Art. 97 LPP dal 2023
Art. 97 Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore Attuazione
1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione della legge e prende misure per l’attuazione della previdenza professionale.
1bis Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell’applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l’organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari nonché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale. (1)
2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. ... (2)
3 I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno. (3)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]). (2) Per. abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 ([RU 2008 3437]; [FF 2007 5575]). (3) Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 ([RU 1991 362]; [FF 1988 II 1149]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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