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Urteil Kantonsgericht Graubünden (GR)

Zusammenfassung des Urteils BK-04-57: Kantonsgericht Graubünden

Das Obergericht des Kantons Zürich hat in einem Berufungsverfahren über einen Fall von Sachbeschädigung entschieden. Der Beschuldigte wurde für schuldig befunden und mit einer offenen Unterbringung und ambulanten Behandlung gemäss Jugendstrafrecht belegt. Zudem wurde eine unbedingte Strafe von 3 Wochen Freiheitsentzug verhängt. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Beschuldigten auferlegt, wobei ein Teil der Kosten abgeschrieben wurde aufgrund seiner finanziellen Situation. Die Kosten der amtlichen Verteidigung wurden auf die Gerichtskasse genommen. Der Beschuldigte kann gegen das Urteil beim Bundesgericht Beschwerde einlegen.

Urteilsdetails des Kantongerichts BK-04-57

Kanton:GR
Fallnummer:BK-04-57
Instanz:Kantonsgericht Graubünden
Abteilung:-
Kantonsgericht Graubünden Entscheid BK-04-57 vom 01.12.2004 (GR)
Datum:01.12.2004
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:procedimento istruttorio
Schlagwörter : Istruttoria; Imputato; Grigioni; Camera; Procura; Esser; Tribunale; Keller; Impugnante; Azione; Essere; Roberto; Ambito; Coira; Legge; Istruzione; Unica; Graubünden; Vicepresidente; Attuario; Secondo; Ufficio; Inchiesta; Incarico; Procuratore; Questo; Limpugnante; Certo; Assunzione; Interrogato
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts BK-04-57

Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun
_____
Rif.:
Coira, 01° dicembre 2004
Comunicata per iscritto il:
BK 04 57

Decisione
Camera di gravame
Presidenza Vicepresidente
Bochsler
Giudici
Heinz-Bommer e Rehli
Attuario Crameri
——————
Visto il gravame
di A. X., impugnante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la
Grida, 6535 Roveredo,
contro
la decisione della Procura pubblica dei Grigioni del 20 settembre 2004, comunica-
ta il 20 settembre 2004, in re dell’impugnante,

concernente procedimento istruttorio,

è risultato:



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A.
Con decreto del 10 agosto 2004 la Procura pubblica dei Grigioni ha
aperto un procedimento penale contro A. X. per sospetto di mancato omicidio in-
tenzionale (art. 111 in unione all’art. 22 cpv. 1 CP) nei confronti di sua moglie B.
X.. A dire della moglie, essa sarebbe stata aggredita dal marito con un coltello il
29 luglio 2004, ma sarebbe riuscita a bloccargli il polso ed in seguito a scappare.
Stando ad A. X., egli avrebbe voluto chiederle conto e nel corso della colluttazione
fra di loro essa avrebbe riportato alcune ferite causate da un coltello. Secondo il
certificato del 30 luglio 2004 del dott. med. C., specialista FMH in medicina inter-
na, D., B. X. ha subito un taglio della pelle sotto-cutaneo al livello della laringe al
collo anteriormente di una lunghezza di circa 8 cm senza ferita di una struttura
vitale sottostante, un taglio del labbro laterale a destra di circa 2 cm ed una lesio-
ne della mucosa enorale a destra in alto.
B.
In data 27 agosto 2004 l’Ufficio del giudice istruttore di Coira ha inca-
ricato il dott. med. E., dell’Ospedale cantonale e regionale retico, Coira, di allestire
una perizia sulle ferite subite da B. X. e sull’origine delle stesse. Copie dello scritto
al perito sono state inviate ai rappresentanti dell’imputato e della danneggiata,
avv. Roberto A. Keller e avv. Fabrizio Keller coll’invito di inoltrare eventuali do-
mande supplementari.
Con scritto del 1° settembre 2004 l’avv. Roberto A. Keller ha chiesto
all’Ufficio del giudice istruttore di comunicargli in virtù di quale norma B. X. poteva
partecipare attivamente al procedimento penale. Alla richiesta il giudice istruttore,
in data 6 settembre 2004, ha risposto che B. X. era stata lesa nella sua integrità
fisica, che era quindi da considerare vittima ai sensi della Legge federale concer-
nente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) e che godeva in particolare dei diritti proces-
suali di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a c nonché cpv. 2 LAV. A prescindere da ciò,
competeva al giudice istruttore decidere se e quali parti erano da interrogare o da
coinvolgere ulteriormente nell’ambito dell’inchiesta penale. Infine andava ricordato
che la parte lesa, dopo la conclusione dell’istruttoria, aveva comunque la possibili-
tà di presentare eventuali richieste di complementi dell’istruttoria. Anche sotto
questo aspetto appariva giustificato coinvolgere già dall’inizio B. X. nell’ambito
dell’incarico assegnato al perito. Queste opinioni non sono state condivise
dall’avv. Roberto A. Keller, che, con risposta del 9 settembre 2004, ha chiesto di
escludere la vittima dalla procedura inerente l’incarico al perito e, in seguito, da
ogni altro passo istruttorio di natura penale. Secondo lui, la vittima beneficia uni-
camente delle garanzie minime dell’art. 8 cpv. 1 lett. a c LAV e la facoltà di
estendere i suoi diritti procedurali è lasciata alla legislazione cantonale. Sempre a



