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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2015.43
Datum:18.11.2015
Leitsatz/Stichwort:Sospensione del procedimento (art. 329 cpv. 2 CPP in relazione con l'art. 314 CPP).
Schlagwörter : Della; Mente; Dell Federal; Consid; Sentenza; Tribunale; Federale; Penal; Giudizi; CP-TPF; Procedura; Giudizio; Giudice; Principi; Confisca; Principio; Essere; Pronunci; Pronuncia; Fatti; Decisione; Sospensione; Reato; Giudicato; Delle; Considera
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Rechtsnorm: Art. 24 or; Art. 350 StGB ;
Kommentar zugewiesen:
Schmid, Praxiskommentar, n. art. 314 CPP, 2011
Jürg-Beat Ackermann , Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2015.43

Decisione del 18 novembre 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

Ministero pubblico della Confederazione,

Reclamante

contro

A. ,

rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,

Controparte

Tribunale penale federale, Corte penale,

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto

Sospensione del procedimento (art. 329 cpv. 2 CPP in relazione con l'art. 314 CPP )


Fatti:

A . Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: CP-TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis n. 1 CP , in ordine a tre dei relativi trentadue capi d'accusa, e di ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n . 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP , in ordine a due dei relativi tre capi d'accusa. Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna (di cui 120 aliquote giornaliere per la falsità in documenti, aumentate di 60 aliquote giornaliere per gli atti di riciclaggio), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, la cui pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata B. SpA. A. è pure stato condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di B. SpA. La pretesa civile di C. SpA è invece stata respinta.

In vista dell'esecuzione della sentenza in punto al risarcimento equivalente, alle spese procedurali e alle ripetibili dell'accusatrice privata, la CP-TPF ha mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata a D., presso E. SA, Z., a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto è stato deciso il dissequestro del conto (act. 1.2).

B. Contro la decisione della CP-TPF, sia il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), sia B. SpA unitamente a C. SpA (entrambe in amministrazione straordinaria), che lo stesso A., hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale (v. act. 1.3 pag. 4, act. 1.1 pag. 3).

C. Con sentenza del 28 luglio 2014, il Tribunale federale ha respinto il gravame presentato da A. (sentenza 6B_219/2013 ) e, il medesimo giorno (sentenza 6B_222/2013 ), ha altresì respinto il ricorso di B. SpA unitamente a C. SpA, nella misura della loro ammissibilità (act. 1.3 pag. 4, act. 1.1 pag. 3).

D. Il Tribunale federale ha per contro parzialmente accolto il ricorso del MPC, con sentenza del 28 luglio 2014 (sentenza 6B_217/2013 ), annullando i dispositivi n. II.1, II.2, nonché VI. della sentenza del 19 novembre 2012, rinviando la causa alla CP-TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere.

In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto infondata l'attenuazione della pena effettuata dal giudice di primo grado avendo l'imputato agito quale autoriciclatore, possibilità non prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in giudicato, il Tribunale federale ha quindi indicato che i fatti in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP . A tal proposito l'Alta Corte ha ritenuto che la CP-TPF avrebbe dovuto o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o, come poteva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano (act. 1.3, consid. 6.4).

Il Tribunale federale ha altresì censurato il fatto che nel fissare l'ammontare delle aliquote giornaliere della pena pecuniaria, la CP-TPF abbia tenuto conto dei debiti dell'imputato nei confronti dei famigliari, senza indicarne l'entità, né le ragioni che lo hanno spinto a contrarli (act. 1.3, consid. 6.4).

Infine, l'istanza superiore ha ritenuto che vi sia stata una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata, nei confronti del MPC, non avendo la CP-TPF analizzato le richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento afferenti il prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro, alla luce del reato di amministrazione infedele di cui all'art. 158 CP (act. 1.3, consid. 7.2).

