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Bundesverwaltungsgericht Urteil A-2972/2019

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung I
Dossiernummer:A-2972/2019
Datum:19.04.2021
Leitsatz/Stichwort:Armi
Schlagwörter : Dell’; Della; Delle; Mente; Fuori; Servizio; Ordinanza; L’art; Federale; Regola; Tribunale; L’Ordinanza; Impianti; Tiro; Parti; Autorità; Dell’Ordinanza; Regolamentazione; Consiglio; Corso; Consid; Ricorrente; Comune; Ricorso; Stato; Cantonali; Società; Comuni; Canton; Società
Rechtsnorm: Art. 21 Or; Art. 29 Or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 22.06.2021 (2C_440/2021)

Corte I

A-2972/2019

S e n t e n z a d e l 19 a p r i l e 2 0 2 1

Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christine Ackermann, Jürg Steiger, cancelliera Sara Pifferi.

Parti Comune di Capriasca,

Piazza Giuseppe Motta 1, 6946 Ponte Capriasca, patrocinato dall’avv. Lorenza Ponti Broggini, Studio legale Collegal, Via G. Pioda 5,

casella postale 5202, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

Associazione Franchi Tiratori Bidogno,

c/o Trustor SA, Via G.B. Pioda 4, 6900 Lugano, patrocinata dall’avv. Valerio Reichlin, Cereghetti & Partner, Via Besso 37,

casella postale 678, 6903 Lugano, controparte,

Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP),

Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, autorità di prima istanza,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,

6501 Bellinzona, autorità inferiore.

Oggetto Tiro militare fuori servizio: comprensori di tiro, attribuzioni delle Società di tiro ad un poligono - Commissioni cantonali di tiro.

Fatti:

A.

    1. Sul Foglio Ufficiale (FU) n. 40/2014 del 20 maggio 2014, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) del Canton Ticino, ha pubblicato la regolamentazione inerente il

      « Tiro militare fuori servizio: comprensori di tiro – Giurisdizione delle società di tiro – Commissioni cantonali di tiro », avente il tenore seguente:

      « […] Il Dipartimento delle Istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione, sentito l’Ufficiale federale di tiro del 17° circondario, allo scopo di regolamentare e disciplinare il tiro fuori servizio ai sensi dell’art. 29 dell’Ordinanza federale sul tiro fuori del servizio del 5.12.2003 (Ordinanza sul tiro; RS 512.31), richiamato altresì l’art. 21 della medesima Ordinanza, sancisce quanto segue.

      1. Il Dipartimento, considerato come non tutti i Comuni abbiano un proprio poligono di tiro e una propria società di tiro, in applicazione dell’art. 29 della citata Ordinanza federale stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro, assegnando a ogni Comune la piazza di tiro e la società presso la quale i tiratori svolgono l’attività di tiro fuori servizio.

      2. I militi obbligati al tiro devono effettuare ogni anno il tiro obbligatorio presso una società riconosciuta, secondo le disposizioni del DDPS (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport). L’obbligo al tiro permane fino e compreso l’anno che precede il proscioglimento dall’obbligo militare al massimo fino a 34 anni compiuti.

      3. Il milite ha il diritto di effettuare il tiro obbligatorio presso il poligono al quale è stato assegnato il suo Comune di domicilio; egli può svolgerlo presso un altro stand di tiro (art. 21 Ordinanza sul tiro).

      4. I militi che non raggiungono il risultato minimo devono ripetere l’esercizio di tiro presso la stessa società, nel limite del possibile lo stesso giorno. Coloro che non superano anche il secondo e il terzo esercizio verranno convocati al tiro per rimasti, organizzato dall’Ufficiale federale di tiro.

      5. I militi che non hanno svolto l’esercizio obbligatorio con le Società dovranno far fronte all’obbligo fuori servizio partecipando al corso di tiro per ritardatari. Tale corso, della durata di 1 giorno, viene organizzato dalla FTST, nella data che verrà pubblicata tramite affissione agli albi comunali (non vengono inviate convocazioni personali). I partecipanti si presenteranno in abiti civili; non sono riconosciuti il diritto al soldo, al rimborso delle spese di trasporto e all’indennità per perdita di guadagno.

      6. Le società di tiro riconosciute sono tenute a consentire ai militi la partecipazione gratuita agli esercizi federali; al milite può essere chiesto un contributo finanziario unicamente per l’acquisto di munizione supplementare per dei colpi di prova o per la ripetizione del tiro obbligatorio.

      7. I Comuni sono tenuti a versare un contributo proporzionale alla popolazione a copertura dei costi totali dell’infrastruttura di tiro alla quale sono attribuiti conformemente agli art. 7 e 8 dell’Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio del 15 novembre 2004 (Ordinanza sugli impianti di tiro; RS 510.512).

      8. I comprensori di tiro, le giurisdizioni delle società di tiro e le Commissioni cantonali di tiro sono definiti come indicato nelle tabelle seguenti:

      […]

      […]

      9. Le presenti disposizioni sostituiscono quelle dell’11 febbraio 2011 ed entrano in vigore con la presente pubblicazione […] ».

