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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 964j OR dal 2023

Art. 964j Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964j A. Principio

1 Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:

  • 1. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o
  • 2. offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.
  • 2 Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire.

    3 Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.

    4 Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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