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suo dire la Legge cantonale sulla giustizia penale non dà alla vittima diritti di parte
ed essa non può quindi partecipare all’istruttoria penale; i suoi diritti prettamente di
natura civile possono essere fatti valere solo dopo la chiusura dell’inchiesta.
C.
Reputata la risposta del 9 settembre 2004 gravame contro operazioni
degli organi istruttori, il giudice istruttore l’ha trasmessa al Procuratore pubblico
per l’esame di sua competenza. Con decisione del 20 settembre 2004, comunica-
ta lo stesso giorno, il gravame è stato respinto.
D.
Avverso questa decisione A. X., in data 11 ottobre 2004, è insorto di-
nanzi alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto,
con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili, di annullarla.
La Procura pubblica ha proposto che il gravame sia dichiarato irricevibile,
eventualmente che sia respinto.
La Camera di gravame considera :
1.
Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tri-
bunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni
del Procuratore pubblico. Esso va motivato e presentato entro 20 giorni dalla rice-
zione del decreto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Giusta l’art. 139
cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa
valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Le premesse della
legittimazione l’esser colpito dal querelato decreto e l’interesse tutelabile alla sua
abrogazione o modifica - devono essere adempite cumulativamente. Interesse
tutelabile è reputato l’onere imposto dall’impugnato decreto. Soltanto chi è grava-
to, vale a dire chi ha un interesse giuridico ad agire, è legittimato ad inoltrare gra-
vame (PTC 1980 no. 41). Senza dubbio A. X., sospettato di mancato omicidio in-
tenzionale, è colpito nella misura richiesta. Il gravame è poi stato inoltrato tempe-
stivamente e nella dovuta forma, per cui è ricevibile in ordine.
2. a) A. X. censura che nell’evenienza concreta la Procura pubblica ha ri-
tenuto che B. X., essendo vittima ai sensi della LAV e danneggiata ai sensi della
Legge sulla giustizia penale, avrebbe la possibilità di formulare domande di com-
plemento delle prove già durante l’istruttoria e quindi il diritto di partecipare
all’istruzione penale. Di questo diritto la danneggiata beneficerebbe invece unica-
mente ad istruttoria ultimata (art. 97 e 129 LGP).



