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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils ERZ-10-210: Kantonsgericht Graubünden

Der Beschuldigte wurde vom Obergericht des Kantons Zürich wegen versuchter Nötigung schuldig gesprochen. Er wurde zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 150 CHF verurteilt, deren Vollzug aufgeschoben wurde. Zudem muss er dem Geschädigten eine Parteientschädigung von 4'796.65 CHF zahlen. Der Beschuldigte hatte Berufung eingelegt, um freigesprochen zu werden und die Kosten des Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen. Die Vorinstanz hatte die versuchte Nötigung bestätigt. Letztendlich wurde der Beschuldigte schuldig gesprochen, jedoch von einer Strafe befreit.

Urteilsdetails des Kantongerichts ERZ-10-210

Kanton:GR
Fallnummer:ERZ-10-210
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid ERZ-10-210 vom 03.11.2010 (GR)
Datum:03.11.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:misure a protezione dell'unione coniugale (assegnazione
Schlagwörter : Abitazione; Tribunale; Assegnazione; Unione; Moesa; Presidente; Ambito; Apprezzamento; Appartamento; Codice; Istanza; Utilità; Altro; Grigioni; Importo; Legge; Contro; Secondo; CPC-GR; Schwander; Basler; Kommentar; Zivilgesetzbuch; Basilea; Altri; Nella; Kantonsgericht; Graubünden; Dretgira; Grischun
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Thomas Geiser, Reusser, Basler Kommentar zum Er- wachsenenschutz, Art. 450 ZGB, 2012

Entscheid des Kantongerichts ERZ-10-210

Kantonsgericht von Graubünden

Dretgira chantunala dal Grischun

Tribunale cantonale dei Grigioni
_____

Rif.:
Coira, 03 novembre 2010
Comunicata per iscritto il:
ERZ 10 210
Sentenza
Giudice unico in materie civili
Presidenza
Brunner
Attuario
Rogantini

Nel ricorso civile
di X.A., richiedente e ricorrente, patrocinata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San
Roc, 6537 Grono,
contro
la sentenza della Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa del 14 settembre
2010, comunicata lo stesso giorno, in re della richiedente e ricorrente contro Y.A.,
richiedente e resistente, patrocinato dall’avv. lic. iur. Daniele Jörg, Via Bossi 12,
6901 Lugano,
concernente misure a protezione dell'unione coniugale (assegnazione
dell’abitazione coniugale)
è risultato:

I. Fattispecie
A.
I coniugi X.A. sono sposati dal _ e sono genitori di due figlie oggi maggio-
renni e sposate (doc. 2.2/3).
B.
Il 1° marzo 2009 la moglie X.A. si trasferì in un appartamento a B. da lei
preso in affitto con contratto del 20 febbraio 2009 (doc. di parte ricorrente 01/2). Vi
trasferì in stessa data pure la sua attività indipendente e con questa anche gli al-
lacciamenti di telecomunicazione, ordinando un nuovo numero per il marito rima-
sto nell’abitazione coniugale di C. (doc. 2.4).
C.
Con istanza di assunzione di misure di protezione dell’unione coniugale del
12 maggio 2009 Y.A. chiese che lui e sua moglie siano autorizzati a vivere separa-
ti e che venga pronunciata la separazione dei beni a far tempo dal 1° marzo 2009.
Postulò inoltre che l’abitazione coniugale di C. venga assegnata in uso a lui, do-
vendone assumere ogni costo e spesa, e che la moglie sia condannata a restituire
le tre chiavi dell’abitazione coniugale e a versare un contributo di mantenimento
mensile di fr. 9'650.a partire dal mese di marzo 2009 (doc. 1.1).
D.
X.A. non si oppose né alla richiesta di autorizzazione di vita separata né
alla separazione dei beni, chiese però che l’abitazione coniugale sia assegnata in
uso a lei e di non dover versare alcun contributo alimentare al marito (doc. 1.2).
E.
Mediante sentenza di misura a protezione dell’unione coniugale del 14 set-
tembre 2010 la Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa autorizzò le parti a
vivere separate e dichiarò la separazione dei beni, entrambe le misure a far tempo
dal 1° marzo 2009. L’abitazione coniugale di C. fu assegnata in uso al marito Y.A.,
dovendone questi assumere ogni costo e spesa. Inoltre fu condannata la moglie a
pagare l’importo mensile di fr. 2'305.a titolo di contributo di mantenimento per il
marito a partire dal mese di gennaio 2010. I costi della procedura furono messi a
carico delle parti a ragione di metà ciascuna e le ripetibili furono dichiarate com-
pensate.
F.
Con ricorso del 5 ottobre 2010 X.A. chiede che l’abitazione coniugale sia
assegnata in uso a lei e che i costi di procedura vengano distribuiti a ragione di 1/5
a suo carico e di 4/5 a carico del marito, dovendole questi versare l’importo di fr.
3'500.a titolo di ripetibili. Il contributo di mantenimento quindi non è oggetto della
presente procedura. In linea di massima si tratta bensì solamente di statuire
sull’assegnazione dell’abitazione coniugale e in caso dovesse prevalere la ricor-
rente - di ripartire diversamente le spese giudiziarie.
pagina 2 — 8

