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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-3101/2006

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-3101/2006

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-3101/2006
Datum:26.03.2007
Leitsatz/Stichwort:Assicurazione per l'invalidità (AI)
Schlagwörter : Ufficio; ;estero; ;Ufficio; Tribunale; ;amministrazione; Legge; Giudice; ;assicurazione#; ;invalidità; ;indennità; ;istruttoria; ;autorità; Cancelliere; Croci; Torti; Ginevra; ;OCST; ;Istituto; ;amministrazione;; LTAF#; ;ufficio; Parrino; ;assicurato; Corte; Sentenza; Composizione:; Parrino;; Carlazzo; Segretariato; Luganese
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III

C-3101/2006

Sentenza del 26 marzo 2007

Composizione: Giudice Parrino; Cancelliere Croci Torti.

A._______, Carlazzo (Co), ricorrente, rappresentato da OCTS Segretariato regionale del Luganese, via Sirana, 6814 Lamone, ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, Autorità inferiore

concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità

ritenuto in fatto considerando in diritto che:

mediante decisione del 21 settembre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato l'11 novembre 1966, una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° luglio al 30 settembre 2004 ed una rendita intera AI dal 1° ottobre 2004 al 30 aprile 2006;

A._______, rappresentato dall'OCST, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero chiedendo il riconoscimento di prestazioni anche dopo il 30 aprile 2006;

l'amministrazione ha preso atto del ricorso e dell'esistenza di una procedura parallela che oppone l'assicurato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), dal cui incarto emerge in particolare una sentenza del 20 novembre 2006 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), Lugano, con la quale si accoglie parzialmente il ricorso dell'interessato contro una decisione della SUVA e si rinvia la causa all'istituto assicuratore infortuni perché proceda a nuovi accertamenti medici;

l'Ufficio AI ticinese e l'intimato (UAI), rispettivamente nelle loro risposte ricorsuali del 28 dicembre 2006 e 10 gennaio 2007, propongono di accogliere parzialmente il ricorso e rinviare gli atti all'amministrazione in attesa dei risultati degli esami complementari che la SUVA deve compiere;

con ordinanza del 7 febbraio 2007, il Giudice istruttore ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione;

con risposta del 10 marzo 2007, l'OCST ha dichiarato aderire alla proposta dell'amministrazione;

i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).

in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; queste

condizioni sono adempiute nella specie.

il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA; RS 830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito;

al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che i pareri medici, nel caso in esame, sono in contrasto fra di loro e che il giudice non può trarre conclusioni precise e decisive (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______e l'eventuale peggioramento della sua capacità al lavoro e per esaminare in maniera ancor più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa; a tal fine l'istruttoria medica ordinata nell'ambito della procedura SUVA dal TCA appare necessaria;

in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese inspensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, da porre a carico dell'ufficio AI intimato;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 21 settembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

  2. Non si percepiscono spese.

  3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

  4. Comunicazione:

    • al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)

    • all'autorità inferiore (n. di rif. X._______, raccomandata AG)

    • all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il Giudice: Il Cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi di diritto

Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110).

In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale.

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