Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.251 |
Datum: | 22.12.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;assistenza; Apos;art; Svizzera; Apos;autorità; MP/TI; Romania; Stato; Ministero; Apos;estero; Corte; Apos;anno; Apos;imputato; Basilea; Apos;esame; Apos;ambito; Internationale; Brunetti; Cantone; Ticino; Apos;IVA; Lugano; Confederazione; Convenzione; AIMP;; Recht; Apos;esecuzione; OAIMP |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 11 ZG ; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: RR.2015.250 -251 |
Sentenza del 22 dicembre 2015 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | 1. A. LTD. , 2. B. , entrambi rappresentati dall'avv. Elio Brunetti, Ricorrenti | |
contro | ||
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte | ||
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) |
Fatti:
A. La Procura presso il Tribunale di Cluj (Romania) ha presentato alla Svizzera, in data 7 agosto 2014, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa condotto nei confronti di C. per titolo di evasione fiscale continuata ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c della Legge n. 241/2005 e del reato previsto dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 241/2005, entrambi in relazione con gli art. 35 comma 1, 5 e 38 del Codice penale rumeno. Secondo l'attività investigativa svolta dall'autorità rumena, C. avrebbe recato pregiudizi al budget dello Stato rumeno mediante un sistema di finti circuiti fra più società commerciali con sede in Romania e all'estero che lui amministrava di fatto e di diritto oppure di cui si occupava della contabilità, registrando nei libri contabili presunte operazioni commerciali fittizie con lo scopo di eludere il pagamento degli oneri fiscali. In base a queste operazione egli avrebbe ottenuto nel corso dell'anno 2013 rimborsi d'IVA per complessivi RON 529'138. A seguito delle perquisizioni domiciliari svolte presso la D. Srl., amministrata dall'imputato, sono stati rinvenuti e prelevati gli atti costitutivi e i timbri di più società commerciali con sede dichiarata all'estero che sarebbero amministrate da C., da suoi conoscenti o da persone da lui coinvolte per svolgere attività illecite. Tra queste società figuravano la A. Ltd., Hong Kong, la E. Co. Ltd., Hong Kong e la F. Co., Panama. Dagli accertamenti effettuati è risultato che a queste società sono intestati dei conti in istituti di credito di Lugano; presso la banca G. Lugano per la A. Ltd. e presso la banca H. SA Lugano per la E. Co. Ltd. e la F. Co. (v. atto 1 incarto MP/TI). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha quindi richiesto, in sostanza, tutta la documentazione e le informazioni relative ai suddetti conti (v. ibidem pag. 4 e seg.).
B. Mediante decisioni del 16 settembre 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando in particolare l'identificazione dei suddetti conti nonché il sequestro della documentazione domandata (v. atti 2, 3, e 4 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura del 12 agosto 2015 il Ministero pubblico ticinese ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità rumene di svariata documentazione relativa alle relazioni n. 1 presso la banca H. SA intestata alla società E. Co. LTD, n. 2 presso la banca H. SA intestata alla F. Co., n. 3 presso la banca G. SA e n. 4 presso la I AG, entrambe intestate alla A. Ltd. (v. atto 21 incarto MP/TI).
D. In data 2 settembre 2015 la A. Ltd. e B. hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la riforma nel senso che la documentazione in essa indicata venga limitata all'anno 2013 (v. act. 1).
E. Con scritto del 13 ottobre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) chiede che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, venga respinto (v. act. 9). A conclusione della sua risposta del 15 ottobre 2015, il Ministero pubblico ticinese postula la reiezione del gravame (v. act. 10).
F. Con memoriale di replica del 28 ottobre 2015, trasmesso all'UFG e al Ministero pubblico ticinese per conoscenza, i ricorrenti si sono riconfermati nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( LOAP ; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Romania e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 15 giugno 1999 per la Romania (CEAG; RS 0.351.1), così come dal secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla CEAG (PA II CEAG; RS 0.351.12), entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005 e per la Romania il 1° marzo 2005. L'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi, concluso il 26 ottobre 2004 (AAF; RS 0.351.926.81), è applicabile in via transitoria, in attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Mediante una dichiarazione delle parti contraenti prevista dall'articolo 44 paragrafo 3, una parte contraente può applicare in ogni momento l'accordo con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione. Pertanto, poiché la Romania e la Svizzera hanno fatto una dichiarazione di questo genere, l'accordo è applicabile bilateralmente dall'8 aprile 2009. Di rilievo nella presente fattispecie è altresì la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° dicembre 2002 per la Romania (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) , unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 39 n . 3 CRic ; art. 26 n . 3 CEAG ; art. 25 cpv. 2 AAF). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP ; v. M. Dangubic/T. Keshelava , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.
