Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-308/2014 |
Datum: | 14.07.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Asilo (senza allontanamento) |
Schlagwörter : | ;asilo; Tribunale; Svizzera; ;autorità; ;insorgente; Siria; Stato; ;allontanamento; ;atto; ;essere; ;arresto; ;ultima; Ufficio; ;audizione; Pertanto; Maktumin; Ciononostante; Grecia; Inoltre; ;esecuzione; Ajanib; Giusta; Preliminarmente; ;entrata; ;aver; Infine; ;esposizione; Quot;Stato; Islamico; Daniele |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Corte IV
D-308/2014
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Zoller, Gérard Scherrer,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A. , nato il ( ),
B. , nata il ( ), ed i figli C. , nato il ( ),
, nata il ( ),
, nata il ( ),
, nata il ( ), Siria,
patrocinati dall'avv. Michael Steiner, ricorrenti,
contro
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento):
decisione dell'UFM del 18 dicembre 2013 / N [ ].
B. , cittadina siriana di etnia curda e di religione sunnita, è nata a G. nella provincia di al-Hasakah (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) dove ha vissuto fino al 2004, per poi trasferirsi ad alKamishli (arabo) rispettivamente Qamilo (curdo) fino all'espatrio avvenuto nel luglio del 2012. Ella ha presentato domanda d'asilo in data 8 agosto 2012 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno unitamente ai propri figli ed incinta al nono mese, varcando il territorio turco munita dei relativi passaporti giungendo a Istanbul e poi in Grecia. Da qui ha proseguito il suo viaggio con un volo per l'Italia, giungendo infine in territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 13 agosto 2012 di
[di seguito: verbale 1/B. ], pagg. 1, 3, 5, 8 seg.).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata a causa della situazione generale di guerra in Siria. Inoltre, le autorità siriane si sarebbero presentate più volte alla sua dimora per ottenere informazioni sul cognato, presunto partecipante alle manifestazioni contro il governo siriano (cfr. verbale 1/B. , pag. 1 e verbale di audizione del 9 dicembre 2013 di B. [di seguito: verbale 2/B. ], pag. 2).
Il marito A. , cittadino siriano di etnia curda e di religione sunnita, originario di Qamilo ha depositato domanda d'asilo in Svizzera l'11 settembre 2012. Lo stesso sarebbe espatriato con la sua famiglia fino a giungere in Grecia, allorquando si sarebbero persi ed avrebbero continuato separatamente il loro viaggio. Dopo un mese passato in Grecia, avrebbe preso un volo per l'Austria poi con l'automobile sarebbe transitato per l'Italia arrivando infine in Svizzera, ricongiungendosi così alla sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 18 settembre 2012 di A. [di seguito: verbale 1/A. ], pagg. 1, 3-5 e 7).
Sentito separatamente ha fatto valere gli stessi motivi della moglie aggiungendo altresì che anch'egli avrebbe partecipato alle manifestazioni contro il governo unitamente al di lui fratello e sarebbe stato minacciato d'arresto qualora non avesse consegnato alle autorità il fratello. Pertanto, temendo l'arresto, avrebbe deciso di espatriare con la sua famiglia (cfr. verbale 1/A. , pag. 8 e verbale d'audizione del 9 dicembre 2013 di A. [di seguito: verbale 2/A. ], pag. 3).
A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:
il libretto di famiglia rilasciato il ( ) 2012;
le carte di identità siriane di A. B. rilasciata il ( ) 2012;
i certificati di nascita di B.
rilasciata il ( ) 2011 e di
rilasciato il ( ) 1988, di
, di D. e di E. rilasciati il ( ) 2011;
il riconoscimento del matrimonio e del cognome del padre per i figli nati dall'unione coniugale.
Il ( ) 2012 B. ha dato alla luce F. .
Con decisione del 18 dicembre 2013, notificata ai richiedenti in data 19 dicembre 2013 (cfr. atto B23/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria.
In data 20 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 gennaio 2013) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato istanza d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 luglio 2014, ha respinto la domanda di dispensa dal versamento anticipato delle spese di giustizia, invitando gli insorgenti a versare, entro il 6 agosto 2014, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 24 luglio 2014 i ricorrenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo.
