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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1560/2021

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1560/2021
Datum:30.04.2021
Leitsatz/Stichwort:Esecuzione dell'allontanamento
Schlagwörter : Mente; Della; Dell’; Consid; Autorità; Delle; Decisione; Tribunale; Allontanamento; L’autorità; Esecuzione; Essere; Fatti; Dell&#; Parti; Algeria; Diritto; Ricorrente; L’allontanamento; Tratta; Sentenza; Principi; Stato; Federale; Dalla; Quanto; Quali; Nella; Dell’allontanamento; ;art
Rechtsnorm: Art. 105 Or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV

D-1560/2021

S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 2 1

Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Walter Lang, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A. , nato il (…),

Algeria,

patrocinato dall’MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale

- Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Esecuzione dell’allontanamento;

decisione della SEM dell’8 marzo 2021 / N (…).

Fatti:

A.

L’interessato, cittadino algerino di etnia Kabyle, con ultimo domicilio a B. , nella provincia di C. , ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 9 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. […]-11/10 [di seguito: verbale 1).

B.

    1. L’interessato è stato rispettivamente sentito il 12 novembre 2020 nell’ambito di un’audizione sulle generalità (cfr. verbale 1) ed il 2 marzo 2021 più approfonditamente sui motivi d’asilo (cfr. atto n. 75/9 [di seguito: verbale 2]).

    2. In sostanza e per quanto qui di rilievo, nel corso di quest’ultima audizione, egli ha ricondotto il suo espatrio alla situazione generale nel suo Paese d’origine, e più in particolare al razzismo, all’ingiustizia e alla politica scadente che la contraddistinguerebbe. A tal proposito, l’appartenenza all’etnia Kabyle avrebbe cagionato la sua condanna a sei mesi di carcere per aver tentato di espatriare illegalmente dal Paese. Per lo stesso motivo, le autorità statali avrebbero intralciato la sua attività lavorativa (cfr. verbale 2, pag. 5, D46).

    3. Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l’interessato ha versato agli atti dell’autorità di prima istanza una documentazione così composta:

      • copia di una multa emessa l’11 dicembre 2019 dal tribunale di B. (“MdP 1”);

      • copia di una multa emessa 23 maggio 2019 dal tribunale di C. (“MdP 2”);

      • copia di una sentenza del 6 marzo 2019, per mezzo della quale il tribunale di D. ha condannato A. a sei mesi di pena detentiva e al pagamento di una multa per traffico di migranti (“MdP 3”);

      • copia di una convocazione del 17 giugno 2019 presso il tribunale di C. (“MdP 4”);

      • copia di una sentenza del 31 ottobre 2019 emessa dal tribunale di D. nell’ambito di un procedimento in cui A. era accusato di contrabbando di migranti e furto di un’imbarcazione (“MdP 5”).

C.

Con il progetto di decisione, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo, la pronuncia dell’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione del provvedimento stesso verso l’Algeria siccome lecita, esigibile e possibile.

D.

Il 5 marzo 2021, per il tramite della propria patrocinatrice, l’interessato ha trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, confutandone le conclusioni.

E.

Con decisione dell’8 marzo 2021, notificata in medesima data (cfr. atto

n. 82/1), la SEM ha confermato le conclusioni enucleate nel succitato progetto, respingendo la domanda d’asilo e pronunciando l’allontanamento dell’interessato, nonché l’esecuzione della misura stessa, verso l’Algeria.

F.

Il 7 aprile 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 8 aprile 2021) l’interessato è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l’annullamento della decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni con passaggio alla procedura ampliata. In subordine, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese.

A sostegno della sua impugnativa, l’interessato ha prodotto gli atti medici F2 del 16 e del 24 marzo 2021, già presenti nell’incarto dell’autorità di prima istanza.

G.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 LAsi e art. 10 Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus; RS 142.318) alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

4.

Preliminarmente, il Tribunale osserva che il ricorrente contesta la decisione impugnata unicamente sul punto di questione dell’esecuzione dell’allontanamento. Orbene, conto tenuto del fatto che l’oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed, 2013, pag. 26) la decisione

impugnata è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e riguardo alla pronuncia dell’allontanamento. Ne discende che in questa sede, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione dell’esecuzione dell’allontanamento.

5.

5.1

      1. Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha anzitutto osservato che i supposti procedimenti giudiziari tenutisi in Algeria all’incontro del richiedente non sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, la pena detentiva ivi espiata e le multe emesse nei suoi confronti non sarebbero delle pene sproporzionate alla luce dei quattro tentativi di espatrio illegale dal suo Paese. D’altro canto, in specie nemmeno si ravviserebbero discriminazioni legate alla sua appartenenza etnica. In altre parole, tali provvedimenti sarebbero delle misure legittime da parte dello Stato algerino e non si iscriverebbero nella succitata norma di diritto.

      2. Dipoi, la SEM ha rilevato che le situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato, e che non si fondano sull’intenzione di arrecare danno a una persona per uno dei motivi menzionati all’art. 3 LAsi non costituirebbero persecuzioni ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. In tal senso, a mente della medesima autorità, l’allegazione secondo la quale in Algeria mancherebbe libertà e lavoro, oltre ad esservi malgoverno e corruzione dilagante, sarebbe irrilevante.

      3. Nel prosieguo della sua disamina, l’autorità di prima istanza si è chinata sul parere espresso al progetto di decisione, rigettandone le argomentazioni e ribadendo che la sola appartenenza alla minoranza berbera non sarebbe motivo di persecuzioni determinanti in materia d’asilo. Vieppiù, la pretesa attività politica sarebbero state addotte tardivamente e non soddisferebbero quindi i requisiti d verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi.

      4. Infine, avendo respinto la domanda d’asilo, la SEM ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo, la medesima ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In tal senso, in casu non vi sarebbero anzitutto indizi quanto all’esistenza di un rischio di essere esposto concretamente e seriamente ad una pena o un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU. Parimenti, neppure il quadro clinico dell’interessato – a mente dell’autorità in

parola sufficientemente chiaro – osterebbe all’esecuzione dell’allontanamento, tanto più che il sistema sanitario algerino offrirebbe assistenza di tipo psichiatrico.

    1. Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l’insorgente ha avversato le valutazioni dell’autorità inferiore.

      1. Il ricorrente lamenta in primo luogo un accertamento inaccurato e incompleto del suo stato di salute. Nella decisione impugnata, la SEM si sarebbe limitata ad accennare succintamente la presenza di non meglio definite patologie psichiatriche, ragion per cui l’asserzione secondo la quale “Il (…) quadro medico pare chiaro e le (…) patologie sono state prese adeguatamente in considerazione” non potrebbe essere seguita (cfr. memoriale ricorsuale pag. 5, punto 18). Ebbene, a mente del richiedente, una simile breve trattazione non s’addirebbe al suo quadro clinico – da lui ritenuto grave e delicato alla luce della copiosa documentazione medica – per il quale non vi sarebbero al momento ulteriori indicazioni accurate circa la diagnosi e sul prosieguo della terapia. Dagli atti medici di cui all’inserto, emergerebbe invero un’evoluzione della diagnosi siccome l’11 dicembre 2020 gli veniva diagnosticato “un disturbo psicotico acuto e transitorio specificato”, il 20 dicembre 2020 “un disturbo di personalità e insonnia”, mentre con la lettera del 18 gennaio 2021 il medico curante osservava che “clinicamente il paziente si mostrava con sintomi di natura psicotica maggiormente floridi, con elementi interpretativi e persecutori, associati ad una mancanza di criticità verso il proprio stato di salute”. Infine, nel corso del ricovero clinico intervenuto fra il 27 e il 29 gennaio 2021, l’interessato è risultato essere afflitto da un “disturbo acuto polimorfo con sintomi schizofrenici”, afflizione finanche sfociata in un gesto anticonservativo nello stesso periodo. Oltremodo, A. si starebbe attualmente sottoponendo a sedute psichiatriche la cui frequenza necessiterebbe di essere adeguata periodicamente in funzione delle condizioni di salute. Al medesimo sarebbe vieppiù stato prescritto un complesso trattamento farmacologico cui si aggiungerebbe la necessità di svolgere un’attività occupazionale onde prevenire peggioramenti clinici (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 20). D’altra parte, l’insorgente avrebbe ripetutamente sollecitato l’elaborazione di un atto medico F4, senza le SEM vi desse seguito.

        Conseguentemente, in specie apparirebbe quindi essenziale una valutazione medica completa e dettagliata.

      2. Il ricorrente censura poi una violazione del suo diritto di essere sentito nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. In

        tal senso, la SEM non si sarebbe sufficientemente confrontata con l’accessibilità delle cure in Algeria, richiamando genericamente un rapporto risalente a più di undici anni prima, peraltro non consultabile in ragione dell’inesattezza del link menzionato nella decisione avversata (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 22). A mente dell’interessato, l’autorità avrebbe dovuto piuttosto chiarire compiutamente diagnosi, trattamento e prognosi – allestendo un atto medico F4 – per poi appurare l’effettiva disponibilità ed accessibilità di un seguito medico in Algeria. Inoltre, a suo dire, la disamina della SEM avrebbe dovuto vertere sui rischi determinati dall’interruzione delle cure avviate in Svizzera – in attesa di una ripresa in Algeria – oltre che sull’accessibilità, sui costi, sulle qualità delle cure nonché sulla reperibilità dei farmaci.