E. Con decreto del 15 aprile 2015, la CP-TPF (giudice unico) ha disposto la sospensione della procedura fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle autorità giudiziarie italiane sui reati a monte commessi da A. Essa ha in effetti considerato in diritto l'impossibilità per l'interessato di inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una pena unica ai sensi dall'art. 34 cpv. 3 CPP , dovendo la medesima essere verosimilmente presentata dinanzi al giudice italiano (giudice che ha pronunciato la pena più grave), autorità soggetta all'ordinamento giuridico italiano in cui non è previsto il sistema dell'accrescimento ex art. 49 CP, bensì unicamente quello del cumulo delle pene (act. 1.1 consid. 2.3)

In merito alla richiesta di confisca, la CP-TPF ha rilevato che l'ipotesi confiscatoria era assente dall'atto di accusa, introdotta dal MPC soltanto in sede di requisitoria, senza che l'imputato avesse la possibilità di difendersi contro di essa durante il processo e quindi in urto al principio accusatorio. Il primo giudice ha reputato ipotizzabile il rinvio del fascicolo al MPC affinché avvii una procedura fondata sull'art. 158 CP , ma a tale soluzione, considerati i possibili problemi di economia processuale, ha giudicato più appropriato sostituire la soluzione della sospensione del procedimento (act. 1.1 consid. 2.3).

F. Con reclamo del 24 aprile 2015 (act. 1) il MPC è insorto innanzi alla Corte dei reclami penali contro il decreto di sospensione del 15 aprile 2015, chiedendo:

- di annullare il dispositivo n. I del decreto 15 aprile 2015 della CP-TPF e quindi la sospensione della causa penale n. SK.2014.15 ;

- di rinviare la causa n. SK.2014.15 alla CP-TPF affinché essa emetta un giudizio nel merito;

- di mantenere il sequestro sull'integralità dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 intestata alla F. presso la banca E. SA, Z.

G. Con missiva dell'11 maggio 2015, l'accusatrice privata B. SpA ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (act. 6).

H. In data 19 maggio 2015, il patrocinatore di A. ha formulato le proprie osservazioni al gravame, postulandone la reiezione integrale (act. 9).

I. Il 27 maggio 2015, il MPC, chiamato a pronunciarsi in sede di replica, si è integralmente confermato nel reclamo del 24 aprile 2015 (act. 12).

L. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto:

1. Giusta gli artt. 393 cpv. 1 lett. b CPP e 37 al. 1 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la via di ricorso è aperta innanzi la Corte dei reclami penali contro i decreti, le ordinanze e gli atti procedurali della Corte penale in qualità di tribunale di prima istanza, fatta esclusione per le decisioni ordinatorie della direzione del procedimento. I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni (art. 396 al. 1 CPP ). Il Ministero pubblico ha qualità per ricorrere giusta l'art. 381 cpv. 1 CPP indipendentemente dalla questione di sapere se dispone o meno di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata ( Richard Calame , Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011 [Commentaire Romand], n. 5 ad art. 381; Piquerez/ Macaluso , Procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1908). Essendo le summenzionate condizioni adempiute, vi è luogo di entrare nel merito.

2.

2.1 Nel caso di specie, nella propria sentenza 6B_217/2013 del 28 luglio 2014 il Tribunale federale ha indicato di avere rinviato la causa alla CP-TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché questa si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere (act. 1.3 consid. 10).

In merito al giudizio sulla pena, nei considerandi della propria decisione, l'Alta Corte ha considerato:

"i fatti qui in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP , che trova applicazione anche nella fattispecie (v. DTF 127 IV 106 consid. 2c). Secondo la giurisprudenza, se il giudice dispone già di una sentenza cresciuta in giudicato relativa ai reati dapprima giudicati, egli deve irrogare una pena complementare; altrimenti può, riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione emanata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato potrà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una pena unica alle condizioni previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP , norma che ha soppiantato l'abrogato art. 344 cpv. 2 CP ( DTF 129 IV 113 consid. 1.3). Nella fattispecie, il TPF avrebbe dovuto o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o, come poteva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano.

