E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 97 ORC dal 2023

Art. 97 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 97 Modifiche, soppressione e cancellazione

1 Se una decisione di un’autorit? concerne un fatto che deve essere iscritto nel registro di commercio, tale autorit? notifica la modifica all’ufficio del registro di commercio e fornisce i documenti giustificativi necessari. Tale è in particolare il caso per:

  • a. l’esonero della fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;
  • b. la revoca dell’esonero di cui alla lettera a;
  • c. la modifica dello scopo e dell’organizzazione della fondazione;
  • d. le decisioni conformemente alla LFus;
  • e. la soppressione della fondazione in vista della liquidazione;
  • f. la constatazione della conclusione della liquidazione.
  • 2 Le disposizioni concernenti lo scioglimento e la cancellazione della societ? anonima si applicano per analogia alla soppressione e alla cancellazione della fondazione per quanto l’autorit? competente abbia ordinato una liquidazione.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz