Art. 97 CPM dal 2023
Art. 97 Violazione di obblighi contrattuali (1)
Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.Se l’inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell’inadempimento del contratto.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 ([RU 1951 435]; FF 1949 685).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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