Quanto alla fissazione dell'importo delle aliquote giornaliere, il TPF ha menzionato debiti che l'imputato avrebbe nei confronti di familiari, senza peraltro indicarne l'entità, né le ragioni che lo hanno spinto a contrarli. Inoltre, di regola, i debiti non vanno presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera, ma tutt'al più nell'ambito dell'apprezzamento della situazione personale dell'autore (v. DTF 134 IV 60 consid. 6.4).

Sicché, su questo punto, il ricorso del MPC è parzialmente fondato. Il TPF dovrà procedere a ricommisurare la pena dell'imputato alla luce di quanto esposto."

(act. 1.3 consid. 6.4)

Nel successivo considerando n. 7, l'Alta Corte, trattando delle contestazioni relative all'aspetto della confisca, ha constatato una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata del MPC in punto alle richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento circa i valori patrimoniali frutto dei reati a monte del riciclaggio:

"la pubblica accusa non si sarebbe fondata unicamente sul luogo di situazione dei beni per chiederne la confisca, bensì ha richiamato una competenza giurisdizionale svizzera giusta l'art. 8 cpv. 1 CP anche per quel che concerne l'amministrazione infedele aggravata. [...] il TPF [...] al momento di chinarsi sulla questione, si è limitato a esaminare la confiscabilità dei valori patrimoniali quale prodotto dell'infrazione di cui all'art. 305 bis CP , omettendo qualsiasi cenno all'art. 158 CP . [...] Il TPF dovrà quindi pronunciarsi sulle richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento afferenti il prodotto del crimine a monte del riciclaggio di denaro."

(act. 1.3 consid. 7)

2.2 Nel proprio decreto del 15 aprile 2015 la CP-TPF ha inizialmente riportato quanto indicato dal Tribunale federale in merito al giudizio sulla pena, ossia che, ritenuta la condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte - seppure non cresciuta in giudicato - i fatti in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP; come pure che, a mente dell'Alta Corte, la CP-TPF avrebbe dovuto o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrigare una pena complementare, o come poteva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano (act. 1.1 consid. 1.2). Di seguito, dopo aver analizzato le peculiarità dell'art. 34 cpv. 3 CPP ed aver constatato che il sistema giuridico italiano non prevede il sistema dell' accrescimento (v. art. 49 CP ) ma quello del cumulo delle pene, la CP-TPF ha ritenuto non percorribile una delle due alternative offerte dalla sentenza del Tribunale federale (ossia la pronuncia di una sentenza indipendente) non disponendo in concreto l'imputato la possibilità di chiedere al giudice estero - ossia al giudice che ha pronunciato la pena più grave giusta l'art. 34 cpv. 3 CPP - la fissazione di una pena unica, istituto sconosciuto all'ordinamento italiano e applicabile peraltro soltanto in caso di "pene dello stesso genere" (act. 1.1 consid. 2.3). Di conseguenza, essa ha ritenuto di dover obbligatoriamente seguire l'altra via indicata, ossia quella della sospensione in attesa del giudizio definitivo italiano, soluzione più appropriata anche in merito alla confisca del prodotto del reato a monte, così da evitare il rischio di giudizi contraddittori all'interno dello spazio Schengen (act. 1.1 consid. 2.3).

2.3 Tale conclusione è contestata dal MPC, secondo cui il decreto di sospensione della CP-TPF (act. 1):

- violerebbe manifestamente il principio di celerità previsto dall'art. 5 CPP ;

- costituirebbe un abuso delle regole in materia di sospensione del procedimento: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la sospensione sarebbe infatti possibile solo in casi eccezionali vista la preminenza del principio di celerità (sentenze TF 1B_57/2009 consid. 2.1.1; 1B_163/2014 consid. 2.2);

- sarebbe contrario al principio dell'economia processuale;