G.
Y.A. chiede la reiezione del ricorso, protestando spese e ripetibili. L’autorità
precedente non ha presentato osservazioni.

II. Considerandi
1.
Giusta l’art. 8 cifra 11 della Legge d’introduzione al Codice civile svizzero
del 12 giugno 1994 (LICC; CSC 210.100) il presidente del tribunale distrettuale è
competente per le misure di protezione dell’unione coniugale ai sensi degli artt.
172 a 180 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Contro
le sue decisioni in quest’ambito è dato il ricorso al giudice unico del Tribunale can-
tonale (art. 12 cpv. 1 LICC). Secondo l’art. 12 cpv. 3 LICC la procedura è discipli-
nata dalle disposizioni sulla procedura di ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. del
Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1985 (CPC-
GR; CSC 320.000). Al contrario di quanto prevedono queste norme, però, nei ri-
corsi ai sensi dell’art. 12 LICC il giudice unico in questi casi è libero nella valuta-
zione delle prove e conseguentemente dispone di una cognizione libera e illimitata
(PTC 2004 n. 23 consid. 3.c, 2002 n. 44 consid. c). È ammesso presentare ulterio-
ri documenti anche nella procedura di ricorso purché questi fossero stati ammissi-
bili in procedura di prima istanza (PTC 1992 n. 63 consid. 1.b). Vanno quindi con-
siderati come facenti parte integrante dell’incarto anche i documenti inoltrati dalle
parti nel corso della procedura di ricorso (doc. di parte ricorrente 01/2, 01/3, 01/4,
e doc. di parte resistente 04/1 e 04/2).
Il ricorso essendo debitamente motivato e tempestivo rispetta i requisiti formali
giusta l’art. 233 CPC-GR ed è quindi ricevibile in ordine.
2.
Resta da statuire soltanto sulla questione dell’assegnazione dell’abitazione
coniugale giusta l’art. 176 cpv. 1 cifra 2 CC. Secondo la dottrina il giudice delle
misure di protezione dell’unione coniugale dispone di un ampio potere
d’apprezzamento in quest’ambito (v. fra altri Schwander, Basler Kommentar zum
Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, art. 176 n. 7 seg.). Di conseguenza e
nonostante la cognizione libera e illimitata del Tribunale cantonale in tali casi -
nella procedura di ricorso l’opportunità di un eventuale intervento dell’istanza di
ricorso nell’apprezzamento fatto dal giudice di merito va valutata con una certa
ritenzione. Va verificato infatti innanzitutto se la decisione del giudice di merito
rientra nel potere d’apprezzamento a sua disposizione oppure se lo eccede. Come
risulterà dai seguenti considerandi nel presente caso il potere d’apprezzamento è
stato certamente rispettato nella procedura di prima istanza.
pagina 3 — 8