    2. Nel 2017 la predetta regolamentazione è poi stata adattata e modificata dal Dipartimento delle istituzioni, SMPP. La nuova regolamentazione inerente il « Tiro militare fuori servizio; comprensori di tiro, attribuzioni delle Società di tiro ad un poligono – Commissioni cantonali di tiro », pubblicata sul FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017, ha il tenore seguente:

      « […] Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), sentito l’Ufficiale federale di tiro del 17°circondario (UFT17) e consultato la Federazione ticinese delle Società di tiro (FTST), richiamate:

      • la Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10),

      • l’Ordinanza federale sul tiro fuori del servizio del 5 dicembre 2003 (RS 512.31),

      • l’Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio dell’11 dicembre 2003 (RS 512.311),

      • l’Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio del 15 novembre 2004 (RS 510.512),

      • la pubblicazione su FU 040/2014 avente il medesimo oggetto,

      ordina:

      1. Ad ogni poligono di tiro è assegnato un Comune di riferimento ed una Società di tiro di riferimento.

      2. Il Comune di riferimento garantisce l’esercizio dell’attività di tiro, la manutenzione, il rinnovo e l’adeguamento tecnico delle installazioni, la ripartizione delle spese dei poligoni di tiro e la coordinazione fra i Comuni del comprensorio.

      3. La Società di tiro di riferimento gestisce il poligono assegnato. Le altre Società attribuite al poligono dipendono dalla Società di riferimento per tutte le loro attività.

      4. La Società di tiro di riferimento, raccolti i dati di tutte le Società assegnate allo stesso poligono, trasmette al Comune di riferimento, alla SMPP e all’UFT17, nei termini previsti, i formulari per il computo delle spese dei poligoni di tiro conformemente al tariffario cantonale.

      5. Il Comune di riferimento, verificati i preventivi e i consuntivi, effettua i pagamenti conformemente alle indicazioni contenute nel tariffario cantonale ed informa i Comuni del comprensorio sulle spese previste.

      6. Il formulario per il computo delle spese e il tariffario cantonale aggiornato possono essere richiesti alla SMPP o alla FTST.

      7. Il Comune di riferimento e la Società di tiro di riferimento sono gli interlocutori della SMPP, delle Commissioni cantonali di tiro e dell’UFT17 per tutte le questioni inerenti al poligono di tiro assegnato. In particolare per le problematiche di manutenzione, di risanamento e di rinnovamento necessarie al fine di garantire l’esercizio del tiro fuori del servizio secondo le vigenti normative federali, cantonali, edilizie e assicurative.

      8. Per garantire il regolare svolgimento delle attività di tiro, conformemente alla legislazione federale, l’Esperto federale degli impianti o l’UFT17, i membri delle Commissioni cantonali di tiro o la SMPP possono ordinare lavori straordinari e urgenti. Le spese per questi lavori sono poste a carico dei Comuni del comprensorio.

      9. Il Comune di riferimento e la Società di riferimento di un poligono allestiscono una convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e la Società di tiro. Un modello è messo a disposizione dalla SMPP o dalla FTST. La convenzione avrà validità unicamente dopo l’approvazione della SMPP e dell’UFT.

      10. Tutte le Società di tiro sono tenute a svolgere le loro assemblee sociali prima del rapporto d’istruzione d’inizio anno.

      11. Le Società di tiro sono tenute ad inviare copia dei verbali delle assemblee al Presidente della Commissione cantonale di tiro per il tramite del Caporiparto prima del rapporto d’istruzione d’inizio stagione. Alla SMPP e all’UFT17 questi documenti devono pervenire entro il 10 aprile di ogni anno.

      12. Le Società di tiro sono tenute ad inviare alla FTST tutte le statistiche di tiro richieste.

      13. Le Società di tiro sono tenute ad inviare l’elenco dei soci stranieri alla SMPP e all’UFT17 entro il 10 aprile di ogni anno. Inoltre sono tenute ad informare la SMPP e l’UFT17 di ogni mutazione riguardante i soci stranieri entro 14 giorni.

      14. I comprensori di tiro, le attribuzioni delle Società di tiro ai poligoni e le Commissioni cantonali di tiro sono modificati come indicato nelle tabelle seguenti:

        […]

        […]

      15. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione

      […] ».

    3. Avverso la predetta nuova regolamentazione, il Comune di Capriasca

      • per il tramite del suo patrocinatore – è insorto dinanzi al Consiglio di Stato

        del Canton Ticino, mediante ricorso 11 agosto 2017, postulandone l’annullamento. In sostanza, esso ha sollevato l’incompetenza del Dipartimento delle istituzioni, SMPP, censurando l’assenza di una base legale formale per l’emanazione di una tale regolamentazione (in particolare, per l’imposizione di nuovi obblighi a carico dei Comuni), che ha suo avviso disattenderebbe pertanto i precetti del diritto federale. Il Comune ha altresì sollevato l’ambiguità e la mancanza di chiarezza della tabella relativa all’assegnazione dei poligoni di tiro di Lugano-Trevano, Cimadera e Bidogno. Egli ha poi contestato che il poligono di tiro di Bidogno possa essere inserito nell’elenco per lo svolgimento del tiro obbligatorio, in quanto inutilizzabile (divieto d’uso decretato dal Municipio), non sufficientemente attrezzato e carente dal profilo della sicurezza.

    4. Invitati ad esprimersi al riguardo dal Consiglio di Stato, la SMPP e la Società Franchi Tiratori Bidogno – società di tiro che gestisce il poligono di tiro di Bidogno – hanno postulato il rigetto integrale del predetto ricorso.

    5. Con risoluzione governativa n. 2284 del 15 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la regolamentazione del Dipartimento delle istituzioni, SMPP, di cui al FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017.

B.

    1. Avverso la predetta decisione, il Comune di Capriasca (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso 13 giugno 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l’annullamento. Protestando tasse, spese e ripetibili, esso ha sollevato in sostanza le medesime censure avanzate dinanzi al Consiglio di Stato. A comprova dell’inadeguatezza dello stand di tiro di Bidogno, il ricorrente postula l’esperimento di un sopralluogo, nonché di una perizia.

    2. Espressosi su detto ricorso rispettivamente con osservazioni 6 ottobre 2020, 9 dicembre 2020 e 11 dicembre 2020, la Società Franchi Tiratori Bidogno (di seguito: controparte) – per il tramite del suo patrocinatore –, il Consiglio di Stato e il Dipartimento delle istituzioni, SMPP, hanno tutti postulato il rigetto del ricorso.

    3. Con osservazioni finali del 4 marzo 2021, il ricorrente si è riconfermato nel proprio ricorso, ribadendo le sue richieste di prova.

C.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

    1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In virtù dell’art. 7 cpv. 1 PA, lo stesso esamina d’ufficio la sua competenza. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).

      1. Nello specifico, oggetto del ricorso è una decisione cantonale ticinese, e meglio: la risoluzione governativa n. 2284 del 15 maggio 2019 pronunciata dal Consiglio di Stato su ricorso, avente per oggetto la regolamentazione inerente il « Tiro militare fuori servizio: comprensori di tiro, attribuzioni delle Società di tiro ad un poligono – Commissioni cantonali di tiro » pubblicata dal Dipartimento delle istituzioni, SMPP, sul FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017. In tali circostanze, trova applicazione l’art. 33 lett. i LTAF, secondo cui il ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali è ammissibile dinanzi al Tribunale amministrativo federale, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Per il Tribunale si tratta pertanto di stabilire se nel caso della succitata decisione cantonale qui impugnata dal ricorrente sussiste una tale base legale.

      2. Ora, la regolamentazione che viene contestata dal ricorrente, oggetto della succitata decisione cantonale che la conferma, è stata pronunciata dal Dipartimento delle istituzioni, SMPP, nel settore del tiro fuori del servizio sulla base degli artt. 125 e 133 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM, RS 510.10), nonché delle varie ordinanze disciplinanti il tiro fuori del servizio, e meglio dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro; RS 512.31), dell’ordinanza dell’11 dicembre 2003 del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sul tiro fuori servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro, RS 512.311) e dell’ordinanza del 15 novembre 2004 sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro, RS 510.512). In tale ambito giuridico, l’art. 125 cpv. 4 LM dispone espressamente che contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS. Ne discende che nel settore del tiro fuori del servizio – a prescindere dalla

questione a sapere se il Dipartimento delle istituzioni, SMPP, poteva o meno emanare una tale regolamentazione sulla base delle succitate leggi, questione su cui il Tribunale si pronuncerà ulteriormente (cfr. consid. 3 del presente giudizio) – sussiste una base legale specifica ai sensi dell’art. 33 lett. i LTAF per impugnare le decisioni cantonali dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Nel caso del Canton Ticino, l’autorità cantonale di ultimo grado nel settore del tiro fuori servizio è il Consiglio di Stato, il quale si pronuncia al riguardo su ricorso sulla base dell’art. 80 lett. b della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL/TI 3.3.1.1). Ne consegue che la risoluzione governativa n. 2284 del 15 maggio 2019 del Consiglio di Stato pronunciata su ricorso nel settore del tiro fuori del servizio è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell’art. 33 lett. i LTAF in combinato disposto con l’art. 125 cpv. 4 LM. Lo scrivente Tribunale è pertanto competente per dirimere la presente vertenza.

1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, lo stesso essendo destinatario della decisione impugnata e avente chiaramente un interesse degno di protezione al suo annullamento, nella misura in cui essa conferma la regolamentazione del Dipartimento istituzioni, SMPP, di cui al FU

n. 56/2017 del 14 luglio 2017 che pone a suo carico degli obblighi (cfr. art. 48 cpv. 1 PA). La legittimazione a ricorrere del ricorrente, in qualità di Comune, è peraltro espressamente contemplata dall’art. 130 cpv. 2 LM (cfr. art. 48 cpv. 2 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito.

2.

    1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA), a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un’autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

    2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione

      impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27

      consid. 3.3).

    3. Benché il Tribunale amministrativo federale disponga di un potere di cognizione completo, lo stesso esercita il suo potere d’apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni tecniche toccano la sicurezza, il riserbo del Tribunale sarà ancora più grande (cfr. DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare questioni tecniche speciali per le quali l’autorità inferiore – rispettivamente l’autorità di prima istanza – dispone di conoscenze specifiche, il Tribunale non si discosterà senza validi motivi dall’apprezzamento di chi l’ha preceduta (cfr. DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1524/2018 del 9 aprile 2019 consid. 2.3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160).

3.

In concreto, il ricorrente censura l’assenza di una valida base legale a fondamento della nuova regolamentazione inerente al tiro fuori del servizio di cui al FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017 – in particolare, per porre degli obblighi a carico dei Comuni – nonché l’assenza di legittimazione della SMPP a promulgare detta regolamentazione. Più nel dettaglio, il ricorrente ritiene che la legislazione federale richiamata dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata non conferirebbe all’autorità cantonale alcun ampio margine discrezionale per porre in atto i suoi doveri. La materia sarebbe già regolata in maniera esaustiva dalla legislazione federale, che agli artt. 32 segg. dell’Ordinanza sul tiro preciserebbe le competenze dell’Ufficiale federale di tiro, del Perito federale di tiro e delle autorità cantonali. A suo avviso, né gli artt. 19 e 34 dell’Ordinanza sul tiro, né l’art. 133 LM e gli artt. 7-8 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro richiamati dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, sarebbero qui pertinenti. Tali disposizioni non costituirebbero infatti una valida base legale a fondamento di detta regolamentazione e dei nuovi obblighi posti a carico dei Comuni (cfr. ricorso 13 giugno 2019, punti n. 12-16; conclusioni 4 marzo 2021, punti n. 4-5).