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b)
L’art. 8 cpv. 1 LAV prevede che la vittima può intervenire come parte
nella procedura penale. Questo diritto è però precisato tramite le lettere a c di
questa disposizione. In concreto la vertenza non volge attorno al quesito di sapere
se la vittima può far valere le sue pretese civili (lett. a), se può chiedere al tribuna-
le che si pronunci in merito all’apertura del procedimento o al rifiuto di procedere
(lett. b), se essa può impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di
diritto dell’imputato (lett. c) o se ha diritto ad informazione in tutti gli stadi della pro-
cedura ed alla comunicazione gratuita delle decisioni e sentenze (art. 8 cpv. 2
LAV). Alla vertenza non sono quindi applicabili le lettere a c dell’art. 8 cpv. 1
LAV, che concretizzano il diritto generale della vittima di partecipare alla procedu-
ra penale.
L’impugnante sostiene quindi a giusta ragione che il diritto dell’opponente al
gravame di porre domande al perito non può essere dedotto dalla nozione genera-
le di partecipazione alla procedura penale di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a c LAV. È
vero che i diritti esposti alle lett. a c sono preceduti dalla formula “in particolare”
che fa pensare che la lista non è esaustiva. Ma dalla DTF 124 IV 139 seg. si de-
sume che la legge garantisce unicamente i diritti minimi, lasciando alla procedura
cantonale la facoltà di attribuire alle vittime ulteriori diritti. Dato che più precisa-
mente s’agisce del ruolo che la vittima può avere nell’ambito della procedura pe-
nale, si ha rinunciato ad accordarle il diritto di partecipare agli atti procedurali, a
presentare delle domande, a formulare delle osservazioni e ad ottenere delle in-
formazioni nella stessa misura come l’imputato. Dal punto di vista procedurale, la
LAV non equipara quindi la vittima all’imputato. La forma di partecipazione della
vittima alla procedura penale non è stata precisata. Così il diritto d’intervenire co-
me parte è una sorta di postulato, che lascia al legislatore cantonale la libertà di
determinare le condizioni di questo intervento. Certo, “far valere le sue pretese civili”,
come lo prevede l’art. 8 cpv. 1 lett. a LAV, suppone che la vittima possa esprimersi
su tutti i punti pertinenti per giudicare la sua pretesa e, entro questo limite, essa
possa sollecitare dei provvedimenti probatori utili ed assistere alla loro esecuzio-
ne. Tuttavia i diritti procedurali per l’esercizio dell’azione civile non sono regolariz-
zati dalla LAV, ma dal diritto di procedura applicabile e dalle garanzie minime de-
sumibili dall’art. 29 cpv. 2 Cost. La giurisprudenza ha chiaramente preso posizione
in questo senso, concludendo che il diritto d’essere sentito e le sue diverse com-
ponenti in relazione all’amministrazione delle prove non sono contenuti nell’art. 8
LAV. La LAV prevede unicamente un diritto generale della vittima di partecipare
alla procedura penale e lascia al cantone la determinazione della forma di tale di-



