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Legge sull’agricoltura (LAgr)

Art. 95 LAgr dal 2024

Art. 95 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 95 Bonifiche fondiarie

1 La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in applicazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l’opera sussidiata.

2 Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 50 per cento al massimo se le bonifiche:

  • a. non possono essere finanziate in altro modo; o
  • b. sono opere collettive d’ampia portata.
  • 3 Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fondiarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari.

    4 Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria. (1)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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