In tale contesto, per il Tribunale si tratta fondamentalmente di esaminare se la regolamentazione inerente al tiro fuori del servizio del Dipartimento delle istituzioni, SMPP, di cui al FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017, confermata dal Consiglio di Stato su ricorso nella decisione impugnata, è fondata su una base legale sufficiente, rispettivamente se detta autorità cantonale era legittimata ad emanare una tale regolamentazione.

    1. Per rispondere a tale quesito, occorre innanzitutto definire il quadro giuridico disciplinante il tiro fuori del servizio, con particolare riguardo alla ripartizione delle competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

      1. Il principio della legalità, ancorato all’art. 5 cpv. 1 Cost., riguarda l’insieme dell’attività pubblica. Esso pone il principio secondo cui ogni attività dello Stato esige un’apposita base legale, e meglio una norma generale e astratta di diritto pubblico (« una legge in senso materiale »; cfr. sentenze del TAF A-637/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvii; A-2359/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 3.1).

      2. Giusta l’art. 60 cpv. 1 Cost., la legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione. Sulla base di detta norma costituzionale, l’Assemblea federale ha emanato la LM, il cui « Titolo ottavo: Direzione dell’esercito e amministrazione militare » disciplina segnatamente al « Capitolo 2: Confederazione e Cantoni » la ripartizione delle competenze nell’ambito degli affari militari tra la Confederazione e i Cantoni (cfr. artt. 118-125 LM), nonché al « Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti » le prestazioni attribuite ai Comuni e agli abitanti (cfr. artt. 131-134 LM).

3.1.3

        1. Per quanto attiene alle competenze dei Cantoni, la norma pertinente è l’art. 118 LM, intitolata « Alta vigilanza », secondo cui gli « affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l’alta vigilanza ». Ne consegue che i Cantoni sono competenti in materia di affari militari, soltanto nella misura in cui la LM preveda espressamente una tale delega.

        2. Nell’ambito specifico del tiro fuori del servizio la norma pertinente è l’art. 125 LM, intitolata « Tiro fuori del servizio », la quale disciplina come segue la competenza dei Cantoni in tale ambito:

          1. I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.

          2. I Cantoni decidono circa l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l’ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.

          3. Il Consiglio federale disciplina l’ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

          4. Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.

            Ora, detta norma costituisce la base legale per le attività dei Cantoni nel tiro fuori del servizio, ai quali essa delega determinati compiti (cfr. Messaggio dell’8 settembre 1993 a sostegno della legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare e del decreto federale dell’8 settembre 1993 sull’organizzazione dell’esercito, FF 1993 IV 1, 66 [commento all’art. 130]). In particolare, dai cpv. 1 e 2 dell’art. 125 LM risulta chiaramente che spetta ai Cantoni (1) nominare le commissioni cantonali di tiro, (2) riconoscere le società di tiro e (3) decidere circa l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e l’assegnazione degli impianti alle società di tiro.

        3. Come visto, l’art. 125 cpv. 3 LM contiene un’espressa delega legislativa a favore del Consiglio federale, precisando che spetta ad esso disciplinare « l’ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni ». Facendo uso di tale delega legislativa, il Consiglio federale ha dunque emanato l’Ordinanza sul tiro, la quale disciplina segnatamente il tiro obbligatorio fuori del servizio (cfr. art. 1 dell’Ordinanza sul tiro). In particolare, l’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sul tiro affida alle società di tiro riconosciute l’organizzazione degli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori servizio. L’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza sul tiro, precisa che gli esercizi di tiro fuori servizio possono avere luogo unicamente in impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari competenti o sui terreni autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti. Per il tiro fuori del servizio, trovano poi applicazione le prescrizioni emanate dal DDPS ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 dell’Ordinanza sul tiro.

        4. Per quanto attiene più specificamente alle competenze dei Cantoni definite dal Consiglio federale trovano qui applicazione gli artt. 34 e 35 dell’Ordinanza sul tiro, ubicati nella « Sezione 7: Autorità e loro organi ».

          Se l’art. 30 dell’Ordinanza sul tiro affida al DDPS il compito di stabilire i circondari di tiro federali, l’art. 35 dell’Ordinanza sul tiro affida invece ai Cantoni il compito di stabilire i circondari di tiro cantonali. Quanto a lui, l’art. 34 cpv. 1 dell’Ordinanza sul tiro definisce i compiti delle autorità militari cantonali, sancendo che quest’ultime:

          1. nominano, dopo aver sentito il parere dell’ufficiale federale di tiro competente, il presidente e i membri delle commissioni cantonali di tiro;

          2. riconoscono le società di tiro;

          3. puniscono il mancato adempimento del tiro obbligatorio e le violazioni delle prescrizioni sul tiro fuori del servizio;

          4. concedono le autorizzazioni per la partecipazione di stranieri agli esercizi federali;

          5. concedono e revocano l’autorizzazione d’esercizio d’impianti di tiro per il tiro fuori del servizio;

          6. ordinano le misure necessarie conformemente all’art. 29 dell’Ordinanza sul tiro.

