E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Bundesverwaltungsgericht Urteil B-2998/2011

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-2998/2011

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-2998/2011
Datum:26.03.2014
Leitsatz/Stichwort:Tutela dei lavoratori
Schlagwörter : Tribunale; ;autorità; ;oggetto; TS-TAF; Foglio; ;interesse; ;annullamento; ;obbligo; ;introduzione; Bundes; ;ordinanza; ;atto; ;esame; ;istruzione; ;accoglimento; ;esito; ;altro; ;indennità; KNEUBÜHLER; ;anticipo; Cassa; Francesco; Brentani; Corrado; Bergomi; Rsquo;industria; Rsquo;artigianato; ;assegnare; ;accordo; ;indicazione
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II

B-2998/2011

D e c i s i o n e d i s t r a l c i o d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 4

Composizione Giudice unico Francesco Brentani, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti X. ,

ricorrente,

contro

  1. Y. SA

  2. Z. SA (prima: A. SA), controparti,

Segreteria di Stato dell'economia SECO,

Condizioni di lavoro, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Permesso di lavoro continuo

(N di riferimento 11-18040 e 11-18043).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con decisione, nel frattempo passata in giudicato, dell'11 giugno 2010 l'autorità inferiore ha accolto il permesso di lavoro continuo della controparte 1, sostituendo il modello di turnazione 9-3 con il modello 5-1-9-5 per 15 uomini per ognuna delle 16 squadre in relazione al periodo 24 maggio 2010 - 30 aprile 2011;

che con decisione dell'11 marzo 2012 l'autorità inferiore ha approvato il rinnovo del permesso di lavoro continuo nei confronti della controparte 1 concernente il piano dei turni 5-1-9-5 per 13 uomini per ogni squadra all'avanzamento (16 squadre) e 2 uomini per squadra (4 squadre) per il servizio rifornimento in relazione al periodo 1 maggio 2011 - 30 aprile 2014;

che con scritto del 10 gennaio 2011 all'autorità inferiore, la controparte 2 ha riferito di aver assunto dalla controparte 1, nell'ambito dei lavori (...), l'appalto per la fornitura e trasporto di conglomerati cementizi al luogo di impiego, compresa la successiva messa in opera, inoltrando nel contempo una domanda di permesso di lavoro continuo, completata, in data 15 febbraio 2011, con la lista delle firme dei lavoratori che hanno dato il loro consenso all'utilizzo del sistema di turnazione;

che con decisione dell'11 marzo 2012 l'autorità inferiore ha accolto la domanda di permesso di lavoro continuo della controparte 2 avente come oggetto il modello di turnazione 5-1-9-5 per 5 uomini per ogni squadra (16 squadre) in riferimento al periodo 1 maggio 2011 - 30 aprile 2014;

che le autorizzazioni di permesso di lavoro continuo emanate dall'autorità inferiore l'11 marzo 2012 nei confronti della controparte 1 (pratica 11-18040 / 111946) e della controparte 2 (pratica 11-18043 / 112343) sono state entrambe pubblicate sul Foglio federale del 12 aprile 2012;

che contro entrambe le autorizzazioni di permesso di lavoro continuo pubblicate sul Foglio federale la ricorrente è insorta con ricorso del 26 maggio 2011, redatto in lingua tedesca, dinanzi allo scrivente Tribunale, postulando, nella conclusione principale, l'annullamento dei permessi di lavoro pronunciati in favore delle controparti (pratiche 11-18040 / 111946, 11-18043 / 112343) e l'obbligo di queste ultime ad elaborare un piano dei turni conforme alla legge, mentre nella conclusione eventuale la ricorrente postula l'annullamento dei permessi di lavoro contestati ed il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova

decisione ed infine, con conclusione processuale, la ricorrente chiede che venga ordinato un secondo scambio di scritti;