- violerebbe la giurisprudenza in materia di art. 305 bis CP: pur costituendo la provenienza criminale dei valori patrimoniali uno fra gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, la giurisprudenza avrebbe minimizzato la portata di tale elemento quando il reato a monte è commesso all'estero proprio in ragione della prevedibile difficoltà a fornire la prova di un'attività criminale commessa fuori dal territorio svizzero;

- violerebbe il principio dell'immediata esecutività del giudicato delle sentenze del Tribunale federale sancito dall'art. 61 LTF : la sentenza del Tribunale federale avrebbe in effetti rinviato il processo al giudice di primo grado unicamente per rideterminare la pena senza considerare nel calcolo un'attenuante non codificata (quella dell'autoriciclaggio) e per statuire in merito alla confisca;

- sarebbe contrario agli stessi artt. 34 cpv. 3 CPP e 49 CP , alla base del decreto di sospensione, trovando tali norme applicazione solo nel caso di pene dello stesso genere;

- si scontrerebbe infine con gli art. 70 e 71 CP: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP non presupporrebbe che il reato che ha prodotto i valori patrimoniali confiscati sia stato giudicato e nemmeno che la persona presso la quale sono stati confiscati i valori patrimoniali sia stata condannata.

3. In presenza di un rinvio della causa da parte del Tribunale federale, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. Seiler/N. Von Werdt/ A. Güngerich , Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF ). Per questa ragione, sia il tribunale rescissorio che le parti non possono fondarsi su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. DTF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a; Ulrich Meyer/Johanna Dormann , Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz , 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF ). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione rescindente (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).

Si giustifica pertanto, in concreto, di verificare se effettivamente la conclusione a cui è giunto il primo giudice, riguardo al giudizio sulla pena ed in merito alla confisca, rientra nel quadro delineato dal Tribunale federale. È pure entro questi limiti che questa Corte deve valutare le contestazioni mosse dal reclamante avverso il decreto impugnato.

4. Inizialmente, trattando del giudizio sulla pena, il Tribunale federale ha considerato che i fatti oggetto della presente fattispecie avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP.

4.1 Il principio del concorso retrospettivo prevede che il giudice, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Il giudice è tenuto a fare applicazione di tale disposto d'ufficio, senza che vi sia una richiesta da parte dell'imputato. La disposizione è inoltre applicabile anche qualora sia già stata pronunciata una condanna all'estero, anche quando quest'ultima tratti dei fatti che esulano dalla giurisdizione domestica (v. DTF 115 IV 17 consid. 5a). In una pari eventualità la fissazione della pena complementare deve effettuarsi secondo le regole del diritto svizzero (v. DTF 109 IV 90 consid. 2c).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di concorso retrospettivo, se il giudice dispone già di una sentenza cresciuta in giudicato relativa ai reati dapprima giudicati, egli deve irrogare una pena complementare; altrimenti può, riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione emanata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato potrà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una pena unica alle condizioni previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP (DTF 129 IV 133 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 6B_217/2013 del 28 luglio 2014, consid. 6.4).

4.2 L'art. 34 cpv. 3 CPP (che riprende il tenore dell'art. 344 cpv. 3 vCP), prevede che se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica. Tale norma torna applicabile nei casi in cui le regole imposte dall'art. 49 cpv. 2 CP non sono state applicate dal tribunale chiamato a commisurare la pena (v. Samuel Moser/ Annia Schlapbach , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014 [Basler Kommentar StPO], n. 15 ad art. 34 CPP; Bernard Bertossa , Commentaire Romand, n. 5 ad art. 34 CPP). In una pari eventualità, è infatti lo stesso condannato a poter richiedere, al giudice che ha pronunciato la pena più grave, la fissazione di una pena unica.

