Der Beschwerdeführer hat gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 20. Juni 2014 Beschwerde erhoben. Es geht um eine Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und Polizeibeamten, die zu Verletzungen geführt hat. Die Staatsanwaltschaft hat die Einstellung damit begründet, dass der Beschwerdeführer provokatives Verhalten zeigte und der Sturz nicht eindeutig auf das Handeln der Polizeibeamten zurückzuführen sei. Der Beschwerdeführer bestreitet die Vorwürfe und argumentiert, dass die Polizeibeamten falsche Aussagen gemacht haben. Das Gericht hat die Beschwerde abgewiesen und entschieden, dass die Kosten dem Beschwerdeführer auferlegt werden.
Urteilsdetails des Kantongerichts BK-05-71
Kanton: | GR |
Fallnummer: | BK-05-71 |
Instanz: | Kantonsgericht Graubünden |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2005 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | violazione di domicilio ecc |
Schlagwörter : | Grigioni; Impugnante; Procura; Camera; Abbandono; Impugnato; Tribunale; Quanto; Esser; Graubünden; Vicepresidente; Attuario; Albero; Circolo; Abitazione; Giusta; Segnatamente; Interesse; Essere; Danneggiato; Delnon/Rüdy; Kommentar; Stratenwerth/Jenny; Recht; /Schmid/Donatsch; Opponente; Kantons; Cantone; Kantonsgericht; Dretgira |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Entscheid des Kantongerichts BK-05-71
Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun
_____
Rif.:
Coira, 14 dicembre 2005
Comunicata per iscritto il:
BK 05 71
Decisione
Camera di gravame
Presidenza Vicepresidente
Bochsler
Giudici
Rehli e Hubert
Attuario Crameri
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Visto il gravame
di C., impugnante,
contro
il decreto di abbandono parziale e di cessione della Procura pubblica dei Grigioni
del 7 ottobre 2005, comunicato l’11 ottobre 2005, in re contro A., opponente al
gravame,
concernente violazione di domicilio ecc.,
è risultato:
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A.
Tra il 13 ed il 15 di gennaio 2005 A. s’è immessa sulla particella edi-
ficata no. B. di proprietà di C., sita sul territorio del Comune di D.. Ivi coll’aiuto di
suo padre e di suo marito ha tagliato una quercia quasi secolare, trasportato la
partita di legname con un trattore a casa sua e danneggiato il terreno. Secondo il
rapporto del Posto di D. della Polizia cantonale dei Grigioni del 21 aprile 2005, la
quercia è stata valutata circa fr. 200.-ed il danno al terreno circa fr. 100.--.
B.
Querelata il 5 aprile 2005 da C. per violazione di domicilio, furto non-
ché danneggiamento ed interrogata dalla polizia, A. ha confessato d’aver abbattu-
to la pianta ed asportato il legname col consenso di E., l’inquilina del fondo di C..
Ciò è stato contestato da quest’ultima, che ha deposto d’averle chiaramente detto
che il permesso per tagliare l’albero doveva esser chiesto al proprietario del terre-
no.
Il 25 maggio 2005 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedi-
mento penale contro A. per gli anzidetti reati. Confrontata col querelante, essa ha
confermato la sua deposizione fatta alla polizia.
Con decreto del 7 ottobre 2005, comunicato l’11 ottobre 2005, la Procura
pubblica ha abbandonato la procedura per violazione di domicilio ai sensi dell’art.
186 CP. Quanto al furto ed al danneggiamento ai sensi degli artt. 139 cifra 1 CP e
144 cpv. 1 CP la causa è stata ceduta al Presidente del Circolo di F. in applicazio-
ne dell’art. 172ter cpv. 1 CP. A motivo è in sostanza addotto che per quanto riguar-
da la violazione di domicilio, la protezione dell’art. 186 CP non si estende unica-
mente ad una casa, ad un’abitazione e ad un locale chiuso di una casa, ma anche
ad uno spiazzo o giardino cintati, attigui ad una casa. Il tenore della disposizione
richiede quindi una stretta connessione dello spiazzo con uno stabile. Per costante
dottrina e prassi un prato cintato, discosto da una casa, non gode della tutela del
diritto penale. Stando alle prove fornite ciò è il caso nell’evenienza concreta. Il pra-
to in questione non è adiacente alla casa C., ma da questa discosto. Esso non
può perciò essere reputato uno spiazzo o un giardino attiguo ad una casa giusta
l’art. 186 CP. Per questo motivo una condanna della querelata è improbabile.
Quanto poi al furto ed al danneggiamento è esposto che stando al rapporto della
polizia, la quercia è valutata circa fr. 200.-ed il danno al prato circa fr. 100.--.
Trattasi quindi di reati di poca entità, che sono reputati delle contravvenzioni. Esse
devono essere perseguite e giudicate dal presidente di circolo.