      3. Nel prosieguo del suo esposto, A. ha contestato l’esigibilità di un suo allontanamento verso l’Algeria sulla base delle carenze che, a suo dire, graverebbero il sistema sanitario algerino, ciò che non permetterebbe un’adeguata assistenza medica delle sue afflizioni esponendolo così ad un rischio di ripercussioni ex art. 3 CEDU (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 24). D’altro canto, il ricorrente è dell’opinione che – ritenuti gli episodi di razzismo allegati – la SEM avrebbe dovuto esaminare l’accesso alle cure riferendosi specificamente alla condizione della popolazione di etnia berbera Kabyle (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 11, punto 26). Infine, contrariamente a quanto rilevato dalla SEM, egli non disporrebbe nel Paese d’origine di una rete familiare alla quale ancorarsi (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 25).

6.

Orbene, nel caso in esame appare innanzitutto necessario esaminare le censure sollevate dal ricorrente nel gravame, con le quali egli evoca da un lato l’accertamento incompleto ed inesatto del suo stato di salute, e dall’altro, la violazione del suo diritto di essere sentito in ragione della carente motivazione – nella decisione avversata – quanto all’accessibilità di cure psichiatriche in Algeria.

6.1

      1. Nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti

        dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’automatica retrocessione degli atti all’autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

      2. La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144).

      3. Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della procedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove

        offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A- 6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2).

      4. I principi esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, la legislazione in materia d’asilo prevede, all’art. 26a LAsi alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d’asilo ed al più tardi durante l’audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è contestata in dottrina (cfr. HRUSCHKA CONSTANTIN, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.).

      5. Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un medico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente

        di rivolgersi autonomamente ad un medico. Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

      6. Il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in funzione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esattezza, dall’ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall’analisi medica e dal grado di motivazione di quest’ultima (GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Per il resto, la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell’art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del Tribunale F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B- 3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l’autorità, in assenza di elementi concreti tali da rimetterne in dubbio l’affidabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane libera di apprezzarne liberamente la portata alla luce delle condizioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1 e, tra le tante, la sentenza del Tribunale E-4933/2012 del 21 novembre 2012).

6.2

      1. Nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario dell’insorgente funge da discriminante si esauriscono nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell’art. 3 CEDU.

      2. A questo titolo, v’è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza

della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10,

§181 segg.).

    1. Ferme queste premesse, si può ora valutare se l’accertamento dei fatti svolto dall’autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti.

      1. Al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della Segreteria di Stato conteneva già innumerevoli mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente. In tal senso, dalla nutrita documentazione medica agli atti (cfr. atti n. 15/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/3, 49/2, 52/3, 53/2, 55/2, 56/3, 57/2, 58/2, 65/2, 66/2, 67/5,

        68/2, 71/5 e 73/2) emergeva che il quadro clinico del richiedente fosse contraddistinto da una deviazione del setto nasale post-traumatico, risolta per mezzo di un intervento rinoplastico (cfr. atti n. 15/2, 30/2, 52/3, 53/3, 55/2, 57/2 e 68/2), da carie, nel frattempo anch’esse curate grazie all’estrazione dei denti interessati (cfr. atti n. 33/2 e 43/2), dalla lussazione spontanea di una spalla (cfr. atto n. 46/3) nonché da un problema dermatologico inguinale trattato con la prescrizione di medicinali (cfr. atti n. 32/2 e 44/2).

        Oltretutto, il richiedente aveva sino a quel punto chiaramente denotato delle problematiche psichiatriche, tanto da necessitare ripetute consultazioni specialistiche venendo finanche ricoverato clinicamente più volte. Quo a tali afflizioni, i più recenti atti medici diagnosticavano a A. un “disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici (ICD10: F23.1)” (cfr. atti. 56/3 e 67/5), un “disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato (F23.9)” (cfr. atti n. 58/2, 65/2 e 66/2), rispettivamente “altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti (ICD10: F23.3)” con “autolesionismo intenzionale (ICD10: X84.9)” e “disturbo di personalità non specificato (ICD10: F60.9)” (cfr. atti n. 71/5 e 73/2).

