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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-8048/2010

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-8048/2010

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-8048/2010
Datum:02.12.2010
Leitsatz/Stichwort:Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Schlagwörter : ;asilo; ;allontana; Tribunale; ;allontanamento; Mongolia; ;esecu; Svizzera; Rsquo;art; LAsi;; ;esecuzione#; ;interessato; Consiglio; ;autorità; GICRA; ;approvazione; ;allontanamento;; Stato; Paese; -rsquo;art; Paesi; ;assenza; ;aggressione; Conven; Giudice; Daniele; Cattaneo; Carlo; Monti; ;UFM#; ;audizione
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cor t e IV

D-8048/2010

{T 0/2}

S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 1 0

Com posizi one

Par ti

Oggett o

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione della Giudice Emilia Antonioni; cancelliere Carlo Monti.

A._______, B._______ e C._______, Mongolia, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010 / N [...].

Visti:

la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 18 maggio 2010 in Svizzera;

i verbali d'audizione del 27 maggio 2010 (di seguito: verbale 1 [act. A1/12] e 2 [act. A2/12]) e del 23 agosto 2010 (di seguito: verbale 3 [act. A16/9] e 4 [act. A17/14]);

il verbale sul diritto di essere sentito concesso ad A._______ in merito a contraddizioni verificatesi durante l'audizione del 23 agosto 2010 con le allegazioni di sua moglie (di seguito: verbale 5);

la decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010, notificata ai richiedenti il 10 novembre 2010 (cfr. emergenze processuali);

il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 17 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 novembre 2010);

gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 24 novembre 2010;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi - derandi che seguono;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi - ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei conside randi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamen te (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli in -

teressati (coniugi) d'etnia khalkhi hanno dichiarato di essere originari

della Mongolia, con ultimo domicilio in patria ad D. _____;

che A._______ ha asserito di essere stato vittima di minacce di morte e di violenze da parte di persone sconosciute mentre B._______ ha al - legato, a seconda delle versioni, di essere espatriata per migliorare la sua situazione economica, oppure anche per i problemi di suo marito (cfr. verbali 1 e 2, pag. 6; verbale 3, pag. 3; verbale 4, pagg. 2-4);

che, in particolare, il richiedente avrebbe lavorato saltuariamente come elettricista nell'abitazione del primo ministro E._______; che, nel giugno 2007, mentre rientrava dal lavoro alla sera tardi, l'interessato sarebbe stato aggredito e ferito gravemente da quattro uomini, i quali lo avrebbero accusato di aver collocato delle microspie nella casa del primo ministro ed esigevano delle informazioni a riguardo, minaccian - dolo di morte; che in seguito sarebbe stato ricoverato per le gravi ferite riportate durante l'aggressione; che avrebbe quindi preso contatto con il primo ministro per raccontargli quanto accaduto; che quest'ultimo gli avrebbe consigliato di rivolgersi alla polizia investigativa dello Stato; che il richiedente avrebbe quindi avuto un colloquio con un investigato - re delle citate forze dell'ordine; che, dopo alcuni giorni dopo l'incontro con l'investigatore, l'interessato avrebbe ricevuto una telefonata mina toria, nella quale sarebbe stata minacciata anche la sua famiglia; che dopo aver nuovamente informato il primo ministro, quest'ultimo gli avrebbe consigliato di fare espatriare sua moglie; che, pertanto, il ri - chiedente avrebbe mandato la coniuga in Repubblica Ceca con un re - golare permesso di lavoro; che, nel marzo 2009, il richiedente avrebbe ricevuto una seconda telefonata anonima, nella quale gli si chiedeva di raccontare tutto e in cui gli sarebbe stato riferito di un imminente in - contro con i suoi persecutori; che l'interessato avrebbe quindi ulterior - mente messo al corrente dell'accaduto il primo ministro, il quale gli avrebbe promesso il suo aiuto, benché egli stesso avrebbe dichiarato di non capire cosa stesse succedendo; che, una mattina di maggio 2010, E._______ avrebbe chiamato il richiedente informandolo che sa - rebbero andati fuori città e che avrebbe inviato una macchina a pren - derlo; che l'interessato sarebbe quindi salito sull'automobile che l'a - vrebbe portato fino al confine con la Russia; che, giunto in tale luogo, il richiedente avrebbe ricevuto una telefonata dal primo ministro, che gli avrebbe spiegato che non sarebbe potuto rimanere in Mongolia e che avrebbe dovuto andarsene; che, di conseguenza, avrebbe preso con - tatto con la moglie per comunicarle di raggiungerlo a Zurigo; che, infi - ne, gli interessati hanno presentato insieme domanda d'asilo in data 18 maggio 2010 a Chiasso;

che, nella decisione dell'8 novembre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero va - ghe, stereotipate, illogiche e contraddittorie, di modo che non emerge - rebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interes - sati a persecuzioni in caso di rientro in patria;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecu - zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato di aver reso dichiarazioni molto circostanziate circa i loro motivi d'asilo; che, inoltre, A._______ ha ribadito di essere espatriato per le minacce di morte ricevute e di aver presentato un racconto verosimile; che, a sostegno della loro do - manda d'asilo, hanno prodotto un documento della polizia mongola che dimostrerebbe che A._______ avrebbe sporto denuncia per il rac conto da egli esposto; che, per tali motivi, per il fatto che abbiano un bambino ancora piccolo e che B._______ sarebbe ancora incinta, non sarebbe ragionevolmente esigibile il loro rientro in patria; che, pertan - to, troverebbe applicazione l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e ciò perché in Mongolia rischierebbero di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti;

che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul - lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro do - manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;