Con procura del 3 settembre 2014, gli insorgenti hanno incaricato l'avv. Michael Steiner per la loro rappresentanza legale. Quest'ultimo con scritto del 9 settembre 2014 ha inoltrato i seguenti documenti:
la sopraccitata procura (all. 1);
una copia del permesso di condurre di A. del ( ) 2013 con relativa traduzione (all. 2);
una copia del certificato di Maktumin concernente C. ( ) 2010 con relativa traduzione (all. 3);
del
un documento non recante data redatto dal Mukhtar del villaggio di H. (Turchia) il quale attesta che il fratello dell'insorgente soggiorna in suddetto villaggio (all. 4);
una copia del mandato d'arresto del ( ) 2012 concernente il fratello dell'insorgente emesso dalle forze armate siriane e dall'esercito con relativa traduzione in turco ed inglese (all. 5);
il certificato per generi alimentari rilasciato ai Maktumin del ( ) 1988 concernente l'intera famiglia dell'insorgente con relativa traduzione (all. 6);
una copia del documento di identità per Ajanib del ( ) 2002 dell'insorgente con relativa traduzione (all. 7);
In data 11 settembre 2014 il Tribunale ha trasmesso all'UFM copia del ricorso e dello scritto del 9 settembre 2014 con gli all. 1-7 ed ha invitato detto Ufficio a presentare una risposta entro il 1° ottobre 2014.
L'UFM, con risposta del 24 settembre 2014, ha indicato, dopo analisi dei documenti (all. 1-7), che l'atto di ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione, rinviando per il resto ai considerandi della decisione impugnata.
Con ordinanza del 29 settembre 2014, il Tribunale ha trasmesso la risposta al ricorso dell'UFM del 24 settembre 2014 agli insorgenti e li ha invitati ad inoltrare una replica entro un termine fissato il 14 ottobre 2014.
Con replica del 14 ottobre 2014, trasmessa all'UFM con richiesta d'esprimersi in duplica, gli insorgenti hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso allegando inoltre un certificato medico concernente l'insorgente attestante il suo stato d'ansia e depressivo minore (all. 8).
Il 6 novembre 2014 l'UFM ha inoltrato la duplica, trasmessa ai ricorrenti, con la quale ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
Con scritto spontaneo del 25 marzo 2015 gli insorgenti hanno inoltrato diverse fotografie degli stessi durante delle manifestazioni.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato pure in lingua italiana: unicamente gli scritti del patrocinatore sono stati inoltrati in lingua tedesca, per il che la presente sentenza è redatta in italiano.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 dicembre 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero verosimili e pertinenti ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi.
In particolare, l'UFM ha rilevato che il racconto dell'interessata si sarebbe contraddistinto per la presenza di importanti discrepanze. La richiedente avrebbe fornito distinte versioni circa le visite ricevute da parte delle autorità siriane: secondo una sua prima versione, le autorità avrebbero ricercato unicamente il cognato, mentre secondo un'altra versione le autorità le avrebbero espressamente indicato di voler arrestare il marito. Si sarebbe così smentita allorquando avrebbe indicato d'aver appreso tali informazioni dal marito solo una volta giunta in Svizzera. Un'ulteriore contraddizione è stata rilevata anche circa la frequenza delle visite delle autorità siriane alla sua dimora. Dello stesso tenore sarebbero le dichiarazioni dell'interessato: lo stesso avrebbe descritto in maniera sbrigativa, vaga e stereotipata le visite da parte delle autorità siriana.
Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, l'UFM ha indicato che la situazione di guerra civile esistente in Siria sarebbe l'espressione della drammatica situazione generale che vi regna e non sarebbe quindi rilevante in materia d'asilo.
Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera.
Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei loro motivi d'asilo.
Le dichiarazioni della ricorrente non sarebbero contraddizioni, bensì precisazioni: in occasione dell'ultima visita da parte delle autorità siriane la moglie non avrebbe sentito le minacce rivolte al marito, lo stesso l'avrebbe informata solo una volta giunti in Svizzera. Le altre dichiarazioni invece sarebbero delle lievi imprecisioni che, nel loro insieme, non condurrebbero all'inverosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. Parimenti il racconto del ricorrente non sarebbe caratterizzato da dichiarazioni sommarie, generiche e contrarie alla logica dell'agire o all'esperienza generale di vita.
Nella risposta al ricorso come pure allo scritto successivo al ricorso che trasmetteva diversi documenti, l'UFM ha osservato che nell'atto ricorsuale gli insorgenti hanno reiterato il loro timore verso le autorità siriane. Ciononostante tale timore non sarebbe compatibile con la richiesta da loro inoltrata (cfr. atto B24/1) atta ad ottenere il libretto di famiglia affinché l'Ambasciata siriana in Svizzera potesse trascrivere la nascita della figlia avvenuta su suolo elvetico. La richiesta dimostrerebbe pertanto l'infondatezza e l'inattendibilità dei loro motivi d'asilo. Neppure i documenti inoltrati sarebbero rilevanti per la loro procedura d'asilo: la patente di guida, il certificato di Maktumin di C. , il permesso di Maktumin come pure il permesso di Ajanib si limiterebbe a provare l'identità dei richiedenti, benché attualmente l'intera famiglia sia cittadina siriana; lo scritto del Mukhtar in Turchia concernente il fratello ed il mandato d'arresto non proverebbero che gli insorgenti siano personalmente oggetto di persecuzione e sarebbero di dubbia autenticità. Per il resto detto Ufficio ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.