che la ricorrente contesta prevalentemente che la maggioranza dei lavoratori abbia acconsentito all'introduzione del modello di turnazione adottato nei permessi di lavoro impugnati e solleva nel contempo dubbi sulle liste delle firme inoltrate a suffragio delle domande di permesso di lavoro, proponendo l'introduzione del metodo di turnazione 10-4, in quanto da una petizione da lei promossa nei primi mesi del 2011 sarebbe emerso che 104 su un totale di 130 lavoratori si erano espressi in questo senso;

che, conformemente alle censure della ricorrente, i permessi di lavoro non soddisferebbero i presupposti formali giusta l'art. 41 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) e violerebbero gli art. 17a e 15a della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL, RS 822.11), nonché gli art. 34 cpv. 4 lett. a, 37 cpv. 4 e 37 cpv. 2 OLL

1 e dette violazioni non potrebbero essere considerate lievi ai sensi dell'art. 28 LL;

che con risposta del 20 giugno 2011 (data d'entrata 22 giugno 2011) le controparti chiedono, in via preliminare, che l'italiano sia dichiarato lingua del procedimento sia per lo scambio di allegati, sia per le decisioni incidentali e finali del Tribunale, e che si prescinda dal prelevare tasse e spese e dall'assegnare indennità; nel merito le controparti chiedono di respingere il ricorso e di riconfermare i permessi di lavoro continuo impugnati, nonché di porre a carico della ricorrente tasse e spese e la rifusione di ripetibili;

che con risposta (in lingua tedesca) del 21 giugno 2011 l'autorità inferiore conclude alla reiezione del gravame;

che con ordinanza del 30 giugno 2011 il Tribunale ha tra le altre cose ordinato il proseguo del procedimento in lingua italiana, dando alle controparti la facoltà di esprimersi in merito alla proposta di tradurre l'atto di ricorso in lingua italiana o di imporre alla ricorrente di presentare i suoi futuri scritti in lingua italiana;

che con scritto del 4 luglio 2011 le controparti hanno avanzato formalmente richiesta affinché i futuri scritti della ricorrente abbiano a essere stilati in lingua italiana;

che con decisione incidentale del 14 luglio 2011 lo scrivente Tribunale ha respinto la richiesta delle controparti di obbligare la ricorrente a redigere i prossimi scritti in lingua italiana, accolto la domanda d'esame degli atti della ricorrente, trasmettendole gli allegati richiesti e dandole occasione di inoltrare l'atto di replica e in particolare di rispondere alle domande d'istruzione in riferimento al requisito dell'accordo della maggioranza dei lavoratori;

che con replica del 30 settembre 2011, inoltrata dopo tre proroghe del termine, la ricorrente si riconferma nelle proprie motivazioni e conclusioni;

che con duplica del 30 novembre 2011 le controparti rinnovano le loro conclusioni e motivazioni;

che con duplica del 1°dicembre 2011 l'autorità inferiore conclude alla reiezione del ricorso, rinviando in sostanza alle allegazioni formulate nella risposta;

che con ordinanza del 16 gennaio 2012 la ricorrente è stata invitata a produrre il testo della petizione in favore del piano di turni 10-4 e le firme raccolte con l'indicazione precisa dei nominativi delle persone interessate, prendendo in considerazione di decidere a tempo debito se concedere l'esame degli atti ai rimanenti partecipanti al procedimento;

che con scritto del 27 gennaio 2011 (recte: 2012) le controparti producono la dichiarazione ed i relativi estratti del Foglio Ufficiale Svizzero di commercio (FUSC) secondo cui la A. SA ha trasferito il proprio patrimonio a Z. , la quale subentra in tutti i rapporti contrattuali e nelle procedure legali in essere, chiedendo inoltre di poter essere ammesse all'esame della petizione e delle firme raccolte dalla ricorrente nei primi mesi del 2011;

che con scritto del 5 marzo 2012 la ricorrente inoltra i documenti richiesti, postulando di separare la petizione in favore del piano dei turni 10-4 dagli atti e di non portarla a conoscenza delle controparti e dell'autorità inferiore e, in via subordinata, di concederle il diritto di essere sentito prima di un'eventuale trasmissione della petizione ai rimanenti partecipanti al procedimento;