che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman - da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe - derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;

che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;

che, dall'altra parte, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del - l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltan - to i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’ese - cuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili al - l'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);

che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);

che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di per secuzioni in detto Paese;

che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre - sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri - spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi - ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi - stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;

che, segnatamente, A._______ sostiene di essere perseguitato per ra - gioni misteriose di cui egli stesso non è pienamente al corrente (cfr. verbale 2, pag. 6); che, a tal proposito, si rilevi come egli non abbia sa - puto indicare chi fossero i suoi persecutori, per quale motivo lo accu - sassero di aver collocato delle microspie a casa del primo ministro e nemmeno se effettivamente tali apparecchi fossero stati scoperti nel- l'abitazione di E._______ (cfr. verbale 2, pag. 6; verbale 4, pagg. 5 e 7); che, inoltre, risulta alquanto incredibile il fatto che il primo ministro abbia consigliato a A._______ di far espatriare solo la moglie nel mese di settembre del 2007 e che egli abbia seguito tale consiglio, malgrado fosse stata minacciata l'intera famiglia (cfr. verbale 2, pag. 6; verbale 4, pag. 8); che in tale ambito è pur sempre contrario ad ogni logica dell'agire la circostanza che i ricorrenti siano espatriati lascian - do la loro figlia primogenita in patria come pure il fatto che A._______ si sia sempre limitato a seguire le indicazioni del primo ministro senza mai essersi interessato di chiedergli una spiegazione (cfr. verbale 4, pagg. 8 e 10); che, parimenti, è del tutto irrazionale che egli, nonostan - te avesse già sporto denuncia per l'aggressione subita alla polizia in - vestigativa di Stato, non abbia poi più riferito alle autorità statali le telefonate minatorie ricevute, malgrado vi fossero delle indagini in corso (cfr. verbale 2, pag. 6; verbale 4, pagg. 7 e 9); che, peraltro, ha soste - nuto che E._______ sarebbe stato primo ministro della Mongolia per tre o quattro anni fino al 2009 (cfr. verbale 4, pag. 4); che tale affermazione è palesemente inverosimile, in quanto E._______ è stato eletto in data 22 novembre 2007; che visto il fatto che il ricorrente conosceva di persona E._______ appare alquanto improbabile che egli non sap - pia essere più preciso in merito alla sua carica di primo ministro;

che, per quanto riguarda B._______, ella ha dichiarato nella prima au - dizione di aver lasciato la Mongolia solamente per motivi economici,

per poi aggiungere nella seconda audizione anche i problemi relativi a suo marito, in seguito ai quali proprio il coniuge aveva voluto che lei espatriasse (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 3, pag. 3); che, confrontata con tale incongruenza, la ricorrente si è limitata ad allegare in un pri - mo momento di aver citato tali fatti e subito dopo di non averli menzio - nati, poiché non era a conoscenza di tutti i dettagli (cfr. verbale 3, pagg. 4-6); che in tale ambito va osservato che B._______ ha asserito nella seconda audizione di aver saputo dal marito stesso che quest'ul - timo era stato minacciato e che l'aggressione di cui era stato vittima era collegata al primo ministro (cfr. ibidem); che, in contraddizione con ciò, il coniuge ha affermato nella seconda audizione, di non aver mai riferito alla moglie né le minacce ricevute, né il collegamento della sua aggressione con E._______ (cfr. verbale 4, pag. 9); che ha altresì aggiunto di aver evitato espressamente di informare la moglie per impe - dire che lei lasciasse trapellare qualche informazione con altre perso - ne e di non aver voluto dirle nulla nemmeno dopo il loro arrivo in Svizzera (cfr. verbale 4, pag. 12); che, confrontati con tale divergenza, B._______ non ha risposto, mentre il coniuge ha ribadito di non averle mai detto nulla, ma ha ipotizzato che la moglie potesse avere intuito qualcosa (cfr. verbale 3, pag. 6; cfr. verbale 5, pag. 1);

che, peraltro, non sono riusciti a fornire alcun dettaglio concreto in me - rito al loro racconto, oppure a chiarire le contraddizioni sollevate dal - l'UFM in sede di ricorso;

che pure il documento allegato al ricorso in una lingua straniera, il cui contenuto, come dice lo stesso ricorrente, e senza quindi che in casu si renda necessaria una traduzione, rappresenta la prova dell'avvenuta denuncia, non può essere atto a dimostrare alcunché, in quanto una tale denuncia, non chiarirebbe comunque l'inattendibilità e le incon - gruenze del racconto esposto dai ricorrenti;

che, infine, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dagli insorgenti sulla base degli elementi sopraevocati, non v'è motivo di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti au - torità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezio - ne contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi;

che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pre - giudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;

che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mon - golia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im - mediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conven - zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana - mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale;

che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;

che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a - silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);

che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, sono ancora giovani, hanno una buona formazio - ne scolastica ed hanno pure un'esperienza lavorativa in qualità di in - fermiera rispettivamente di elettricista; che, inoltre, dispongono di una solida rete familiare in patria segnatamente i genitori, due fratelli, una sorella e tre zii paterni di B._______ nonché il padre, un fratello ed una zia materna di A._______ come pure la loro figlia primogenita (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4);

che gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvi - soria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi me - dici; che, infatti, dagli atti di causa risulta che sia il figlio secondogenito che B._______ sono in buona salute e quindi pronti per affrontare il viaggio di ritorno;

che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite - nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi - lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer - mata;

che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se - condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e - senzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600. -, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini - strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Comunicazione a:

  • ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)

  • UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia);

  • F. _ __ (in copia)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Carlo Monti

Data di spedizione:

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