Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Berufungskammer |
Fallnummer: | CN.2024.17 |
Datum: | 27.08.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;appello; Apos;art; Confederazione; Ministero; Marcellini; Numero; Apos;incarto; Andrea; Presidente; Collegio; Cancelliera; Chiara; Rossi; Procuratore; Sergio; Mastroianni; Apos;avv; Apos;accusa; énal; édéral; Apos;incarto:; Ordinanza; Composizione; Giudici; Katharina; Giovannone-Hofmann |
Rechtskraft: | Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
CN.2024.23
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: CN.2024.23 (Numero dell'incarto principale: CA.2024.26) |
Ordinanza del 27 agosto 2024 Corte d'appello | ||
Composizione | Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante, Katharina Giovannone-Hofmann e Maurizio Albisetti Bernasconi, Cancelliera Chiara Rossi | |
Parti | Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, appellante / appellato / pubblica accusa | |
contro | ||
A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini, appellante / appellato / imputato e Società L. SA, difesa dall'avv. di fiducia Luca Marcellini, appellante / terzo ai sensi dell'art. 434 CPP | ||
Oggetto | Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 Riciclaggio di denaro; carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione; esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione Sospensione del procedimento |
Fatti:
A. Con sentenza CA.2021.15 del 20 giugno 2022 la Corte d'appello del Tribunale penale federale ha confermato la sentenza di prima istanza, riconoscendo A. autore colpevole dì riciclaggio di denaro per uno dei tre capi d'accusa relativi, di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, nonché di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione per tre dei sei capi d'accusa relativi, mentre è stato prosciolto per i restanti capi d'imputazione. Egli è quindi stato condannato a una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di CHF 200.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Oltre a parte delle spese procedurali di prima e seconda istanza, A. è stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a CHF 27'304.--. Per la procedura di prima istanza le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a CHF 52'000.--, mentre quelle a titolo di indennizzo della società L. SA sono state respinte. A copertura delle spese procedurali di prima istanza è stata ordinata la compensazione con l'indennizzo riconosciutogli. Per la procedura d'appello gli sono invece state riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di CHF 5'111.05.
B. Con sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 il Tribunale federale, in accoglimento del ricorso presentato da A., ha annullato la summenzionata sentenza – annullando la sua condanna e di conseguenza anche la pena, il risarcimento equivalente e il sequestro —– e ha rinviato la causa alla Corte di appello del Tribunale penale federale per nuovo giudizio (CAR pag. 1.100.001-024).
C. La Corte d'appello ha di conseguenza aperto un nuovo caso con il numero di ruolo CA.2024.26 (CAR pag. 1.200.001-002).
D. Con scritto del 22 agosto 2024 il Tribunale federale ha informato questa Corte della domanda di revisione della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 depositata dal Ministero pubblico della Confederazione in data 20 agosto 2024 (CAR pag. 2.201.001). Tale pratica è stata aperta con il numero di riferimento 6F_18/2024. Con decreto del 26 agosto 2024 del Tribunale federale la Corte d'appello è stata invitata ad esprimersi sull'istanza di revisione entro il 17 settembre 2024 (CAR pag. 2.201.002).
Diritto:
1. Giusta l'art. 329 cpv. 2 in unione all'art. 379 CPP il giudice sospende il procedimento se risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza.
2. La presente procedura d'appello è stata aperta a seguito della sentenza di rinvio da parte del Tribunale federale (6B_1490/2022). Essendo tuttavia quest'ultima sentenza ora oggetto di una domanda di revisione ben si giustifica, per economia processuale, di sospendere la procedura CA.2024.26 sino alla conclusione del procedimento 6F_18/2024 pendente dinnanzi al Tribunale federale, concernente la domanda di revisione.
3. Il procedimento rimane ad ogni modo pendente presso la Corte d'appello. Non sono attualmente necessarie ulteriori disposizioni (cfr. art. 329 cpv. 2 e 4 in unione all'art. 379 CPP).
4. Per la presente decisione di sospensione non vengono prelevate spese.
Per questi motivi, la Corte d'appello decide:
1. La procedura d'appello CA.2024.26 è sospesa sino alla conclusione del procedimento 6F_18/2024 pendente dinnanzi al Tribunale federale.
2. Per la presente decisione di sospensione non vengono prelevate spese.
A nome della Corte d'appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Andrea Blum Chiara Rossi
Intimazione a (atto giudiziario):
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Avv. Luca Marcellini (due esemplari: per l'imputato A. e la società L. SA)
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte d'appello del Tribunale penale federale notificate separatamente deve essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).
L'osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all'estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 27 agosto 2024
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