che con ordinanza del 7 marzo 2012 lo scrivente Tribunale ha trasmesso lo scritto delle controparti del 27 gennaio 2012 e lo scritto della ricorrente del 5 marzo 2012 compresi gli allegati (di cui la petizione in forma

anonimizzata) ai rimanenti partecipanti al procedimento, segnalando di decidere più tardi sulle richieste formulate dalle parti nelle rispettive comparse;

che dietro richiesta formulata con ordinanza del 26 aprile 2012 e in seguito all'accoglimento della richiesta di proroga del 2 maggio 2012 (cfr. ordinanza dell'8 maggio 2012), le controparti hanno inoltrato la lista dei dipendenti da gennaio ad aprile 2011, la lista dei dipendenti attivi nel maggio 2012 e una tabella comprendente i nominativi di tutti i dipendenti che hanno sottoscritto i formulari per l'accettazione del turno 5-1-9-5;

che in seguito alla richiesta di proroga del 16 agosto 2012, la ricorrente ha inoltrato in data 1 ottobre 2012 la presa di posizione agli allegati delle controparti, producendo una lista attuale delle maestranze delle controparti, concludendo che non sussiste un numero sufficiente di firme valide;

che con ordinanza del 4 ottobre 2012 le osservazioni della ricorrente del 1°ottobre 2012 sono state trasmesse ai rimanenti partecipanti al procedimento e nel contempo è stato concluso lo scambio di scritti, su riserva di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori o allegazioni delle parti;

che con scritto del 22 ottobre 2013 lo scrivente Tribunale ha fatto fronte alla richiesta della ricorrente del 17 ottobre 2013, orientandola sui tempi di evasione della causa;

che, a fronte di questioni sollevate in vista della deliberazione della sentenza, con ordinanza del 2 dicembre 2013 lo scrivente Tribunale ha constatato che l'art. 34 cpv. 4 lett. b OLL 1 non era ancora stato tematizzato nel procedimento precedente e, non escludendo la rilevanza di tale disposto per l'esito della presente vertenza, ha dato facoltà alle parti di esprimersi preliminarmente sull'applicabilità e portata dell'art. 34 cpv. 4 lett. b OLL1 per il rilascio dei permessi impugnati (cfr. DTF 131 V 9 consid. 5.4.1 sul principio secondo cui le parti devono essere sentite previamente quando un'autorità intende motivare una decisione con una disposizione legale finora non tematizzata nel procedimento, a cui le parti non si sono appellate e da cui non potevano aspettarsi che acquisisse una rilevanza particolare nel caso concreto; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a edizione 2013, n. 530);

che con la medesima ordinanza è stata data nel contempo occasione all'autorità inferiore di rispondere a quesiti in relazione alle esigenze poste alle firme necessarie dei lavoratori e alla prassi relativa alla durata dei permessi, mentre le controparti hanno avuto facoltà di esprimersi sul periodo ancora necessario per lavorare secondo il piano dei turni dei permessi di lavoro impugnati;

che con scritto dell'11 dicembre 2013 le controparti hanno comunicato tra l'altro che dal mese di gennaio 2013 la turnazione adottata corrisponde al sistema 10-4, mentre sul cantiere non vi sarebbero più sciolte sottoposte alla turnazione 5-1-9-5;

che mediante scritto del 19 dicembre 2013 la ricorrente chiede di darle facoltà di prendere posizione solo dopo che le verranno messe a disposizione le risposte dei restanti partecipanti al procedimento;

che con presa di posizione del 20 dicembre 2013 l'autorità inferiore ha tra l'altro indicato che i piani dei turni impugnati sarebbero stati sostituiti con dei nuovi permessi aventi per oggetto il metodo di turnazione 10-4;