3.
Dapprima va ricordato che nel presente stato dei fatti (misure di protezione
dell’unione coniugale) non si tratta di un’assegnazione definitiva dell’abitazione
coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_766/2008 del 4 febbraio 2009 con-
sid. 4.3; v. pure DTF 133 III 393 consid. 5.1). Una tale va effettuata soltanto qualo-
ra si dovesse arrivare alla liquidazione del regime dei beni fra i coniugi nell’ambito
di una procedura di divorzio. Se invece i coniugi tornano a convivere, le misure di
protezione ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni
e le misure di protezione dei figli (art. 179 cpv. 2 CC).
4.
Quanto ai criteri da considerare per decidere sull’assegnazione
dell’abitazione coniugale il Tribunale federale ha stabilito che la decisione va o-
rientata innanzitutto all’utilità dell’abitazione per i singoli coniugi. Qualora non do-
vesse essere possibile stabilire con chiarezza a quale dei coniugi sia più utile
l’appartamento, spetta al coniuge al quale in vista di tutte le circostanze appare più
ragionevole imporlo di lasciare l’abitazione (sentenza del Tribunale federale
5A_766/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 3.1). Per quanto concerne la valutazione
concreta dell’utilità va rilevato in prima linea l’interesse e il benessere dei figli di
crescere in un ambiente a loro noto e familiare come pure il fatto che il coniuge
senza figli avrà di regola meno difficoltà a trovare una nuova abitazione. Altri criteri
primari sono i motivi di salute, ad esempio se uno dei coniugi è particolarmente
fragile oppure invalido, e i motivi di necessità dell’abitazione coniugale per
l’esercizio della propria attività professionale. Gli interessi affettivi fungono da crite-
rio a titolo sussidiario ed è soltanto se i criteri primari non conducono ad un risulta-
to sufficientemente chiaro che possono essere presi in considerazione anche i
diritti reali quali la proprietà o eccezionalmente pure l’utilità economica
dell’abitazione (5A_766/2008 consid. 3.2; v. anche Schwander, Basler Kommentar
zum Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, art. 176 n. 7 seg.).
5.
Nel presente caso siccome le figlie dei coniugi in questione sono già da
tempo indipendenti il primo criterio non è applicabile di partenza. La ricorrente ad-
duce però come già dinanzi alla prima istanza che la casa a C. sarebbe più
utile a lei siccome svolgerebbe un’attività indipendente e necessiterebbe quindi di
un ufficio con accesso separato dall’abitazione e pienamente equipaggiato (allac-
ciamenti di telecomunicazione ecc.). Rispetto all’appartamento da lei preso in affit-
to a B., la casa a C. sarebbe più adatta dato che disporrebbe di un piano seminter-
rato con accesso dall’esterno senza dover passare dall’abitazione privata. In que-
sto locale vi sarebbe inoltre tutto l’equipaggiamento necessario. Per di più, la ricor-
rente è dell’avviso che sarebbe da tenere conto del legame affettivo con la casa e
con C. e ritiene a riguardo che, al contrario di lei, il marito non ne dispone affatto,
pagina 4 — 8

