente il principio di legalità (cfr.
Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung - Die Rechts-
grundsätze der Verwaltungspraxis, erläutert an Entscheiden der Verwaltungsbe-
hörden und Gerichte - Ergänzungsband zur 5. (und unveränderten 6.) Auflage,
Basilea 1990, n. 46 IV/1 p. 143 seg., Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1093).
Nella prassi del Tribunale federale vengono generalmente assegnate all'ambito
imperativo anche le disposizioni sui canoni di concessione (Augustin, op. cit. p.
16). Ciò corrisponde per talune concessioni in cui il canone è effettivamente disci-
plinato dalla legge, come è il caso per concessioni giusta la legge sulle forze idri-
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che (LUFI; RS 721.80), cosa che oltretutto, per la riscossione di un canone di con-
cessione appartenente ai tributi pubblici è in sé necessaria (cfr. a tal proposito
Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 2625 segg.). In ambiti in cui per legge non so-
no regolate la quota e nemmeno ulteriori modalità del canone di concessione e
per cui viene a mancare la base legale per un agire imperativo, si impone invece
un'attribuzione alla parte contrattuale, poiché in tal caso è la reciproca volontà di
vincolo delle parti a prevalere quale motivo giuridico del rispettivo obbligo (cfr. Au-
gustin, op. cit., p. 17).
c)
In base a quanto esposto, il contratto di concessione non si lascia qualifica-
re sistematicamente quale titolo di rigetto definitivo. Bisogna piuttosto esaminare
se la disposizione in merito al canone di concessione è di natura contrattuale op-
pure imperativa. Nel caso di specie, si asserisce che il contributo si sarebbe potuto
stabilire anche imperativamente, ma a tal proposito non è stata menzionata nes-
suna sufficiente base legale. Siccome il principio di copertura delle spese, nel ca-
so di indennizzo per uso particolare di una sorgente, in mancanza di una presta-
zione statale da retribuire evidentemente non è applicabile, l'ammontare del con-
tributo deve emergere in modo sufficientemente determinato da una legge forma-
le. Questa deve fissare perlomeno i criteri di calcolo, un importo massimo oppure
un quadro tariffario (si veda la sentenza del Tribunale federale 2C_729/2014 del 3
aprile 2014 consid. 4.2 con riferimenti). Tali presupposti non sono però riscontrabili
nel caso di specie, dove nemmeno dal diritto cantonale né tanto meno dalla costi-
tuzione comunale si evince una norma pertinente. L'art. 120 LICCS in unione con
l'art. 25 cpv. 5 dello Statuto comunale, contrariamente a quanto affermato da parte
resistente, non rappresenta una sufficiente base legale per la riscossione del ca-
none di concessione, poiché non esplica neppure in linea di principio come proce-
dere al calcolo del canone. L'importanza del canone di concessione per l'ente
pubblico risp. il suo interesse economico, del resto, non tolgono al fatto che, senza
base legale di misurazione, una determinazione imperativa sarebbe stata preclu-
sa.
Tutti questi motivi inducono a considerare la disposizione in discussione di caratte-
re strettamente contrattuale, cosicché, fin qui, non sussiste un titolo di rigetto (cfr.
Häner/Waldmann [ed.], Der verwaltungsrechtliche Vertrag in der Praxis, Zurigo
2007, p. 19 seg.).
d)
Anche in apparenza i requisiti per un titolo di rigetto non sono adempiuti.
Difatti, il documento in questione viene esplicitamente denominato come contratto.
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Per la concessionaria non è intravedibile che, fondando su di esso, si possa chie-
dere l'esecuzione del canone di concessione senza l'esame di eventuali obiezioni
giuridiche-materiali. Nelle sue asserzioni della risposta al reclamo, il comune stes-
so parte dal presupposto che l'annuale canone di concessione costituisce la retri-
buzione per lo sfruttamento della sorgente. Seppur secondo contratto sia dovuto
un contributo minimo, indipendentemente dal quantitativo d'acqua effettivamente
prelevato, un'interpretazione in buona fede indica che la possibilità di sfruttamento
è stata tacitamente presupposta. Se il contributo sia dovuto persino in caso di im-
possibilità di sfruttamento imputabile al comune e con ciò a prescindere dalla con-
troprestazione del comune, non emerge direttamente dal testo del contratto. Tale
quesito è una domanda d'interpretazione che deve poter essere chiarita in un'or-
dinaria procedura amministrativa antecedente l'esecuzione. Una decisione discre-
pante contraddirebbe la natura del rigetto definitivo, il quale sarebbe infatti indicato
nel caso in cui il debitore, nella procedura antecedente in cui è sorto il titolo, abbia
avuto la possibilità di esprimersi quantomeno in un rimedio legale oppure in un
mezzo d'impugnazione in merito all'entità e al quantitativo del credito (Stücheli, op.
cit., p. 213). La questione a sapere se, nel caso d'inadempienza agli obblighi di
prestazione imputabile al comune, cadrebbe oppure no l'obbligo del canone di
concessione, non era oggetto del rilascio della concessione e non è ancora stata
autoritativamente giudicata.
8.
Per tutte le ragioni sopra esposte, per quanto concerne l'obbligo di paga-
mento del canone di concessione, al presente contratto di concessione non può
essere riconosciuto il carattere di titolo di rigetto definitivo. Il reclamo si rileva per-
ciò fondato. La decisione impugnata va dunque annullata, per cui la domanda di
rigetto definitivo dell'opposizione è respinta.
9.
Sotto questo esito procedurale, i costi della procedura di rigetto dell'opposi-
zione di CHF 600.e della procedura di reclamo di CHF 800.- (cfr. art. 48 in com-
binato disposto con l'art. 61 cpv. 1 dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applica-
zione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35])
giusta l'art. 106 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 1 CPC vanno a ca-
rico della resistente. Quest'ultima, secondo la medesima normativa, oltre a pagare
le spese processuali deve risarcire adeguatamente le spese ripetibili della parte
vincente. Visto che la parte vincente non ha presentato una nota delle sue spese,
le indennità a titolo di ripetibili (IVA inclusa) vengono stabilite d'ufficio a CHF
1'000.per la procedura di prima istanza risp. a CHF 750.per la procedura di
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reclamo (cfr. art. 105 cpv. 2 CPC, art. 96 CPC in combinato disposto con l'art. 3
cpv. 1 dell'ordinanza sull'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]).
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III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide:
1.
Il reclamo è accolto e l'impugnata decisione di rigetto dell'opposizione è
annullata.
2.
La domanda di rigetto definitivo dell'opposizione nell'esecuzione n.
20140024 dell'Ufficio d'esecuzione Mesocco è respinta.
3.
I costi della procedura di rigetto dell'opposizione di CHF 600.vanno a cari-
co del Comune di Mesocco, il quale, per la procedura di prima istanza, è
tenuto a risarcire alla X.___SA un'indennità a titolo di ripetibili pari a CHF
1'000.- (IVA inclusa).
4.
I costi della procedura di reclamo di CHF 800.vanno a carico del Comune
di Mesocco, il quale, per la procedura di reclamo, è tenuto a risarcire alla
X.___SA un'indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 750.- (IVA inclusa).
5.
Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.può
essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1
lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo in-
tegrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il dirit-
to, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29
segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
6.
Comunicazione a:


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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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