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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 99 OETV dal 2022

Art. 99 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 99 Dispositivi di limitazione della velocit?

1 I veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, T e C devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocit? conformemente al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 89. (1)

2 Il capoverso 1 non si applica:

  • a. (2) agli autoveicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale, del servizio sanitario e della protezione civile;
  • b. ai veicoli militari;
  • c. (3) agli autoveicoli che forniscono una prestazione di servizio pubblica e circolano esclusivamente all’interno delle localit? ;
  • d. (4) ai veicoli delle categorie T e C aventi una velocit? massima per costruzione fino a 60 km/h.
  • 3 Per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 le velocit? regolate si fondano sulla direttiva n. 92/6/CEE. Per i veicoli delle categorie T e C la velocit? regolata si basa sulla velocit? massima per costruzione. (5)

    4 I dispositivi di limitazione della velocit? e i relativi raccordi devono sempre essere muniti dei sigilli di un’officina autorizzata. Una targhetta visibile e fissata in un punto facilmente accessibile deve indicare la presenza del dispositivo di limitazione della velocit? , riportando almeno il marchio di omologazione, la velocit? impostata e la data dell’ultima calibrazione. Dopo aver eseguito lavori sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti. (1)

    (1) (6)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (4) Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (6) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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