Art. 964l OR dal 2023
Art. 964l C. Relazione
1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.
2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.
3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.
5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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