Con l'introduzione dell'art. 34 cpv. 3 CPP, il legislatore ha quindi voluto ovviare ai casi nei quali, per un motivo o per un altro, l'art. 49 cpv. 2 CP non aveva potuto essere applicato ( Sonja Koch , Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, in: ZStStr N. 71, 2014, pag. 233). Tuttavia, non risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale che la possibilità per l'imputato di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 34 cpv. 3 CPP costituisca una condizione sine qua non per la pronuncia di una sentenza indipendente, in assenza di una prima decisione cresciuta in giudicato; l'Alta Corte indica espressamente infatti: "può, riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione emanata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato potrà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una pena unica alle condizioni previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP" (sentenza del Tribunale federale 6B_217/2013 del 28 luglio 2014, consid. 6.4), come pure "Liegt noch kein rechtskräftiges Urteil im ersten Verfahren vor, kann der Zweitrichter entweder ein selbständiges Urteil fällen, woraus sich später gegebenenfalls die Möglichkeiten nach Art. 350 Ziff. 2 StGB ergeben, oder die Rechtskraft im ersten Verfahren unter Beachtung des Beschleunigungsgebots abwarten und dann eine Zusatzstrafe zu diesem Urteil aussprechen" (DTF 129 IV 133 consid. 1.3).

4.3 Ma indipendentemente da ciò, essendo, secondo la sentenza del Tribunale federale, il giudice libero nella propria scelta (v. anche Jürg-Beat Ackermann , Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz., Basilea 2013 [Basler Kommentar Strafrecht I], n. 159 ad art. 49 CP , con rinvii), si impone in casu di verificare se, optando per la sospensione della procedura, il primo giudice abbia agito in ossequio alla condizione a questa annessa, ossia al principio di celerità.

5.

5.1 Il principio di celerità del procedimento di cui all'art. 5 CPP è uno dei principi dell'interdizione del diniego di giustizia e della garanzia ad un processo equo ai sensi degli art. 29 cpv. 1 Cost , 6 cifra 1 CEDU e 14 cpv. 3 Patto ONU II. Il principio di celerità impone alle autorità, dal momento in cui l'imputato è informato dei sospetti nei suoi confronti, di condurre la procedura penale senza ritardi, per non mantenere inutilmente l'interessato nelle angosce e nell'incertezza da questa suscitate ( DTF 124 I 139 consid. 2a ; Sarah Summers , Basler Kommentar StPO, n. 1 ad art. 5 CPP; Michel Hottelier , Commentaire Romand, n. 1 e segg. ad art. 5 CPP ). L'imperativo di celerità si manifesta in due obblighi a carico delle autorità penali: quello di avviare senza indugio i procedimenti penali e quello di portare a termine i procedimenti penali avviati, e ciò senza ritardi ingiustificati ( Paolo Bernasconi , in: Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 5 CPP). La questione di sapere se il principio di celerità sia stato violato, va decisa soprattutto in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo. Perché sussista una violazione non è sufficiente che un atto processuale avesse potuto essere compiuto anticipatamente (DTF 124 I 139 consid. 2a-c; sentenza del Tribunale federale 6B_640/2012 del 10 maggio 2013,consid. 4.1).

5.2 In una fattispecie non molto dissimile da quella qui in giudizio, concernente l'applicazione del concorso retrospettivo, l'Alta Corte ha, ad esempio, reputato non compatibile con il principio di celerità l'attesa, da parte del secondo giudice, del termine di una procedura di reclamo o di appello (DTF 129 IV 113 consid. 1.3). La dottrina pare però temperare questo giudizio, laddove considera rispettosa di tale principio l'attesa di una procedura dinanzi al Tribunale federale, ritenuta la durata media moderata delle procedure dinanzi al medesimo ( Sonja Koch , op. cit., pag. 157 e segg., pag. 174 e seg.). La valutazione del rispetto del principio di celerità va comunque sempre fatta tenendo conto di tutte le specificità del caso in esame.