2.
2.1 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP.
2.2 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione degli insorgenti giusta l'art. 80 h AIMP . In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80 h lett. a AIMP ), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80 h lett. b AIMP , v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9 a lett. b OAIMP ), mentre l'interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3). Egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013, consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013, consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario ( TPF 2009 183 consid. 2.2.2).
2.3 In specie, le procure agli atti in favore dell'avv. Elio Brunetti sono firmate da B. per entrambi i ricorrenti (v. act. 1.4 e 1.5).
Per quanto concerne la A. Ltd, si rileva che questa risulta essere la titolare delle relazioni bancarie n. 3 presso la banca G. e n. 4 presso la I. AG (v. atti 7 e 10 incarto MP/TI). B., quale direttore della stessa, è legittimato a rappresentare la società (v. act. 6.1 e 6.2 art. 16 e segg.). La legittimazione della A. Ltd risulta dunque essere pacifica.
Riguardo alla F. Co. si osserva che la società è stata sciolta in data 8 maggio 2015 (v. act. 1.2) e cancellata dal registro di commercio il 20 maggio 2015 (v. act. 1.3). B., quale avente diritto economico della società, ritiene di essere legittimato a impugnare la decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese del 12 agosto 2015 (v. atto 21 incarto MP/TI). Come esposto sopra, l'avente diritto economico è legittimato a rappresentare una società disciolta quando questi dimostra la liquidazione della società e prova di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale. Nella fattispecie in esame è sì provato che la società è stata sciolta (v. act. 1.2 e 1.3), nei documenti non compare però da nessuna parte il nome di B. Nonostante il legale dei ricorrenti fosse a conoscenza della summenzionata giurisprudenza, esplicitamente citata nel proprio ricorso (v. act. 1 pag. 2), non figura nel fascicolo processuale nessun elemento atto a dimostrare che il predetto sia il beneficiario dello scioglimento della società in questione.
La legittimazione ricorsuale va pertanto riconosciuta unicamente alla A. Ltd. il cui ricorso è quindi ammissibile, contrariamente a quello di B.
3. La ricorrente si duole in primo luogo del fatto che la domanda di assistenza rumena sarebbe di dubbia ricevibilità siccome lacunosa e generica. L'esposto fattuale ometterebbe in sostanza di indicare quali società estere sarebbero coinvolte e come i pretesi atti avrebbero avuto luogo.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG , 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
3.2 La richiesta di assistenza dell'autorità rumena indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. Le autorità inquirenti rumene hanno evidenziato come la A. Ltd. si collochi in stretta relazione con i fatti oggetto del procedimento penale rumeno, già per il fatto che i documenti costitutivi e i timbri di diverse società tra cui quelli della A. Ltd sono stati trovati in occasione delle perquisizioni domiciliari presso la sede della D. Srl. amministrata dall'imputato. Quest'ultimo avrebbe avuto, direttamente o tramite interposte persone, un ruolo nell'amministrazione di queste società (v. rogatoria del 7 agosto 2014, pag. 2 [atto 1 incarto MP/TI] e decreto penale n. 191/C/P/03.07.2014 pag. 5 e segg. [ibidem]). In particolare, le autorità rumene sospettano che l'imputato abbia utilizzato queste società per operazioni fittizie atte all'ottenimento di indebiti rimborsi d'IVA. Vi è quindi un legame indiziario che permette di collegare la A. Ltd. alle attività sospette dell'imputato. Il decreto penale n. 191/C/P/03.07.2014 evidenzia che dopo l'esame della documentazione processuale "il giudice constata l'esistenza di indizi ben fondati riguardanti il sospetto ragionevole al reato sopra menzionato" e autorizza la richiesta di assistenza giudiziaria per quanto attiene a svariate relazioni bancarie, tra queste, anche quelle della A. Ltd. (v. pag. 5 e segg.). L'affermazione della ricorrente, secondo la quale da questo decreto non risulterebbe alcun legame tra la A. Ltd. e il procedimento penale rumeno, è quindi priva di fondamento.
Visto quanto precede e alla luce dei sopraccitati principi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare accoglimento.
4. Nel prosieguo della sua impugnativa la ricorrente sostiene che la domanda delle autorità rumene è irricevibile in quanto volta al perseguimento di reati fiscali, per i quali la Svizzera non fornisce assistenza, e mancherebbe perciò del requisito della doppia punibilità.
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n . 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; R. Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 581). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP , la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) , disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate ( TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da Zimmermann , op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in ambito di fiscalità diretta, siccome l'Accordo anti frode (v. supra consid. 1.2), prefiggendosi l'obiettivo di ampliare l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria in materia penale (v. art. 1 AAF), prevede espressamente la sua applicabilità in ambito di violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto (v. art. 2 cpv. 1 lett. a AAF), senza distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. In materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo (v. art. 31 cpv. 1 lett. a AAF; v. M. K OCHER , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 105 e segg. ad art. 3 AIMP ; M. Kocher , Zollgesetz, Handkommentar, Berna 2009, n. 9 ad. Art. 115 ZG; L. Unseld , Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht, tesi zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 135, 147 e seg. con rinvii; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.298 del 6 maggio 2014, consid. 4.2.2; RR.2011.143 del 30 gennaio 2012, consid. 3.2.2 in fine ).
4.2 Nel caso concreto non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica sulla questione di sapere se i fatti così come descritti nella commissione rogatoria già evocati in precedenza (v. supra consid. 3.2) adempiano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa in materia fiscale ex art. 14 cpv. 2 DPA, poiché alla presente fattispecie torna applicabile l'AAF. Le esigenze supplementari richieste dalla giurisprudenza per evitare abusi in materia (v. TPF 2008 128 consid. 5.5 e rinvii) non sono qui di particolare momento.
I fatti descritti nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, i reati previsti dagli art. 96 - 106 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). La doppia punibilità è dunque certamente data. Anche sotto questo profilo le censure della ricorrente vanno respinte.
5. L'insorgente sostiene infine che la decisione impugnata sia lesiva del principio della proporzionalità . A suo parere la richiesta estera sarebbe una ricerca esplorativa che costituisce un'inammissibile "fishing expedition", ritenendo che le informazioni richieste non sono connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. In via subordinata la ricorrente auspica la limitazione alle informazioni riguardanti l'anno 2013.
5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. D. Donatsch/S. Heimgartner/F. Meyer/M. Simonek , Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
5.2 Agli atti risultano diverse operazioni che hanno toccato le relazioni bancarie n. 3 presso la banca G. SA e n. 4 presso la I. AG intestate alla ricorrente e che sono connesse con la fattispecie descritta in rogatoria: in particolare, sono emerse svariate transazioni tra la A. Ltd. e altre società riconducibili, direttamente o indirettamente, all'indagato C., anch'esse oggetto dell'indagine rumena (v. atti 1, 7 e 10 incarto MP/TI). Ad esempio si vedano le transazioni con la J. Srl. (tra gli altri, accrediti del 24 gennaio 2014 di EUR 385'900.-- e del 24 marzo 2014 di EUR 75'265.00), con la E. CO. Ltd. (per esempio accredito del 24 febbraio 2014 di fr. 258'000.--) o con la K. Srl. (per esempio accrediti del 20 febbraio 2014 di EUR 349'900.-- e del 24 marzo 2014 di EUR 284'560.00; v. estratti conto della relazione bancaria n. 3, atto 7 incarto MP/TI). Queste società sono, secondo le autorità rumene, amministrate di fatto o di diritto da C. e sarebbero coinvolte nel sistema di finti circuiti messi in atto per eludere il pagamento degli oneri fiscali in Romania (pag. 3 e seg. del decreto penale n. 191/C/P/03.07.2014, atto 1 incarto MP/TI). Anche dagli estratti conto della relazione bancaria n. 4 emergono relazioni con le summenzionate società (si veda per esempio l'accredito da parte della E. Co. Ltd. di EUR 205'000.00 in data 13 marzo 2012 o di EUR 251'250.00 del 20 aprile 2012; v. estratti conto della relazione bancaria 4, atto 10 incarto MP/TI).
Inoltre in occasione della perquisizione presso la sede della D. Srl., amministrata dall'indagato, sono stati trovati gli atti costitutivi e i timbri della ricorrente. In particolare l'autorità rumena sospetta l'utilizzo della società per registrare operazioni fittizie atte all'ottenimento di un indebito rimborso d'IVA (v. supra consid. 3.2).
Conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti bancari in questione è certamente data. Le autorità rumene devono poter rintracciare il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i punti oscuri riguardanti il possibile ruolo delle relazioni bancarie oggetto della presente vertenza in relazione alla fattispecie oggetto d'indagine.
5.3 Per quanto concerne la limitazione della trasmissione ai dati concernenti l'anno 2013 auspicata dalla ricorrente si considera che, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La natura stessa di dette inchieste rende inoltre verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale rumeno, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e i conti oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
6. Visto quanto esposto, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame, nella misura della sua ricevibilità, va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 23 dicembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Elio Brunetti
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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