che con ordinanza del 31 dicembre 2013 le parti sono state invitate ad esprimersi sull'eventualità dello stralcio dai ruoli della causa in vista della ripartizione delle spese processuali, in particolare all'autorità inferiore è stato intimato di produrre i nuovi permessi di lavoro;

che tramite scritto del 15 gennaio 2014 le controparti aderiscono alla proposta di stralciare dai ruoli la causa, postulando l'addossamento delle spese processuali come pure l'assegnazione di un'indennità per ripetibili a carico della ricorrente;

che con scritto del 20 gennaio 2014 la ricorrente acconsente a stralciare la causa dai ruoli, sottolineando come l'autorità inferiore abbia da assumersi la responsabilità per averla resa priva d'oggetto e chiedendo che le venga concessa un'indennità per ripetibili;

che mediante scritto del 20 gennaio 2014 l'autorità inferiore rimette al giudizio dello scrivente Tribunale come intende concludere il procedimento, fornendo nel contempo i tre nuovi permessi di lavoro;

che, facendo fronte alla richiesta formulata nell'ordinanza del 23 gennaio 2014, con scritti del 29, 30 e 31 gennaio 2014 le parti si sono espresse sulla questione a sapere se e quando la ricorrente sia venuta a

conoscenza delle procedure per il rilascio dei nuovi permessi e delle relative decisioni;

che la ricorrente spiega di essere venuta a conoscenza dell'introduzione del piano dei turni 10-4 all'inizio del 2013, di aver tuttavia mantenuto il ricorso, in quanto non si poteva allora prevedere la durata dei nuovi permessi e nemmeno escludere un ritorno al modello di turnazione impugnato sulla base dello stato dei lavori, mentre nel frattempo un cambiamento del piano dei turni appare attualmente improbabile; la ricorrente è del parere che il presente procedimento riguardi una questione di principio in relazione alle deroghe lievi di cui all'art. 28 LL, ritenendo di avere un interesse ad una decisione di merito almeno fino al momento in cui ha potuto esprimersi sull'eventualità di stralciare dai ruoli la causa;

che l'autorità inferiore ritiene che la ricorrente fosse informata sui nuovi permessi tramite la pubblicazione dei medesimi e delle relative domande nel Foglio federale (permesso 12-002149: data di pubblicazione della domanda: 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del permesso: 19 febbraio 2013; permesso 13-001094: data di pubblicazione della domanda: 28 maggio 2013, data di pubblicazione del permesso: 25 giugno 2013; permesso 11-18987: data di pubblicazione della domanda: 9 agosto 2011, data di pubblicazione del permesso: 30 agosto 2011);

che le controparti discendono dalle pubblicazioni nel Foglio federale che la ricorrente, con la necessaria e dovuta diligenza, avrebbe potuto e dovuto prendere atto della concessione della nuova turnazione al più tardi al momento della prima pubblicazione in data 19 febbraio 2013;

che lo scrivente Tribunale amministrativo federale é competente per statuire sul presente ricorso (cfr. art. 31, 32 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32] e art. 5 cpv. 1 lett. a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]);

che sono soddisfatti i requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso (art. 52 PA);

che, di principio, la legittimazione a ricorrere della ricorrente discende dall'art. 48 PA in combinato disposto con l'art. 58 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio

(legge sul lavoro, LL, RS 822.11; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2257/2010 del 15 ottobre 2010 consid. 1.2.2);

che sulla base delle mutazioni delle circostanze di fatto elencate di seguito, occorre esaminare più da vicino se la ricorrente ha ancora un interesse attuale e pratico a ricorrere;

che il presente procedimento ha per oggetto d'impugnazione i due permessi di lavoro continuo 11-18040 (rinnovo del permesso rilasciato l'11 giugno 2010) e 11-18043 (nuovo permesso dietro domanda del 15 febbraio 2011), pronunciati in favore delle controparti;

che con presa di posizione del 20 dicembre 2013 l'autorità inferiore ha comunicato che i piani dei turni impugnati sarebbero stati sostituiti con dei nuovi permessi aventi per oggetto il metodo di turnazione 10-4, cosicché le controparti sarebbero venute incontro alle richieste delle maestranze e dei sindacati;

che con la presa di posizione summenzionata l'autorità inferiore ha prodotto il permesso di lavoro continuo 12-002149 del 6 febbraio 2013 valido dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013 e 13-001094 del 19 giugno