5.3 Nel caso oggetto della presente impugnativa, risulta dagli atti che le autorità italiane si sono già espresse sul reato a monte e sulla confiscabilità del suo prodotto in due gradi di giudizio, come pure che esse sarebbero ora apparentemente vicine ad un giudizio di ultima istanza dinanzi alla Corte di Cassazione (v. act. 1.1 pag. 10). Oltre a ciò, va considerato che, nel proprio decreto del 15 aprile 2015, la CP-TPF ha ben spiegato i motivi oggettivi per i quali le particolarità della fattispecie impongono in concreto la sospensione della procedura: si tratta, da una parte, dell'impossibilità di applicare le norme del concorso retrospettivo in relazione ad un sistema giuridico come quello italiano che non conosce questo strumento - circostanza questa forse non sufficientemente valutata dall'istanza superiore nella sua decisione di rinvio - e, dall'altra, della mancanza (invero abbastanza singolare) dell'ipotesi confiscatoria fondata sull'art. 158 CP (amministrazione infedele aggravata) nell'atto di accusa, poi "recuperata" dal MPC in sede di requisitoria. Infine, di rilievo è pure il fatto che la decisione impugnata è stata resa a seguito di un rinvio da parte del Tribunale federale, dunque con precise considerazioni di diritto a cui il giudice del rinvio è vincolato e che deve rispettare. In simili circostanze, essendo in particolare, come detto, le autorità italiane verisimilmente vicine ad un giudizio di ultima istanza, non si può ritenere che la CP-TPF, optando per la sospensione della procedura, abbia violato il principio di celerità.

Ciò non toglie che la scelta operata dal primo giudice di sospendere la procedura debba resistere anche alle ulteriori critiche mosse dal reclamante.

6. L'insorgente invoca a tale proposito una violazione dell'art. 314 cpv. 1 lett. b CPP relativo alla sospensione della procedura.

6.1 Secondo l'art. 314 cpv. 1 lett. b CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione, se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito. Ciò vale, anche, nel caso la stessa causa sia pendente dinanzi ad un'autorità estera ( Esther Omlin , Basler Kommentar StPO, n. 15 ad art. 314 CPP ). L'applicazione dell'art. 314 CPP presuppone che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti o concluso giusta gli art. 317 e segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 , pag. 1169; Omlin , op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP; Niklaus Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013 [Praxiskommentar], n. 1 ad art. 314 CPP; Niklaus Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013 [Handbuch], n. 1236). La possibilità della sospensione, che non ha forza materiale di cosa giudicata ( Omlin , Basler Kommentar StPO, n. 10 ad art. 314 CPP ; Nathan Landshut/Thomas Bosshard , in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014 [Kommentar StPO], n. 1 ad art. 314 CPP; Schmid , Handbuch, n. 1239), deve tuttavia essere utilizzata con moderazione, in considerazione dell'imperativo di celerità ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati ( Schmid , Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP; Omlin , op. cit., n. 9 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard , Kommentar StPO, n. 4 ad art. 314 CPP; decisioni del Tribunale federale 1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2; 1B_57/2009 del 16 giugno 2009, consid. 2.1.1.). Il principio di celerità è in particolare violato quando l'autorità ordina la sospensione di una procedura senza motivi oggettivi. La possibilità di sospendere un procedimento dipende da una ponderazione degli interessi in gioco e deve essere ammessa solo con moderazione, in particolare se la decisione di un'altra autorità competente permetterebbe di risolvere una questione decisiva (sentenza del Tribunale federale 1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2), ovvero se l'esito dell'altra procedura può effettivamente avere importanza per l'esito del procedimento penale sospeso e semplificherà in maniera significativa l'amministrazione delle prove in tale procedimento (sentenza del Tribunale federale 1B_21/2015 del 1° luglio 2015, consid. 2.1, con rinvii; Camille Perrier Depeursinge , Code de procédure pénale suisse [CPP], Basilea 2015, art. 314 CPP ).

L'art. 314 CPP fa riferimento esplicito al pubblico ministero ma non vi è ragione di non applicare mutatis mutandis gli stessi principi ad un'eventuale sospensione da parte del giudice investito del merito della causa.

