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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-6240/2017

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-6240/2017

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-6240/2017
Datum:19.01.2018
Leitsatz/Stichwort:Rendite
Schlagwörter : Rsquo;assicurato; ;autorità; Tribunale; ;opposizione; Rsquo;autorità; Repubblica; Dominicana; Rsquo;opposizione; Rsquo;art; Rsquo;interessato; Michela; Bürki; Moreni; Oliver; Engel; Cassa; Rsquo;incarto; Rsquo;amministrazione; Inoltre; ;assicurazione; Rsquo;ultima; ;indicazione; Corte; Composizione; Parti; Avenue; Edmond-Vaucher; Ginevra; Oggetto; Assicurazione
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III

C-6240/2017

S e n t e n z a d e l 1 9 g e n n a i o 2 0 1 8

Composizione Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti A. , (Repubblica Dominicana) ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,

Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,

1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,

irricevibilità dell'opposizione (decisione del 31 agosto 2017).

Visto che e considerato che

con decisione del 13 marzo 2017 (doc. 95 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC]), notificata tramite posta semplice direttamente presso il recapito di ( ), la CSC ha assegnato a A. _, nato il ( ) 1951, oltre ad una rendita ordinaria di vecchiaia con riduzione per anticipazione di CHF 1'788.- mensili, anche una rendita ordinaria per il figlio B. con riduzione per anticipazione di CHF 715.- mensili, con effetto dal 1° giugno 2016 (doc. 95),

nei mesi di marzo e aprile 2017, a più riprese, tramite posta elettronica, l’assicurato ha chiesto informazioni circa la decisione presa, rispettivamente sul luogo e il termine della notifica (doc. 97 e 99),

in data 19 aprile 2017 la CSC ha comunicato al ricorrente che il giorno stesso avrebbe provveduto a ritrasmettere la decisione del 13 marzo 2017 per raccomandata (doc. 100),

l’assicurato, in data 19 maggio 2017, ha contattato la CSC tramite posta elettronica, sostenendo di aver ricevuto i documenti e chiedendo spiegazioni sui motivi per cui riceve unicamente CHF 78.- per suo figlio, tenuto conto che le “Kinderzulagen” ammontano di norma a CHF 200.- e che egli ha versato contributi per 39 anni, con uno stipendio medio di CHF 66'000.- (cfr. doc. 102),

con scritto del 29 maggio 2017, notificato per posta semplice, la CSC ha confermato il pagamento degli importi previsti dalla decisione del 13 marzo 2017 (doc. 103),

la CSC, il 30 maggio 2017, ha considerato la corrispondenza elettronica del 19 maggio 2017 quale opposizione alla decisione del 13 marzo 2017 e assegnato all’insorgente un termine di 10 giorni per ovviare ai vizi di forma, segnatamente la carenza della firma (doc. 104). Questo documento è stato notificato, secondo il tracciamento degli invii del 9 agosto 2017, in data 13 luglio 2017 (doc. 110), per raccomandata con avviso di ricevimento direttamente presso il recapito dell’assicurato in Repubblica Dominicana,

nei mesi di giugno e luglio 2017, l’assicurato ha ulteriormente contattato tramite posta elettronica la CSC, ribadendo di non capire per quale motivo riceve solo CHF 78.- mensili per suo figlio e precisando che gli è difficile

recarsi presso il consolato svizzero a (...) ma di poter interagire con l’autorità tramite fax (doc. 107 e 108),

con decisione del 31 agosto 2017 la CSC ha dichiarato irricevibile la presunta opposizione del 19 maggio 2017 (doc. 111). Secondo il tracciamento degli invii della posta svizzera del 10 novembre 2017, la notifica del provvedimento su opposizione, è avvenuta in data 13 ottobre 2017, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente presso il recapito dell’assicurato in Repubblica Dominicana (doc. 114),

il 26 settembre 2017 (doc. 112) il ricorrente si è nuovamente rivolto alla CSC tramite messaggio elettronico, facendo riferimento ai documenti ricevuti precedentemente ha spiegato che è illusorio rispondere alle missive dell’amministrazione in termini così corti e che pertanto si è astenuto dal fare ricorso. Inoltre, egli ha riformulato la domanda relativa all’ammontare ricevuto per il figlio, già posta nei precedenti messaggi (si veda anche i doc. 107 e 108), indicando nondimeno di accettare la valutazione eseguita dall’autorità inferiore,

la CSC ha trasmesso copia della corrispondenza elettronica del 26 settembre 2017 al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 30 ottobre 2017 per competenza (doc. 113 e doc. TAF 1),

