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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 964l OR dal 2023

Art. 964l Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964l C. Relazione

1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.

2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

  • 1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • 2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
  • 4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.

    5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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