Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung III |
Dossiernummer: | C-4329/2007 |
Datum: | 04.10.2007 |
Leitsatz/Stichwort: | Assicurazione per l'invalidità (altro) |
Schlagwörter : | ;assicurazione; ;invalidità; Ufficio; ;estero; ;Ufficio; Tribunale; ;UAIE; ;assicurato; Legge; ;indennità; Elena; Avenati-Carpani; Paola; Carcano; Patronato; Mendrisio; Ginevra; ;incarto; ;esame; ;autorità; Oggett; Giudice; EdmondVaucher; Ritenuto; -legale; Cantone; Ticino; ;amministrazione; LPGA;; ;entrata |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cor t e II I
C-4329/2007
Com posizi one
Par ti
Oggett o
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliera Paola Carcano.
F. ____,
patrocinato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente, contro
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
che, con decisione del 31 maggio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a F. ____, cittadino italiano nato il _______, di non entrare nel merito della domanda di revisione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera da lui inoltrata il 2 marzo 2007,
che con gravame del 21 giugno 2007, spedito il 25 giugno successivo, F. ____, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede sostanzialmente il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera in via principale oppure, in via subordinata, a tre quarti di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera; a suffragio delle sue conclusioni produce: un certificato medico del 26 gennaio 2007 del Dott. F1._______, un certificato medico del 2 marzo 2007 del Dott. N._______, due certificati medici (rispettivamente del 22 febbraio e del 6 aprile 2007) del Dott. P. _ __, una relazione medico-legale del 26 aprile 2007 del Dott. L._______ ed un certificato medico del 16 maggio 2007 della Dott. ssa P. ____,
che, invitato a presentare le proprie osservazioni ricorsuali, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. D. _____, il quale, nella sua relazione dell'11 luglio 2007, ha posto in evidenza la necessità di entrare in materia ritenendo possibile un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato alla luce della nuova documentazione prodotta,
che, pertanto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 16 luglio 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali del 23 agosto 2007, propongono di rinviare la causa al fine di procedere conformemente alla presa di posizione del proprio medico e di emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 29 agosto 2007, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,
che, nel caso d'esame, l'autorità inferiore, nelle sue osservazioni ricorsuali del 23 agosto 2007, propone di rinviare la causa al fine di entrare nel merito della domanda di revisione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera inoltrata il 2 marzo 2007 ritenendo possibile, alla luce della documentazione prodotta in sede ricorsuale, un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato,
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'entrata nel merito della domanda di revisione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera inoltrata dall'assicurato il 2 marzo 2007,
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del
31 maggio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Comunicazione a:
rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
autorità inferiore (n. di rif. _______),
Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La giudice unica: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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