          Qui particolarmente rilevante è quanto disposto dall’art. 34 cpv. 1 lett. f dell’Ordinanza sul tiro, secondo cui compete alle autorità cantonali militari ordinare « le misure necessarie conformemente all’art. 29 dell’Ordinanza sul tiro ». Cosa si debba intendere per « misure necessarie » – che di fatto costituisce una nozione giuridica indeterminata – va dunque determinato sulla base dell’art. 29 dell’Ordinanza sul tiro, ubicato sotto la « Sezione 6: Impianto di tiro », avente il tenore seguente:

          1. Se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l’unione con un altro Comune, l’autorità militare cantonale, dopo aver sentito l’ufficiale federale di tiro competente, ordina:

            1. l’assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;

            2. la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo;

            3. la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune.

          2. Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro.

          Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell’applicazione dell’art. 29 dell’Ordinanza sul tiro le autorità militari cantonali dispongono di un ampio potere discrezionale (cfr. sentenze del TF 1A.187/2004 del 21 aprile 2005 consid. 3.4; 1A.183/2001 del 18 settembre 2002

          consid. 6.7.5).

        5. Nel Cantone Ticino, l’autorità militare cantonale ai sensi degli artt. 29 e 34 dell’Ordinanza sul tiro appena citati è attualmente esercitata dal Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della SMPP (cfr. scritto 9 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, pag. 1).

3.1.4

        1. Ciò sancito, per quanto attiene agli obblighi, rispettivamente alle prestazioni, a carico dei Comuni in correlazione con gli impianti di tiro, la

          norma pertinente è l’art. 133 LM, intitolata « Impianti di tiro ». Detta norma ha il tenore seguente:

          1. I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.

          2. Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr, RS 711) sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.

          3. Il DDPS emana prescrizioni sull’ubicazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell’ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

        2. Come visto, l’art. 133 cpv. 3 LM contiene un’espressa delega legislativa a favore del DDPS, precisando che spetta ad esso disciplinare le esigenze concernenti l’ubicazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio. Facendo uso di tale delega legislativa, il DDPS ha dunque emanato l’Ordinanza sugli impianti di tiro, la quale agli artt. 7-9, ubicati sotto la « Sezione 2: Prestazioni dei Comuni e delle società di tiro », disciplina gli obblighi a carico dei Comuni e delle società di tiro.

Più concretamente, l’art. 7 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro, intitolato

« Obblighi dei Comuni », pone i seguenti obblighi carico dei Comuni:

  1. In vista della costruzione e dell’esercizio di un impianto di tiro a 300 m, sono a carico dei Comuni:

    1. l’acquisizione del terreno mediante:

      1. l’acquisto, l’affitto o la costituzione di diritti di superficie per la costruzione di un impianto di tiro adatto alle circostanze, con le vie di accesso e i posteggi indispensabili,

      2. la costituzione delle servitù necessarie e la loro iscrizione nel registro fondiario;

    2. la costruzione dell’impianto di tiro con tutte le installazioni appropriate quali:

      1. lo stand dei tiratori con lo spazio riservato al tiro, la possibilità di pulire le armi, l’ufficio, gli impianti sanitari, il magazzino delle munizioni,

      2. le installazioni elettriche,

      3. le necessarie misure di protezione contro i rumori conformemente all’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41),

      4. lo stand per bersagli mobili o elettronici con tutte le installazioni accessorie,

      5. i meccanismi e i telai dei bersagli o i bersagli elettronici,

      6. il parapalle e il pre-parapalle con le piastre d’acciaio prescritte,

      7. le paratie di altezza, di profondità e laterali nell’esecuzione prescritta nonché la sistemazione, nello stand dei tiratori, dell’altezza per l’arma puntata, uguale per tutte le posizioni di tiro, se paratie esistenti o installazioni di isolamento acustico lo richiedono,

      8. dispositivi di sbarramento e di avvertimento;

      9. le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni ai sensi della lett. b.

  2. Se il terreno per l’impianto di tiro, comprese le zone di pericolo, non è di proprietà del Comune o della società di tiro, il Comune conclude i necessari contratti di servitù e li fa iscrivere nel registro fondiario. Un’eventuale espropriazione è retta dalla LEspr.

    L’art. 8 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro, intitolato « Contributi dei Comuni sprovvisti di un proprio impianto di tiro a 300 m », disciplina il caso in cui un Comune non dispone di un proprio impianto di tiro a 300 m, sancendo quanto segue:

    I Comuni che non sono proprietari di un impianto di tiro a 300 m e che non adempiono entro i limiti del loro territorio comunale ai loro obblighi legali in materia di tiro conformemente all’art. 133 cpv. 1 LM, devono acquistare una quota proporzionale dell’impianto di tiro assegnato ai propri abitanti o da essi utilizzato. Essi corrispondono adeguati contributi alla manutenzione e al risanamento. Per l’assegnazione degli impianti di tiro è applicabile l’art. 29 dell’Ordinanza sul tiro.

    L’art. 9 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro, intitolato « Obblighi delle società di tiro », pone invece i seguenti obblighi a carico delle società di tiro:

    1. La costruzione di installazioni non menzionate nell’art. 7 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza sugli impianti di tiro e la loro manutenzione sono a carico delle società di tiro.

    2. Le società di tiro provvedono al controllo di tutte le installazioni per quanto riguarda la sicurezza d’esercizio e le misure di sbarramento durante gli esercizi di tiro.

    3. Le società di tiro sono responsabili dell’affissione tempestiva degli avvisi di tiro nei luoghi previsti dal Comune, come pure che essi siano resi noti ai proprietari dei fondi o ai coltivatori e, se del caso, pubblicati nell’organo ufficiale del Comune.

