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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Fallnummer:RR.2017.342
Datum:29.03.2018
Leitsatz/Stichwort:Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).
Schlagwörter : Banca; Della; Consid; Presso; Dell Consid; Autorità; Delle; Penal; Assistenza; Correnti; Federal; Dalla; autorità; Federale; Diritto; Stato; Conti; Tribunale; Ricorrenti; Reato; Reati; Intestato; Posta; Domanda; Sequestro
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Rechtsnorm: Art. 305 StGB ; Art. 64 arg;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2017.341 -342

Sentenza del 29 marzo 2018

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,

Roy Garré e Stephan Blättler ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. ,

B. ,

entrambi rappresentati dall'avv. Mario Postizzi,

Ricorrenti

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Durata del sequestro (art. 33 a OAIMP)


Fatti:

A. Il 6 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E.,F., G., H. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, secondo l'autorità rogante, E. e H., presunti esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui I. S.r.l., J. S.r.l. e K. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, occultandone inoltre le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo così il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. G. e F., risp. moglie e cognato di H., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia C. e D., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione. La rogatoria ha portato al sequestro da parte dell'autorità svizzera di due conti bancari intestati a B., uno presso la banca L. e l'altro presso la banca M. e due conti intestati ad A., uno presso la banca L. e l'altro presso la banca M., misure confermate da questo Tribunale nel dicembre 2015 (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.244 + RR.2015.209 e RR.2015.247 + RR.2015.208 dell'8 dicembre 2015).

B. In seguito, in data 11 novembre 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, autorità che il Tribunale di Brescia ha riconosciuto competente per il perseguimento del reato di riciclaggio di denaro (v. rogatoria dell'11 novembre 2016, pag. 5, in rubrica 1 dell'incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC), ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di G., F., B., A., D. e C. per il reato di riciclaggio di denaro (art. 648-bis CP/I) e di G. e D. per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356). In sostanza i rubricati avrebbero trasferito, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, somme di denaro e assegni circolari su conti correnti svizzeri per un totale di EUR 5'545'827.42, provento di reati fiscali e fallimentari commessi dagli amministratori e legali rappresentanti di fatto e di diritto delle società I. S.r.l., J. S.r.l. e K. S.r.l. Con la domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato il sequestro fino a concorrenza dell'importo di EUR 1'750'000.- di beni e disponibilità finanziarie intestate a B. e A., dei quali in Svizzera EUR 1'312'766.-. Più precisamente, l'autorità rogante ha chiesto il blocco del conto corrente intestato a B. n.1 presso la banca M., con un saldo attivo, in data 4 agosto 2015, di EUR 472'803.- e del conto corrente intestato ad A. n. 2 presso la medesima banca, con un saldo attivo, in data 4 agosto 2015, pari a EUR 801'053.- (v. rogatoria dell'11 novembre 2016, pag. 8, in rubrica 1 incarto MPC).

C. Mediante decisione del 30 novembre 2016, il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. decisione di entrata nel merito del 30 novembre 2016, pag. 3, in rubrica 4 incarto MPC).

D. Il 19 dicembre 2016, il MPC ha notificato alla banca M. e alla banca L. gli ordini di blocco delle relazioni bancarie di cui sopra intestate a B. e A. (v. rubrica 5 incarto MPC).

E. Il 23 novembre 2017, il MPC ha emanato quattro decisioni di chiusura, mediante le quali ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria dell'11 novembre 2016 e ordinato il mantenimento del blocco dei conti bancari n. 2 presso la banca M. e n. 3 presso la banca L. intestati a A. nonché dei conti n. 1 presso la banca M. e n. 4 presso la banca L. intestati a B. (v. act. 1.1, 1.3, 1.5 e 1.7).

F. Il 27 dicembre 2017 A. e B. hanno interposto ricorso contro le suddette decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando la reiezione delle stesse e il dissequestro dei loro conti (v. act. 1).

G. Tramite scritto del 17 gennaio 2018, il MPC ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta, chiedendo allo stesso tempo la reiezione del ricorso e la tutela delle decisioni impugnate (v. act. 6).

H. Con osservazioni dello stesso giorno, l'UFG ha postulato la tutela delle decisioni avversate, con spese, tasse e ripetibili a carico dei ricorrenti (v. act. 7).

I. In data 8 marzo 2018, questo Tribunale ha contattato il MPC al fine di sapere se la domanda di assistenza del 6 marzo 2014 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia fosse comunque, parallelamente alla rogatoria inoltrata dalla procura bergamasca, sempre d'attualità (v. act. 10).

J. Il 21 marzo 2018 il MPC ha trasmesso a questa Corte uno scritto del 19 marzo 2018, trasmesso ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 12), inoltratogli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia, mediante il quale il N. ha segnalato di non essere "più titolare di alcun procedimento penale riguardante i fatti oggetto di rogatoria internazionale e che anche l'ultimo procedimento penale (giudizio ordinario a carico di E. ed altri) è stato definito dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 5883/16 mod. 16 del 9.3.2017" (v. act. 11 e 11.1). A questo scritto ha fatto seguito una comunicazione della Procura Generale di Brescia che ha per contro affermato di non rinunciare alla domanda di assistenza (v. act. 14). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi per conoscenza ai ricorrenti (v. act. 15).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 239/19 -62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e art. 12 cpv. 1 AIMP ; TPF 2016 129 consid. 1.3; v. Dangubic/Keshelava , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.

1.4 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (v. art. 80 e cpv. 1 e 25 cpv. 1 AIMP ). B. è titolare delle relazioni bancarie n. 1 presso la banca M. e n. 4 presso la banca L. oggetto di due decisioni impugnate e, per queste, egli è legittimato a ricorrere. A. è titolare delle relazioni bancarie n. 2 presso la banca M. e n. 3 presso la banca L. oggetto di due decisioni impugnate e, per queste, ella dispone ugualmente della legittimazione ricorsuale (v. art. 80 h lett. b AIMP e 9 a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Interposto tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 23 novembre 2017 emanate dall'autorità federale di esecuzione (v. art. 80 k AIMP ), il loro ricorso, nei termini appena illustrati, è pertanto ricevibile.

2. I ricorrenti evidenziano innanzitutto come la sentenza del Tribunale di Brescia del 9 marzo 2017 abbia ridimensionato i reati presupposti ai presunti atti di riciclaggio attualmente trattati dalla Procura di Bergamo, atti che di conseguenza dovrebbero a loro volta subire un ridimensionamento. Gli insorgenti rimproverano sostanzialmente quattro errori metodologici all'autorità rogata. Il primo sarebbe legato al fatto che non trovandosi più l'inchiesta estera in una fase iniziale, il MPC non dovrebbe più dare credito alle ipotesi di lavoro dell'autorità rogante. Il secondo riguarda il reato presupposto, nel senso che l'autorità d'esecuzione non lo avrebbe affrontato nei termini dispiegati dal Tribunale di Brescia. Più precisamente, tale tribunale avrebbe appurato l'esistenza di reati di bancarotta fraudolenta unicamente in relazione a J. S.r.l., unitamente ad altri reati fiscali. Sui conti svizzeri sequestrati sarebbero giunti soltanto assegni per EUR 965'000.- concernenti J. S.r.l. e non EUR 2'009'158.31. I reati fiscali contestati agli indagati all'estero sarebbero di natura omissiva e non commissiva, per cui farebbe difetto il requisito della doppia punibilità. Il terzo errore metodologico sarebbe legato ai presunti reati di riciclaggio di denaro commessi in Italia, nel senso che, consumandosi i presunti reati fiscali, applicando il diritto italiano, quando i valori patrimoniali sono già da tempo presenti sui conti in Svizzera dei ricorrenti, inconcepibile sarebbe il reato di riciclaggio di denaro che preceda il reato presupposto. Mancherebbe dunque un nesso di causalità tra reato presupposto e l'asserita condotta riciclatoria. L'ultimo errore sarebbe legato ai sequestri di beni dei ricorrenti già operati in Italia dall'autorità rogante, ignorati dal MPC, i quali, se sommati a quelli in Svizzera, creerebbero un esubero di beni sequestrati. Questa situazione sarebbe in definitiva in contrasto con la garanzia della proprietà e con il principio della proporzionalità, anche perché le misure contestate, in atto oramai da molto tempo, creerebbero loro una situazione economica insostenibile.

2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).

2.2 Nella sua rogatoria dell'11 novembre 2016, la Procura italiana ha dichiarato quanto segue (v. rogatoria p. 2 e segg., rubrica 1 incarto MPC):

"a) G. riceveva sul conto corrente nr. 5, presso la banca O. di San Marino, un totale di 3'535'827,42 euro provenienti dal conto corrente n. 6 aperto presso la stessa banca O. di San Marino ed intestato a E.; su tale ultimo conto era stata accreditata una parte del provento di reati fiscali e fallimentari commessi dagli amministratori e legali rappresentati di fatto e di diritto delle società I. s.r.l., J. s.r.l. e K. s.r.l. così suddiviso: 1'909327,42 euro riferibili alla I. s.r.l., 1'186'500 euro riferibili alla J. s.r.l., 440'000 euro riferibili alla K. s.r.l.; successivamente dopo aver prelevato, in dato 18.02.2008, euro 500'000 in contanti dal predetto c/c n. 5 presso la banca O. di San Marino, in data 21.02.2008, li versava sul c/c n. 7 della banca M. di Lugano, formalmente intestato alla P. Inc., ma di fatto nella sua disponibilità e, quindi, li trasferiva prima sul c/c n. 8 presso la banca Q. di Singapore, intestato alla P. Inc. Ltd e, infine, sul c/c n. 9 a lei intestato presso la banca R. di Lugano; inoltre, dopo il versamento effettuato da E. di assegni circolari, per complessivi 2'010'000 euro, sui c/c svizzeri n. 10, intestato alla S. Inc. (1'300'000 euro nel periodo luglio 2004 - maggio 2005) e n. 11, intestato alla T. Inc. (710'000 euro nel periodo giugno - luglio 2005), dal giugno del 2005 al marzo del 2014, attraverso ulteriori operazioni finanziarie effettuate quale reale beneficiaria del c/c n. 12 della banca AA. di Lugano, del c/c n. 7 della banca M. di Lugano e del c/c n. 8 della banca Q. di Singapore, tutti formalmente intestati alla P. Inc., movimentava ed investiva le somme sopra descritte con molteplici trasferimenti sequenziali; infine, nel marzo del 2014, trasferiva l'intera provvista sul c/c n. 9 a lei intestato presso la banca R. di Lugano; accendeva presso la banca M. il c/c n. 13, intestato alla BB. AG, di cui era beneficiario economico e trasferiva l'intera provvista par ad EUR 828'000 in favore della CC. s.r.l. di Como, controllata al 99% dalla stessa BB. AG".

"c) B. ricevuto sul c/c n. 14, presso la banca DD. (assorbita dalla banca HH) di Locarno, formalmente intestato alle società EE. Ltd., ma della quale era il beneficiario economico, l'importo di 2'757'000 euro tramite bonifici, denaro tratto dai conti correnti sammarinesi riferibili ai figli G. e F. di cui ai precedenti punti a) e b), effettuava le seguenti operazioni volte a celarne l'origine e ad assicurare la disponibilità dell'intera somma in favore della figlia G.:

- in data 27.07.2009 disponeva un bonifico da 1'200'000 euro sul c/c n. 15, presso la banca DD. (assorbita dalla banca HH) di Locarno, formalmente intestato alle società FF. Ltd, ma della quale era beneficiario economico; detto importo veniva reintrodotto in Italia, in data 11.12.2009, con l'istituto dello "scudo fiscale" nel minor ammontare di 1'184'975 euro, mediante accredito sul c/c n. 16, presso la banca GG. di Rovato (BS), a lui intestato; successivamente, con un bonifico di 1'100'000 euro in favore del c/c n. 1, presso la banca M. di Zurigo, sempre a lui intestato, ritrasferiva l'importo all'estero;

- dal settembre al dicembre del 2009 effettuava bonifici per complessivi 483'000 euro in favore del c/c n. 17, intestato alla società BB. AG presso la banca DD. (assorbita dalla banca HH) di Locarno; tale importo veniva utilizzato per acquistare due unità immobiliari site in Manerba del Garda (BS);

- dal luglio del 2009 al maggio del 2011 effettuava prelievi in contanti per complessivi 1'070'000 euro, versati nella minor somma di 970'000 euro, in favore del c/c n. 18 intestato alla figlia G. presso la banca DD. (assorbita dalla banca HH) di Lugano; inoltre, sempre dal c/c n. 18 intestato alla società BB. AG, effettuava bonifici per complessivi euro 586'823.41 in favore della CC. s.r.l. di Como, controllata al 99% dalla stessa BB. AG; tale importo proveniva dai conti correnti sammarinesi riferibili ai figli G. e F. di cui ai precedenti punti a) e b):

d) A., al fine di agevolare l'occultamento delle provviste già oggetto di riciclaggio, accendeva e gestiva il conto corrente n. 2 presso la banca M., sul quale riceveva accrediti di somme già di proprietà della figlia G., tra le quali, in data 04.03.2013, un bonifico da 1'038'000 euro, proveniente dal c/c n. 8, aperto presso la banca Q. di Singapore e formalmente intestato alla P. Inc. e di cui la reale utilizzatrice era G.; bonificava dal predetto conto corrente n. 2 l'importo di euro 610'000 in favore del c/c n. 13 presso la banca M., intestato alla BB. AG, di cui era beneficiario economico G.".

Da quanto precede risulta quindi che, da una parte, G. avrebbe ricevuto sul suo conto n. 9 presso la banca R. EUR 5'545'827.42 (EUR 3'535'827.42 + EUR 2'010'000.-) da E., valori provento di reati fiscali e fallimentari e, dall'altra, conti dei ricorrenti sarebbero anch'essi implicati nell'attività di riciclaggio oggetto dell'inchiesta estera. Su richiesta del MPC, l'autorità rogante ha in seguito prodotto due relazioni datate 2 maggio e 24 agosto 2017 redatte dalla Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Tributaria Brescia), dalle quali si evincono gli importi riconducibili ai reati considerati, quantificati dalla sentenza del 14 settembre 2015 emessa dal Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia (n. 1423/15, n. 18965/14 e n. 4457/15 R.G.) e dalla sentenza del 16 gennaio 2017 pronunciata dalla Sezione Seconda Penale della Corte di Appello di Brescia (n. 105/17 Reg. Sent., n. 1241/16 R.G. e n. 18965/14 R.G.N.R.) (v. act. 1.9 e 1.10). I proventi illeciti derivanti dalla bancarotta fraudolenta a danno di J. s.r.l. ammontano a EUR 2'009'158.31 (v. act. 1.9, p. 11 e act. 1.10, p. 1). Per quanto riguarda i reati fiscali, J. s.r.l. ha omesso di versare al fisco italiano, per l'anno 2007, EUR 1'454'985.- a titolo di imposta diretta (II.DD. - I.R.E.S) e EUR 731'000.- a titolo di imposta indiretta (I.V.A.), per un totale di EUR 2'185'985.- (v. act. 1.10, p. 2). K. s.r.l., dal canto suo, ha omesso di versare, per l'anno 2008, EUR 1'455'590.- a titolo di imposta diretta (II.DD. - I.R.E.S.) e EUR 764'069.- a titolo di imposta indiretta (I.V.A.) e, per l'anno 2009, EUR 772'095.- a titolo di imposta diretta (II.DD. - I.R.E.S.) e EUR 456'669.- a titolo di imposta indiretta (I.V.A.) (v. act. 1.10, p. 4).

Ora, riservate le questioni di doppia punibilità di cui più sotto in questa sentenza (v. infra consid. 2.4), va preso atto che l'autorità rogante quantifica in EUR 2'009'158.31 il provento della bancarotta fraudolenta a danno di J. s.r.l., motivo per cui, tuttora persistendo l'ipotesi che tali valori siano stati versati sui conti dei ricorrenti (v. act. 1.9), non può essere dato seguito alle censure volte a limitare il sequestro a EUR 965'000.- (v. act. 1 pag. 10). Tantomeno vi sono ragioni per revocarlo nella sua integralità, come invece postulato nel petitum alla luce dell'entità complessiva dei sequestri disposti in Italia; questo senza necessità di acquisire d'ufficio tutta la documentazione riferita ai sequestri disposti in Italia (v. richiesta di prova in act. 1 loc. cit.), atteso che i ricorrenti stessi sono certamente in possesso perlomeno della documentazione che li concerne e giusta l'art. 52 cpv. 1 PA sarebbero tenuti ad allegarla, per dare la possibilità al giudice dell'assistenza di valutare la sostanza delle relative censure e ordinare, se del caso, ulteriori accertamenti. Insufficientemente motivata, la relativa istanza probatoria va quindi respinta.

2.3 I ricorrenti contestano il reato di riciclaggio rimproverato loro dalle autorità inquirenti italiane. Con riferimento alla portata dell'omissione di dichiarazione annuale relativa alle imposte (art. 5 D.L. 74/2000), essi affermano che, tale omissione si realizzerebbe concretamente decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'obbligo dichiarativo, il quale non coinciderebbe con l'anno d'imposta. Anche in Italia tale obbligo cadrebbe nell'anno successivo al periodo d'imposta. Quindi solo nel momento in cui è decorso l'ultimo termine previsto dalla legge per la presentazione si consumerebbe il reato. Quest'ultimo in Italia figurerebbe nella categoria dei reati presupposti al riciclaggio, per le somme non versate, ma le somme sarebbero, per il diritto tributario, considerate evase solo dopo la scadenza del termine dichiarativo. Dottrina e giurisprudenza italiana concorderebbero sostanzialmente sull'osservazione che i delitti presupposto debbano essere consumati in epoca anteriore al reato di riciclaggio. Sulla base delle informazioni fornite dall'autorità rogante, i ricorrenti ritengono che i valori patrimoniali di loro pertinenza si sarebbero trovati sui conti svizzeri ben prima del momento in cui si profilerebbe e si realizzerebbe il reato presupposto di carattere omissivo. Ne discenderebbe che l'ipotesi di riciclaggio non sarebbe minimamente ipotizzabile per mancanza di un nesso di causalità tra reato presupposto e asserita condotta riciclatoria.

Così facendo i ricorrenti omettono di considerare che la punibilità dei fatti secondo il diritto dello Stato richiedente non deve, di principio, essere analizzata dall'autorità rogata. Non sta dunque al giudice dell'assistenza addentrarsi nell'interpretazione del diritto estero. È ammessa un'eccezione a questo principio, fatto essenzialmente derivare da un'interpretazione e contrario dell'art. 64 cpv. 1 AIMP , quando la competenza repressiva dello Stato richiedente o la punibilità dei fatti in esame fanno difetto in maniera evidente, tanto da far apparire abusiva la domanda di assistenza (v. DTF 116 Ib 89 consid. 3c/aa, con giurisprudenza citata; sentenze del Tribunale federale 1C_32/2018 del 26 gennaio 2018 consid. 1.4; 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 584; Heimgartner , Commentario basilese, n. 15 ad art. 64 AIMP). Gli argomenti qui addotti dai ricorrenti riguardano quasi esclusivamente il merito del procedimento italiano per cui sono prerogativa del giudice estero. Per il resto non emergono elementi sufficienti per ritenere abusiva la domanda di assistenza anche alla luce del ridimensionamento che le ipotesi investigative originali risultano aver subito, segnatamente per quanto riguarda l'inizialmente ipotizzato coinvolgimento in attività di riciclaggio di valori patrimoniali riconducibili anche a un'organizzazione criminale di tipo mafioso. Pur venuto meno questo elemento, ciò non toglie che il procedimento continui a riguardare gravi reati e per somme molto considerevoli per cui, sotto questo profilo, non emerge nessun motivo per rimettere in discussione l'ammissibilità di principio delle misure rogatoriali richieste. Di fatti, giusta l'art. 33 a OAIMP , gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo (art. 74 a cpv. 3 AIMP ) restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo stato richiedente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione (v. anche infra consid. 2.4.4). Che ciò non sia il caso è chiaro già alla luce di quanto comunicato al MPC da parte della Guardia di finanza italiana nella sua lettera del 24 agosto 2017, proprio in risposta alla richiesta di chiarimenti dell'autorità svizzera, dopo che quest'ultima aveva prospettato ai ricorrenti un parziale dissequestro dei valori bloccati (v. act. 1.9 e 1.10).

2.4 I ricorrenti sostengono che il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.L. 74/2000 non potrebbe costituire valido reato preliminare giusta l'art. 305 bis cpv. 1 bis CP, ragione per cui un sequestro di valori basato sulla summenzionata sentenza italiana non sarebbe ammissibile.

2.4.1 Contrariamente alla censura di cui al considerando 2.3, si tratta in questo caso di una questione di diritto svizzero, per cui il giudice dell'assistenza è legittimato ad esaminarla, nella misura in cui l'evoluzione del procedimento estero può effettivamente portare ad un ridimensionamento di quanto potrà ancora essere confiscabile alla fine della procedura di assistenza. La proporzionalità dell'attuale sequestro è data soltanto per i valori che sarebbero potenzialmente confiscabili anche secondo il diritto svizzero e non soltanto secondo il diritto estero (v. art. 63 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 AIMP). Sotto questo profilo non vi è dunque ragione per non verificare che le ipotesi di reato sulle quali il giudice dell'assistenza si è espresso all'inizio della procedura continuino ancora oggi a valere. L'assistenza è stata del resto concessa come di consueto con la riserva della specialità per cui un'eventuale domanda di consegna dei valori che riguardasse un reato fiscale andrebbe considerata irricevibile, riservate le eccezioni di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a e b AIMP (v. infra consid. 2.4.2 in fine). In questo senso l'autorità d'esecuzione, il 13 aprile 2017, ha giustamente chiesto chiarimenti all'autorità rogante, dopo avere appreso che H. e E. sono stati condannati per bancarotta fraudolenta, E. stesso anche per reati fiscali, mentre entrambi sono stati assolti, come G. e altri, per i restanti reati (v. act. 1.12).

2.4.2 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n . 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva - quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria - è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n . 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giusta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).

2.4.3 Secondo l'art. 305 bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta ( LIFD ; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (n. 1 bis). L'art. 186 cpv. 1 LIFD prevede che, chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi. Analogo il contenuto dell'art. 59 cpv. 1 LAID, secondo il quale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi. Ora, il fatto tipico della frode fiscale ai sensi delle appena citate norme tributarie elvetiche è costituito dal fare uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Non assume rilievo di frode fiscale il comportamento omissivo, ovvero il sottacere al fisco un elemento imponibile così ottenendo un indebito risparmio fiscale (v. Ferrara Micocci /Salmina , Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 247). In ambito di assistenza giudiziaria internazionale, laddove l'infrazione tributaria commessa all'estero non costituisce un reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero, essa non può validamente fungere da reato presupposto del riciclaggio di denaro ( Ferrara Micocci/Salmina , ibidem, p. 327 e segg.; Cassani , L'extension du système de lutte contre le blanchiment d'argent aux infractions fiscales: much ado about (almost) nothing, in Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2015, vol. 87, n. 2, p. 82; v. anche Ferrara/Salmina , Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, Der neue Art. 305 bis StGB: die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe, 2016, p. 134 e segg., in part. p. 143).