essendosi trasferito a C. e avendo dimostrato di avere una vita sociale al di fuori di
C.. Infine secondo la ricorrente andrebbe pure precisato che l’abitazione coniugale
si troverebbe sul terreno di famiglia che gli sarebbe stato ceduto quale anticipo a
futura eredità dalla madre e che la costruzione sarebbe stata finanziata per gran
parte con dei suoi beni propri (fra l’altro con fr. 150'000.che il padre avrebbe ver-
sato sul conto costruzione negli anni _ e _).
5.1
Passa inosservato nell’argomentazione della ricorrente in prima linea il fatto
che i criteri enunciati sopra sviluppati dalla giurisprudenza per l’assegnazione
dell’abitazione si riferiscono al momento della dissoluzione della vita comune,
quindi al momento in cui vi è contesa su chi debba lasciare l’abitazione coniugale.
La situazione giuridica si presenta completamente diversa qualora una delle parti
abbia già abbandonato l’abitazione comune e voglia ritornarci. In questo contesto
si esige comunque un abbandono relativamente definitivo (a tempo indetermina-
to), con tanto di locazione di un nuovo appartamento e arredamento di
quest’ultimo, e non di un mero abbandono temporaneo in attesa della decisione
del giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale, sia causa d’un grande
e acuto litigio sia per altri motivi importanti (ad esempio violenza domestica).
5.2
Nella presente fattispecie X.A. aveva evidentemente pianificato la sua par-
tenza dall’abitazione coniugale da diverso tempo; questa quindi non è avvenuta in
modo spontaneo. Quest’interpretazione dei fatti è sostenuta fra l’altro anche dagli
scritti del 9 gennaio 2009 (doc. di parte resistente 04/1) e del 17 febbraio 2009
(doc. di parte resistente 04/2), in cui X.A. annunciava esplicitamente di stabilirsi
altrove e di lasciare la casa al marito. È inoltre palese che l’abbandono della casa
a C. sia avvenuto in modo definitivo e a tempo indeterminato, dato fra l’altro che
X.A. ha preso in affitto un grande appartamento a 4 ½ locali a B. già il 20 febbraio
2009, firmando un contratto di locazione a durata indeterminata a decorrere dal 1°
marzo 2009 (doc. di parte ricorrente 01/2) e trasferendo la sua attività professiona-
le da indipendente in detto appartamento, compresi anche tutti gli allacciamenti
telefonici, fax e internet (doc. 2.4).
Lei stessa non si è impegnata ad ottenere una decisione istituzionale quanto
all’assegnazione dell’abitazione coniugale. È, infatti, stato il marito a chiederla per
sé con istanza del 12 maggio 2009 (doc. 1.1), due mesi e mezzo dopo la partenza
della ricorrente. La moglie ha formulato una richiesta simile soltanto nella sua ri-
sposta del 23 giugno 2009 (doc. 1.2). Tuttavia nella deposizione fatta in occasione
dell’interrogatorio giudiziale d’udienza del 4 maggio 2010 dinanzi alla Presidente f.
f. del Tribunale distrettuale Moesa X.A. dichiarò esplicitamente di lavorare solo
pagina 5 — 8