2013 valido dal 1° agosto 2013 fino al 31 luglio 2016, i quali conformemente al testo dei medesimi si riferiscono al piano dei turni 10-4 e sostituiscono il permesso 11-18040, nonché il permesso di lavoro continuo del 1°febbraio 2013 valido per il periodo 1 settembre 201130 aprile 2014, il quale secondo la nota corrispondente concerne il piano 10-4 ed è una variante al permesso 11-18043;

che i nuovi permessi di lavoro continuo summenzionati non sono stati impugnati e nel frattempo sono passati in giudicato;

che dalla sostituzione dei due permessi di lavoro continuo impugnati con tre nuovi aventi per oggetto il modello di turnazione 10-4 si può verosimilmente dedurre che, nel corso del presente procedimento, è venuto a mancare l'interesse attuale e pratico all'annullamento dei permessi impugnati, poiché l'introduzione del piano dei turni 10-4 nel corso della presente procedura è atta a soddisfare a pieno le richieste della ricorrente;

che, di principio, il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce l'autorità di ricorso sia al momento in cui questa si pronuncia nel

merito, giacché il rimedio in questione non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici di natura teorica e astratta (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti);

che l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe all'insorgente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata gli occasionerebbe;

che, secondo la prassi, è possibile rinunciare al requisito dell'interesse attuale e pratico se la questione sollevata si potrebbe ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze, quando sussiste un interesse pubblico sufficiente a rispondere a tale questione, e se un tempestivo esame della medesima sarebbe impossibile in ogni singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1089/2008, consid. 6 con ulteriori rimandi; DTF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103;

DTF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81);

che le condizioni di rinuncia all'interesse attuale e pratico non sono adempiute nel caso in esame, dal momento che anche le parti stesse giungono alla conclusione che mediante la sostituzione dei permessi impugnati sia decaduta l'esigenza dell'interesse attuale e pratico e la causa sia divenuta priva d'oggetto, pronunciandosi infine a favore dell'emissione di una decisione di stralcio;

che, del resto, anche lo scrivente Tribunale parte dal presupposto che le premesse per entrare eccezionalmente nel merito del ricorso malgrado la mancanza di un interesse attuale e pratico non sono date, in quanto la questione a sapere se il piano dei turni approvato poggi sull'assenso di un numero sufficiente di lavoratori dipende in pratica ogni volta dalle circostanze del singolo caso;

che, considerato che le parti in sostanza sono disposte a terminare il presente procedimento con una decisione di stralcio, conformemente all'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico può procedere a pronunciare lo stralcio dal ruolo della presente causa;

che di principio le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e che se una causa diviene priva d'oggetto le spese processuali sono addossate di regola alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto

la causa (art. 5 frase 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2) e che se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 frase 2 TS-TAF);

che la determinazione della parte che ha reso priva d'oggetto la causa ai sensi dell'art. 5 frase 1 TS-TAF avviene sulla base di criteri materiali ed è quindi irrilevante chi esegue l'atto processuale formale che induce l'autorità a stralciare dai ruoli la causa, ma è di importanza determinante chi ha provocato la modifica della situazione di fatto (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a edizione, n. m. 4.56);

che se la circostanza che una causa sia divenuta priva d'oggetto può essere ricondotta ad una parte è irrilevante conoscere, in virtù del testo chiaro dell'art. 5 TS-TAF, come avrebbero dovuto essere valutate le probabilità di successo del ricorso prima del verificarsi del motivo che termina la lite e che una simile questione si pone unicamente e comunque quando la causa che termina la lite si trova al di fuori della sfera di responsabilità delle parti (sentenza del Tribunale federale 8C_60/2010 del 4 maggio 2010, consid. 4.2.1; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Kostenverlegung im Beschwerdeverfahren des Bundes in ZBl 106/2005 p. 449 segg., p. 460 seg.);