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10),

giusta l'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la LAVS non preveda espressamente una deroga,

l’art. 52 cpv. 1 PA prevede che l’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del

suo rappresentante. Il cpv. 2 stabilisce che se il ricorso non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. L’art. 52 cpv. 3, dal canto suo, prevede che l’autorità di ricorso, assegna il termine previsto al cpv. 2 con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni o la firma, non entrerà nel merito del ricorso,

in via preliminare va rilevato che oggetto del contendere è la ricevibilità o meno dell’opposizione e non la questione di merito se l’importo della rendita di vecchiaia e di quella per i figli è corretto,

nella misura in cui quindi l’interessato si esprime sul merito, il ricorso è irricevibile,

secondo l'art. 7 cpv. 1 PA (a cui rinvia l'art. 37 LTAF in relazione con l'art. 2 cpv. 4 PA) l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza,

giusta l'art. 8 cpv. 1 PA l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente,

lo scritto del 26 settembre 2017, trasmesso per competenza al TAF dalla CSC e indirizzato a quest’ultima, è precedente alla notifica della decisione su opposizione del 31 agosto 2017, avvenuta secondo il tracciamento degli invii del 10 novembre 2017 in data 13 ottobre 2017 (cfr. doc. 114) e quindi non può essere qualificato, da un punto di vista temporale, quale ricorso avverso quest’ultima,

alla luce del tenore dello stesso inoltre, che menziona un termine troppo breve fissato dalla CSC, lo scritto fa più che altro riferimento all’ordinanza del 30 maggio 2017 (doc. 104) con cui è stato decretato di sanare l’opposizione,

inoltre, nel suddetto scritto non è ravvisabile una dichiarazione di ricorso, poiché A. ha scritto testualmente di non aver fatto ricorso e di dover accettare le conclusioni dell’amministrazione, facendo seguire una semplice richiesta di informazioni in merito alle prestazioni accordategli (cfr. anche doc. 107 e 108),

infine, l’ulteriore contenuto dello scritto del 26 settembre 2017 (doc. 112), sembrerebbe addirittura essere estraneo alla procedura di rendita AVS per

figli di cui alle decisioni del 13 marzo 2017 (doc. 95) e 31 agosto 2017 (doc.

111),

all’assicurato è stata infatti assegnata una rendita ordinaria per figli di CHF 715 mensili (doc. 95 e 103),

pertanto mal si comprende la relazione tra la richiesta di informazioni del ricorrente, in particolare in merito alle cifre a cui fa nuovamente riferimento nel messaggio datato 26 settembre 2017, e quanto statuito segnatamente nella decisione del 13 marzo 2017,

per tutti i menzionati motivi, non risulta pertanto la volontà di impugnare la decisione del 31 agosto 2017 con cui la CSC ha dichiarato irricevibile l’opposizione del 19 maggio 2017,

in queste circostanze, lo scritto in questione non può contenere una dichiarazione di ricorso e questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza,

esso è pertanto irricevibile,

l’incarto va trasmesso per competenza all’autorità inferiore affinché dia seguito alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione del 26 settembre 2017 (doc. 112 e doc. TAF 1) e nelle precedenti e-mail inerenti il calcolo della rendita per figli (art. 27 LPGA; cfr. anche doc. 107 e 108),

a titolo abbondanziale va evidenziato infine che nella fattispecie la trasmissione degli atti procedurali risulta viziata. Non essendovi un accordo specifico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana, gli invii effettuati direttamente al recapito dell’interessato per posta semplice rispettivamente tramite invio raccomandato non sono validi, in quanto contrari al diritto nazionale e internazionale (cfr. DTF 124 V 47, consid. 3; art. 34 e segg. PA). Inoltre il termine di dieci giorni per sanare i vizi formali dell’opposizione di cui allo scritto del 19 maggio 2017 (doc. 104), appare manifestamente troppo breve, tenuto conto delle circostanze concrete del caso,

infine, il principio della buona fede processuale avrebbe imposto di dare seguito anche con una riposta informale al messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2017 (doc. 108); l’assicurato, difatti, più che opporsi alla decisione del 13 marzo 2017 fa una semplice richiesta di informazioni e indica esplicitamente che gli risulta difficile recarsi al consolato svizzero a ( ), che può tuttavia comunicare via fax o posta elettronica e che sarebbe grato di ricevere una risposta ai suoi quesiti,

lo scritto va pertanto trasmesso per competenza alla CSC, segnatamente per fornire all’interessato le informazioni richieste,

il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF),

per l’art. 85bis LAVS la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato,

visto quanto precede, non si prelevano spese processuali,

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Lo scritto del 26 settembre 2017 è irricevibile.

2.

Esso viene trasmesso per competenza alla CSC conformemente ai considerandi.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

Comunicazione a:

  • ricorrente (notificazione per via diplomatica)

  • autorità inferiore (n. di rif. [ ]; raccomandata)

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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