3.1.5 Ciò posto, il Tribunale prende atto che – come segnalato dal Consiglio di Stato nel suo scritto 9 dicembre 2020 – a livello cantonale non sussiste ad oggi alcuna regolamentazione in materia militare, essendovi unicamente un progetto di legge cantonale di applicazione della LM (cfr. Messaggio n. 7848 dell’8 luglio 2020 del Consiglio di Stato [doc. 5 del ricorrente]; Rapporto n. 7848 R del 23 novembre 2020 della Commissione giustizia e diritti [doc. 6 del ricorrente]). Ora, quand’anche detto progetto di legge di applicazione dovesse nel frattempo entrare in vigore, lo stesso non sarebbe comunque applicabile alla presente fattispecie, così come giustamente indicato dal ricorrente (cfr. osservazioni finali del 4 marzo 2021,

pag. 5). In effetti, nell’esame della regolamentazione inerente al tiro fuori servizio del Dipartimento delle istituzioni, SMPP, di cui al FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017, va tenuto conto unicamente della legislazione militare vigente al momento della sua emanazione (cfr. DTF 139 V 335 consid. 6.2; 137 V 105 consid. 5.3.1; 136 V 24 consid. 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-1524/2018 del 9 aprile 2019 consid. 4.1 con rinvii).

    1. Stabilito il quadro giuridico applicabile, il Tribunale può ora esaminare la regolamentazione inerente al tiro fuori del servizio del Dipartimento delle istituzioni, SMPP, di cui al FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017.

      1. A tal proposito, il Tribunale non può che constatare come i Cantoni risultino competenti in materia di compiti relativi al tiro fuori del servizio. In particolare, spetta ai Cantoni decidere dell’esecuzione e dell’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio in virtù dell’art. 125 cpv. 2 LM, in combinato disposto con gli artt. 29 e 34 dell’Ordinanza sul tiro (cfr. considd. 3.1.3.3 e 3.1.3.4 del presente giudizio). La formulazione delle predette disposizioni di legge è poi molto ampia, sicché si deve ritenere che nell’ambito del tiro fuori del servizio – così come giustamente sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. decisione impugnata, consid. 4.3; scritto 9 dicembre 2020, pag. 1) – i Cantoni, rispettivamente le autorità militari cantonali fruiscono di un ampio margine discrezionale per porre in atto i loro doveri. Tale è in particolare il caso per quanto concerne le misure necessarie conformemente all’art. 29 dell’Ordinanza sul tiro che le autorità militari cantonali ordinano in virtù dell’art. 34 cpv. 1 lett. f dell’Ordinanza sul tiro (cfr. consid. 3.1.3.4 del presente giudizio).

      2. Ora, alla stregua del Consiglio di Stato, il Tribunale è di avviso che all’interno del quadro giuridico richiamato al consid. 3.1 del presente giudizio, i Cantoni sono liberi di organizzare l’attività degli impianti di tiro utilizzati da più Comuni. È in tale ottica che nella nuova regolamentazione si inserisce la figura del « Comune di riferimento » e della « Società di tiro di riferimento » (cfr. citata regolamentazione, cifra 1), nonché l’allestimento di una convenzione tra il Comune e la società di tiro, al fine di regolamentare e coordinare l’uso degli impianti di tiro ad essi attribuiti (cfr. citata regolamentazione, cifra 9). La nuova regolamentazione non ha in sé nulla di straordinario, dal momento che regola per l’appunto l’attribuzione dei poligoni di tiro fuori del servizio ai Comuni di riferimento e alle Società di tiro, nonché l’esercizio dei predetti poligoni di tiro, fissando alcune regole per il loro buon funzionamento, conformemente ai disposti di legge applicabili.

        In particolare, il Tribunale rileva che le prestazioni poste a carico dei Comuni (cfr. citata regolamentazione, cifre 2, 5, 7, 8) trovano il loro

        fondamento nell’art. 133 cpv. 1 LM, nonché negli artt. 8 e 9 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro, così come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato (cfr. decisione impugnata, consid. 4.3). In tale contesto, appare logico che le spese per i lavori straordinari e urgenti che mirano a garantire il regolare svolgimento delle attività di tiro vengano posti a carico dei Comuni, allorquando quest’ultimi sono tenuti ex lege a mettere a disposizione gli impianti di tiro necessari per il tiro fuori del servizio (cfr. art. 133 cpv. 1 LM), rispettivamente a costruirli (cfr. art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro) e ad occuparsi conseguentemente anche della loro manutenzione (cfr. art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro a contrario). Nel caso in cui un Comune non dispone di un impianto di tiro a 300 m, lo stesso è poi tenuto a corrispondere adeguati contributi alla manutenzione e al risanamento per l’impianto di tiro assegnato (cfr. art. 8 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro). Peraltro la competenza delle autorità cantonali e dell’Ufficiale federale di tiro per ordinare i lavori urgenti si deduce in particolare dall’art. 19 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro, secondo cui dette autorità devono assicurarsi dell’adeguatezza e della sicurezza degli impianti. Il fatto poi che la regolamentazione non definisca in dettaglio che cosa si debba intendere per « lavori straordinari e urgenti » – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – non inficia la validità della cifra 8 della regolamentazione, dal momento che la stessa precisa che tali lavori vanno ordinati al fine di garantire il regolare esercizio dei poligoni di tiro fuori del servizio. Tenuto conto del loro margine discrezionale, nulla impedisce ai Cantoni di utilizzare delle nozioni giuridiche indeterminate nelle regolamentazioni riguardanti l’esercizio dei poligoni di tiro fuori del servizio.