6.2 Nel caso di specie, come esposto in precedenza, il primo giudice ha optato per la via della sospensione al fine di garantire a A. il rispetto del principio del concorso retrospettivo e conseguentemente la possibilità di essere sanzionato tramite una pena complementare giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, non prevedendo l'ordinamento giuridico italiano il sistema dell'accrescimento (v. supra consid. 2.2).

Per quanto attiene alle richiesta di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento afferenti il prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro alla luce del reato di amministrazione infedele di cui all'art. 158 CP , la CP-TPF ha osservato che tale ipotesi confiscatoria era assente nell'atto di accusa ed è stata introdotta dal MPC soltanto in sede di requisitoria, senza dare all'imputato la possibilità di difendersi contro di essa durante il processo, in palese urto con il principio accusatorio. Il fatto di proporre una confisca per un reato non contemplato dall'atto d'accusa comporterebbe, sempre secondo la CP-TPF, anche chiare deficienze nell'istruzione probatoria, non più sanabili nell'ambito di quel procedimento, essendo il Tribunale stato impedito di acclarare in fase dibattimentale tutta una serie di questioni sia fattuali che giuridiche, motivo questo per cui la CP-TPF non aveva a suo tempo ritenuto necessario esprimersi sulla tardiva ed imprevedibile richiesta dell'accusa. La CP-TPF aveva pure considerato che un eventuale rinvio del fascicolo al MPC nell'ottica di avviare una nuova procedura fondata sull'art. 158 CP, sarebbe entrato in conflitto con ancora più gravi problemi di economia processuale (essendosi le autorità italiane già espresse sul reato a monte e sulla confiscabilità del suo prodotto in due gradi di giudizio ed essendo ora apparentemente vicine ad un giudizio di ultima istanza), per cui l'opportunità di aprire una nuova procedura in Svizzera, per un reato comunque commesso principalmente e forse addirittura esclusivamente in Italia, sarebbe molto dubbia, tanto più che parte non indifferente delle somme confiscate andrebbe comunque consegnata in via rogatoriale alle autorità italiane, rispettivamente alla B. SpA in quanto parte civile (anche) del procedimento italiano. Per evitare il rischio di giudizi contraddittori, per di più all'interno dello stesso spazio Schengen, la CP-TPF ha dunque ritenuto più appropriato sospendere la procedura in attesa dell'esito del procedimento italiano; essa ha pure osservato che, sebbene la sospensione della causa comporti necessariamente il mantenimento del sequestro nazionale sui valori patrimoniali, questo non creerebbe pregiudizi di sorta essendo il loro collocamento stato fatto in applicazione dei principi di cui all'art. 1 dell'ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati ( RS 312.057).

6.3 Nel caso di specie, appare chiaramene da quanto indicato nel decreto impugnato che vi sono, sia in merito al giudizio sulla pena che alla confiscabilità del prodotto del reato a monte, ragioni serie ed oggettive che giustificano di attendere l'esito del procedimento penale estero, il quale avrà importanti influenze sulla presente procedura. Infatti, da un lato sarà possibile applicare l'istituto della pena complementare e, dall'altro, la CP-TPF potrà basarsi sul giudizio italiano per attingere alle necessarie considerazioni di ordine fattuale e giuridico per decidere sulla validità o meno della richiesta di confisca relativa al reato di cui all'art. 158 CP e formulata in sede di requisitoria al pubblico dibattimento. Infine, il mantenimento del sequestro non crea pregiudizio ai valori patrimoniali sequestrati.

6.4 Ne risulta che, in concreto, a torto il MPC invoca l'assenza di motivi oggettivi alla base della decisione di sospensione della procedura.

