Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2012.210 |
Datum: | 20.12.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Svizzera; Corte; Stato; Apos;art; Apos;assistenza; Apos;avv; Confederazione; OAIMP; Accordo; Italia; Apos;esecuzione; Apos;istanza; Ministero; Apos;Italia; Apos;ambito; Apos;obbligo; Apos;emanazione; Convenzione; Apos;Accordo; -svizzero; Apos;avversata; Apos;estero; Nella; énal; Presidente; Cancelliere |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: RR.2012.210 |
Sentenza del 20 dicembre 2012 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Davide Francesconi | |
Parti | A. , rappresentato dall'avv. Olivier Corda, Ricorrente | |
contro | ||
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte | ||
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Sequestro di un conto bancario (art. 33 a OAIMP ) |
Fatti:
A. Nell'ambito di un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Direzione distrettuale antimafia, nei confronti, tra gli altri, di A., per titolo di traffico illecito di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 e 74 D.P.R. 309/90 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), l'autorità inquirente italiana trasmetteva alla Svizzera, in data 23 maggio 2002, una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale volta al sequestro, e contestuale acquisizione della relativa documentazione, di qualsiasi relazione bancaria in essere presso la banca B. di pertinenza del soggetto indagato (act. 1.3).
B. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), cui in data 24 giugno 2002 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) delegava l'esecuzione della predetta richiesta di assistenza, emanava, in data 16 luglio 2002, un'ordinanza di entrata in materia, mediante la quale veniva altresì ordinato alla banca B. il sequestro di ogni e qualsiasi relazione di pertinenza del qui ricorrente e produzione della relativa documentazione (act. 1.4).
C. Con decisione di chiusura del 29 agosto 2002, il MPC, ad evasione della commissione rogatoria, trasmetteva all'autorità rogante la documentazione bancaria richiesta, mantenendo al contempo il sequestro sulla relazione no. 1 presso la banca B. intestata a A., nonché sulla relazione no. 2 intestata al di lui padre, C. (act. 1.5).
D. Con sentenza del 18 febbraio 2003 del Giudice dell'udienza preliminare, A. è stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e condannato alla pena complessiva di dodici anni di reclusione e centomila euro di multa. Il giudice ha altresì disposto la confisca di quanto soggetto a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello, dove l'imputato è stato assolto in ordine al reato associativo, con conseguente riduzione della pena. La sentenza è stata confermata per il resto. Nell'ultimo grado di giudizio, la Corte suprema di cassazione, in data 11 gennaio 2005, ha ulteriormente ridotto la pena a nove anni e quattro mesi di reclusione, mantenendo intatta nel resto la sentenza impugnata.
E. In data 5 luglio 2012, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, si è rivolto al MPC postulando il dissequestro del conto bancario di cui è titolare, rilevando il disinteresse dell'autorità rogante, la quale non avrebbe più fatto pervenire nessuna comunicazione alle autorità svizzere, dopo quasi dieci anni dai fatti (act. 1.12).
F. Con decisione di chiusura del 27 luglio 2012 il MPC ha respinto l'istanza del qui ricorrente, rilevando che l'autorità rogante avrebbe richiesto, con scritto del 12 luglio 2012, di mantenere il sequestro in parola in attesa che la stessa possa procedere ad inoltrare specifica richiesta di confisca (act. 1.1).
G. Avverso tale decisione si aggrava A. con ricorso 29 agosto 2012, postulando il dissequestro immediato della relazione bancaria accesa presso la banca B., censurando in sostanza una violazione del principio di proporzionalità, la misura del sequestro protraendosi da troppo tempo, e ledendo in siffatta maniera sia la garanzia della proprietà sia l'obbligo di celerità. A dire del ricorrente, inoltre, nello Stato richiedente non vi sarebbe alcun procedimento tendente alla confisca dei beni di sua pertinenza che si trovano in Svizzera (act. 1). Con scritto del 19 settembre 2012 indirizzato al MPC e in copia alla scrivente Corte, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione a suffragio delle proprie argomentazioni (act. 6.1).
H. Con osservazioni del 27 settembre 2012 e, rispettivamente, del 9 ottobre 2012, tanto l'UFG (act. 8) quanto il MPC (act. 9), postulano la reiezione del gravame, rilevando che nel frattempo l'autorità estera, oltre ad aver specificatamente postulato il mantenimento del sequestro con lettera 12 luglio 2012, ha provveduto ad inoltrare una nuova richiesta di assistenza giudiziaria tendente alla confisca dei beni sequestrati (act. 9.1). Il MPC rileva inoltre che l'autorità rogante ha presentato alla competente Corte di Appello di Roma un'istanza finalizzata all'integrazione del dispositivo della sentenza di condanna resa in data 27 novembre 2003 nei confronti del qui ricorrente, in modo da evitare dubbi circa l'esatto contenuto del provvedimento di confisca all'epoca emanato (act. 9.2). Per le stesse autorità, si giustificherebbe quindi il mantenimento del sequestro perlomeno sino a eventuale decisione di confisca nello Stato richiedente.
