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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-3755/2009

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-3755/2009

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-3755/2009
Datum:20.01.2010
Leitsatz/Stichwort:Assicurazione per l'invalidità (AI)
Schlagwörter : ;invalidità; ;assicurato; ;incapacità; Tribunale; ;assicurazione; ;UAIE; ;attività; Regolamento; ;ultimo; Svizzera; Quot;; ;altra; Secondo; Comunità; Consiglio; Accordo; Ufficio; AVS/AI; ;intervento; Nella; -legale; ;Accordo; Allegato; ;applicazione; ;entrata; ;Unione; ;integrazione; Visto; Elena; Avenati-Carpani
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cor t e II I

C-3755/200 9 /

S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0

Com posizi on e

Par ti

Oggett o

Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,

cancelliere Dario Quirici.

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,

1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Assicurazione invalidità, decisione del 23 aprile 2009.

Fatti:

A.

A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera come operaio metalmeccanico dal 1967 al 1976, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 28 marzo 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda per ottenere una rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 5). L'assicurato percepisce una pensione d'invalidità italiana dal 1° aprile 2007 (doc. 20).

B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:

  • il questionario per il datore di lavoro, del 17 novembre 2008, dal quale si evince che l'assicurato ha lavorato in Italia come venditore, quaranta ore alla settimana, fino al 2 settembre 2004, quindi, a partire dal 12 febbraio 2005, in seguito all'infermità di cui soffre, come tecnico, percependo da ultimo un salario mensile di EUR 2'281.06, mentre avrebbe percepito, come venditore, EUR 2'675.86 (doc. 11.1),

  • il questionario per l'assicurato, del 18 novembre 2008, dal quale risulta, in particolare, che egli ha lavorato come dipendente negli ultimi tre anni, otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, percependo un salario mensile di EUR 2'012.53, e che soffre di un carcinoma squamoso delle corde vocali (doc. 11),

  • una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, del 10 dicembre 2007, nella quale sono diagnosticati dei tumori maligni della laringe, ossia un carcinoma a cellule squamose della corda vocale sinistra, trattato mediante radioterapia nel 2004, e degli esiti d'intervento alla corda vocale destra nel 2007, come pure un'ipoacusia e degli acufeni, e nella quale è riportato un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 67% per l'ultimo lavoro svolto. Nella perizia è pure specificato, da un lato, che l'assicurato può eseguire lavori pesanti e svolgere, a tempo pieno, un lavoro adeguato alle sue condizioni, e, dall'altro lato, che non può invece esercitare un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 12),

  • la cartella clinica relativa all'intervento, avvenuto il 3 settembre 2004, di microlaringoscopia diretta in sospensione (MLSD) ed asportazione di una leucoplachia piana del tratto anteriore della corda vocale sinistra, e quella relativa al trattamento radioterapico effettuato in seguito a tale intervento ed ai susseguenti controlli (doc. 13 e 15),

  • la cartella clinica relativa all'intervento, avvenuto il 25 maggio 2006, di MLSD ed exeresi di una formazione granulomatosa del tratto anteriore della corda vocale destra (doc. 14).

    C.

    L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione medica raccolta alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______. Nella sua presa di posizione del 15 dicembre 2008, quest'ultimo ha posto la diagnosi di esiti da MLSD, radioterapia ed exeresi del tratto anteriore della corda vocale destra, e stabilito, a decorrere dal 2 settembre 2004, un'incapacità lavorativa del 10% nell'ultima professione svolta, ed una capacità lavorativa completa in attività confacenti, del tipo magazziniere o bidello (doc. 17).

    Il 17 dicembre 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare sue eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 18).

    L'assicurato si è opposto a questo progetto, producendo una valutazione medico-legale della dott.ssa D._______, dell'11 febbraio 2009, facente stato, sulla base della nota diagnosi, di un grado d'invalidità del 70% secondo la legislazione svizzera, ritenuto che, ai sensi della legislazione italiana, la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo si traduce in un grado d'invalidità del 66% (doc. 20).

    D.

    Prendendo posizione su questo rapporto il 6 marzo 2009, il dott. C._______ ha considerato che esso non apporta nuovi elementi medico-diagnostici e che la valutazione del grado d'incapacità lavorativa al 66 o 70% non può essere condivisa ("nicht nachvollziehbar"), aggiungendo che quest'ultima risulta essere chiaramente inferiore al 20%, per cui l'apprezzamento del caso rimane invariato (doc. 22).

    Il 23 aprile 2009 l'UAIE ha così emanato una decisione, con la quale ha respinto la domanda di rendita d'invalidità dell'assicurato (doc. 23).

    E.

    Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 5 giugno 2009, chiedendo, in sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità sulla base di un'incapacità lavorativa del 70%, a decorrere dal 1° marzo 2007 o da un'altra data, ed ha prodotto una serie di documenti, in parte già agli atti, tra cui una nuova valutazione medico-legale della dott.ssa D. _____, del 29 maggio 2009, nella quale è formulato un grado d'invalidità del 70%, ed una copia del foglio paga per il mese di maggio 2009, da cui risulta una retribuzione come tecnico di EUR 2'049.53.

    Con rapporto del 19 agosto 2009, il dott. C._______ si è pronunciato sulla nuova valutazione medico-legale, affermando che essa non palesa nessun nuovo elemento medico-diagnostico, ma si limita a riformulare con altre parole il contenuto della valutazione dell'11 febbraio 2009. Il medico dell'UAIE ha peraltro confermato che l'attività di tecnico è pienamente esigibile, considerato che essa implica un uso ben più ridotto delle corde vocali che non l'attività di venditore (doc. 26).