Con replica gli insorgenti hanno considerato superficiale l'analisi dell'UFM dei documenti depositati. Tali documenti attesterebbero, d'un lato, che i ricorrenti sarebbero stati Ajanib, e dell'altro lato che il ricorrente sarebbe stato ricercato, perseguitato e minacciato dai servizi segreti siriani prima del suo espatrio a causa del di lui fratello. Di conseguenza avrebbe il timore di subire delle persecuzioni future anche alla luce di un rapporto dell'ACNUR secondo il quale il timore fondato di persecuzioni future per i richiedenti l'asilo siriani sarebbe dato anche in assenza di una persecuzione mirata. Inoltre, visti gli ultimi eventi in Siria, i curdi sarebbero vittime di una persecuzione collettiva da parte del sedicente Stato islamico (IS). Infine, ha sottolineato come l'autorità inferiore avrebbe dipoi tralasciato l'esame dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga: visti i problemi incontrati dal ricorrente al Paese d'origine e le critiche formulate contro il regime egli avrebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni quale oppositore del regime.
Nelle osservazioni in duplica, l'UFM ha unicamente indicato che il formulario medico relativo allo stato di salute della richiedente non sarebbe pertinente per la valutazione della qualità di rifugiato della famiglia.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dai ricorrenti circa i motivi d'asilo a titolo originario sono inverosimili e irrilevanti giusta gli art. 3 e 7 LAsi.
I ricorrenti non hanno reso verosimile l'aver avuto contatto con le autorità siriane a causa della partecipazione alle manifestazioni da parte del fratello rispettivamente cognato.
Innanzitutto si rileva che la ricorrente ha addotto affermazioni discordanti circa l'ultima visita ricevuta da parte dalle autorità siriane. In un primo momento ella ha indicato di essere stata presente allorquando avrebbero minacciato il marito di arrestarlo qualora non avesse rivelato informazioni sul fratello (cfr. verbale 2/B. , pagg. 3 e 5). Ciononostante chiestole quando avesse sentito la minaccia da parte delle autorità, la ricorrente non ha saputo rispondere (cfr. verbale 2/B. , pag. 3), per poi indicare che sarebbe stato il marito a riferirle della minaccia ricevuta oppure che lo avrebbe intuito da sola (cfr. verbale 2/B. , pag. 4). Di seguito ella ha improvvisamente indicato che sarebbe venuta a conoscenza della minaccia solo una volta in Svizzera, dopo l'audizione sulle generalità tenuta dal marito (cfr. verbale 2/B. , pag. 5 seg.). Inoltre interrogata su ulteriori dettagli di quest'ultima visita la ricorrente ha fornito risposte vaghe e generali senza fornire alcun dettaglio (cfr. verbale 2/B. , pagg. 4 seg.). Parimenti il marito non ha saputo dettagliare ulteriormente l'ultima visita ricevuta dalle autorità siriane e il momento in cui il fratello avrebbe deciso di nascondersi per evitare le autorità (cfr. verbale 2/A. , pagg. 5 seg.).
Secondariamente il ricorrente ha da subito indicato di avere partecipato alle manifestazioni con il fratello ma che concretamente e personalmente non sarebbe stato ricercato: cercavano unicamente il fratello (cfr. verbale 1/A. _, pagg. 8 seg. e verbale 2/A. , pag. 4). Tuttavia le autorità l'avrebbero interrogato più volte per conoscere le sorti del fratello (cfr. ibidem). Ciononostante il racconto dell'insorgente sulla partecipazione alle manifestazioni è scarso e vago. Egli non ha saputo rispondere con chi il fratello avrebbe organizzato le manifestazioni contro il regime (cfr. verbale 2/A. , pag. 3) ed interrogato in maniera dettagliata sulle attività svolte dal fratello egli ha risposto semplicemente e superficialmente che lo stesso avrebbe scritto gli striscioni e durante la settimana gli stessi sarebbero stati depositati a casa di persone non meglio precisate (cfr. verbale 2/A. , pagg. 4 seg.). Il Tribunale
rileva dipoi che il ricorrente ha dettagliato in maniera precisa e approfondita la procedura da lui condotta per ottenere la cittadinanza siriana (cfr. verbale 2/A. , pag. 7), pertanto sorprende che allorquando chiamato ad esprimersi sulla minaccia subita come pure sulle visite da parte delle autorità il suo racconto si caratterizzi di incongruenze e pochezza di dettagli. Pertanto il Tribunale ritiene che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile le minacce subite a causa del fratello.