7. Per le medesime ragioni, non può essere seguita la tesi del reclamante che vedrebbe nelle conclusioni del decreto impugnato una violazione del principio dell'economia processuale. In effetti, come si evince dalla decisione contestata, le informazioni sul giudizio definitivo ricercate dalla CP-TPF si riferiscono alle indicazioni necessarie alla commisurazione della pena ed alla decisione sulle richieste di confisca (condizioni peraltro imposte dal Tribunale federale), non invece, come preteso dal MPC, ad elementi relativi ai reati a monte al fine delle decisione sul reato di riciclaggio di denaro.

8. Lo stesso dicasi sull'asserita contrarietà alla giurisprudenza relativa all'art. 305 bis CP : la CP-TPF non ha infatti inteso attendere la definizione della procedura estera onde poter statuire sul reato di riciclaggio di denaro, bensì per permettere l'applicazione di una pena complementare (v. supra consid. 6.2).

9. Quanto appena detto vale anche per l'invocato mancato rispetto della giurisprudenza relativa agli art. 70 e 71 CP : in effetti, il giudice di prime cure non ha sospeso la procedura per attendere il giudizio sul reato che avrebbe prodotto i valori patrimoniali, né la condanna della persona presso la quale sono stati confiscati i valori patrimoniali, bensì per motivi di economia processuale (v. act. 1.1 pag. 10; v. supra consid. 6.2).

10. Di nessun pregio è poi la contestazione relativa alla possibilità di applicare l'art. 34 cpv. 3 CPP e l'art. 49 CP solo a pene dello stesso genere: in effetti, essendo in concreto il primo giudice chiamato a ri-commisurare la pena, non solo non può oggi essere escluso che egli possa optare anche per una pena detentiva, ma egli potrebbe addirittura prescindere dal comminare una pena, ad esempio qualora egli consideri che la pena già inflitta dal giudice estero sia più severa di quella complessiva secondo la giurisprudenza elvetica ( Ackermann , Basler Kommentar Strafrecht I, n. 170 ad art. 49 CP ).

11. Infine, l'insorgente lamenta una violazione del principio dell'immediata esecutività del giudicato delle sentenze del Tribunale federale. A torto; in merito al giudizio sulla pena, nella propria sentenza 6B_217/2013 l'Alta Corte ha infatti esposto due vie percorribili da parte della CP-TPF: aspettare una sentenza cresciuta in giudicato, riservato il principio di celerità, oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente (act. 1.3 consid. 6.4). Avendo il primo giudice operato la propria scelta tra una di queste due possibilità, egli ha certamente rispettato i vincoli imposti dalla sentenza di rinvio.

Relativamente alla pronuncia sulle richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento afferenti il prodotto del crimine a monte del riciclaggio di denaro, la CP-TPF ha dettagliamene spiegato, nel decreto impugnato, i motivi, segnatamente di economia processuale, per i quali non ha ritenuto opportuno decidere in merito, prediligendo la via della sospensione (act. 1.1 consid. 2.3; supra, consid. 6.2). Avendo dunque il primo giudice dato seguito al proprio obbligo di motivazione, nessuna violazione del principio dell'immediata esecutività del giudicato delle sentenze del Tribunale federale può essere rilevata nemmeno a tale proposito.

12. Alla luce di tutto quanto sopra, la decisione di sospensione della CP-TPF deve, in definitiva, essere tutelata e il reclamo respinto integralmente.

13. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, non vengono prelevate spese
(v. art. 423 cpv. 1 CPP e art. 21 cpv. 2 RSPPF). Nell'ambito della presente procedura, B. in AS non ha presentato osservazioni (act. 6), mentre le conclusioni di A., che ha trasmesso la propria presa di posizione (act. 9), sono state condivise. Essendosi egli avvalso del patrocinio di un legale, ha diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF ). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF ). Nel caso concreto, tenuto conto dell'attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l'art. 75 cpv. 1 LOAP.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non vengono prelevate spese.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà a A.
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 19 novembre 2015

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione,

- Tribunale penale federale, Corte penale,

- Avvocato Luigi Mattei,

- Avvocato Ivan Paparelli,

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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