    L'UAIE ha quindi presentato la propria risposta al ricorso il 4 settembre 2009, chiedendone il rigetto. Il ricorrente non ha replicato.

    F.

    Con decisione incidentale del 29 ottobre 2009, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Un primo versamento di Fr. 288.- è stato effettuato il 23 novembre 2009. Con nuova decisione incidentale del 27 novembre 2009, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente di versare i restanti Fr. 12.-, ciò che è avvenuto l'8 dicembre 2009.

    Diritto:

    1.

      1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).

      2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.

      3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

      4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito.

    2.

      1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).

      2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

      3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

      4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore

    dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

    3.

    Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.

    4.

    Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto, a partire dal 1° marzo 2007 o da un'altra data, il diritto ad una rendita d'invalidità sulla base di un'incapacità lavorativa del 70%.

    5.

    Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

    In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

    In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 28 marzo 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una rendita il 28 marzo 2006 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23 aprile 2009, data della decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).

    6.

    Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:

  • essere invalido ai sensi della legge svizzera;

  • aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, ad un'assicurazione sociale assimilata (Foglio federale 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, durante almeno tre anni, di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).

    In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di tre anni e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

    7.

      1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

      2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera

        (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.

      3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.

      4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008).

      5. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico-economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il

    reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.

    8.

      1. In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, del 10 dicembre 2007 (doc. 12), risulta la diagnosi di tumori maligni della laringe, ossia un carcinoma a cellule squamose delle cordi vocali.

        Visto il carattere univoco di questa diagnosi, il collegio giudicante non intravede nessun motivo per discostarsene.

      2. Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa, la dott.ssa B._______, nella perizia E 213, ha considerato che il ricorrente è in grado di svolgere lavori anche pesanti, senza alcun tipo di controindicazioni, come pure di lavorare ad uno schermo, e che egli è autonomo e può eseguire a tempo pieno sia la sua ultima attività, sia un altro lavoro adeguato alle sue condizioni di salute. Nello stesso tempo, però, la dott.ssa B._______ ha affermato che il ricorrente non è in grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni e che il grado d'invalidità per l'ultimo lavoro svolto, secondo il diritto italiano, è pari al 67%.

    Dal canto suo, il dott. C._______, medico dell'UAIE, nella sua presa di posizione del 15 dicembre 2008 (doc. 17), ha considerato che l'attività di venditore è difficilmente esigibile ("wenig geeignet"), stabilendo un'incapacità lavorativa del 10% per l'ultimo lavoro svolto (tecnico) ed una capacità lavorativa completa in attività confacenti, quali magazziniere o bidello. In seguito, prendendo posizione sulle due valutazioni medico-legali della dott.ssa D._ ____, con rapporti del 6 marzo e del 19 agosto 2009 (doc. 22 e 26), il dott. C._______ ha affermato che l'incapacità lavorativa è chiaramente inferiore al 20%. Egli ha rilevato come un impedimento nel parlare che duri più ore al

    giorno, non significa che l'incapacità lavorativa raggiunga il 40%, aggiungendo che l'attività di tecnico è pienamente esigibile, per il motivo che essa implica un uso ben più ridotto delle corde vocali che non l'attività di venditore.

    Da quanto precede, questo Tribunale conclude che l'attività di tecnico, esercitata dal ricorrente al posto di quella di venditore, è esigibile senza restrizioni.

    9.

    Visto che la nozione d'invalidità è di carattere giuridico-economico (consid. 6.5), occorre esaminare se il ricorrente subisce una perdita di guadagno di livello pensionabile. A questo proposito, dall'incarto risulta che il ricorrente, a causa dell'affezione di cui soffre, ha smesso di esercitare l'attività di venditore per esercitare quella di tecnico presso lo stesso datore di lavoro, e che questo cambiamento si è tradotto in una perdita di guadagno, la quale può essere quantificata approssimativamente tra il 15 ed il 25%, a seconda dei dati presi in considerazione: il questionario per il datore di lavoro, del 17 novembre 2008 (doc. 11.1), indica un salario mensile di EUR 2'281.06 come tecnico e di EUR 2'675.86 come venditore, per cui la perdita di guadagno ammonta al 15% circa; il questionario per l'assicurato, del 18 novembre 2008 (doc. 11), ed il foglio paga per il mese di maggio 2009, prodotto dal ricorrente in questa sede, attestano un salario mensile di EUR 2'012.53 come tecnico ed un salario di EUR 2'2'049.53 come venditore, per cui la perdita di guadagno è pari al 25% circa. Sia nell'uno, sia nell'altro caso, il grado d'invalidità risulta essere inferiore al 40% e, quindi, il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera deve essere negato.

    10.

    Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

    11.

    In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

    Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.

    In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.

    12.

    Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente.

    In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 23 novembre e l'8 dicembre 2009.

    In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili).

    Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

    Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

    Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

    1.

    Il ricorso è respinto.

    2.

    Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'importo dello stesso ammontare, versato il 23 novembre e l'8 dicembre 2009.

    3.

    Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

    4.

    Comunicazione:

  • al ricorrente (Raccomandata A/R);

  • all'autorità inferiore (n. di rif...);

  • all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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