Nemmeno i documenti prodotti soccorrono i ricorrenti per l'esame della verosimiglianza dei loro motivi d'asilo. Contrariamente a quanto asserito nell'atto di replica, l'UFM ha analizzato in maniera accurata i mezzi di prova: pertanto per evitare ripetizioni si rinvia alla risposta al ricorso. Infine, è d'uopo constatare che anche ammettendo la veridicità del mandato d'arresto nei confronti del fratello, i ricorrenti non hanno reso verosimile l'essere stati in contatto con le autorità siriane o l'essere ritenuti dalle stesse come oppositori del regime.
In limine, si aggiunga che nonostante il testé asserito timore verso le autorità siriane, il tentativo d'ottenere presso l'autorità inferiore il libretto di famiglia per poter iscrivervi la figlia presso l'Ambasciata di Siria in Svizzera (cfr. atto B24/1) non fa che confermare l'inattendibilità dei loro motivi d'asilo (cfr. nel senso, DTAF 2011/28 consid. 3.3.2).
I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria (cfr. verbale 1/B. , pag. 10). Ciononostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
I ricorrenti sollevano di seguito la questione della persecuzione collettiva dei curdi da parte dello "Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS). Il Tribunale ritiene non di meno tale allegazione infondata e poco argomentata. La semplice appartenenza ad una collettività che è esposta a persecuzione, di per sé non basta per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad una determinata collettività deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. La persecuzione collettiva presuppone pregiudizi mirati ed intensi diretti contro tutti i membri di una collettività, o la loro maggioranza. La persecuzione collettiva è rilevante ai fini dell'asilo quando ogni membro della collettività avrà una forte probabilità di essere perseguitato e ne avrà un timore oggettivamente fondato (cfr. DTAF 2011/16 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata).
Il Tribunale ritiene che al momento non vi sono elementi atti a riconoscere una persecuzione collettiva dei curdi da parte dell'IS, quand'anche la situazione risulti precaria soprattutto nella regione di provenienza dell'insorgente (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.9.3). In altre parole non si può attualmente concludere che la minoranza curda sia colpita più di altre persone che si trovano nelle regioni di conflitto. Tuttavia tale situazione non è da ricondurre a una persecuzione collettiva, dal momento che i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima di conseguenze indirette di atti di guerra non sono rilevanti in materia d'asilo nella misura in cui le persecuzioni non sono dettate da una volontà di perseguirle in maniera mirata per uno dei motivi elencati all'art. 3 LAsi.
Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi come pure quelle di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
In sede di replica i ricorrenti sollevano poi la questione dei motivi insorti dopo la fuga. Essi sostengono d'avere il timore fondato di subire delle persecuzioni qualora facessero rientro in patria a causa delle critiche formulate in Svizzera contro il regime. I ricorrenti chiedono quindi che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi) e segnatamente per il comportamento assunto dopo l'espatrio. V'è quindi luogo di analizzare qui di seguito la questione.
Preliminarmente v'è da rilevare che allorquando il patrocinatore ha indicato in sede di replica che sarebbero dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga viste le critiche formulate dal ricorrente contro il regime, le stesse non erano conosciute dal Tribunale e non sono state allegate, comprovate o espresse precedentemente. Nell'atto di replica stesso il patrocinatore si riferisce in modo generale alle critiche espresse dal ricorrente (cfr. replica, pag. 5) senza presentarne la natura ed il contenuto. Già su questo punto il Tribunale trova pretestuoso allegare tali motivi giacché inconsistenti.
Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si concentrino su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da altre per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e potenzialmente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera di apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto un'esposizione qualificata (cfr. tra le altre, sentenza del TAF D-945/2014 del 21 maggio 2015 consid. 5.3).
Orbene, nella presente fattispecie, l'unico elemento che eventualmente potrebbe dare adito alla sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga è stato presentato al Tribunale successivamente alla replica. Trattasi di fotografie non recanti data e luogo che ritraggono i ricorrenti durante una manifestazione verosimilmente in Svizzera. Le fotografie, come manifestamente ravvisabile, non provano che i ricorrenti abbiano un profilo come quello testé descritto.
Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere ai ricorrenti di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dai ricorrenti il 6 agosto 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 6 agosto 2014.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione:
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