che l'art. 5 TS-TAF non prevede un metodo di ripartizione delle spese nell'evenienza in cui la causa sia divenuta priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte e non sia possibile valutare il presumibile esito del ricorso, che tuttavia, secondo il Tribunale federale, lo scrivente Tribunale gode in tale ambito di un ampio margine di apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 4.57a);

che nel caso di specie l'autorità inferiore non ha riesaminato, né annullato le decisioni impugnate per aver ad esempio ritenuto che esse non adempissero i requisiti di legge, bensì ha rilasciato due nuovi permessi di lavoro notturno che sono stati preceduti dalle rispettive domande delle controparti pubblicate sul Foglio federale;

che in tale contesto va preso in considerazione che il rilascio, la mutazione e la revoca dei permessi di lavoro possono avvenire, com'è

nella natura delle cose, sempre e soltanto con effetto pro futuro e non con validità retroattiva e che ciò dovrebbe valere del resto anche nel caso di correzioni dei permessi intervenute in seguito ad un ricorso dall'esito positivo;

che visto quanto precede si può partire dal presupposto che il comportamento dell'autorità inferiore non ha contribuito a rendere senza oggetto la causa;

che neanche alla ricorrente può essere imputato un comportamento attivo e direttamente causale che abbia reso la causa priva d'oggetto;

che con le nuove domande volte all'ottenimento del permesso di lavoro in favore del piano dei turni 10-4 le controparti, invece, hanno richiesto e conseguito precisamente quello che la ricorrente ha tentato di ottenere nella procedura di ricorso;

che nella presentazione dei nuovi permessi delle controparti si può senz'altro scorgere un atteggiamento che, in ultima analisi e in relazione al procedimento pendente, equivale ad acquiescenza, cosicché si può partire dal presupposto che il comportamento che ha reso senza oggetto la causa è imputabile alle controparti, malgrado con ciò non si sia detto ancora nulla sulla questione di sapere se le decisioni impugnate concernenti i permessi di lavoro continuo per il modello di turnazione 5-1-9-5 fossero giustificate al momento del loro rilascio;

che una volta chiaro il comportamento della parte che ha reso senza oggetto la causa, per la fissazione delle spese non occorre più basarsi sullo stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (cfr. art. 5 frase 2 TS-TAF);

che da quanto detto emerge che le controparti devono di principio assumersi le spese processuali;

che le controparti possono essere liberate dalle spese processuali soltanto nella misura in cui queste ultime devono essere addossate alla parte vincente che le ha cagionate violando le regole di procedura (art. 63 cpv. 3 PA);

che secondo la prassi sussiste una violazione delle regole di procedura quando un ricorrente non fa fronte ai suoi doveri di collaborare, segnatamente avendo prodotto mezzi di prova in modo tardivo, oppure se la parte ha adottato un comportamento contraddittorio e contrario alla

buona fede (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1527/2006 e A-1528/2006 del 6 marzo 2008 consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 2A.474/2002 del 17 marzo 2003 consid. 7.2);

che l'obbligo di collaborare risulta non solo dall'art. 13 cpv. 1 PA, ma anche dal principio della buona fede, il quale, ai sensi di un principio generale di diritto, vincola organi di stato, autorità e privati (art. 5 cpv. 3 Cost.) e trova applicazione anche nel diritto in materia di procedura (sentenza del Tribunale federale 9C_52/2007 del 10 gennaio 2008, DTF 121 I 30 consid. 5 seg., 107 Ia 206 consid. 3°a; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 203; CHRISTOPH AUER, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 15 ad art. 13 PA);