I. Invitato a determinarsi al proposito, il ricorrente, con replica del 25 ottobre 2012, si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie conclusioni espresse in sede di ricorso, evidenziando la non confiscabilità del conto bancario in oggetto poiché, a suo dire, non noto all'autorità estera al momento della pronuncia della sentenza di condanna, la quale limiterebbe in maniera esplicita, e non soggetta ad interpretazione o integrazione, il contenuto del provvedimento di confisca, escludendo in tal modo i beni che si trovano in Svizzera (act. 11).
J. Sia il MPC, con duplica del 7 novembre 2012, sia l'UFG con duplica del giorno successivo, ribadiscono le proprie posizioni, postulando il mantenimento del sequestro e contestuale reiezione del gravame (act. 13
e 14).
K. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni delle parti espresse nei rispettivi allegati si dirà, nella misura del necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3. Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 27 luglio 2012 che ha respinto l'istanza di dissequestro presentata dall'insorgente relativamente ai suoi averi depositati presso la banca B., Lugano. In quanto titolare del conto oggetto dell'avversata misura rogatoriale, A. è legittimato a ricorrere ( v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 pag. 138; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.
2.1. La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80 e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003, consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro ( TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74 a cpv. 1 unitamente ad art. 80 d AIMP ), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33 a OAIMP e art. 11 e seg. CRic ).
2.2. L'art. 74 a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP. Di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008, consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1).
2.3. A livello procedurale occorre quindi considerare la decisione impugnata come una decisione di chiusura, come peraltro correttamente effettuato dal MPC. Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80 e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80 k AIMP ) . Interposto, quindi, nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
3.
3.1. Nel suo ricorso, A. sostiene che l'autorità rogante si sarebbe disinteressata alle sorti dei beni sequestrati in Svizzera. In particolare, non vi sarebbe in Italia, posteriormente alla sentenza dell'11 gennaio 2005 della Corte suprema di cassazione, alcun procedimento tendente alla confisca dei beni depositati in Svizzera. L'unico provvedimento di confisca, emanato contestualmente alla sentenza di primo grado (e non modificato nei successivi gradi di giudizio) delimiterebbe in maniera univoca i beni oggetto della misura confiscatoria. Sarebbero così violati, a distanza di quasi otto anni dalla sentenza definitiva, la garanzia della proprietà, l'obbligo di celerità e il principio di proporzionalità. Circa i nuovi fatti intervenuti posteriormente all'emanazione dell'avversata decisione di chiusura, in particolare in merito alla commissione rogatoria del 28 agosto 2012 mediante la quale la Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma ha chiesto la consegna a scopo di confisca di quanto depositato sulla relazione bancaria del ricorrente presso la banca B., e in merito all'istanza 26 settembre 2012, presentata alla Corte d'appello di Roma dalla stessa autorità, finalizzata all'integrazione del dispositivo della sentenza 27 novembre 2003, il ricorrente, in sede di replica, ha contestato la validità e la legittimità di tale modo di procedere, ritenuto a tutti gli effetti un mero espediente non meritevole di tutela giudiziale. Egli ribadisce inoltre che non sarebbe possibile procedere alla confisca di quanto sotto sequestro in Svizzera, poiché le autorità italiane non sarebbero al corrente di beni all'estero di sua pertinenza.
3.2. Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP ; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic ). La durata di un sequestro ordinato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefinita (v. Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009 , pag. 314 n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost ., richiamato l'art. 36 cpv. 3 Cost .) o di contravvenire all'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost . (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in considerazione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esige che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas ( TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
3.3. Nel caso concreto, e in particolare alla luce dei nuovi fatti occorsi dopo il ricorso presentato da A., non è possibile sostenere che l'autorità rogante sia disinteressata delle sorti degli averi sequestrati in Svizzera presso la banca B., Lugano. Nella fattispecie l'autorità estera non ha certo agito con particolare tempestività, ove si consideri che il procedimento è terminato con sentenza definitiva dell'11 gennaio 2005, ma la recente commissione rogatoria presentata in data 28 agosto 2012, volta precisamente alla consegna a scopo di confisca degli averi sequestrati, dimostra in modo inequivocabile l'interesse attuale alla confisca dei fondi sequestrati. L'esame della durata complessiva dell'avversato sequestro, peraltro ancora nei termini della giurisprudenza summenzionata, diviene così superfluo in ragione proprio della nuova commissione rogatoria presentata, con la conseguenza che le censure relative all'asserita violazione del principio di proporzionalità e celerità devono essere respinte. Considerazioni circa la trasmissione degli averi depositati sul conto oggetto dell'avversata misura rogatoriale esulano pertanto - siccome premature - dalla presente procedura. Questi argomenti verranno, se del caso, trattati nell'ambito di un eventuale ricorso contro la decisione con la quale il MPC statuirà sulla commissione rogatoria presentata in data 28 agosto 2012.
4. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.
Bellinzona, il 20 dicembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Olivier Corda
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
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