LAMaI Art. 97 - Disposizioni cantonali

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 97 LAMaI dal 2026

Art. 97 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 97 Disposizioni transitorie Disposizioni cantonali

1

 I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 65 prima dell’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale i Cantoni devono emanare le altre disposizioni d’esecuzione.

2

 Se non è possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive per l’articolo 65, il governo cantonale può promulgare un ordinamento provvisorio.


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