che il principio della buona fede nella procedura acquisisce un'importanza particolare nei casi in cui l'autorità non può accedere del tutto o solo difficilmente, a fatti o informazioni di rilevanza giuridica (cfr. DTF 132 II 113 consid. 3.2);

che da ciò discende l'obbligo delle parti di informare per tempo l'autorità su avvenimenti importanti di cui sono venute a conoscenza e che stanno evidentemente in uno stretto rapporto con l'oggetto di lite;

che solo in seguito all'istruzione indetta con ordinanza del 2 dicembre 2013 lo scrivente Tribunale ha potuto apprendere per la prima volta che i permessi di lavoro impugnati sono stati sostituiti con dei nuovi e che il piano dei turni oggetto del presente procedimento non è più adottato sul cantiere al più presto a far tempo dalla data di pubblicazione del primo permesso, ossia il 6 febbraio 2013, e al più tardi a far tempo dalla data di pubblicazione dell'ultimo nuovo permesso, ossia il 25 giugno 2013;

che per stabilire il grado di cognizione in relazione ai nuovi permessi di lavoro non è solo determinante fare capo alla loro data di pubblicazione, ma anche alla conoscenza effettiva del loro rilascio in combinazione con la possibilità effettiva di informare l'autorità di ricorso;

che se le parti avessero informato tempestivamente il Tribunale del rilascio dei nuovi permessi, esse avrebbero potuto impedire che all'autorità di ricorso venisse cagionato un ulteriore dispendio, il quale, considerato che la conclusione dello scambio di scritti è stata comunicata il 4 ottobre 2012, è consistito praticamente nella preparazione e redazione dell'intera sentenza sul merito della causa, come pure in una prima deliberazione orale dopo la prima circolazione;

che, avendo lei stessa rilasciato i nuovi permessi, ci si sarebbe potuto attendere dall'autorità inferiore che si premurasse di avvisare il Tribunale del cambiamento di situazione e di produrre le decisioni concernenti i nuovi permessi;

che la ricorrente ha ammesso di essere venuta a conoscenza dei nuovi permessi all'inizio del 2013, perciò anche da lei era ragionevolmente possibile pretendere che ne facesse adeguatamente comunicazione al Tribunale, considerato che le nuove decisioni soddisfacevano a pieno le richieste contenute nel ricorso;

che da una parte la ricorrente aderisce allo stralcio della causa, ma dall'altra sostiene di avere ancora avuto un interesse ad una decisione di merito, almeno fino a quando non sia stato possibile individuare che la causa fosse divenuta priva d'oggetto;

che una simile argomentazione appare palesemente contraddittoria in termini procedurali;

che con le nuove domande volte all'ottenimento di permessi di lavoro continuo in favore del piano dei turni 10-4 le controparti sono venute incontro alle richieste della ricorrente e vista l'ovvia relazione con la presente procedura di ricorso era da loro esigibile che mettessero al corrente il Tribunale, entro termini ragionevoli, dell'inoltro delle domande e dell'accoglimento dei nuovi permessi;

che visto quanto precede è possibile concludere che tutti i partecipanti al procedimento si sono nel complesso resi responsabili per non aver comunicato in tempo al Tribunale che dei nuovi permessi di lavoro, nel frattempo passati in giudicato, avevano sostituito i permessi impugnati con il ricorso in oggetto;

che, sulla base della prassi menzionata e visto che alle parti avrebbe dovuto apparire chiaro il nesso tra il rilascio dei nuovi permessi e l'obbligo di informare in relazione alle ripercussioni sul dispendio del presente procedimento, una simile condotta cade in contraddizione con il principio della buona fede nella procedura e di ciò si dovrà congruamente tenere conto nella ripartizione delle spese processuali;

che di seguito bisogna chinarsi sulla fissazione e suddivisione delle spese processuali;

che al momento in cui è stato prelevato l'anticipo spese di fr. 2'000.- non si lasciava ancora presagire il dispendio effettivo della causa;