circa il 20% a casa e di non aver ancora deciso se fare ritorno in quella casa, di-
mostrandosi quindi assai insicura quanto alla necessità e alla volontà di ritornare a
stare a C.. In queste circostanze appare evidente che la sua partenza
dall’abitazione comune entro il 1° marzo 2009 era intesa a lunga durata, cioè per-
lomeno fino a che la situazione fra i coniugi non si sia chiarita definitivamente (di-
vorzio o eventualmente ripresa della vita comune) oppure che altri importanti moti-
vi non avrebbero causato un cambiamento di opinione.
5.3
Di conseguenza un coniuge che lascia l’appartamento comune e si stabili-
sce durevolmente altrove senza che vi sia un forte bisogno, ovvero senza che sia
intervenuta dimostrabilmente e improvvisamente una situazione assai insopporta-
bile fra i coniugi, deve potersi basare su dei nuovi motivi più che pertinenti per far
sì che la sua richiesta d’assegnazione dell’abitazione coniugale possa avere delle
minime possibilità di successo. Nella fattispecie però tali motivi non sono rilevabili
in nessun modo.
5.4
Ammettendo pure per ipotesi che l’abitazione coniugale a C. sia effettiva-
mente più adatta alla ricorrente per svolgere (una piccola) parte della sua attività
indipendente che l’appartamento da 4 ½ locali da lei preso in affitto a B. senza
accesso separato ad un ufficio designato a tali attività professionali, questo even-
tuale svantaggio era già consaputo al giorno del suo trasloco il 1° marzo 2009.
X.A. però non ha chiesto immediatamente e di propria iniziativa alla presidenza
del Tribunale distrettuale Moesa di assegnarle la casa coniugale, bensì ha preferi-
to trasferire le sue attività professionali a B. in un appartamento da lei preso appo-
sitamente in affitto. Il suo netto cambiamento d’idee non può quindi essere giustifi-
cato con le eventuali migliori condizioni di lavoro nell’ambito della inoltre relativa-
mente ristretta sua attività indipendente.
5.5
Y.A. beneficia di una rendita AI quale invalido al 100%. Stante esso a pochi
mesi dall’età di pensionamento, l’istanza precedente non ha stimato opportuno
imputargli un salario ipotetico. La Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa
ha quindi giudicato che Y.A. non sia attualmente in grado di esercitare un lavoro.
Dato che l’invalidità è da considerare quale criterio primario nell’assegnazione
dell’abitazione coniugale durante il periodo di separazione, questo fatto è quindi
certamente da ritenere a suo favore. Per di più va riconosciuto che per lui sarebbe
indubbiamente più difficile trovare una nuova abitazione. Pure da questo punto di
vista quindi la sentenza impugnata non è da criticare.
pagina 6 — 8

5.6
I legami di diritti reali e di fatto in rapporto all’immobile coniugale sono di
importanza secondaria nella prima e meramente temporanea assegnazione e non
sono affatto nuovi rispetto alla procedura di prima istanza. Anche questo argomen-
to quindi non è pertinente.
5.7
Per quanto concerne infine i suoi sollevati legami con C., considerati più
stretti di quelli del marito, va precisato che vive anch’esso a C. dal 1971, quindi da
ben quasi 40 anni (doc. 2.1). Volendo per ipotesi pure ammettere che X.A. dispor-
rebbe effettivamente di legami più forti con il paese e con l’abitazione coniugale,
all’inizio del 2009 ciò avrebbe appunto dovuto spingerla ancor più a inoltrare lei
stessa presso la presidenza del Tribunale distrettuale Moesa un’istanza tendente
a delle misure di protezione dell’unione coniugale quanto innanzitutto
all’assegnazione dell’abitazione. La ricorrente invece non l’ha fatto e ha preferito
piuttosto trasferirsi durevolmente a B.. A questo punto il suo argomento pur vo-
lendolo ammettere - non avrebbe quindi nessun peso.
5.8
Dagli atti non sono infine rilevabili altri motivi pertinenti a favore di
un’assegnazione in uso dell’abitazione coniugale alla moglie pur in questo mo-
mento.
6.
Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Considerando quanto precede non è rilevabile nessun motivo per modifica-
re la ripartizione dei costi di procedura di prima istanza come effettuata dalla giu-
dice di prime cure. Questa ripartizione si rivela del tutto giustificata, dato che se-
condo la prassi nelle procedure di diritto matrimoniale di prima istanza i costi non
vanno ripartiti in base alla mera soccombenza numerica.
8.
I costi della procedura di ricorso seguono peraltro la soccombenza e vanno
quindi a carico della ricorrente (art. 122 CPC-GR).
pagina 7 — 8

III. Il giudice unico in materie civili giudica
1.
Il ricorso è respinto.
2.
I costi della procedura di ricorso, composti dalla tassa di giustizia di
fr. 1'500.e quella di scritturazione di fr. 128.-, quindi di complessivi
fr. 1'628.-, vanno a carico della ricorrente, con l’obbligo di versare al resi-
stente l’indennità di fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.— può
essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2
lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di impor-
tanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costi-
tuzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. Nei due casi il rimedio legale è
da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazio-
ne della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg.
LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di
ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
4.
Comunicazione a:
pagina 8 — 8

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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