      3. In definitiva, il Tribunale giunge alla conclusione che, sulla base dell’art. 125 cpv. 2 LM, in combinato disposto con gli artt. 29 e 34 dell’Ordinanza sul tiro, come pure dell’art. 133 cpv. 1 LM, in combinato disposto con gli artt. 7-9 dell’Ordinanza sugli impianti di tiro, il Dipartimento delle istituzioni, SMPP – quale autorità militare cantonale – risulta espressamente legittimato ad emanare delle regolamentazioni nell’ambito del tiro fuori del servizio e dunque pure la nuova regolamentazione inerente al tiro fuori servizio di cui al FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017. Dal momento poi che la regolamentazione qui avversata regola essenzialmente l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio, la loro attribuzione ai Comuni e alle Società di tiro, coordinandone l’uso e la manutenzione conformemente a detti disposti di legge, si deve considerare che la stessa è fondata su una base legale sufficiente. Su questo punto il ricorso va dunque respinto.

4.

Ciò sancito, qui di seguito il Tribunale statuirà sulle restanti censure, riguardanti la comprensibilità della tabella di cui alla cifra 14 della regolamentazione (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio) e l’attribuzione dello stand di tiro di Bidogno (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio).

4.1

      1. Il ricorrente contesta la comprensibilità della regolamentazione proposta alla cifra 14, ovvero la tabella definente i comprensori di tiro, le attribuzioni delle Società di tiro ai poligoni e le Commissioni cantonali di tiro, in particolar modo per quanto concerne l’assegnazione dei poligoni di tiro di Lugano-Trevano, Cimadera e Bidogno. I chiarimenti dati dal Consiglio di Stato al riguardo nella decisione impugnata non sarebbero sufficienti per rendere chiara la predetta cifra 14. A mente del ricorrente, per garantire la sicurezza del diritto verso i terzi non parte alla presente procedura, la stessa andrebbe annullata e ripubblicata in maniera corretta (cfr. ricorso 13 giugno 2019, punto n. 10; conclusioni 4 marzo 2021, punto n. 7).

      2. A tal proposito, il Tribunale osserva che nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha rilevato come l’assegnazione dei suddetti poligoni di tiro è rimasta invariata rispetto a quella del 2014. L’unica differenza consiste nell’individuazione del Comune di riferimento. Esso ha poi precisato che dalla tabella di cui alla cifra 14 della regolamentazione risulterebbe chiaramente che i poligoni di tiro di Lugano-Trevano e quello di Cimadera sono assegnati ai Comuni di Lugano, Porza e Capriasca, con il Comune di Lugano a fungere da Comune di riferimento, mentre i poligoni di Bidogno e di Tesserete, solo pistola, sono assegnati al Comune di Caprisasca, il quale funge da Comune di riferimento. Il Consiglio di Stato ha poi indicato che tale era « del resto l’attribuzione che lo stesso ricorrente ha inteso dovesse essere attribuita » (cfr. decisione impugnata, consid. 4.1).

      3. Ora, alla stregua del Consiglio di Stato, il Tribunale non può che constatare come l’assegnazione dei poligoni di tiro di Lugano-Trevano, Cimadera e Bidogno di cui alla cifra 14 della regolamentazione inerente al tiro fuori servizio di cui al FU n. 56/2017 del 14 luglio 2017 (cfr. circa il contenuto, parte in fatto, lett. Ab) sia rimasta invariata rispetto a quella di cui alla cifra 8 della regolamentazione inerente al tiro fuori servizio di cui al FU n. 40/2014 del 20 maggio 2014 (cfr. circa il contenuto, parte in fatto, lett. Aa), con l’unica differenza che nella nuova regolamentazione viene individuato in grassetto il Comune di riferimento. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l’attribuzione dei poligoni di tiro sia chiara, così come peraltro descritta dallo stesso Consiglio di Stato, sicché non necessita di essere

precisata ulteriormente. Il Tribunale non intravvede dunque alcun motivo per annullare detta tabella e ordinare una nuova pubblicazione, come invece postulato dal ricorrente. Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

4.2

      1. Il ricorrente contesta altresì l’assegnazione del poligono di tiro di Bidogno, in quanto a suo avviso lo stesso non rispetterebbe in alcun modo le norme federali in materia di tiro fuori del servizio, per i motivi già esposti dinanzi al Consiglio di Stato, il quale non si sarebbe confrontato con le sue censure nella decisione impugnata. In questa sede, il ricorrente ribadisce che il poligono di tiro di Bidogno non sarebbe sufficientemente attrezzato per garantire lo svolgimento del tiro fuori del servizio e che lo stesso non adempirebbe in alcun modo le prescrizioni tecniche e di sicurezza, non disponendo di alcuna paratia e daI momento che le linee di tiro si troverebbero nelle immediate vicinanze della strada pubblica che porta alla frazione di Carusio oltre che di un sentiero e che poco sopra ai bersagli si troverebbero due rustici. Tali elementi non sarebbero peraltro contestati dalle parti in causa. Al fine di accertarne l’inadeguatezza con le pertinenti disposizioni federali, il ricorrente postula l’esperimento di un sopralluogo e l’allestimento di una perizia tecnica (cfr. ricorso 13 giugno 2019, punto

        n. 11; conclusioni 4 marzo 2021, punto n. 8).