che nel presente procedimento si sono resi necessari diversi scambi di scritti ed hanno dovuto essere ordinati a più riprese provvedimenti istruttori, in quanto le parti non sono state in grado di rispondere in una volta sola, in maniera esauriente e soddisfacente, alle problematiche essenziali della fattispecie;

che, in particolare in relazione al requisito dell'accordo della maggioranza dei lavoratori, le parti hanno prodotto documenti e mezzi di prova con le relative delucidazioni solo su esplicita richiesta dello scrivente Tribunale;

che a ciò si aggiungono, tra le altre cose, l'ordinanza del 30 giugno 2011 in cui il giudice dell'istruzione ha dovuto statuire, su richiesta delle controparti, il proseguo della procedura in lingua italiana, nonché la decisione incidentale del 14 luglio 2011 con cui è stata respinta la richiesta delle controparti di obbligare la ricorrente a redigere i prossimi suoi scritti in lingua italiana;

che il procedimento ha raggiunto uno stato avanzato dopo che un primo progetto era stato messo in circolazione ed era susseguita una prima deliberazione orale del collegio giudicante che aveva reso necessaria un'ulteriore istruzione e che, come già visto, l'ulteriore dispendio recato al Tribunale in questo contesto avrebbe potuto essere contenuto se le parti avessero comunicato per tempo al Tribunale che i permessi di lavoro continuo impugnati erano stati sostituiti;

che, tenuto conto delle allegazioni suesposte, le spese processuali sono stabilite in fr. 5'000.- ;

che in considerazione che il comportamento delle controparti ha provocato la modifica della situazione di fatto che ha reso senza oggetto la causa (art. 5 frase 1 TS-TAF) e, vista inoltre la loro condotta processuale, appare adeguato addossare alle controparti la metà delle spese processuali per un importo di fr. 2'500.-;

che l'altra metà delle spese processuali va suddivisa tra la ricorrente e l'autorità inferiore in ragione di fr. 1'250.- ciascuno, essendosi anch'esse rese responsabili per non aver informato tempestivamente il tribunale della mutazione delle circostanze di fatto;

che nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA);

che la quota di fr. 1'250.- a carico della ricorrente verrà compensata con l'anticipo spese pari a fr. 2'000.- e che la differenza di fr. 750.- è versata alla ricorrente entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

che la quota di fr. 2'500.- a carico delle controparti è versata da queste ultime alla Cassa del Tribunale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

che, visto l'esito del ricorso, si rinuncia dall'assegnare un'indennità per ripetibili giusta l'art. 64 PA in relazione con l'art. 7 e 15 TS-TAF;

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.

Lo scritto delle controparti del 29 gennaio 2014 è trasmesso alla ricorrente e all'autorità inferiore per conoscenza.

Lo scritto della ricorrente del 30 gennaio 2014 è trasmesso alle controparti ed all'autorità inferiore per conoscenza.

Lo scritto dell'autorità inferiore del 31 gennaio 2014 è trasmesso alla ricorrente ed alle controparti per conoscenza.

2.

La procedura di ricorso è divenuta priva d'oggetto e la causa B-2998/2011 è stralciata dai ruoli.

3.

Le spese processuali di fr. 5'000.- sono parzialmente, cioè nella misura del 75%, addossate alla ricorrente ed alla controparte.

La quota a carico della ricorrente di fr. 1'250.- è computata con l'anticipo spese pari a fr. 2'000.-. La differenza di fr. 750.- è rimborsata alla ricorrente dalla Cassa del Tribunale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

La quota a carico delle controparti pari a fr. 2'500.- è versata da queste ultime alla Cassa del Tribunale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

4.

Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.

5.

Comunicazione a:

  • ricorrente (atto giudiziario; allegati come da cifra 1; formulario "indirizzo per il pagamento");

  • controparti (atto giudiziario; allegati come da cifra 1; bollettino di versamento);

  • autorità inferiore (n. di rif. FF 2011 Nr. 15 S.2813; atto giudiziario; allegato come da cifra 1).

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 31 marzo 2014

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.