Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung III |
Dossiernummer: | C-2829/2017 |
Datum: | 04.01.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Diritto alla rendita |
Schlagwörter : | Rsquo;; ;invalidità; Tribunale; ;assicurato; Ufficio; Rsquo;assicurato; ;autorità; ;incapacità; ;assicurazione; ;Ufficio; Rsquo;autorità; Rsquo;UAIE; Rsquo;invalidità; Secondo; Rsquo;Ufficio; Rsquo;insorgente; Posta; ;ufficio; ;ultimo; TS-TAF; Michela; Bürki; Moreni; Graziano; Mordasini; ;estero; Oggetto; Rsquo;assicurazione; Rsquo;attenzione; Giusta |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 22; Art. 50, 2008 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Corte III
C-2829/2017
Composizione Michela Bürki Moreni, quale giudice unica, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti A. , (Spagna)
ricorrente,
contro
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 16 gennaio 2017).
Con decisione del 15 giugno 2015 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton B. (Ufficio AI) ha respinto una prima richiesta formulata da A. _, cittadino spagnolo, nato il ( ) 1968, volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 19 dell’incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e- stero [UAIE]).
Tramite decisione del 16 gennaio 2017 (doc. UAIE 108) l’autorità di prime cure ha comunicato all’assicurato che la nuova domanda di rendita del 28 aprile 2016 (doc. UAIE 49) sarebbe stata respinta, in quanto non aveva reso plausibile una modifica del grado d'invalidità rispetto alla suddetta decisione dell’Ufficio AI.
Con scritto del 10 marzo 2017 (data del timbro postale), notificato all’autorità inferiore e trasmesso per competenza il 16 maggio successivo al Tribunale amministrativo federale, l’assicurato ha interposto ricorso avverso la succitata decisione postulando il riconoscimento di una rendita di invalidità. Egli ha inoltre prodotto alcuni referti medici del gennaio 2017 (doc. TAF 1 e allegati).
In data 23 maggio 2017 l’UAIE ha trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica ricevuta dal ricorrente (allegati al doc. TAF 3).
Con scritto del 3 luglio 2017 all’attenzione dell’autorità di prime cure (doc. TAF 8b), trasmesso al Tribunale adito l’11 luglio successivo (doc. TAF 8a), l’insorgente ha formulato una richiesta di esenzione dal pagamento dell’anticipo spese. Dopo aver compilato il formulario “ Domanda di gratuito patrocinio “ e prodotto documentazione a sostegno (doc. TAF 13 e allegati), A. non ha dato seguito alla richiesta della giudice dell’istruzione di fornire ulteriori mezzi di prova a supporto della propria richiesta (doc. TAF 14).
Con risposta del 9 ottobre 2017 (doc. TAF 17) l’UAIE ha proposto al TAF di dichiarare inammissibile il gravame del 10 marzo 2017 in quanto tardivo. Il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso, che aveva iniziato a decorrere il 2 febbraio 2017 (dopo il periodo di giacenza di 7 giorni), era scaduto il
3 marzo successivo. L’autorità di prime cure ha in particolare rilevato che la decisione impugnata, spedita con plico raccomandato il 17 gennaio 2017, era stata oggetto di un primo tentativo di distribuzione il 25 gennaio successivo, rilevatosi infruttuoso a causa dell’assenza “ presumibile “ dell’assicurato (email della Posta internazionale del 26 settembre 2017, allegato al doc. TAF 17) e di un secondo, andato a buon fine, in data 13 febbraio 2017 (monitoraggio degli invii, doc. UAIE 115).
Invitato dallo scrivente Tribunale a presentare una replica (doc. TAF 19), l’insorgente non ha reagito.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
Preliminarmente il TAF è chiamato a pronunciarsi in merito alla tempestività del ricorso interposto da A. in data 9 marzo 2017. L’UAIE sostiene infatti che la decisione era stata notificata il 25 gennaio 2017 e che pertanto il ricorso è tardivo.
Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (cfr. anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, quindi improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5).
In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2
cpv. 4 PA e 37 LTAF).
Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato non solo nel momento in cui il suo destinatario lo riceve effettivamente. Una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario ha designato o autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo
autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (sentenza del TF 8C_404/2008 consid. 2.2).
Non è neppure richiesto che si prenda effettivamente ("tatsächlich") conoscenza del contenuto della notificazione (DTF 122 I 139 consid. 1; AUER/MüLLER/SCHINDLER, op. cit., note ad art. 20, N. 9, pag. 271), determinante essendo l'entrata della notificazione nella sfera d'influenza del destinatario indipendentemente dall'eventuale successivo momento in cui l'interessato ne prende personalmente conoscenza (DTF 122 III 316 consid. 4b; sentenza del TF 6B_511/2010 del 13 agosto 2010 consid. 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBüHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., N. 2.114, pag. 77).
Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (sentenza del TF 2C_760/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 3.3; DTF 110 V 36 consid. 3b).
Alla luce degli accertamenti eseguiti pendente causa è emerso che la decisione impugnata è stata trasmessa tramite invio raccomandato semplice (RM CH), ossia senza avviso di ricevimento, il 17 gennaio 2017, che il 25 gennaio vi è stato un tentativo di distribuzione e che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 13 febbraio 2017 (cfr. ricerca postale della Posta svizzera del 22 maggio 2017, allegato al doc. TAF 2). A proposito del tentativo di distribuzione la Posta Svizzera, servizio clientela internazionale, ha precisato, all’attenzione dell’UAIE, che verosimilmente il destinatario non era presente al momento della consegna (email del 26 settembre 2017 allegato al doc. TAF 17).
In simili condizioni nel caso concreto l’UAIE non ha provato con un grado di verosimiglianza preponderante che la notifica della decisione impugnata è avvenuta già il 25 gennaio 2017. La comunicazione della posta internazionale del 26 settembre 2017 (allegata al doc. TAF 17), la quale indica unicamente una verosimile assenza del destinatario al momento del tentativo di consegna della raccomandata non è infatti sufficiente. Inoltre agli atti non vi è alcuna dichiarazione della posta spagnola che attesti il tentativo di notifica e il conseguente rilascio di un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario.
Sia quel che sia, la questione della tempestività del ricorso può rimanere indecisa, in quanto il ricorso deve essere respinto per altri motivi.
Oggetto del contendere è la questione se dopo il 15 giugno 2015 l’invalidità dell’assicurato si è modificata in modo tale da giustificare l’attribuzione di una rendita a seguito della domanda del 28 aprile 2016 (doc. UAIE 49).
L’insorgente, riferendosi alle conseguenze di un infortunio al piede sinistro verificatosi nell’agosto 2013, postula il riconoscimento di una rendita di invalidità.
L’amministrazione per contro sostiene che la situazione di salute dell’assicurato è rimasta invariata rispetto al 2015, precisando che, malgrado il danno alla salute, l’esercizio di un’attività lucrativa era sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita.
In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]).
Se l'amministrazione entra nel merito della domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
Secondo il principio dell'onere probatorio, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (v. sentenza del Tribunale federale 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3; SVR 2012 IV
n. 18 pag. 81, 9C_418/2010, consid. 3.1; 9C_32/2012 consid. 2).
Nel caso di specie, occorre dunque valutare se il 16 gennaio 2017, ossia al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa, erano dati o meno i presupposti previsti dall’art. 28 LAI (consid. 4.2), per riconoscere il diritto alla rendita di invalidità a A. _, segnatamente se rispetto al 15 giugno 2015 l’invalidità si era modificata in misura rilevante.
Dalla documentazione agli atti, in particolare dalla presa di posizione del 22 settembre 2016 del dott. C. , medico SMR, generalista, (doc. UAIE 55), si evince che presumibilmente la situazione di salute del ricorrente non è mutata posteriormente alla decisione del 15 giugno 2015 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la prima domanda di rendita dell’assicurato. Il medico ha in particolare attestato che “ l’assicurato continua a indicare dei dolori del piede sinistro mentre cammina e inoltre delle cervicalgie intermittenti. Clinicamente non sono cambiati i referti paragonati alla situazione dell’anno 2015, momento del rifiuto di una rendita in Svizzera. Di conseguenza non posso attestare un’incapacità lavorativa significativa visto che non vi sono patologie oggettivabili (pag. 2) “.
Al riguardo inoltre giova rilevare che con rapporto del 16 gennaio 2017 (allegato al doc. TAF 1), allestito su richiesta dell’assicurato, D. _, presidente del servizio di valutazione dell’invalidità di ( ), ha riconosciuto un grado di invalidità totale del 15% definitivo dal 22 gennaio 2016, tasso notevolmente inferiore quindi rispetto al 40% almeno di invalidità fissato all’art. 28 cpv. 2 LAI.
Ne consegue che a giusto titolo l’autorità inferiore ha negato il diritto alla rendita di invalidità al ricorrente, non essendosi il grado di invalidità modificato in modo rilevante rispetto alla decisione del 15 giugno 2015 e
pertanto non essendo manifestamente adempiute le condizioni per la nascita del diritto alle prestazioni dell’AI.
Da quanto esposto consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La domanda di assistenza giudiziaria del 3 luglio 2017 diventa quindi priva d’oggetto.
Al ricorrente, interamente soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).
Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d’oggetto.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
autorità inferiore (n. di rif. [ ]; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) La giudice unica Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.