      2. A tal proposito, il Tribunale constata che nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha rilevato che il poligono di tiro di Bidogno – al pari di altri poligoni di tiro di piccole dimensioni e ancorché vetusti presenti nel Cantone in cui l’attività di tiro è sovente limitata al tiro obbligatorio e di campagna – risulterebbe « […] perfettamente utilizzabile, al momento attuale, per due tiri obbligatori e uno di campagna e conforme alle normative federali in materia di tiro fuori del servizio come peraltro attestato dalle autorità militari preposte alla sorveglianza (cfr. scritti 4 aprile dell’UFT e 12 aprile 2017 della SMPP [come già rilevato dallo scrivente Consiglio con Ris. Gov n. 2929 del 20 giugno 2018 (in particolare consid. 6.1), confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con STA n. 52.2019.332 del 23 aprile 2019 (in particolare consid. 6.3)] e pure ammesso dalla stessa autorità comunale nell’ambito della propria decisione del 30 maggio 2017 con cui ha disposto il divieto d’uso del poligono di tiro di cui si discute […] » (cfr. decisione impugnata, consid. 4.2).

      3. In tale contesto, il Tribunale ricorda innanzitutto che in presenza di valutazioni tecniche da parte di autorità specializzate, rispettivamente da parte dell’autorità di prima istanza e/o dell’autorità inferiore, circa l’adeguatezza di un poligono di tiro fuori del servizio, lo stesso non si

        discosta senza motivo dal loro apprezzamento (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio).

        Nel caso dei poligoni di tiro, in virtù dell’art. 32 cpv. 2 dell’Ordinanza sul tiro in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’11 dicembre 2003 del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro (Ordinanza sugli ufficiali di tiro, RS 512.313), spetta all’ufficiale federale di tiro (UFT) periziare gli impianti di tiro e provvedere alla loro sorveglianza, nonché provvedere affinché le pertinenti prescrizioni siano osservate.

      4. Ora, come visto (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio), in concreto il Consiglio di Stato ha accertato che il poligono di tiro di Bidogno risulta perlomeno utilizzabile per due tiri obbligatori e uno di campagna. Lo stesso si è fondato proprio sulla valutazione dell’UFT – autorità specializzata preposta ad una tale valutazione (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio) – nonché della SMPP, come pure su quanto risultante da varie decisioni cantonali. Benché gli scritti 4 aprile 2017 dell’UFT e 12 aprile 2017 della SMPP non siano stati prodotti dalle autorità precedenti e non possano dunque essere esaminati dallo scrivente Tribunale, l’utilizzabilità del poligono di tiro di Bidogno risulta comunque dalla sentenza del Tribunale amministrativo cantonale n. 52.2018.332 del 23 aprile 2019, confermata dal Tribunale federale con sentenza 1C_294/2019 del 26 giugno 2019. In tali circostanze, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi dal giudizio del Consiglio di Stato, sicché la censura del ricorrente non può che essere qui respinta.

      5. Nella misura in cui l’esame peritale dei poligoni di tiro compete all’UFT (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio) e non al Cantone o all’autorità militare cantonale, la richiesta avanzata dal ricorrente circa l’esperimento di un sopralluogo e l’allestimento di una perizia tecnica sull’idoneità del poligono di tiro di Bidogno non risulta qui ricevibile, sicché non vi è luogo di darle seguito. Non è infatti nell’ambito della presente procedura di ricorso, avente per oggetto una decisione cantonale dell’autorità militare cantonale inerente all’assegnazione dei poligoni di tiro fuori del servizio, che va ordinata una perizia tecnica sull’idoneità di tali poligoni, bensì semmai nell’ambito dell’apposita procedura amministrativa dinanzi all’UFT. Di riflesso, non vi è luogo di esaminare ulteriormente le argomentazioni del ricorrente relative alla sicurezza del poligono di tiro di Bidogno. In tale contesto, che il Consiglio di Stato abbia trattato le censure del ricorrente in merito alla sicurezza, senza approfondire ulteriormente la questione, appare qui conforme ai disposti legali.

5.

In definitiva, sulla base dei considerandi che precedono, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che il Consiglio di Stato ha confermato la nuova regolamentazione inerente al tiro fuori servizio di cui al FU

n. 56/2017 del 14 luglio 2017 emanata dal Dipartimento delle istituzioni, SMPP, la stessa essendo fondata su una base legale sufficiente. Detta regolamentazione essendo poi corretta, il Tribunale non intravvede alcun motivo per annullarla. Ne consegue che la decisione impugnata va qui integralmente confermata e il ricorso respinto.

6.

In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali dovrebbero essere poste a carico del ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto l’art. 63 cpv. 4 PA, e visto che il Comune ricorrente si deve qui considerare come difendente interessi non pecuniari, nessuna spesa verrà posta a carico del ricorrente. Nel caso del ricorrente, non vi è luogo di assegnargli un’indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

Si giustifica per contro l’assegnazione di un’indennità a titolo di spese ripetibili alla controparte, qui patrocinata da un avvocato, la stessa essendosi ritrovata coinvolta nella presente procedura di ricorso. Nella fattispecie, esse sono fissate a 1'500 franchi e poste a carico del ricorrente.

(Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Alla controparte è concessa un’indennità a titolo di spese ripetibili pari a 1'500 franchi. Detto importo dovrà essergli corrisposto dal ricorrente, alla crescita in giudicato della presente sentenza.

3.

Comunicazione a:

  • ricorrente (atto giudiziario)

  • controparte (atto giudiziario)

  • autorità di prima istanza (atto giudiziario)

  • autorità inferiore (n. di rif. 2284; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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