2.4.4 In concreto va rilevato come il comportamento definito all'art. 5 D.L. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) sia unicamente di carattere omissivo, punendo chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. Tale norma, trasposta nel diritto svizzero, non equivale dunque né all'art. 186 cpv. 1 LIFD né all'art. 59 cpv. 1 LAID , per cui una violazione dell'art. 5 D.L. 74/2000 non può costituire un reato fiscale qualificato ai sensi dell'art. 305 bis n. 1 e 1 bis CP.

Allo stato attuale dei fatti la doppia punibilità non è data per il sequestro di quei valori bloccati sulla base dell'art. 5 D.L. 74/2000, provento di presunti reati commessi in ambito di fiscalità diretta. Tale requisito è invece soddisfatto per quanto riguarda i valori patrimoniali bloccati in virtù del reato di bancarotta fraudolenta o d'infrazioni in ambito di fiscalità indiretta (in concreto l'IVA; v. art. 50 CAS nonché supra consid. 2.4.2 in fine). Il sequestro va dunque confermato solo per l'importo di EUR 3'960'896.31 (EUR 2'009'158.31 + EUR 731'000.- + EUR 764'069.- + EUR 456'669.-; v. act. 1.10).

Ora, siccome gli importi quantificati dall'autorità rogante nel suo complemento del 24 agosto 2017 sono destinati a motivare ugualmente il mantenimento dei sequestri, oggetto di una parallela procedura ricorsuale presso la presente autorità (v. RR.2017.340 nonché act. 1 pag. 2 e seg.), che hanno colpito conti bancari intestati alla coimputata G., figlia dei ricorrenti (ossia conti n. 18 presso la banca HH e n. 9 presso la banca R.), e tenuto conto del fatto che la somma dei saldi di tutti i conti sequestrati ammonta a EUR 4'767969.- (EUR 3'451'616.- sul conto n. 9 presso la banca R.; EUR 43'005.- sul conto n. 2 presso la banca M.; EUR 777'685.- sul conto n. 3 presso la banca L.; EUR 39'493.- sul conto n. 1 presso la banca M:; EUR 456'170.- sul conto n. 4 presso la banca L.) + fr. 256'774.- (v. conto n. 18 presso la banca HH.), il MPC dovrà interpellare l'autorità rogante sulle modalità di sblocco di quanto eccede l'importo di EUR 3'960'896.31 per rapporto a tutti i conti degli imputati. Il blocco di EUR 3'960'896.31 va mantenuto in ottica di un'eventuale futura richiesta di confisca giusta l'art. 74 a AIMP. Toccherà all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrà essere oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74 a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, entro detta soglia, il sequestro risulta ossequioso del principio della proporzionalità e della garanzia della proprietà, per cui deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP ; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic ), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e).

2.5 Visto l'esito del ricorso, non occorre chinarsi sulla censura concernente la situazione economica dei ricorrenti come preteso motivo di sproporzionalità del sequestro.

3. Da quanto sopra discende che il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i contestati sequestri devono essere confermati unicamente per l'importo di EUR 3'960'896.31. Per quanto riguarda l'eccedenza, prima di procedere al relativo sblocco, in applicazione dell'art. 12 n . 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n . 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o meno i sequestri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.

4.

4.1 Parzialmente soccombenti i ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.- in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 6'000.-. La cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.-.

4.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP , l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio, le quali comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF in combinato disposto con l'art. 10 RSPPF ). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 1'000.-, tenuto conto della parziale soccombenza. L'indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta di acquisire al procedimento tutta la documentazione riferita ai sequestri disposti in Italia attualmente ancora in essere è respinta.

2. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i contestati sequestri sono confermati unicamente per l'importo di EUR 3'960'896.31.

3. La causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché proceda come definito al consid. 3.

4. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.- già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.-.

5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà ai ricorrenti un importo di fr. 1000.- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 29 marzo 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Mario Postizzi

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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