Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-5117/2007 |
Datum: | 24.08.2007 |
Leitsatz/Stichwort: | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento |
Schlagwörter : | ;allontanamento; ;asilo; ;esecuzione; Svizzera; Armenia; ;insorgente; Tribunale; Rsquo;allontanamento; Rsquo;esecuzione; ;autorità; Paese; ;anticipo; GICRA; Convenzione; Corte; Fulvio; Haefeli; Cancelliere; Marco; Poretti; Ufficio; ;interessato; ;audizione; Rsquo;art; ;avvio; ;attività; ;esito; ;assistenza; ;inammissibilità; Considerato |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Corte IV
D-5117/2007
Composizione: Giudici Fulvio Haefeli, Walter Lang e Daniel Schmid Cancelliere Marco Poretti
Ricorrente
contro
Autorità inferiore
concernente
Il richiedente ha depositato una prima domanda d'asilo il 26 settembre 2000, dichiarando le seguenti generalità: B._______, nato il _______, C._______. Il 26 febbraio 2003, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento. La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Nel quadro dell'esecuzione dell'allontanamento, è emerso che le vere generalità dell'insorgente sarebbero: A._______, nato il _______, Armenia.
Il 26 giugno 2007, il richiedente ha presentato la seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5 e 17 luglio 2007), d'essere nuovamente espatriato perché le autorità vorrebbero ucciderlo in quanto avrebbe pubblicamente denunciato l'ampiezza della corruzione in Armenia. Ha prodotto una videocassetta che riporterebbe l'intervista di un poliziotto che s'esprimerebbe su degli episodi di corruzione.
Il 26 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
Il 27 luglio 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel contempo, ha esibito quattro documenti redatti in lingua straniera che proverebbero l'avvio di un'attività imprenditoriale in Armenia.
Il 15 agosto 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
Il 20 agosto 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è dunque inammissible. La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento medesimo.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che la precedente procedura si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione del 26 febbraio 2003 e che i fatti posteriori addotti dal ricorrente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, l'autorità inferiore ha rilevato che le allegazioni decisive dell'insorgente s'esauriscono in mere affermazioni di parte, a tratti incongruenti. Non è credibile che, nella misura in cui ricercato dalle autorità, avrebbe corso il rischio di viaggiare utilizzando il proprio passaporto. Inoltre, il suo racconto è pure inconsistente, ritenuto che non ha saputo indicare con chiarezza perché sarebbe ricercato dalle autorità statali, limitandosi a formulare delle speculazioni legate a dei film di cui sarebbe unicamente stato [...]. Del resto, la videocassetta agli atti non lo soccorre, considerato che non è possibile stabilire alcun legame tra quest'ultima e il ricorrente.
Nel gravame, l'insorgente sostiene che dal suo rientro in Armenia avrebbe cercato di migliorare le condizioni di vita della popolazione, attraverso diverse azioni di denuncia della corruzione che avrebbero coinvolto pure le forze dell'ordine. Le sue attività gli avrebbero procurato dei nemici potenti.
Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall’audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
7.
Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 26 febbraio 2003 che aveva considerato inverosimili le allegazioni decisive allora presentate dal ricorrente.
Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva le allegazioni decisive dell'insorgente s'esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv.
3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che i documenti esibiti in sede ricorsuale non soccorrono il ricorrente, ritenuto che - quand'anche si riferissero veramente all'avvio e alla gestione della sua ditta - non giustificano un timore fondato d'esposizione ad atti riconducibili all'art. 3 LAsi o all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), conto tenuto segnatamente del fatto che i suoi problemi sarebbero sorti a causa d'attività accessorie e non della sua impresa attiva nel ramo [...].
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
Ritenuta l'inconsistenza dei motivi d'asilo allegati, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).
La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto, alcun elemento emergente dagli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi,
precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, quo ad un pericolo d'esposizione personale in Armenia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).
Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita.
Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS).
Va rilevato che in Armenia non sussiste notoriamente, ed attualmente, una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l’esecuzione dell’allontanamento è esigibile.
Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane e dispone d'una certa esperienza professionale. Peraltro, in sede di ricorso esso neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine.
Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione.
Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si oppone al rientro in Armenia, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo, di fr. 600.--, versato dal ricorrente il 20 agosto 2007 è computato con le spese processuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 20 agosto 2007, è computato con le spese processuali.
Comunicazione:
al ricorrente (plico raccomandato; allegati: 4 documenti esibiti in sede di ricorso)
all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______)
all' D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Fulvio Haefeli Marco Poretti
Data di spedizione:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.