      2. Ora, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di allontanamento. Del resto, con riguardo ai problemi psicologici – ed indipendentemente dalle ulteriori patologie somatiche, come detto nel frattempo risolte dalla dimissione dell’ultima degenza ospedaliera, perdurata dal (…) 2021 al (…) 2021 (cfr. atto n. 71/5), la diagnosi – invero già sufficientemente circoscritta – è rimasta immutata e le condizioni di salute

        apparivano stabilizzate, tanto che da allora egli è stato in grado di curare la propria patologia per mezzo di trattamenti ambulatoriali e di un’invariata terapia farmacologica. A ciò, si aggiunge il fatto che, come rettamente evidenziato dall’autorità inferiore, l’Algeria dispone di un’infrastruttura sanitaria in grado di offrire una presa in carico psichiatrica; peraltro, i trattamenti come pure i medicamenti per le persone seriamente affette psichicamente, sono dispensati gratuitamente nei vari centri ospedalieri pubblici, senza partecipazione ai costi da parte degli interessati (cfr. in tal senso, sentenza del Tribunale D-6006/2020 del 12 gennaio 2020 consid. 10.3.2.2 con riferimenti ivi citati). Pertanto, sebbene il seguito medico di persone che presentano delle patologie simili a quelle dell’interessato possano non corrispondere necessariamente a quelle offerte in Svizzera, v’è da partire dal presupposto che in Algeria il ricorrente potrà disporre delle possibilità di trattamento adeguato ai sensi della giurisprudenza succitata.

      3. Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare dell’allontanamento dell’interessato nel suo Paese d’origine, di modo che, nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.

    2. Proseguendo nella disamina, è ora necessario esaminare la censura circa una supposta violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente (cfr. supra consid. 5.2.2).

      1. L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 – 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I

        232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

      2. Ebbene, il Tribunale non può esimersi dal constatare come nel provvedimento sindacato, la SEM abbia evidenziato i motivi alla base della sua valutazione circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ed in particolare in merito all’accessibilità di cure psichiatriche in Algeria. D’altro canto, dall’argomentazione articolata nel memoriale ricorsuale, si evince peraltro che l’insorgente si sia reso pienamente conto del tenore del provvedimento, impugnandolo in piena conoscenza di causa.

Oltremodo, va rilevato che la censura ai sensi della quale in casu si giustificherebbe una valutazione dell’effettivo accesso alle cure mediche per la popolazione di etnia berbera Kabyle, appare pretestuosa dal

momento che A.

non ha minimamente comprovato gli asseriti

episodi di razzismo, omettendo altresì di impugnare la decisione avversata quanto al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo.

6.5 Conseguentemente, alla luce degli elementi poc’anzi menzionati, non si ravvisa in specie una violazione del principio inquisitorio né, tantomeno, una violazione del diritto di essere sentito del richiedente l’asilo. Sicché le censure ricorsuali mosse dall’insorgente in tal senso risultano infondate e vanno pertanto disattese.

7.

    1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

    2. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

    3. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione

      dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

    4. Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

    5. Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto (cfr. supra consid. 5.2.3).

    6. Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l’insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inammissibile dell’allontanamento.

8.

    1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

    2. Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 4), il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Algeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

    3. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico nonché della LAsi.

9.

    1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

    2. La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

    3. Nella fattispecie, in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenze del Tribunale D-6006/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 10.3.1,

      E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2, D-5217/2020 del 23 no-

      vembre 2020 consid. 7.3.1).

      Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato la scuola sino al primo anno di liceo (cfr. verbale 2, pag. 4, D33), e dispone di una certa esperienza lavorativa nel settore balneare ed edilizio (cfr. verbale 2, pag. 4, D35). Va inoltre evidenziato che in Algeria egli abitava con il fratello (cfr. verbale 2, pag. 4, D37), tutt’ora residente nel Paese

      in parola. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare ch’egli si integrerà senza particolari problemi in Algeria.

      Infine, in virtù di quanto già articolato (cfr. supra consid. 6.3.1 e 6.3.2) ed alla luce delle più recenti certificazioni mediche, le quali confermano le diagnosi e i trattamenti già impostati (cfr. atti n. 84/2, 85/2 e 88/2), neppure lo stato valetudinario dell’insorgente è atto ad ostare all’esecuzione dell’allontanamento.

    4. Pertanto, in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

10.

In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI).

L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11.

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

12.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

13.

Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ex art. 65 cpv. 1 PA, è respinta.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750. , sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un te rmine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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