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ritto. L’art. 8 cpv. 1 LAV non conferisce alla vittima altri diritti, che quelli ivi esplici-
tamente enunciati (cfr. anche PTC 2001 no. 27, 1997 no. 36).
c)
Dal diritto di essere sentito sgorga il diritto della persona coinvolta
nella procedura penale di contribuire all’accertamento della fattispecie (DTF 112 Ia
5 seg.; 105 Ia 1 seg.). Questo diritto comprende anche la pretesa di partecipare
all’assunzione delle prove (interrogatorio dei testimoni, degli informatori o dei peri-
ti, ispezioni dei luoghi ecc.). Per l’interrogatorio di testi a carico ciò lo si desume
dall’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU, che per costante prassi del Tribunale federale non
va oltre alla protezione costituzionale (DTF 120 Ia 50, 118 Ia 458). Di massima il
diritto di partecipazione include la possibilità d’essere presente agli interrogatori.
Nell’ambito degli stessi il diritto d’essere sentito comprende anche quello di porre
domande all’interrogato. Certo, né il diritto costituzionale d’essere sentito né l’art. 6
cifra 3 lett. d CEDU garantiscono un diritto di partecipazione illimitato e senza
premesse nel caso di assunzione di prove. Per prassi del Tribunale federale il dirit-
to di partecipazione può essere limitato, se devono essere osservati interessi de-
gni di protezione di terzi (bambini, testi ecc.), se v’è urgenza temporale o se
l’assunzione delle prove può adempiere il suo scopo unicamente, se è fatta senza
preannuncio. In questi casi all’interessato deve però essere concessa la possibilità
di prendere in seguito posizione sul risultato delle prove. Come già esposto, in
virtù del diritto federale la pretesa di partecipazione del danneggiato è già limitato
se si tratta di una vittima ai sensi dell’art. 5 cpv. 4 e 5 LAV, ma il concetto di vittima
è meno ampio di quello di danneggiato ai sensi degli art. 97 e 129 LGP (Padrutt,
Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur
1996, n. 4 all’art. 129 LGP).
Conformemente all’art. 75 LGP l’istruttoria ha lo scopo di mettere in luce i
fatti dal punto di vista oggettivo e soggettivo, di scoprire l’autore e di chiarirne la
personalità e la situazione. Si devono perciò rilevare tutti i mezzi di prova essen-
ziali e fare tutti gli accertamenti che concernono tanto la colpa quanto l’innocenza
dell’imputato. L’istruttoria sarà condotta fino al punto che si possa o emettere l’atto
d’accusa oppure sospendere (recte: abbandonare) il procedimento. Tale scopo è
raggiunto se tutti gli accertamenti rilevanti sono stati fatti e se tutti i mezzi di prova
essenziali sono stati raccolti. Di conseguenza il giudice istruttore può effettuare
sopralluoghi e perquisizioni, sequestrare oggetti usati per commettere il reato,
consultare periti, escutere testimoni, interrogare e arrestare persone sospette, esi-
gere da terzi la consegna di oggetti, mettere il fermo su beni patrimoniali dell’im-
putato a suo carico e fare altre indagini che servano a chiarire i fatti. Nelle sue or-



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dinanze il giudice istruttore non deve andare oltre quanto sia giustificato dallo sco-
po dell’istruttoria (art. 76 cpv. 1 e 2 LGP). Ora, se in quest’enumerazione delle fa-
coltà del giudice istruttore esplicitamente non si parla che egli può concedere al
danneggiato la possibilità di rivolgere delle domande al perito, è lecito inferire che
senza dubbio l’annoverazione non è esaustiva e che questa possibilità sia inclusa
nella possibilità di fare altri indagini che servano a chiarire i fatti (cfr. Hau-
ser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002, n. 8 al § 38;
Niklaus Schmid, Strafprozesssrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, n. 516). Il giudice istrut-
tore non si è così scostato in modo illegale o inadeguato dal testè citato disposto.
Pur volendo anche ammettere che il danneggiato non goderebbe di questo diritto
soggettivo, ciò non significa che il giudice istruttore non può concederglielo. Se-
gnatamente nel concreto caso ove la danneggiata è l’unica teste dell’accaduto tale
beneficio addirittura s’impone. Del resto non si può fare a meno di rilevare che
giusta l’art. 97 cpv. 2 LGP, conclusa l’istruttoria, il danneggiato può presentare
entro 10 giorni richieste di complemento dell’istruzione. Se quindi questa possibili-
tà gli è esplicitamente conferita dopo la chiusura dell’istruttoria non è ravvisabile
che pregiudizio subisca l’imputato, se lo stesso diritto le è conferito nel corso
dell’istruzione. Non si tratta infatti della salvaguardia di un diritto dell’imputato, ma
di un diritto che permette di raggiungere lo scopo dell’istruttoria.
Ne segue che il procedere del giudice istruttore non si rivela nè illegale né
inadeguato. L’impugnante, omettendo di indicare concretamente che circostanze
di fatto gli sarebbero di pregiudizio, se la danneggiata può far uso del diritto di por-
re delle domande al perito prima della chiusura dell’istruttoria, non ha dimostrato
che l’impugnata decisione è lesiva di diritto o del potere discrezionale. In simili cir-
costanze essa dev’essere protetta e di conseguenza il gravame respinto.
3.
Le spese della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante
(art. 160 cpv. 1 LGP).



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La Camera di gravame decide :
1.
Il gravame è respinto.
2.
I costi della procedura di gravame di fr. 700.-vanno a carico
dell’impugnante.
3. Comunicazione
a:
__
Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Vicepresidente
L'Attuario


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