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C.
Il 28 ottobre 2005 C. s’è aggravato alla Camera di gravame del Tri-
bunale cantonale dei Grigioni, ha chiesto l’annullamento del decreto di abbandono
parziale e di cessione nonché il complemento dell’istruttoria.
La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. A. ha ammes-
so d’aver sbagliato; ha però ribadito che senza il permesso della locataria non
avrebbe abbattuto la quercia.
La Camera di gravame considera :
1. a) Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tri-
bunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni
del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui appro-
vati (decreti di rifiuto e d’abbandono). Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a
proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutela-
bile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il danneggiato può presentare
gravame contro decreti di rifiuto e d’abbandono (art. 81 e 82 LGP). Le premesse
della legittimazione l’esser colpito dal querelato decreto e l’interesse tutelabile
alla sua abrogazione o modifica - devono essere adempite cumulativamente. Il
gravame dev’essere motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del de-
creto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC).
Danneggiato e di conseguenza legittimato a proporre gravame è, per co-
stante dottrina, chi ha subito direttamente un pregiudizio ideale o materiale da un
atto punibile. Danneggiato ai sensi del diritto processuale penale è quindi la vitti-
ma, vale a dire il soggetto giuridico del diritto, protetto dall’ordinamento penale,
contro cui è rivolto il reato. Che il danneggiato sia legittimato ad inoltrare gravame
(art. 139 cpv. 1 LGP) dev’essere inteso come esempio. Come è stato esposto,
legittimato è soltanto chi è colpito dall’impugnato decreto e fa valere un interesse
tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Conformemente alla prassi della Came-
ra di gravame è ritenuto colpito da una decisione chi sta in una relazione partico-
larmente stretta coll’oggetto della stessa (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54), ed un
interesse tutelabile ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP è reputato l’interesse giuridico.
Interesse giuridico è ritenuto anche il presunto o supposto pregiudizio ideale e ma-
teriale alla situazione giuridica dell’impugnante (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54).
b)
Titolare del diritto ai sensi dell’art. 186 CP è colui che gode del pote-
re di disporre dei locali, indipendentemente dal fatto se questo basa su un diritto
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reale o obbligazionario oppure su un rapporto di diritto pubblico (cfr. Delnon/Rüdy,
Basler Kommentar StGB II, 2003, art. 186 n. 15; Stratenwerth/Jenny, Schweizeri-
sches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6. Aufl. Bern 2003, § 6 n. 7; Reh-
berg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8. Aufl. Zürich 2003, pag. 395; DTF 103 IV
162 seg.). È un immobile locato, è il locatario che detiene i locali a lui lasciati e che
dispone direttamente degli stessi, segnatamente che decide chi in questi può trat-
tenersi; i rapporti di proprietà sono irrilevanti. Il diritto del proprietario quale parte
dei diritti della personalità del detentore di un locale spetta perciò esclusivamente
al locatario, non contemporaneamente al locatore che ha rinunciato all’effettivo
potere di disposizione dei locali locati (DTF 83 IV 156 seg.). Nel concreto caso
l’impugnante ha locato il proprio fondo a E. ed al suo marito (atti ni. 6 e 7). Di con-
seguenza il diritto del proprietario spetta alla locataria. Questo diritto
dell’impugnante non è stato violato dall’opponente; nei confronti del proprietario
del fondo una violazione di domicilio non è stata perpetrata. Per quanto riguarda
questo delitto unicamente la locataria è pregiudicata ed autorizzata a presentare
querela e non l’impugnante. Non può questi proporre querela, non è nemmeno
legittimato ad inoltrare gravame contro l’abbandono della procedura per violazione
di domicilio. Su questa conclusione il gravame è quindi irricevibile.
c) L’impugnato
decreto d’abbandono parziale meriterebbe conferma
anche per un altro motivo. Giusta l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro
la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale
chiuso di una casa oppure in uno spiazzo, in una corte o in un giardino cintati ed
attigui ad una casa, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.
Protetti sono quindi anche lo spiazzo, la corte ed il giardino, se sono cintati ed adi-
acenti ad una casa. Cintate significa che queste aree di terreno devono essere
circondate, p. es. da un recinto o da una siepe. Determinante è la riconoscibilità o
percettibilità della delimitazione. Ulteriore premessa secondo il tenore della dispo-
sizione è poi la stretta connessione con una casa, sicchè un prato cintato, ma di-
scosto da una casa non è protetto (cfr. Delnon/Rüdy, op. cit., art. 186 CP n. 12;
Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 6 n. 5; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., pag.
394).
