Art. 97 ONC dal 2022

Art. 97 Capo quarto: Disposizioni transitorie e finali Permessi
(art. 106 cpv. 1 LCStr)
1 L’USTRA può regolamentare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza. In singoli casi può concedere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l’uso dei veicoli. (1)
2 Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.