La Procura pubblica ritiene a ragione che il prato, ove è stata tagliata la
quercia, non può essere reputato un giardino o uno spiazzo attiguo ad una casa,
non essendo esso adiacente alla casa C., ma discosto da questa. Infatti dalla pla-
nimetria 1 : 1000 (atto no. 4), dalle fotografie (atto no. 14) e dai verbali degli inter-
rogatori (atti ni. 8 pag. 1 e 17 pag. 3) si evince che il prato non circonda la casa
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come il giardino, ma si trova oltre quest’ultimo. Manca quindi la stretta connessio-
ne del prato con la casa. A ciò s’aggiunge poi che unicamente sul lato sud-ovest
del prato, a ridosso del sentiero comunale, c’è un muro di sasso, mentre che sugli
altri lati manca una recinzione. Ciò può esser dedotto anche dalla circostanza che
l’impugnante stesso non conosceva esattamente il corso del limite della sua parti-
cella, poiché ha querelato l’opponente pure per l’abbattimento di un frassino, che
non si trovava sulla sua proprietà. È perciò d’ammettere che anche la delimitazio-
ne del prato non è riconoscibile. Non riconoscibilmente cintato e non attiguo alla
casa il prato non è quindi protetto dall’art. 186 CP. Di conseguenza la critica
all’abbandono della procedura per violazione di domicilio si rivela infondata anche
nel merito.
2. a) Diversa è invece la situazione quanto all’autorizzazione a presentare
gravame contro il decreto di cessione della causa di furto della quercia e di dan-
neggiamento del terreno. Senza dubbio nei confronti dell’impugnante le anzidette
premesse della legittimazione per proporre gravame sono adempite (Padrutt,
Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur
1996, art. 138 cifra 2.2). Il gravame è poi stato inoltrato tempestivamente e nella
dovuta forma, per cui è ricevibile in ordine.
b)
La quercia di circa 80 anni e il danno al terreno sono stati valutati cir-
ca fr. 200.--, rispettivamente circa fr. 100.--. Manifestamente queste stime si fon-
dano sul rapporto di polizia del 21 aprile 2005 (atto no. 5), ma non è dato di sape-
re come siano stati calcolati quest’importi. Segnatamente la stima dell’albero, se-
condo l’esperienza della vita, si rivela insostenibile. L’impugnante la reputa ridicola
e fornisce la valutazione della guardia forestale del Circolo della H.. Questi fa vale-
re che la stima in denaro della quercia è difficile, poiché oltre al valore della legna
ci sono diversi altri aspetti da prendere in considerazione, quali il valore paesaggi-
stico, ecologico ed individuale. Egli propone, quale compensazione, di sostituire la
pianta abbattuta con la messa a dimora di due o tre roveri in modo d’aumentare la
possibilità che almeno un albero possa sopravvivere. A suo dire una pianta di ro-
vere dell’altezza di 3 - 4 m e del diametro di 8 - 10 cm costa fr. 500.--, a cui vanno
aggiunte le spese di trasporto e di piantagione di fr. 300.--. I costi della proposta
sostituzione ammontano quindi a fr. 1'600.-o fr. 2'400.--. Allo stato degli atti è
perciò lecito inferire che la valutazione della polizia è troppo bassa e manifesta-
mente si riferisce al legname della pianta tagliata, mentre che il valore di una
quercia di circa 80 anni è di molto maggiore. Quanto poi al danneggiamento del
terreno, la polizia l’ha valutato circa fr. 100.--, ma anche a tal proposito agli atti non
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vi sono dei cenni in che consista il danno causato e che lavori di riparazione o
d’eliminazione dello stesso siano stati eseguiti. Ne viene che nella misura in cui ha
per oggetto la cessione della causa di furto e danneggiamento, il gravame va ac-
colto e l’impugnato decreto annullato. La causa è rinviata alla Procura pubblica per
il chiarimento del valore della quercia e del danno al terreno e per nuova decisio-
ne.
3.
L’esito di questa procedura ha per conseguenza che i costi della
stessa vanno per metà a carico del Cantone dei Grigioni e per metà a carico
dell’impugnante (art. 160 cpv. 3 LGP). Per costante prassi all’impugnante non
rappresentato da un avvocato non è assegnata un’indennità a titolo di ripetibili (cfr.
le decisioni della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni BK 05
50 del 14 settembre 2005, 05 24 del 15 febbraio 2005, 03 50 del 24 novembre
2003).
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La Camera di gravame decide :
1.
In quanto ha per oggetto la cessione concernente i reati di furto ai sensi
dell’art. 139 cifra 1 CP e danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP,
entrambi in unione coll’art. 172ter cpv. 1 CP, l’impugnato decreto è annullato
e la causa è rinviata alla Procura pubblica nel senso dei considerandi.
2.
Per il resto il gravame è irricevibile.
3.
I costi della procedura di gravame di fr. 600.-vanno a carico
dell’impugnante e del Cantone dei Grigioni in ragione della metà cadauno.
4. Comunicazione
a:
__
Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Vicepresidente
L'Attuario
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